22.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 356/34


REGOLAMENTO (UE) N. 1263/2012 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1),

vista le proposte congiunte dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 267/2012 (2) attua le misure di cui alla decisione 2010/413/PESC. Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/635/PESC (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC e dispone ulteriori misure restrittive nei confronti dell’Iran.

(2)

Tali ulteriori misure restrittive comprendono, in particolare, il divieto di esportare attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l’adattamento di navi. Occorre inoltre vietare il commercio di grafite, metalli grezzi o semilavorati, quali l’alluminio e l’acciaio, e software per determinati processi industriali.

(3)

Le ulteriori misure restrittive comprendono anche il divieto di importare, acquistare o trasportare gas naturale iraniano. L’effettiva applicazione di questo divieto richiede l’adozione di misure che vietino gli scambi di gas naturale che aumentano notoriamente le esportazioni di gas naturale dall’Iran aggirando il divieto o quando vi siano fondati motivi di sospettarlo. Il divieto di importare gas naturale non dovrebbe applicarsi ai contratti eseguiti utilizzando un gasdotto collegato direttamente alla rete di trasmissione di gas naturale dell’Unione senza punti d’ingresso intesi a facilitare l'acquisto o a incrementare l'esportazione di gas naturale originario dell’Iran.

(4)

La decisione 2012/635/PESC dispone la revisione delle misure restrittive applicate ai prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (4), al fine di includervi determinate voci della parte 2 della categoria 5 che potrebbero essere di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, tenendo conto al contempo della necessità di evitare effetti indesiderati sulla popolazione civile iraniana.

(5)

Per garantire l’effettiva attuazione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Iran di altre attrezzature o tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nei settori chiave delle industrie del petrolio, del gas naturale e petrolchimica, è opportuno fornire un elenco aggiuntivo di tali attrezzature e tecnologie fondamentali.

(6)

Per lo stesso motivo, è opportuno fornire elenchi di voci soggette a restrizioni commerciali applicate a gas naturale, grafite, alcuni metalli grezzi o semilavorati, quali l’alluminio e l’acciaio, e software per determinati processi industriali.

(7)

La decisione 2012/635/PESC vieta altresì le operazioni tra l’Unione e le banche e gli enti finanziari iraniani, salvo previa autorizzazione dello Stato membro interessato.

(8)

La decisione 2012/635/PESC vieta inoltre di fornire alle petroliere e alle navi mercantili iraniane servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione nonché navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone ed entità iraniane o ad altre persone ed entità ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani.

(9)

Per tutelare l'ambiente e la salute e la sicurezza dei lavoratori, è necessario disporre che le autorità competenti degli Stati membri possano adottare tutte le misure che ritengono necessarie per garantire il rispetto degli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell’ambiente. In casi urgenti occorre consentire allo Stato membro interessato di adottare tali misure senza previa notifica purché informi gli altri Stati membri e la Commissione il più rapidamente possibile.

(10)

Ove uno Stato membro abbia concesso una licenza di partecipazione ad attività di sfruttamento di idrocarburi a una persona, un'entità o un organismo designati prima che tale persona, tale entità o tale organismo fossero designati, l'autorità competente dello Stato membro in questione può autorizzare deroghe a taluni divieti disposti dal regolamento (UE) n. 267/2012 ove tali deroghe siano necessarie per evitare o rimediare a danni ambientali o la distruzione permanente del valore della licenza

(11)

Poiché le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Nell’allegato I figurano i beni e le tecnologie, compreso il software, che sono beni o tecnologie a duplice uso quali definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009, fatta eccezione per determinati beni e tecnologie specificati nella parte A dell’allegato I del presente regolamento.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis.   Entro quattro settimane lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (CE) n. 428/2009, in relazione ai beni e alle tecnologie specificati all'allegato I, parte A, del presente regolamento.";

2)

all'articolo 6 sono aggiunte le lettere seguenti:

"d)

all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie specificati nella parte C dell’allegato I del presente regolamento o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;

e)

all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 per la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie specificati nella parte C dell’allegato I del presente regolamento."

In relazione alla lettera d), entro quattro settimane lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (CE) n. 428/2009.

3)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2.   Negli allegati VI e VI A figurano le attrezzature e le tecnologie fondamentali per i seguenti settori chiave dell’industria del petrolio e del gas in Iran:

a)

prospezione di greggio e gas naturale;

b)

produzione di greggio e gas naturale;

c)

raffinazione;

d)

liquefazione di gas naturale.

3.   Negli allegati VI e VI A figurano altresì le attrezzature e le tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica in Iran.

