7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2013

relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 5666]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/448/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 bis e 11,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 2013 l’assegnazione delle quote di emissioni ai gestori degli impianti nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione (ETS dell’UE) avviene sempre mediante delle aste. Tuttavia gli operatori ammissibili continueranno a ricevere quote gratuite tra il 2013 e il 2020. Il quantitativo di quote che ciascuno di questi operatori riceve è calcolato sulla base di regole armonizzate a livello di UE stabilite dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione 2011/278/UE della Commissione (2).

(2)

Agli Stati membri era stato chiesto di trasmettere alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, le loro misure nazionali di attuazione comprendenti, tra le varie informazioni obbligatorie, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE e il quantitativo preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito da assegnare tra il 2013 e il 2020, calcolato in base alle norme armonizzate a livello di Unione.

(3)

L’articolo 18 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (3) stabilisce le misure transitorie da applicare alla Croazia di cui all’allegato V di tale atto. Ai sensi del punto 10 dell’allegato V in questione, la Croazia deve garantire che i gestori si conformino alla direttiva 2003/87/CE per l’intero 2013. Analogamente, i gestori degli impianti ammissibili ricevono assegnazioni a titolo gratuito per l’intero 2013 per consentir loro di conformarsi pienamente al sistema ETS dell’UE e al suo principio di monitoraggio, comunicazione e verifica annuali delle emissioni e di restituzione delle quote di emissioni. La Croazia ha trasmesso alla Commissione le misure nazionali di attuazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e dell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE.

(4)

Per garantire la qualità e la comparabilità dei dati, la Commissione ha fornito un modello elettronico per la comunicazione delle misure nazionali di attuazione. Tutti gli Stati membri hanno trasmesso (secondo questo modello o in un formato simile) un elenco degli impianti, una tabella contenente tutti i dati pertinenti per ciascun impianto e una relazione metodologica che illustra il processo di rilevamento dei dati effettuato dalle autorità degli Stati membri.

(5)

Data l’ampia quantità di informazioni e dati comunicati, la Commissione ha analizzato innanzitutto la completezza di tutte le misure nazionali di attuazione. Laddove la Commissione ha rilevato delle mancanze, ha chiesto informazioni aggiuntive agli Stati membri interessati. In risposta a queste richieste le autorità in questione hanno trasmesso informazioni supplementari a integrazione delle misure nazionali di attuazione già trasmesse.

(6)

Le misure nazionali di attuazione, ivi compresi i quantitativi annui totali preliminari da assegnare a titolo gratuito dal 2013 al 2020, sono state valutate alla luce dei criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, in particolare l’articolo 10 bis, e alla decisione 2011/278/UE, tenendo conto dei documenti orientativi destinati agli Stati membri approvati dal comitato sui cambiamenti climatici il 14 aprile 2011. Laddove opportuno si è tenuto conto degli orientamenti relativi all’interpretazione dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

(7)

La Commissione ha effettuato un’attenta valutazione della conformità delle misure nazionali di attuazione per ogni singolo Stato membro. Nell’ambito di questa analisi globale, la Commissione ha esaminato la coerenza dei dati stessi e la coerenza dei dati con le regole armonizzate di assegnazione. In primis la Commissione ha esaminato l’ammissibilità degli impianti alle assegnazioni gratuite, la divisione degli impianti in sottoimpianti e i loro limiti. La Commissione ha successivamente analizzato l’applicazione dei valori di riferimento corretti ai sottoimpianti pertinenti. Dal momento che per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto la decisione 2011/278/UE stabilisce, in linea di massima, un parametro di riferimento per ciascun prodotto, la Commissione ha prestato particolare attenzione all’applicazione del valore del parametro di riferimento al prodotto finale stabilito conformemente alla definizione del prodotto e ai limiti del sistema di cui all’allegato I della decisione 2011/278/UE. Inoltre, dato l’impatto significativo sulle assegnazioni, la Commissione ha analizzato attentamente il calcolo dei livelli di attività storica degli impianti, i casi di modifiche sostanziali di capacità nel corso del periodo di riferimento, i casi di impianti che iniziano l’attività nel corso del periodo di riferimento, il calcolo del numero preliminare di quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito tenendo conto dell’intercambiabilità combustibile/elettricità, la posizione relativa alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nonché le esportazioni verso utenze domestiche. Per l’individuazione di ulteriori potenziali irregolarità nell’applicazione delle regole di assegnazione armonizzate, si sono rivelate utili le analisi statistiche e le verifiche di plausibilità aggiuntive, sulla base di indicatori come ad esempio l’assegnazione proposta per livello di attività storica rispetto ai valori di riferimento o il livello di attività storica rispetto alla capacità di produzione.

