26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/66


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

recante approvazione, a nome della Comunità europea, di alcune modifiche dell’allegato V dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/397/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (nel prosieguo «l’accordo») prevede la possibilità di riconoscere l’equivalenza delle misure sanitarie dopo che la parte esportatrice ha obiettivamente dimostrato che le sue misure sono conformi al livello di protezione appropriato stabilito dalla parte importatrice. L’accordo è stato approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 1999/201/CE, Euratom.

(2)

L’equivalenza è stata stabilita e conclusa con il Canada per quanto riguarda le misure di sanità pubblica relative ai prodotti della pesca. L’equivalenza è stata conclusa su base reciproca.

(3)

Nella sua riunione del 5 e 6 ottobre 2006 il comitato di gestione misto istituito a seguito dell’accordo (‘il comitato di gestione misto’) ha emesso una raccomandazione relativa alla determinazione dell’equivalenza delle norme di igiene per i prodotti della pesca. Ad essa si è aggiunta una raccomandazione specifica riguardante l’equivalenza dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti della pesca, formulata nella riunione del comitato di gestione misto tenutasi il 3 e 4 ottobre 2007.

(4)

Nella sua riunione del 5 e 6 ottobre 2006 il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione circa la fissazione di norme applicabili all’importazione nella Comunità europea di pesce catturato nell’ambito di una licenza di pesca ricreativa canadese. In questa stessa riunione, il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione relativa al pesce fresco per aggiornare la base giuridica degli standard comunitari e canadesi.

(5)

Nella sua riunione del 5 e 6 ottobre 2006 il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione relativa alla carne macinata e per aggiornare la base giuridica degli standard comunitari.

(6)

Nella sua riunione del 3 e 4 ottobre 2007 il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione relativa alla determinazione dell’equivalenza delle prescrizioni in materia di ispezione post-mortem del pollame applicabili alle carni di pollame.

(7)

Nella sua riunione del 27 e 28 aprile 2005 il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione che prevede la possibilità di importare dal Canada molluschi bivalvi vivi che non hanno ancora raggiunto la taglia commerciale e sono destinati al magazzinaggio acquatico, alla stabulazione o alla depurazione da effettuare nella Comunità conformemente alla normativa comunitaria.

(8)

In seguito a tali raccomandazioni, è opportuno modificare le parti corrispondenti dell’allegato V dell’accordo.

(9)

In base all’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo, le modifiche degli allegati sono decise mediante scambio di note fra le parti.

(10)

Di conseguenza, le modifiche raccomandate dell’allegato V dell’accordo devono essere approvate a nome della Comunità.

(11)

La decisione C(2008) 2633 della Commissione, del 19 giugno 2008, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ha introdotto alcune modifiche dell’allegato V dell’accordo.

(12)

È necessario procedere ad alcuni adattamenti di natura diplomatica del testo delle lettere figuranti nell’allegato della decisione C(2008) 2633. Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare quest’ultima e sostituirla con la presente decisione.

(13)

Le misure previste in questa decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

Secondo le raccomandazioni emesse dal comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate, a nome della Comunità, le modifiche dell’allegato V del suddetto accordo.

Il testo dello scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada, che contiene le modifiche dell’allegato V dell’accordo, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Direttore generale per la salute e i consumatori è autorizzato a firmare, a nome della Comunità, la lettera della Comunità europea.

Articolo 3

La presente decisione abroga e sostituisce la decisione C (2008) 2633.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.


ALLEGATO

Scambio di lettere sulle modifiche dell’allegato V dell’accordo tra il governo del Canada e la Comunità europea in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

22 marzo 2010

Signor …,

con riferimento all’articolo 16, paragrafi 2 e 3 dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sottoscritto ad Ottawa il 17 dicembre 1998, di seguito «l’Accordo», mi pregio di proporre le seguenti modifiche dell’allegato V dell’Accordo, in conformità delle raccomandazioni del comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’Accordo:

1.

La tabella al punto 6 dell’allegato V dell’Accordo, relativa alle carni fresche, è sostituita dalla tabella figurante nell’appendice I del presente scambio di lettere.

2.