4.   Negli allegati VI e VI A non figurano i prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I, II o III.”;

4)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI A, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati VI e VI A, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui agli allegati VI e VI A, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per uso in Iran.";

5)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1.   I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano:

a)

all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale elencate nell’allegato VI, concluso prima del 27 ottobre 2010, da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 26 luglio 2010 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 26 luglio 2010, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi,

b)

all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature o tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica elencate nell’allegato VI concluso prima del 24 marzo 2012, da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 23 gennaio 2012 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 23 gennaio 2012, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi,

c)

all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature o tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale e per l’industria petrolchimica elencate nell’allegato VI A concluso prima del 16 ottobre 2012 e riguardante un investimento in Iran nella prospezione di greggio e gas naturale, nella produzione di greggio e gas naturale e nella raffinazione e liquefazione di gas naturale effettuato prima del 26 luglio 2010 o riguardante un investimento in Iran nell’industria petrolchimica effettuato prima del 23 gennaio 2012, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi, o

d)

alla fornitura di assistenza tecnica destinata esclusivamente all'installazione di attrezzature o tecnologie consegnate in conformità delle lettere a), b) e c),

purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende avviare tali transazioni o prestare assistenza per tali transazioni abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’operazione o l’assistenza all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

2.   I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti dai contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione, che l’esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dall’autorità competente interessata e che lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione."

6)

sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 10 bis

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature o tecnologie elencate nell’allegato VI B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2.   Nell’allegato VI B figurano le attrezzature e le tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l’adattamento di navi, comprese le attrezzature e le tecnologie utilizzate per la costruzione di petroliere.

Articolo 10 ter

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI B o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VI B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’allegato VI B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

Articolo 10 quater

1.   I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non pregiudicano la fornitura di attrezzature e tecnologie navali fondamentali a una nave che non sia di proprietà o sotto il controllo di una persona, di un’entità o di un organismo iraniana/o e che sia stata costretta a ormeggiare in un porto iraniano o nelle acque territoriali iraniane per cause di forza maggiore.

2.   I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non si applicano all’esecuzione, fino al 15 febbraio 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Articolo 10 quinquies

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, software elencato nell’allegato VII A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2.   Nell’allegato VII A figura il software per integrare i processi industriali di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare o riguardante i missili balistici iraniano.

Articolo 10 sexies

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi al software elencato nell’allegato VII A o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VII A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al software elencato nell’allegato VII A a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

Articolo 10 septies

1.   I divieti di cui all’articolo 10 quinquies e all’articolo 10 sexies non si applicano all’esecuzione, fino al 15 gennaio 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti."

7)

l'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1.   I divieti di cui all’articolo 11 non si applicano:

a)

all’esecuzione, fino al 1o luglio 2012, di contratti commerciali conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;

b)

all’esecuzione di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di petrolio greggio o prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità od organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri;

c)

al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi esportati dall’Iran prima del 23 gennaio 2012 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 1o luglio 2012 o prima di tale data; o se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b);

d)

l'acquisto di olio combustibile prodotto e fornito da un paese terzo diverso dall'Iran destinato alla propulsione di motori navali;

e)

l'acquisto di olio combustibile per la propulsione del motore di una nave che è stata costretta ad entrare in un porto in Iran o nelle acque territoriali iraniane per causa di forza maggiore,

purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto di cui alle lettere a), b) e c) abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.";

8)

all'articolo 14, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

ai prodotti petrolchimici esportati dall’Iran prima del 23 gennaio 2012 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 1o maggio 2012 o prima di tale data, oppure se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b),";

9)

è inserito l'articolo seguente:

“Articolo 14 bis

1.   È vietato:

a)

acquistare, trasportare o importare nell’Unione gas naturale originario dell’Iran o esportato dall’Iran;

b)

scambiare gas naturale originario dell’Iran o esportato dall’Iran;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni, riassicurazioni e servizi di intermediazione connessi all’assicurazione e alla riassicurazione in relazione alle attività di cui alle lettere a) o b).

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:

a)

al gas naturale esportato da uno Stato diverso dall’Iran qualora il gas esportato sia stato combinato con gas originario dell’Iran all'interno dell'infrastruttura di uno Stato diverso dall’Iran;

b)

all'acquisto di gas naturale all'interno dell’Iran da parte di cittadini di Stati membri per scopi civili, inclusi il riscaldamento e l'energia per uso domestico, ovvero per il fabbisogno di missioni diplomatiche; o

c)

l'esecuzione di contratti per la fornitura di gas naturale originario di uno Stato diverso dall’Iran verso l'Unione.

3.   Per "gas naturale" si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV A.

4.   Ai fini del paragrafo 1, per "scambiare" si intende scambiare flussi di gas naturale di origine differente.".

10)

sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 15 bis

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, grafite e metalli grezzi o semilavorati elencati nell’allegato VII B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2.   Nell’allegato VII B figurano la grafite e i metalli grezzi o semilavorati, quali l’alluminio e l’acciaio, di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare o riguardante i missili balistici iraniano.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni elencati negli allegati I, II e III.

Articolo 15 ter

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni elencati nell’allegato VII B, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VII B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni elencati nell’allegato VII B a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano in relazione ai beni elencati negli allegati I, II e III.

Articolo 15 quater

I divieti di cui all’articolo 15 bis non si applicano all’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2012 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti."

