22.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2013
relativo all’applicazione, per quanto riguarda i container intermodali, del divieto di importazione ed esportazione di apparecchiature contenenti sostanze controllate, o il cui funzionamento sia basato su di esse, soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 241/01
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 288,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare gli articoli 15 e 17, reca disposizioni che limitano l’importazione e l’esportazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’allegato I del regolamento e definite «sostanze controllate», nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse. |
(2) |
L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1005/2009 impone agli Stati membri di effettuare ispezioni per verificare che le imprese rispettino il regolamento. |
(3) |
Secondo quanto disposto dal protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2), l’impiego di idroclorofluorocarburi è ancora consentito, anche nella fabbricazione di container intermodali. |
(4) |
Sebbene l’importazione e l’immissione in commercio di container intermodali contenenti idroclorofluorocarburi o il cui funzionamento sia basato su tali sostanze siano vietate nell’Unione europea dal 2004, la dismissione di tali container non è obbligatoria. |
(5) |
I container intermodali utilizzati nel commercio internazionale, pertanto, di solito contengono ancora sostanze che riducono lo strato di ozono nelle schiume isolanti o negli impianti di refrigerazione collegati o integrati che usano sostanze controllate come refrigerante. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2009 detta norme più rigorose rispetto al protocollo di Montreal e vieta l’immissione in commercio di container intermodali contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento sia basato su di esse. |
(7) |
Convenzioni internazionali, quali la Convenzione relativa all’ammissione temporanea (3) o la Convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale (4), stabiliscono che la libera circolazione dei container intermodali non debba essere limitata. |
(8) |
Conformemente alla Convenzione relativa all’ammissione temporanea, ratificata dalla Comunità e da tutti gli Stati membri, talune merci importate nel quadro di un’operazione commerciale, compresi i container, beneficiano dell’ammissione temporanea. Gli articoli 553, 554, 555 e 557 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni per l’applicazione del codice doganale (5), prevedono tra l’altro che i container beneficino dell’esonero totale dai dazi all’importazione a determinate condizioni. In particolare, le autorità doganali assicurano che, a meno che non vengano concesse esenzioni specifiche, la durata complessiva durante la quale i container restano vincolati al regime per la stessa utilizzazione e sotto la responsabilità dello stesso titolare non sia superiore a 24 mesi. |
(9) |
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, gli atti delle istituzioni devono essere interpretati conformemente agli accordi internazionali sottoscritti dall’Unione, |
È DEL SEGUENTE PARERE:
1. |
Nell’applicare il regolamento (CE) n. 1005/2009, gli Stati membri non devono considerare l’ingresso di un container intermodale nel territorio doganale dell’Unione o l’uscita dal medesimo come importazione o esportazione ai fini degli articoli 15 e 17 di detto regolamento se i container intermodali sono vincolati al regime dell’ammissione temporanea. |
2. |
In sede di ispezione dei container intermodali contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento sia basato su di esse ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1005/2009, gli Stati membri sono tenuti a verificare che i container intermodali che entrano nel territorio doganale dell’Unione in regime di ammissione temporanea siano conformi agli articoli 553, 554, 555 e 557 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e non siano immessi in commercio nell’Unione. |
3. |
Gli Stati membri sono destinatari della presente opinione. |
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2013
Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione
(1) GU L 286 del 30.10.2009, pag. 1.
(2) GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8.
(3) GU L 130 del 27.5.1993, pag. 4.
(4) GU L 91 del 22.4.1995, pag. 46.
(5) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.