La tabella al punto 11 dell’allegato V dell’Accordo, relativa ai prodotti della pesca per il consumo umano, è sostituita dalla tabella figurante nell’appendice II del presente scambio di lettere.

3.

La tabella al punto 15 dell’allegato V dell’Accordo, relativa alle carni macinate, è sostituita dalla tabella figurante nell’appendice III del presente scambio di lettere.

4.

Il paragrafo 1 del capitolo II della nota in calce A all’allegato V dell’Accordo è soppresso.

5.

Il paragrafo 1 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

«Per il pesce catturato in virtù di una licenza di pesca ricreativa canadese di cui sia titolare l’importatore, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

il pesce è stato catturato nelle acque di pesca canadesi durante il periodo di validità della licenza, in conformità della regolamentazione canadese in materia di pesca sportiva, e i limiti di possesso sono stati rispettati,

il pesce è stato eviscerato in condizioni adeguate di igiene e di conservazione,

il pesce non appartiene a specie tossiche né a specie che possono contenere biotossine,

il pesce deve essere introdotto nella Comunità entro il mese seguente la data di scadenza della validità della licenza di pesca ricreativa e non è destinato alla commercializzazione. Al documento di accompagnamento deve essere allegata una copia della licenza di pesca ricreativa.»

6.

I paragrafi 3, 4 e 5 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’Accordo sono soppressi.

7.

I paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del capitolo II della nota in calce B all’allegato V dell’Accordo sono soppressi.

8.

Il paragrafo 2 del capitolo I della nota in calce C all’allegato V dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

«I molluschi bivalvi vivi di taglia commerciale devono essere destinati direttamente al consumo umano e non al magazzinaggio acquatico, alla stabulazione o alla depurazione da effettuare nella Comunità europea.»

Mi pregio di proporLe che, qualora il Suo governo concordi sul contenuto della presente lettera e delle sue appendici, le cui versioni inglese e francese fanno egualmente fede, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano, nel loro insieme, un accordo modificante l’Accordo, che entrerà in vigore alla data dell’ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra il governo del Canada e la Comunità europea confermante che tutte le procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente scambio di lettere sono state completate.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Robert MADELIN

16 aprile 2010

Egregio Signor …,

Mi pregio di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del 22 marzo 2010 così formulata:

«Signor …,

con riferimento all’articolo 16, paragrafi 2 e 3 dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sottoscritto ad Ottawa il 17 dicembre 1998, di seguito "l’Accordo", mi pregio di proporre le seguenti modifiche dell’allegato V dell’Accordo, in conformità delle raccomandazioni del comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’Accordo:

1.

La tabella al punto 6 dell’allegato V dell’Accordo, relativa alle carni fresche, è sostituita dalla tabella figurante nell’appendice I del presente scambio di lettere.

2.

La tabella al punto 11 dell’allegato V dell’Accordo, relativa ai prodotti della pesca per il consumo umano, è sostituita dalla tabella figurante nell’appendice II del presente scambio di lettere.

3.

La tabella al punto 15 dell’allegato V dell’Accordo, relativa alle carni macinate, è sostituita dalla tabella figurante nell’appendice III del presente scambio di lettere.

4.

Il paragrafo 1 del capitolo II della nota in calce A all’allegato V dell’Accordo è soppresso.

5.

Il paragrafo 1 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

"Per il pesce catturato in virtù di una licenza di pesca ricreativa canadese di cui sia titolare l’importatore, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

il pesce è stato catturato nelle acque di pesca canadesi durante il periodo di validità della licenza, in conformità della regolamentazione canadese in materia di pesca sportiva, e i limiti di possesso sono stati rispettati,

il pesce è stato eviscerato in condizioni adeguate di igiene e di conservazione,

il pesce non appartiene a specie tossiche né a specie che possono contenere biotossine,

il pesce deve essere introdotto nella Comunità entro il mese seguente la data di scadenza della validità della licenza di pesca ricreativa e non è destinato alla commercializzazione. Al documento di accompagnamento deve essere allegata una copia della licenza di pesca ricreativa."

6.

I paragrafi 3, 4 e 5 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’Accordo sono soppressi.

7.

I paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del capitolo II della nota in calce B all’allegato V dell’Accordo sono soppressi.

8.