11)

l’articolo 23 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

“c)

membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto o che forniscono loro assicurazioni o altri servizi essenziali;

d)

altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e entità di loro proprietà o sotto il loro controllo o persone e entità ad essi associate;”;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.   Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis o 29, è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi elencati negli allegati VIII e IX.”;

12)

all’articolo 25, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii)

il pagamento non contribuirà a un’attività vietata a norma del presente regolamento. Se il pagamento funge da corrispettivo per un'attività commerciale che è già stata effettuata e l'autorità competente di un altro Stato membro aveva dato previa conferma che l'attività non era vietata al momento in cui è stata effettuata, si considera, prima facie, che il pagamento non contribuirà a un’attività vietata; e";

13)

all’articolo 26, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

i)

necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati VIII o IX e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

ii)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

iii)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

iv)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti dovuti in relazione alla dismissione di bandiera di navi; e;"

14)

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

“Articolo 28

In deroga all’articolo 23, paragrafo 2, le autorità competenti possono altresì autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

a)

che determinati fondi o risorse economiche congelati della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per fornire agli enti finanziari o creditizi liquidità per il finanziamento di scambi commerciali o per coprire gli interessi di prestiti commerciali o

b)

che determinati fondi o risorse economiche congelati della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per il rimborso di un credito spettante in base a un contratto o un accordo concluso da una persona, da un’entità o da un organismo iraniani prima del 16 ottobre 2012, ove il contratto o l’accordo preveda il rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri,

purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell’autorizzazione.”;

15)

l’articolo 30 è sostituito dagli articoli seguenti:

"Articolo 30

1.   È vietato trasferire fondi tra, da un lato, enti finanziari e creditizi a cui si applica il presente regolamento e, dall'altro:

a)

enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;

b)

succursali e controllate, rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;

c)

succursali e controllate, non rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran, e

d)

enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute non aventi sede in Iran ma controllati da persone, entità o organismi con sede in Iran,

a meno che tali trasferimenti ricadano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 e siano stati trattati in conformità del paragrafo 3.

2.   I seguenti trasferimenti possono essere autorizzati in conformità del paragrafo 3:

a)

trasferimenti relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;

b)

trasferimenti relativi a rimesse personali;

c)

trasferimenti connessi a uno specifico contratto commerciale purché non vietati ai sensi del presente regolamento;

d)

trasferimenti riguardanti missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali trasferimenti sono destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o delle organizzazioni che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

e)

trasferimenti riguardanti pagamenti destinati a soddisfare crediti di o nei confronti di una persona, un’entità o un organismo iraniani o trasferimenti di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi del presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato almeno dieci giorni prima gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione;

f)

trasferimenti necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

3.   I trasferimenti di fondi che possono essere autorizzati a norma del paragrafo 2 sono trattati come segue:

a)

i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari di importo inferiore a 100 000 EUR o equivalente e i trasferimenti connessi a operazioni relative a rimesse personali di importo inferiore a 40 000 EUR o equivalente sono effettuati senza autorizzazione preliminare.

Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all’autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente;

b)

i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari di importo pari o superiore a 100 000 EUR o equivalente e i trasferimenti connessi a operazioni relative a rimesse personali di importo pari o superiore a 40 000 EUR o equivalente necessitano dell’autorizzazione preliminare da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato a norma del paragrafo 2.

Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni concesse;

c)

per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente occorre l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente dello Stato membro interessato a norma del paragrafo 2.

Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni concesse.

4.   Per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10 000 EUR o equivalente non occorre né un’autorizzazione preliminare né una notifica.

5.   Le notifiche e le richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi a un'entità rientrante nell'ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento.

Le notifiche e le richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi da un'entità rientrante nell'ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento.

Se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazioni sono rivolte, nel caso di trasferimento a un’entità rientrante nell'ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), dall'ordinante e, nel caso di trasferimento da un’entità rientrante nell'ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, rispettivamente, l'ordinante o il beneficiario.

6.   Nelle loro attività con gli enti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al fine di prevenire violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito del presente regolamento esercitano una vigilanza rafforzata nel modo seguente:

a)

esercitano una vigilanza costante sull’attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela;

b)

impongono che siano completati tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’ordinante e al beneficiario dell’operazione in questione e rifiutano l’operazione se queste informazioni non sono fornite;

c)

conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;

d)

se hanno ragionevoli motivi di sospettare che attività con enti finanziari e creditizi possano violare le disposizioni del presente regolamento, ne informano tempestivamente l’unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatti salvi gli articoli 5 e 23. L’UIF, o l’altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti le potenziali violazioni del presente regolamento. L’UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

Articolo 30 bis

1.   I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un’entità o un organismo iraniani che non rientrano nell'ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, sono trattati come segue:

a)

i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare.

Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all’autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente;

b)

tutti gli altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000 EUR o equivalente sono effettuati senza autorizzazione preliminare.

Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all’autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente;

c)

per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 40 000 EUR o equivalente occorre l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni negate.

2.   Per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10 000 EUR o equivalente non occorre né un’autorizzazione preliminare né una notifica.

3.   Alle notifiche e alle richieste di autorizzazione riguardanti il trasferimento di fondi si applica il seguente trattamento:

a)

nel caso dei trasferimenti elettronici di fondi trattati da enti finanziari o creditizi:

i)

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a favore di una persona, di un’entità o di un organismo iraniani situati fuori dall’Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

ii)

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, da un’entità o da un organismo iraniani situati fuori dall’Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

iii)

se, nei casi di cui ai punti i) e ii), il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte, in caso di trasferimento a una persona, un’entità o un organismo iraniani, dall’ordinante e, in caso di trasferimento da una persona, un’entità o un organismo iraniani, dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente, rispettivamente, l’ordinante o il beneficiario;

iv)

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a una persona, un’entità o un organismo iraniani situati nell’Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

v)

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, un’entità o un organismo iraniani nell’Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante, o per suo conto, alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

vi)

se, nei casi di cui ai punti iv) e v), il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte, in caso di trasferimento a una persona, un’entità o un organismo iraniani, dall’ordinante e, in caso di trasferimento da una persona, un’entità o un organismo iraniani, dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente, rispettivamente, il beneficiario o l’ordinante;

vii)

nel caso di un trasferimento di fondi a o da una persona, un’entità o un organismo iraniani in cui né l’ordinante né il beneficiario né i rispettivi prestatori di servizi di pagamento rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ma in cui un prestatore di servizi di pagamento che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento funge da intermediario, quest’ultimo deve adempiere l’obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi, se sa o ha ragionevoli motivi di sospettare che il trasferimento sia destinato a o proveniente da una persona, un’entità o un organismo iraniani. Nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento fungano da intermediari, solo il primo prestatore di servizi di pagamento che tratta il trasferimento è tenuto ad adempiere l’obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi. Tutte le notifiche e le richieste di autorizzazione devono essere rivolte alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

viii)

nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in una serie di trasferimenti di fondi collegati, i trasferimenti nell’Unione recano un riferimento all’autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo;

b)

nel caso di un trasferimento di fondi effettuato per via non elettronica, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue:

i)

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti a una persona, un’entità o un organismo iraniani sono rivolte dall’ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’ordinante è residente;

ii)

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti da una persona, un’entità o un organismo iraniani sono rivolte dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui il beneficiario è residente.

Articolo 30 ter

1.   Ove un’autorizzazione sia stata concessa a norma degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 o 28 bis, gli articoli 30 e 30 bis non si applicano.

Il requisito dell'autorizzazione preliminare dei trasferimenti di fondi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettere b) e c), fa salva l'esecuzione di trasferimenti di fondi previamente notificati a o autorizzati dall'autorità competente anteriormente a 22 dicembre 2012. Tali trasferimenti di fondi sono eseguiti prima del 15 aprile 2013.

Gli articoli 30 e 30 bis non si applicano ai trasferimenti di fondi di cui all'articolo 29.

2.   L’articolo 30, paragrafo 3, e l’articolo 30 bis, paragrafo 1, si applicano a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia eseguito in un’unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate. Ai fini del presente regolamento, per “operazioni apparentemente collegate” si intende:

a)

una serie di trasferimenti consecutivi dagli o agli stessi enti finanziari o creditizi rientranti nell'ambito dell'articolo 30, paragrafo 1, lettere da a) a d), o dalla o alla stessa persona, entità o organismo iraniana/o effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore alla soglia pertinente fissata agli articoli 30 e 30 bis ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di notifica o di autorizzazione; o

b)

una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che adempiono un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.

3.   Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, lettere b), e c), e dell’articolo 30 bis, paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti concedono l’autorizzazione, alle condizioni che ritengono appropriate, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per ritenere che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l’autorizzazione potrebbe violare uno dei divieti o obblighi di cui al presente regolamento.

Un’autorità competente può richiedere il pagamento di diritti per la valutazione delle richieste di autorizzazione.

4.   Ai fini dell’articolo 30 bis, paragrafo 1, lettera c), l’autorizzazione è considerata concessa se un’autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un’obiezione perché è in corso un’inchiesta, l’autorità competente lo dichiara e comunica senza indugio la propria decisione. Le autorità competenti hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per svolgere l’inchiesta.

5.   Le persone, le entità o gli organismi seguenti non rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 30 e 30 bis:

a)

persone, entità o organismi che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un ente creditizio o finanziario;

b)

persone, entità o organismi che forniscono a enti creditizi o finanziari unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi, o

c)

persone, entità o organismi che forniscono a enti creditizi o finanziari unicamente sistemi di compensazione e di regolamento."