(8)

Sulla base dei risultati di questa valutazione, la Commissione ha effettuato un esame dettagliato degli impianti in cui sono state individuate potenziali irregolarità nell’applicazione delle regole di assegnazione armonizzate, chiedendo ulteriori spiegazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

(9)

Alla luce dei risultati della verifica di conformità la Commissione ritiene che le misure nazionali di attuazione di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, siano compatibili con la direttiva 2003/87/CE e con la decisione 2011/278/UE. Gli impianti interessati dalle misure nazionali di attuazione di questi Stati membri sono stati ritenuti ammissibili all’assegnazione a titolo gratuito e non sono state individuate irregolarità per quanto riguarda i quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni gratuite assegnate proposti da questi Stati membri.

(10)

Tuttavia, visti i risultati della valutazione, la Commissione ritiene che alcuni aspetti delle misure nazionali di attuazione presentate dalla Germania e dalla Repubblica ceca siano incompatibili con i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE, alla luce dei documenti orientativi della Commissione approvati dal comitato sui cambiamenti climatici il 14 aprile 2011.

(11)

La Commissione rileva che la Germania ha proposto di incrementare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per 7 impianti in quanto ritiene che in questo modo si eviterebbero inutili difficoltà. Ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE, i quantitativi preliminari di quote a titolo gratuito da comunicare nell’ambito delle misure nazionali di attuazione sono calcolati sulla base di regole armonizzate a livello di Unione. La decisione 2011/278/UE non prevede l’adeguamento che la Germania vorrebbe effettuare sulla base dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’Atto sullo scambio di emissioni di gas serra della Germania (TEHG) del 28 luglio 2011. Fino al 2012 l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni era organizzata a livello nazionale, ma dal 2013 il legislatore ha volutamente stabilito delle regole pienamente armonizzate per l’assegnazione a titolo gratuito agli impianti, in modo che tutti gli impianti siano trattati nello stesso modo. Qualsiasi modifica unilaterale ai quantitativi preliminari di quote assegnate a titolo gratuito calcolati sulla base della decisione 2011/278/UE comprometterebbe questo approccio armonizzato. La Germania non ha spiegato perché l’assegnazione agli impianti in questione calcolata sulla base della decisione 2011/278/UE sarebbe palesemente inadeguata in vista della piena armonizzazione delle assegnazioni. L’assegnazione di un quantitativo superiore di quote a titolo gratuito ad alcuni impianti determinerebbe o potrebbe determinare una distorsione della concorrenza e ha effetti transfrontalieri visti gli scambi a livello di Unione in tutti i settori disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE. Alla luce del principio dell’equo trattamento degli impianti nell’ambito del sistema ETS e degli Stati membri, la Commissione ritiene opportuno sollevare obiezioni contro i quantitativi preliminari di quote assegnate a titolo gratuito a determinati impianti di cui alle misure nazionali di attuazione della Germania elencati alla lettera A dell’allegato I.

(12)

La Commissione ritiene che le misure nazionali di attuazione proposte dalla Germania siano oltretutto in contrasto con la decisione 2011/278/UE in quanto l’applicazione del parametro di riferimento per la ghisa liquida nei casi elencati alla lettera B dell’allegato I della presente decisione non è coerente con le norme pertinenti. A questo proposito la Commissione rileva che nelle misure di attuazione nazionali tedesche, nel caso di processi di fabbricazione dell’acciaio con impiego di forni a ossigeno basici (BOF) e della ghisa liquida proveniente dagli altoforni che non è trasformata in acciaio nello stesso impianto ma è esportata ai fini di ulteriori trattamenti, non viene assegnata alcuna quota di emissioni a titolo gratuito al gestore dell’impianto con l’altoforno per la produzione della ghisa liquida. L’assegnazione a titolo gratuito è concessa invece all’impianto che in cui avviene la raffinazione dell’acciaio.