Il paragrafo 2 del capitolo I della nota in calce C all’allegato V dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

"I molluschi bivalvi vivi di taglia commerciale devono essere destinati direttamente al consumo umano e non al magazzinaggio acquatico, alla stabulazione o alla depurazione da effettuare nella Comunità europea."

Mi pregio di proporLe che, qualora il Suo governo concordi sul contenuto della presente lettera e delle sue appendici, le cui versioni inglese e francese fanno egualmente fede, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano, nel loro insieme, un accordo modificante l’Accordo, che entrerà in vigore alla data dell’ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra il governo del Canada e la Comunità europea confermante che tutte le procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente scambio di lettere sono state completate.»

Mi pregio di confermarLe che il mio governo accetta la proposta di cui sopra e che la Sua lettera, la presente risposta e le appendici, le cui versioni inglese e francese fanno egualmente fede, costituiscono nel loro insieme un accordo modificante l’Accordo, conformemente alla Sua proposta, che entrerà in vigore alla data dell’ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra il governo del Canada e la Comunità europea confermante che tutte le procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente scambio di lettere sono state completate.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per l’autorità competente del governo del Canada

Ross HORNBY

Appendice I

6.   Carni fresche

Prodotto

Esportazioni dalla CE verso il Canada

Esportazioni dal Canada verso la CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Provvedimento

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Provvedimento

Norme CE

Norme canadesi

Norme canadesi

Norme CE

Polizia sanitaria

Ruminanti

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

H of A Act and Regs.

Sec 40, 41

Sì 2

Indicazione d’origine

 

H of A Act and Regs.

2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001

Decisione 79/542/CEE

Sì 3

 

 

Equidi

2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40, 41

Sì 2

Indicazione d’origine

 

H of A Act and Regs.

2002/99/CE Decisione79/542/CEE

Sì 3

 

 

Suini

2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40, 41

Sì 2

Indicazione d’origine

 

H of A Act and Regs.

2002/99/CE Decisione79/542/CEE

Sì 3

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti (CE) n.852/2004 (CE) n. 853/2004 CE) n. 854/2004

Meat Inspection Act & Regs.

Food and Drugs Act & Regs.

Consumer Packaging & Labelling Act & Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio)

Canada Agricultural Products Act & Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (in caso di carni bovine)

Sì 1

 

Alcune disposizioni saranno riviste una volta modificato il Meat Inspection Regulation.

Meat Inspection Act & Regs.

Food and Drugs Act & Regs.

Consumer Packaging & Labelling Act & Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio)

Canada Agricultural Products Act & Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (in caso di carni bovine)

Regolamenti (CE) n. 852/2004B (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004

Decisione79/542/CEE Decisione 2005/290/CE

Sì 1

Sottosezioni (2) e (3) della sezione 11.7.3 sull’Unione europea del capitolo 11 del Meat Hygiene Manual come previsto in materia di igiene delle carni Direttiva (n. 2008/33/CE) (1)

Le disposizioni ante e post mortem, la definizione di suini da mercato e altre norme igieniche dovranno essere riviste quando saranno applicate le nuove norme UE in materia d’igiene alimentare.


(1)  http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uef.shtml per la versione francese e

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uee.shtml per la versione inglese.

Appendice II

11.   Prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi

Prodotto

Esportazioni dalla CE verso il Canada

Esportazioni dal Canada verso la CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Provvedimento

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Provvedimento

Norme CE

Norme canadesi

Norme canadesi

Norme CE

Polizia sanitaria

1.

Animali d’acquacoltura vivi e relativi prodotti destinati al consumo umano o all’acquacoltura

2.

Pesce morto sventrato per il consumo umano

3.

Pesce morto non sventrato per il consumo umano

4.

Pesci vivi, uova per l’acquacoltura

5.

Pesci vivi per l’acquacoltura (inclusi pesci a pinne, molluschi, crostacei ed altri invertebrati)

Direttiva 2006/88/CE

Fish Health Protection Regulations made under the Fisheries Act, R.S.C. 1985, c.F-14

1.

NE

2.

Sì 2

3.

NE

4.

NE

5.