16)

l’articolo 31 è sostituito dal seguente:

“Articolo 31

1.   Le succursali e le controllate rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, quali definite all'articolo 49, di enti finanziari o creditizi con sede in Iran notificano all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l’importo e la data della transazione entro cinque giorni lavorativi dall’esecuzione o dalla ricezione di tali trasferimenti. Se l’informazione è disponibile, la notifica deve precisare la natura della transazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto della transazione e indicare, in particolare, se si tratta di beni contemplati dagli allegati I, II, III, IV, IV A, V, VI, VI A, VI B, VII, VII A o VII B del presente regolamento nonché, se l’esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza rilasciata.

2.   Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se necessario al fine di evitare transazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio le informazioni sulle notifiche di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle transazioni.”;

17)

l’articolo 32 è soppresso;

18)

agli articoli 33 e 34, i riferimenti all’articolo 32, paragrafo 2, sono sostituiti da riferimenti all’articolo 30, paragrafo 1;

19)

sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 37 bis

1.   È vietato fornire i seguenti servizi a petroliere e navi mercantili che battono bandiera della Repubblica islamica dell’Iran o sono possedute, noleggiate o gestite, direttamente o indirettamente, da una persona, un’entità o un organismo iraniani:

a)

servizi di classificazione di qualsiasi tipo, tra cui, ma non esclusivamente:

i)

la definizione e l’applicazione di regole di classificazione o specifiche tecniche riguardanti la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e la manutenzione di navi, nonché i sistemi di gestione di bordo;

ii)

l’esecuzione di controlli e ispezioni secondo le regole e le procedure di classificazione;

iii)

l’assegnazione di una notazione di classe e il rilascio, la convalida o il rinnovo di certificati di conformità con le regole o specifiche di classificazione;

b)

la supervisione della progettazione, costruzione e riparazione di navi e loro parti, compresi blocchi, elementi, macchine, impianti elettrici e impianto di controllo, e la partecipazione a tali attività, nonché l'assistenza tecnica, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria relativi;

c)

l’ispezione, il collaudo e la certificazione di apparecchiature, materiali e componenti navali e la supervisione dell'installazione a bordo e la supervisione dell’integrazione dei sistemi;

d)

l’esecuzione di controlli, ispezioni, verifiche contabili e visite di verifica e il rilascio, il rinnovo o la convalida, per conto dell’amministrazione dello Stato di bandiera, dei pertinenti certificati e documenti di conformità, a norma della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974) e del relativo protocollo del 1988, della Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, modificato (MARPOL 73/78), della Convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, come modificata (COLREG 1972), della Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL 1966) e del relativo protocollo del 1988, della Convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, come modificata (STCW), e della Convenzione internazionale del 1969 per la stazzatura delle navi (TONNAGE 1969).

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dal 15 gennaio 2013.

Articolo 37 ter

1.   È vietato mettere a disposizione navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici:

i)

a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o o

ii)

a qualsiasi altra persona, entità o altro organismo, a meno che i fornitori delle navi abbiano adottato i provvedimenti atti a evitare che la nave sia utilizzata per il trasporto o lo stoccaggio di petrolio o prodotti petrolchimici originari dell’Iran o esportati dall’Iran.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l’esecuzione di obblighi derivanti dai contratti e dai contratti accessori di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), purché l'importazione e il trasporto del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi o dei prodotti petrolchimici siano stati notificati all'autorità competente a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 14, paragrafo 1."

20)

l’articolo 41 è sostituito dal seguente:

“Articolo 41

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure dell'articolo 2, 5, paragrafo 1, 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quinquies, 10 sexies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30, 30 bis, 34, 35, 37 bis o 37 ter.”;

21)

all’articolo 43, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della decisione di cui al paragrafo 1 e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione. In caso di minaccia per l'ambiente e/o per la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Unione che richieda misure urgenti, lo Stato membro interessato può concedere un'autorizzazione senza previa notifica e informa gli altri Stati membri e la Commissione entro tre giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione.";

22)

è inserito il seguente articolo:

“Articolo 43 bis

1.   In deroga agli articoli 8 e 9, all'articolo 17, paragrafo 1, per quanto riguarda persone, entità od organismi iraniani di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, nella misura in cui si riferiscono a persone, entità e organismi elencati nell'allegato IX, nonché agli articoli 30 e 35, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, attività connesse alla prospezione o allo sfruttamento di idrocarburi sul territorio dell'Unione svolte in virtù di una licenza di prospezione o sfruttamento rilasciata da uno Stato membro a una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato IX, purché:

a)

la licenza di prospezione o di sfruttamento di idrocarburi sul territorio dell'Unione sia stata rilasciata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo elencati nell'allegato IX; e

b)

l'autorizzazione sia necessaria per evitare o rimediare a danni ambientali nell'Unione o prevenire la distruzione permanente del valore della licenza, anche rendendo sicure la condotta e l'infrastruttura utilizzate per l'attività oggetto della licenza, su base temporanea. Tale autorizzazione può includere misure adottate conformemente alla legislazione nazionale.