(13)

La Commissione rileva che, ai fini dell’assegnazione delle quote di emissioni, con la decisione 2011/278/UE sono stati stabiliti parametri di riferimento per i prodotti, alla luce della definizione dei prodotti e della complessità dei processi di produzione, che consentono la verifica dei dati di produzione e l’applicazione uniforme di questi parametri in tutta l’Unione. Ai fini dell’applicazione dei parametri di riferimento per i prodotti, gli impianti sono suddivisi in sottoimpianti, dove per «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto», si intendono i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all’allegato I della decisione 2011/278/UE è stato stabilito un parametro di riferimento. I parametri sono stabiliti per i prodotti e non per i processi. Pertanto è stato stabilito un parametro per la ghisa liquida, definita come «ferro liquido saturato di carbonio destinato ad ulteriori trattamenti». Il fatto che i limiti del sistema per il parametro per la ghisa liquida stabilito all’allegato I della decisione 2011/278/UE comprendano i BOF non autorizzano gli Stati membri a non tener conto del fatto che le assegnazioni dovrebbero avvenire per la produzione di un determinato prodotto. Questa considerazione è corroborata dal fatto che i valori dei parametri dovrebbero coprire tutte le emissioni dirette legate alla produzione. Tuttavia, la produzione della ghisa liquida nell’altoforno costituisce la fonte principale di emissioni mentre il processo di affinazione della ghisa liquida in acciaio nel convertitore BOF produce una quantità relativamente ridotta di emissioni. Il valore del parametro sarebbe pertanto notevolmente inferiore se riguardasse anche gli impianti che importano la ghisa liquida e la trasformano in acciaio nei convertitori BOF. Inoltre alla luce dell’intero sistema di assegnazione istituito dalla decisione 2011/278/UE, in particolare delle regole relative alle modifiche sostanziali di capacità, l’assegnazione proposta dalla Germania non può essere considerata coerente. La Commissione ritiene dunque che, vista l’assenza di un sottoimpianto corrispondente che consentirebbe di determinare l’assegnazione ai sensi dell’articolo 10 della decisione 2011/278/UE, gli impianti che importano ghisa liquida per trattarla non possono essere ritenuti idonei a ricevere quote a titolo gratuito in base al parametro di riferimento della ghisa liquida per la quantità di ghisa liquida importata. La Commissione pertanto contesta i quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni proposti per gli impianti di cui alla lettera B dell’allegato I alla presente decisione.

(14)

Per quanto concerne l’applicazione del parametro per la ghisa liquida nelle misure nazionali di attuazione proposte dalla Repubblica ceca, la Commissione rileva che l’assegnazione all’impianto ripreso alla lettera C con il codice identificativo «CZ-existing-CZ-73-CZ-0134-11/M» non corrisponde al valore del parametro per la ghisa liquida moltiplicato per il livello pertinente di attività storica relativo al prodotto comunicato con le misure nazionali di attuazione e pertanto non è conforme all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2011/278/UE. La Commissione contesta pertanto l’assegnazione a questo impianto se non viene corretto l’errore. Inoltre la Commissione rileva che l’assegnazione all’impianto ripreso alla lettera C con l’identificativo «CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05» tiene conto dei processi coperti dai limiti del sistema del parametro della ghisa liquida. L’impianto, tuttavia, non produce bensì importa ghisa liquida. Dato che nell’impianto contraddistinto dall’identificativo «CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05 l» non è prodotta ghisa liquida e dunque non esiste un sottoimpianto corrispondente oggetto di un parametro di riferimento di prodotto che consentirebbe di determinare l’assegnazione conformemente all’articolo 10 della decisione 2011/278/UE, l’assegnazione proposta non è coerente con le regole di assegnazione e potrebbe determinare un doppio conteggio. La Commissione pertanto contesta l’assegnazione agli impianti di cui alla lettera C dell’allegato I alla presente decisione.