NE

Certificato sanitario per prodotti della pesca rilasciato da un organismo ufficiale

 

Fish Health Protection Regulations made under the Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14

Direttiva 2006/88/CE

Decisioni 2003/858/CE 2003/804/CE 2006/656/CE

Regolamenti (CE) n 2074/2005

(CE) n. 1250/2008

1.

NE

2.

Sì 2

3.

NE

4.

NE

5.

NE

Certificato sanitario ufficiale

 

Pubblica sanità

Pesce e prodotti della pesca destinati al consumo umano

Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2073/2005

Fish Inspection Regulations emanate ai sensi del Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12

Food and Drugs Act and Regulations

Consumer Packaging and Labelling Regulations (se imballati per la vendita al dettaglio)

Sì 1

Il pesce affumicato imballato in contenitori sigillati ermeticamente e non congelato deve contenere una percentuale di sale non inferiore al 9 % (metodo «water phase»).

Si ritiene che i sistemi canadese e comunitario forniscano un livello equivalente di protezione per quanto concerne le prescrizioni microbiologiche. Peraltro, i criteri microbiologici applicati per i prodotti finali dal Canada e dalla Comunità europea divergono per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all’esportatore garantire che i prodotti rispettino i criteri del paese importatore.

 

Fish Inspection Regulations emanate ai sensi del Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12

Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2073/2005

Decisione 2005/290/CE

Sì 1

Nota in calce B (I)

Si ritiene che i sistemi canadese e comunitario forniscano un livello equivalente di protezione per quanto concerne le prescrizioni microbiologiche. Peraltro, i criteri microbiologici applicati per i prodotti finali dal Canada e dalla Comunità europea divergono per alcuni aspetti. Per quanto riguarda i prodotti esportati, spetta all’esportatore garantire che i prodotti rispettino i criteri del paese importatore.

Occorre chiedere alle autorità sanitarie canadesi di riesaminare in via prioritaria la normativa sul pesce affumicato.

Molluschi bivalvi vivi per il consumo umano, inclusi echinodermi, tunicati e gasteropodi marini

Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004

Fish Inspection Regulations made under the Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12 Food and Drugs Act and Regulations

Sì 2

Nota in calce C (ii)

La CE deve fornire un elenco dei centri di spedizione riconosciuti. La CE chiede al Canada di riesaminare i limiti dei contaminanti al fine di valutare l’equivalenza.

Fish Inspection Regulations made under the Fish Act, R.S.C., 1985, c. F-12

Management of Contaminated Fisheries

Regulations made under the Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14

Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2074/2005

Sì 2

Nota in calce C (ii)

Certificato ufficiale

Valutare l’equivalenza della qualità batteriologica in base al rapporto tra acque di coltivazione e la polpa di mollusco.

Il Canada deve fornire un elenco degli impianti di trasformazione riconosciuti.

Appendice III

15.   Carni macinate

Prodotto

Esportazioni dalla CE verso il Canada

Esportazioni dal Canada verso la CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Provvedimento

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Provvedimento

Norme CE

Norme canadesi

Norme canadesi

Norme CE

Polizia sanitaria

Ruminanti

Direttiva 2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40—52

Sì 3

Conformemente ai Meat Inspection Regulations.

 

H of A Act and Regs

Direttiva 2002/99/CE

Decisione 79/542/CEE

Sì 3

 

 

-Suini

Direttiva 2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40—52

Sì 3

Conformemente ai Meat Inspection Regulations.

 

H of A Act and Regs

Direttiva 2002/99/CE

Decisione 79/542/CEE

Sì 3

 

 

Equidi

Direttiva 2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40—52

Sì 3

 

 

H of A Act and Regs

Direttiva 2002/99/CE

Sì 3

 

 

Pollame/ selvaggina in libertà/ selvaggina d’allevamento

Direttiva 2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40—52

Sì 3

 

 

H of A Act and Regs

Direttiva 2002/99/CE

Sì 3

 

 

Pubblica sanità

Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004

Meat Inspection Act & Regs

Food and Drugs Act & Regs

Consumer Packaging & Labelling Act & Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio)

Sì 2

Nessuno scambio commerciale di carni macinate di selvaggina

 

Meat Inspection Act & Regs.

Food and Drugs Act & Regs.

Consumer Packaging & Labelling Act & Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio)

Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004

Decisione 79/542/CEE

Sì 3

Nota in calce A (I)