2.   La deroga di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto per il periodo necessario e la sua validità non supera la validità della licenza rilasciata alla persona, all'entità o all'organismo elencati nell'allegato IX. Qualora l'autorità competente consideri necessaria la surrogazione nei contratti o la corresponsione di indennità, il periodo di validità della deroga non supera i cinque anni.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione. In caso di minaccia per l'ambiente dell'Unione che richieda misure urgenti per evitare danni ambientali, lo Stato membro interessato può concedere un'autorizzazione senza previa notifica e informa gli altri Stati membri e la Commissione entro tre giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione.";

23)

nel titolo dell'allegato X è aggiunto un riferimento all'articolo 43 bis;

24)

all’articolo 45, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)

modifica gli allegati III, IV, IV A, V, VI, VI A, VI B, VII, VII A, VII B e X sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.”;

25)

l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;

26)

il testo dell’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato IV A;

27)

il testo dell’allegato III del presente regolamento è inserito come allegato VI A;

28)

il testo dell’allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato VI B;

29)

il testo dell’allegato V del presente regolamento è inserito come allegato VII A;

30)

il testo dell’allegato VI del presente regolamento è inserito come allegato VII B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

(3)  GU L 282 del 16.10.2012, pag. 58.

(4)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

“ALLEGATO I

PARTE A

Beni e tecnologie di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 6, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 31, paragrafo 1

Il presente allegato comprende tutti i beni e le tecnologie elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, quali ivi definiti, ad eccezione di quelli specificati nella parte A e, fino al 15 aprile 2013, di quelli specificati nella parte C.

 

Designazione delle merci

1.

Sistemi e apparecchiature di “sicurezza dell’informazione” per l'utilizzo finale per i servizi di telecomunicazione pubblici e la fornitura di servizi Internet o la protezione a cura dell'operatore di rete di tali servizi, compresi i componenti necessari per i servizi di funzionamento, installazione (compresa l'installazione in loco), manutenzione (controllo), riparazione, revisione e rinnovamento relativi a tali sistemi e apparecchiature, come segue:

a.

sistemi, apparecchiature, “assiemi elettronici” di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la “sicurezza dell’informazione” relativi a reti quali wifi, 2G, 3G, 4G o reti fisse (classica, ADSL o a fibra ottica), come segue, e loro componenti appositamente progettati per la “sicurezza dell’informazione”:

N.B.:

per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione (ad esempio GPS o GLONASS), si veda la voce 7A005 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

1.

progettati o modificati per utilizzare la “crittografia” con l’impiego di tecniche numeriche che effettuano ogni funzione crittografica eccetto l’autenticazione o la firma digitale aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

le funzioni di autenticazione e di firma digitale comprendono la relativa funzione di gestione delle chiavi associate.

2.

L’autenticazione comprende tutti gli aspetti del controllo di accesso che non prevedono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano collegati alla protezione delle parole d’ordine, dei numeri di identificazione personali (PIN) o di dati similari al fine di prevenire l’accesso non autorizzato.

3.

La “crittografia” non comprende tecniche di compressione o di codifica di dati “fissi”.

Nota:

1.a.1 comprende le apparecchiature progettate o modificate per utilizzare la “crittografia” secondo principi analogici laddove questi ultimi vengano attuati con tecniche numeriche.

a.

un “algoritmo simmetrico” utilizzante una lunghezza di chiave superiore a 56 bit o

b.

un “algoritmo asimmetrico” in cui la sicurezza dell’algoritmo sia basata su uno degli elementi seguenti:

1.

fattorizzazione degli interi superiori a 512 bit (per es. RSA);

2.

calcolo dei logaritmi discreti in un gruppo moltiplicativo di un campo finito di dimensioni superiori a 512 bit (per es. Diffie-Hellman su Z/pZ) o

3.

logaritmi discreti in un gruppo diverso da quelli menzionati in 1.a.1.b.2, superiore a 112 bit

(per es. Diffie-Hellman su una curva ellittica);

2.

“Software” per l'utilizzo finale per i servizi di telecomunicazione pubblici, la fornitura di servizi Internet o la protezione a cura dell'operatore di rete di tali servizi, come segue:

a.

“software” appositamente progettato o modificato per l’“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 1.a.1 o di “software” specificato in 2.b.1;

b.

“software” specifico come segue:

1.

“software” avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002.a.1;

3.

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 1.a.1 o di “software” specificato in 2.a. o 2.b.1 del presente elenco, per l'utilizzo finale per i servizi di telecomunicazione pubblici e la fornitura di servizi Internet o la protezione a cura dell'operatore di rete di tali servizi.

PARTE B

L’articolo 6 si applica ai seguenti beni:

Voce dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

Designazione delle merci

0A001

“Reattori nucleari” e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

a.

