16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 944/2012 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, dovrebbero essere iscritte altre persone nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. In particolare, è opportuno designare tutti i ministri del governo siriano, data la loro responsabilità collettiva della repressione violenta contro la popolazione in Siria. |
(3) |
Dovrebbero essere mantenute le misure restrittive nei confronti di ex ministri del governo siriano, poiché si possono ancora considerare associati al regime e alla sua repressione violenta contro la popolazione civile. Dovrebbero pertanto essere modificate le voci riguardanti tali persone. |
(4) |
Inoltre, due persone e un’entità dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. |
(5) |
In conformità della decisione 2012/634/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), è pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
I. |
Le persone e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone e delle entità riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. A. Persone
B. Entità
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II. |
Le voci relative alle persone e alle entità riportate nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
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III. |
Le persone ed entità elencate in appresso sono soppresse dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
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