(15)

La Commissione rileva che gli impianti di cui alla lettera D dell’allegato I della presente decisione beneficiano di un’assegnazione sulla base di un sottoimpianto con emissioni di processo per la produzione di zinco nell’altoforno e per i relativi processi. A questo proposito, la Commissione sottolinea che le emissioni relative al sottoimpianto con emissioni di processo sono già coperte dal sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida in base al quale uno degli impianti beneficia già di un’assegnazione; si tratterebbe dunque di un caso di doppio conteggio. Il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida comprende chiaramente i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione della ghisa liquida nell’altoforno e tutti i relativi processi precisati nell’allegato I della decisione 2011/278/UE, compreso il trattamento delle scorie. Le misure nazionali di attuazione proposte dalla Germania non rispettano pertanto l’articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278/UE né l’obbligo di evitare i doppi conteggi delle emissioni in quanto alcune emissioni sono contabilizzate due volte nell’assegnazione a questi impianti. La Commissione pertanto è contraria all’assegnazione di quote a questi impianti sulla base di un «sottoimpianto con emissioni di processo» per la produzione di zinco nell’altoforno e i relativi processi.

(16)

La Commissione sottolinea inoltre che l’elenco degli impianti riportato nelle misure nazionali di attuazione della Germania è incompleto e pertanto viola l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. L’elenco non comprende gli impianti che producono polimeri (in particolare S-PCV, E-PVC e il cloruro di vinile monomero — CVM) né le quantità di quote di emissioni che si intende assegnare a ciascuno di questi impianti situati nel territorio tedesco, cui si applica la direttiva e di cui alla sezione 5.1 dei documenti orientativi della Commissione sull’interpretazione dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, approvati il 18 marzo 2010 dal comitato sui cambiamenti climatici. A questo proposito, la Commissione è a conoscenza del parere espresso dalla Germania secondo il quale la produzione di polimeri, in particolare S-PVC e E-PVC e CVM, non è disciplinata dall’allegato I della direttiva 2003/87/CE. La Commissione ritiene che i polimeri, ivi compresi S-PVC, E-PVC e CVM, soddisfino la definizione dell’attività in questione (produzione di prodotti chimici organici su larga scala) di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i settori industriali interessati, i parametri di riferimento per S-PVC e E-PVC e CVM sono stati stabiliti secondo le indicazioni di cui all’allegato I della decisione 2011/278/UE.

(17)

La Commissione fa notare che il fatto che l’elenco della Germania sia incompleto ha degli effetti indesiderati sull’assegnazione in base al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore per gli impianti di cui alla lettera E dell’allegato I della presente decisione che esportano calore verso gli impianti che producono prodotti chimici organici su larga scala. Considerando che solo le esportazioni di calore verso un impianto o un un’altra entità non disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE danno luogo ad assegnazioni a titolo gratuito sulla base del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, nelle misure nazionali di attuazione della Germania le esportazioni di calore verso impianti che svolgono attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE sono contabilizzate per l’assegnazione a favore degli impianti elencati alla lettera E dell’allegato I della presente decisione. Di conseguenza, le assegnazioni proposte a favore degli impianti di cui alla lettera E dell’allegato I non sono coerenti con le regole di assegnazione. La Commissione pertanto solleva obiezioni sull’assegnazione agli impianti elencati alla lettera E dell’allegato I della presente decisione.

(18)

Ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ha pubblicato con la decisione 2010/634/UE (4) il quantitativo complessivo di quote a livello dell’Unione per il periodo 2013-2020. A questo proposito, la quantità considerata ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE si basa sulle quantità totali di quote di emissioni rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione concernenti i loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012. Tuttavia, al termine del periodo di scambio 2008-2012, la Commissione disponeva di informazioni aggiuntive e dati più precisi, in particolare per quanto riguarda la quantità di quote rilasciate ai nuovi entranti dalla «riserva per i nuovi entranti» degli Stati membri e l’uso delle quote accantonate negli Stati membri per i progetti ad attuazione congiunta realizzati ai sensi dell’articolo 3 della decisione 2006/780/CE della Commissione (5). Inoltre, in relazione all’adeguamento del quantitativo di quote a livello dell’Unione ai sensi dell’articolo 9 bis della direttiva 2003/87/CE, in particolare dei paragrafi 1 e 4, occorre tenere conto dei dati scientifici più recenti per quanto riguarda il potenziale di riscaldamento globale dei gas serra, [decisioni della Commissione C(2011)3798 e C(2012)497] per accettare l’inclusione unilaterale di attività e gas a effetto serra aggiuntivi da parte dell’Italia e del Regno Unito ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE e dell’esclusione di impianti con emissioni ridotte dal sistema ETS dell’UE da parte della Germania, del Regno Unito, della Francia, dei Paesi Bassi, della Spagna, della Slovenia e dell’Italia, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

(19)

Inoltre nel quantitativo complessivo di quote a livello dell’Unione, occorre tenere conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea e dell’estensione del sistema ETS dell’UE ai paesi SEE-EFTA. A norma del punto 8 dell’allegato III dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia, a seguito dell’adesione della Croazia la quantità considerata ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE è aumentata della quantità di quote che la Croazia metterà all’asta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. L’integrazione nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e della decisione 2011/278/UE modificata dalla decisione 2011/745/UE della Commissione (7) mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 (8) comporta un aumento della quantità totale di quote di emissioni nell’insieme del sistema ETS dell’UE ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE. Occorre pertanto tenere conto delle cifre pertinenti fornite dagli Stati SEE-EFTA e riportate nella parte A dell’appendice a tale direttiva di cui all’accordo SEE.

(20)

La decisione 2010/634/UE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(21)

Nel 2014 e ogni anno successivo, il quantitativo totale di quote di emissioni stabilito per il 2013 in base agli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE diminuisce di un fattore lineare di 1,74 % dal 2010, pari a 38 264 246 quote.

(22)

L’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE limita il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote a titolo gratuito da assegnare gli impianti che non sono contemplati dall’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Questo limite è composto da due elementi di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), della direttiva in questione, ognuno dei quali è stato determinato dalla Commissione sulla base delle quantità stabilite ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, dei dati messi a disposizione del pubblico nel registro dell’Unione e delle informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la quota di emissioni derivanti dai generatori elettrici e altri impianti che non beneficiano dell’assegnazione gratuita di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, nonché le emissioni verificate nel periodo dal 2005 al 2007 prodotte da impianti inclusi nel sistema comunitario ETS solo a partire dal 2013, se disponibili, tenendo conto dei dati scientifici più recenti in materia di potenziale di riscaldamento globale dei gas a effetto serra.

(23)

Il limite stabilito dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE non può essere superato, e ciò è garantito dall’applicazione di un fattore di correzione transettoriale annuo che, se necessario, consente di ridurre in modo uniforme il numero di quote a titolo gratuito in tutti gli impianti ammessi a beneficiare di un’assegnazione a titolo gratuito. Gli Stati membri sono tenuti a considerare questo fattore quando adottano decisioni sulla base delle assegnazioni preliminari e della presente decisione sui quantitativi annui finali di assegnazione agli impianti. L’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE prevede che la Commissione determini il fattore di correzione transettoriale confrontando la somma dei quantitativi annui totali preliminari delle quote di emissioni gratuite comunicate dagli Stati membri, con il limite stabilito dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, secondo le modalità di cui all’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE.

(24)

A seguito dell’integrazione nell’accordo SEE della direttiva 2009/29/CE con la decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012, il limite stabilito dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, le regole di assegnazione armonizzate e il fattore di correzione transettoriale si applicano nel paesi SEE-EFTA. È pertanto necessario tenere conto dei quantitativi annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020 stabiliti dalle decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA del 10 luglio 2013 concernenti le misure nazionali di attuazione di Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

(25)