“reattori nucleari”;

b.

contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un “reattore nucleare”;

c.

apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l’introduzione o la rimozione del combustibile in “reattori nucleari”;

d.

barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in “reattori nucleari”, loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre;

e.

tubi resistenti alla pressione appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un “reattore nucleare”, in grado di sopportare una pressione di esercizio superiore di 5,1 MPa;

f.

zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiemi di tubi in cui il rapporto in peso afnio/zirconio è inferiore a 1/500, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un “reattore nucleare”;

g.

pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario di “reattori nucleari”;

h.

“elementi interni del reattore” appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in “reattori nucleari”, comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore;

Nota:

in 0A001.h. si intende per “elementi interni del reattore” qualsiasi struttura principale all’interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l’allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all’irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo;

i.

scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario di “reattori nucleari”;

j.

strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di “reattori nucleari”.

0C002

Uranio a bassa concentrazione rientrante in 0C002 se incorporato in elementi di combustibili nucleari assemblati.


PARTE C

Voce dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

Designazione delle merci

5A002

Sistemi, apparecchiature e componenti di sicurezza dell’informazione, come segue:

a.

sistemi, apparecchiature, “assiemi elettronici” di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la “sicurezza dell’informazione”, come segue, e loro altri componenti appositamente progettati:

N.B.:

per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione (ad esempio GPS o GLONASS), vedere 7A005.

1.

progettati o modificati per utilizzare la “crittografia” con l’impiego di tecniche numeriche che effettuano ogni funzione crittografica eccetto l’autenticazione o la firma digitale aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

Le funzioni di autenticazione e di firma digitale comprendono la relativa funzione di gestione delle chiavi associate.

2.

L’autenticazione comprende tutti gli aspetti del controllo di accesso che non prevedono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano collegati alla protezione delle parole d’ordine, dei numeri di identificazione personali (PIN) o di dati similari al fine di prevenire l’accesso non autorizzato.

3.

La “crittografia” non comprende tecniche di compressione o di codifica di dati “fissi”.

Nota:

5A002.a.1 comprende le apparecchiature progettate o modificate per utilizzare la “crittografia” secondo principi analogici laddove questi ultimi vengano attuati con tecniche numeriche.

a.

un “algoritmo simmetrico” utilizzante una lunghezza di chiave superiore a 56 bit o

b.

un “algoritmo asimmetrico” in cui la sicurezza dell’algoritmo sia basata su uno degli elementi seguenti:

1.

fattorizzazione degli interi superiori a 512 bit (per es. RSA);

2.

calcolo dei logaritmi discreti in un gruppo moltiplicativo di un campo finito di dimensioni superiori a 512 bit (per es. Diffie-Hellman su Z/pZ) o

3.

logaritmi discreti in un gruppo diverso da quelli menzionati in 5A002.a.1.b.2, superiore a 112 bit

(per es., Diffie-Hellman su una curva ellittica);

5D002

“Software”, come segue:

a.

“software” appositamente progettato o modificato per l’“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di “software” specificato in 5D002.c.1;

c.

“software” specifico come segue:

1.

“software” avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002.a.1;

Nota:

5D002 non sottopone ad autorizzazione i seguenti “software”:

a.

il “software” necessario per l’“utilizzazione” di apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002;

b.

il “software” che fornisce una delle funzioni delle apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002.

5E002

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di “software” specificato in 5D002.a. o 5D002.c.1 del presente elenco."


ALLEGATO II

"ALLEGATO IV A

Prodotti di cui agli articoli 14 bis e 31, paragrafo 1

Gas naturale e altri idrocarburi gassosi

Codice SA

Designazione delle merci

2709 00 10

Condensati di gas naturale

2711 11 00

Gas naturale – allo stato liquefatto

2711 21 00

Gas naturale – allo stato gassoso

2711 12

Propano

2711 13

Butani

2711 19 00

Altro".


ALLEGATO III

“ALLEGATO VI A

Attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’articolo 8, all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 31, paragrafo 1

Codice SA

Designazione delle merci

 

– Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:

7304 22

– Aste di perforazione di acciai inossidabili

7304 23

– – altre aste di perforazione

7304 24

– – altri, di acciai inossidabili

7304 29

– – altri

ex ex 7305

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, con un contenuto di cromo pari o superiore all’1% e una resistenza al freddo che può andare al di sotto di -120°C

 

– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

7306 11

– – saldati, di acciai inossidabili

7306 19

– – altri

 

– Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:

7306 21 00

– – saldati, di acciai inossidabili

7306 29 00

– – altri

 

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:

7311 00 99

– altri, di capacità uguale o superiore a 1 000 litri

ex ex 7613

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti, di capacità uguale o superiore a 1 000 litri”.


ALLEGATO IV

“ALLEGATO VI B

Attrezzature e tecnologie fondamentali di cui agli articoli 10 bis, 10 ter, 10 quater e all’articolo 31, paragrafo 1

Codice SA

Designazione delle merci

8406 10 00

Turbine a vapore per la propulsione di navi

ex ex 8406 90

Parti di turbine a vapore per la propulsione di navi

8407 21

Motori per la propulsione di navi, di tipo fuoribordo

ex ex 8407 29

Motori per la propulsione di navi, altri

8408 10

Motori per la propulsione di navi

ex ex 8409 91 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle sottovoci 8407 21 o 8407 29

ex ex 8409 99 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine della sottovoce 8408 10

ex ex 8411 81

Altre turbine a gas di potenza non superiore a 5 000 kW, per la propulsione di navi

ex ex 8411 82

Altre turbine a gas di potenza superiore a 5 000 kW, per la propulsione di navi

ex ex 8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

ex ex 8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione, progettati per la propulsione di navi alla massima portata lorda possibile al massimo pescaggio pari o superiore a 55 000 tonnellate

8487 10

Eliche per navi o barche e loro pale

ex ex 8515

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

ex ex 9014 10 00

Bussole, comprese quelle di navigazione, esclusivamente per l'industria marittima

ex ex 9014 80 00

Altri strumenti e apparecchi di navigazione, esclusivamente per l'industria marittima

ex ex 9014 90 00

Parti e accessori delle sottovoci 9014 10 00 e 9014 80 00, esclusivamente per l'industria marittima

ex ex 9015

Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri, esclusivamente per l'industria marittima”.


ALLEGATO V

“ALLEGATO VII A

Software per integrare i processi industriali di cui agli articoli 10 quinquies, 10 sexies, 10 septies e all'articolo 31, paragrafo 1

1.

Software per la pianificazione delle risorse aziendali concepito specificamente per l'utilizzo nell'industria nucleare, militare, del gas, del petrolio, della marina, dell'aviazione, finanziaria ed edile.

Nota esplicativa: il software per la pianificazione delle risorse aziendali è un software utilizzato per la contabilità finanziaria, la contabilità di gestione, la gestione delle risorse umane, della produzione, della catena di approvvigionamento, dei progetti e dei rapporti con la clientela, i servizi di dati o il controllo dell’accesso.”.


ALLEGATO VI

“ALLEGATO VII B

Grafite e metalli grezzi o semilavorati di cui agli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater e all’articolo 31, paragrafo 1

Nota introduttiva: l'inclusione di beni nel presente allegato fa salve le regole applicabili ai beni inclusi negli allegati I, II e III.

1.   Grafite

Codice SA

Designazione delle merci

2504

Grafite naturale

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

6815 10

Lavori di grafite o di altro carbonio, anche di fibre di carbonio, per usi diversi da quelli elettrici

6903 10

Storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette ed altri prodotti ceramici refrattari diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili contenenti, in peso, più di 50% di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici


2.   Siderurgia

Codice SA

Designazione delle merci

7201

Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie

7202

Ferroleghe

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94%, in pezzi, palline o forme simili

7204

Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

7205

Graniglie e polveri di ghisa greggia, ghisa specolare, ferro od acciaio

7206

Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie;

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7218

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

7224

Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati


3.   Rame e lavori di rame

Codice SA

Designazione delle merci

7401 00 00

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

7402 00 00

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

7404 00

Cascami ed avanzi di rame

7405 00 00

Leghe madri di rame

7406

Polveri e pagliette di rame

7407

Barre e profilati di rame

7410

Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)

7413 00 00

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l’elettricità


4.   Nichel e lavori di nichel

Codice SA

Designazione delle merci

7501

Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

7502

Nichel greggio

7503 00

Cascami ed avanzi rottami di nichel

7504 00 00

Polveri e pagliette di nichel

7505

Barre, profilati e fili, di nichel

7506

Lamiere, nastri e fogli, di nichel

7507

Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel


5.   Alluminio

Codice SA

Designazione delle merci

7601

Alluminio greggio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

7603

Polveri e pagliette di alluminio

7605

Fili di alluminio

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

7609 00 00

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7614

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità


6.   Piombo

Codice SA

Designazione delle merci

7801

Piombo greggio

7802 00 00

Cascami ed avanzi di piombo

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo


7.   Zinco

Codice SA

Designazione delle merci

7901

Zinco greggio

7902 00 00

Cascami ed avanzi di zinco

7903

Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)

7904 00 00

Barre, profilati e fili, di zinco

7905 00 00

Lamiere, fogli e nastri, di zinco


8.   Stagno

Codice SA

Designazione delle merci

8001

Stagno greggio

8002 00 00

Cascami ed avanzi di stagno

8003 00 00

Barre, profilati e fili, di stagno


9.   Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie:

Codice SA

Designazione delle merci

ex ex 8101

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli anticatodi per tubi di emissione di raggi X

ex ex 8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli articoli specificamente concepiti per l'odontoiatria

ex ex 8103

Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli strumenti dentistici e chirurgici e dagli articoli specificamente concepiti per usi in ortopedia e chirurgia

8104

Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi

8105

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

ex ex 8106 00

Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi, diversi da quelli specificamente concepiti per la preparazione di composti chimici per uso farmaceutico

8107

Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi

8108

Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi

8109

Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

8110

Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi

8111 00

Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

ex ex 8112

Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dalle finestre dei tubi protettori di radiologia

8113 00

Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi”.