Il limite stabilito dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE è pari a 809 315 756 quote per il 2013. Per determinare questo limite, la Commissione ha raccolto dagli Stati membri e dai paesi SEE-EFTA informazioni per stabilire se gli impianti sono impianti di produzione di elettricità o altri impianti disciplinati dall’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Successivamente ha stabilito la quota di emissioni per il periodo 2005-2007 provenienti dagli impianti non disciplinati da questa disposizione, ma inclusi nel sistema ETS dell’UE nel periodo 2008-2012. La Commissione ha applicato questa quota di 34,78289436 % alla quantità determinata sulla base dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE (1 976 784 044 quote). Al risultato di questo calcolo, la Commissione ha aggiunto 121 733 050 quote, sulla base delle emissioni medie annue verificate nel periodo dal 2005 al 2007 degli impianti interessati, tenendo conto della modifica della portata del sistema ETS dell’UE a partire dal 2013. A tal fine la Commissione ha utilizzato informazioni fornite dagli Stati membri e dai paesi SEE-EFTA per l’adeguamento del limite massimo. Laddove le emissioni annue verificate non erano disponibili, la Commissione ha estrapolato, per quanto possibile, i quantitativi dalle emissioni verificate degli anni successivi applicando il fattore 1,74 % in senso inverso. La Commissione ha consultato e ottenuto conferma dalle autorità degli Stati membri sulle informazioni e i dati utilizzati in questo caso. Il limite stabilito dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE paragonato alla somma dei quantitativi annui preliminari senza l’applicazione dei fattori di cui all’allegato VI della decisione 2011/278/UE dà il fattore di correzione transettoriale annuo di cui all’allegato II della presente decisione.

(26)

Grazie al quadro di insieme più chiaro sul quantitativo di quote che saranno assegnate a titolo gratuito ottenuto grazie alla presente decisione, la Commissione è in grado di stimare meglio il quantitativo di quote da mettere all’asta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Tenendo conto dei limiti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, dell’assegnazione in relazione alla produzione di calore ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 4, ripresa nella tabella riportata qui di seguito e della dimensione della riserva dei nuovi entranti, la Commissione ritiene che il quantitativo di quote da mettere all’asta nel periodo 2013-2020 sia pari a 8 176 193 157.

(27)

La tabella qui di seguito riporta l’assegnazione annua rispetto alla produzione di calore ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE:

Anno

Assegnazione a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

2013

104 326 872

2014

93 819 860

2015

84 216 053

2016

75 513 746

2017

67 735 206

2018

60 673 411

2019

54 076 655

2020

47 798 754

(28)

È opportuno che gli Stati membri, sulla base delle misure nazionali di attuazione, del fattore di correzione transettoriale e del fattore lineare, procedano alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ciascun anno nel periodo dal 2013 al 2020. Il quantitativo annuo finale di quote di emissioni a titolo gratuito deve essere stabilito dagli Stati membri conformemente alla presente decisione, alla direttiva 2003/87/CE, alla decisione 2011/278/UE e ad altre disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. Analogamente gli Stati SEE ed EFTA devono procedere alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote assegnate a titolo gratuito per ciascun anno dal 2013 al 2020, a norma dell’articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, agli impianti sul loro territorio sulla base delle loro misure nazionali di attuazione, del fattore di correzione transettoriale e del fattore lineare.

(29)

La Commissione ritiene che l’assegnazione di quote a titolo gratuito a impianti che rientrano nel sistema ETS dell’Unione sulla base di regole armonizzate a livello dell’Unione non conferisca un vantaggio economico selettivo alle imprese con il rischio di falsare la concorrenza e incidere sul commercio all’interno dell’Unione. Gli Stati membri sono tenuti, in virtù del diritto dell’Unione, ad assegnare quote a titolo gratuito e non possono decidere di mettere all’asta tali quantitativi. Non si può pertanto ritenere che le decisioni degli Stati membri in merito all’assegnazione a titolo gratuito comportino aiuti di Stati ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

MISURE NAZIONALI DI ATTUAZIONE

Articolo 1

1.   L’iscrizione degli impianti ripresi all’allegato I della presente decisione negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE trasmessi alla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e i corrispondenti quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnati a titolo gratuito a questi impianti è respinta.

2.   Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni comunicato per gli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera A dell’allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica non comporti un aumento dell’assegnazione che non sia previsto in tale decisione.

Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera B dell’allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica escluda qualsiasi assegnazione in base al parametro per la ghisa liquida a favore degli impianti che importano ghisa liquida ai fini dell’ulteriore trattamento (cfr. allegato I della decisione 2011/278/UE). Qualora ciò comporti un aumento del quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni in un impianto che produce ed esporta ghisa liquida verso un impianto di cui alla lettera B dell’allegato I della presente decisione, non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare di conseguenza il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni dell’impianto che produce ed esporta ghisa liquida.

Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera C dell’allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica consista nell’allineare l’assegnazione all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2011/278/UE ed escluda qualsiasi assegnazione a favore di processi disciplinati dai limiti del sistema del parametro di riferimento per la ghisa liquida, ai sensi dell’allegato I della decisione 2011/278/UE, a favore di un impianto che non produce, bensì importa ghisa liquida perché in tal caso si configurerebbe un doppio conteggio.

Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera D dell’allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica comporti l’esclusione di qualsiasi assegnazione, sulla base di un sottoimpianto con emissioni di processo per la produzione di zinco nell’altoforno e dei relativi processi. Qualora ciò comporti un aumento dell’assegnazione preliminare nell’ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile o di calore in un impianto dotato di un altoforno e ripreso alla lettera D dell’allegato I della presente decisione, non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare di conseguenza il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni dell’impianto in questione.

Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera E dell’allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica escluda qualsiasi assegnazione per il calore esportato verso impianti che producono polimeri, tra cui S-PVC e E-PVC, e CVM.

3.   Le modifiche di cui al paragrafo 2 sono notificate alla Commissione non appena possibile, e uno Stato membro non può procedere alla fissazione dei quantitativi annui totali definitivi per ciascun anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE fino a quando non siano state apportate modifiche accettabili.

Articolo 2

Fatto salvo l’articolo 1, non sono sollevate obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e ai quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnati a titolo gratuito a questi impianti.

CAPO II

QUANTITÀ TOTALE DI QUOTE DI EMISSIONI

Articolo 3

L’articolo 1 della decisione 2010/634/UE è sostituito dall’articolo seguente:

«Articolo 1

Sulla base degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, la quantità totale di quote da rilasciare dal 2013 in poi e da diminuire ogni anno in modo lineare ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, è di 2 084 301 856 quote di emissioni.»

CAPO III

FATTORE DI CORREZIONE TRANSETTORIALE

Articolo 4

Il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, stabilito ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, è riportato all’allegato II della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2013

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

(3)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

(4)  Decisione 2010/634/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che fissa per l’Unione europea il quantitativo di quote da rilasciare nell’ambito del sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che abroga la decisione 2010/384/UE (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 34).

(5)  Decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata a evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12).

(6)  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

(7)  Decisione 2011/745/UE della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 299 del 17.11.2011, pag. 9).

(8)  Decisione n. 152/2012 del Comitato misto SEE, del 26 luglio 2012, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE (GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 38).


ALLEGATO I

LETTERA A

Identificativi degli impianti trasmessi nell’ambito delle misure nazionali di attuazione

DE000000000000010

DE000000000000563

DE000000000000978

DE000000000001320

DE000000000001425

DE-new-14220-0045

DE-new-14310-1474

LETTERA B

Identificativi degli impianti trasmessi nell’ambito delle misure nazionali di attuazione

DE000000000000044

DE000000000000053

DE000000000000056

DE000000000000059

DE000000000000069

LETTERA C

Identificativi degli impianti trasmessi nell’ambito delle misure nazionali di attuazione

CZ-existing-CZ-73-CZ-0134-11/M

CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05

LETTERA D

Identificativi degli impianti trasmessi nell’ambito delle misure nazionali di attuazione

DE-new-14220-0045

DE000000000001320

LETTERA E

Identificativi degli impianti trasmessi nell’ambito delle misure nazionali di attuazione

DE000000000000005

DE000000000000762

DE000000000001050

DE000000000001537

DE000000000002198


ALLEGATO II

Anno

Fattore di correzione transettoriale

2013

94,272151 %

2014

92,634731 %

2015

90,978052 %

2016

89,304105 %

2017

87,612124 %

2018

85,903685 %

2019

84,173950 %

2020

82,438204 %