9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 919/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario che il metodo di calcolo della diminuzione significativa di valore degli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2), sia adeguato alle varie modalità in cui si traduce tale diminuzione in funzione del tipo di strumento finanziario interessato. Tali modalità possono assumere la forma di un’effettiva diminuzione del prezzo dello strumento finanziario, di un incremento del rendimento di uno strumento di debito emesso da un emittente societario o di un incremento del rendimento lungo la curva di rendimento per gli strumenti di debito emessi da emittenti sovrani.

(2)

Occorre che il presente regolamento sia letto in combinato disposto con il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 (3) della Commissione, che definisce le soglie relative alla diminuzione significativa di valore per i titoli azionari illiquidi, per gli strumenti di debito emessi da emittenti sovrani e societari, per i fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Fund — ETF), per gli strumenti del mercato monetario e per gli strumenti derivati il cui unico strumento finanziario sottostante sia negoziato in una sede di negoziazione. È necessario che il presente regolamento si limiti a specificare il metodo di calcolo della diminuzione significativa di valore per questi strumenti.

(3)

Per garantire uniformità e certezza del diritto per i partecipanti al mercato e per le autorità competenti, occorre che il termine iniziale di applicazione del presente regolamento sia lo stesso del regolamento (UE) n. 236/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 918/2012.

(4)

Poiché l’utile applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012 presuppone l’adozione di norme tecniche vincolanti, come si afferma nel regolamento stesso, e poiché è indispensabile specificare prima del 1o novembre 2012 gli elementi non essenziali volti ad agevolare l’adempimento delle norme del regolamento (UE) n. 236/2012 da parte dei partecipanti al mercato e il relativo controllo da parte delle autorità competenti, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ha presentato alla Commissione.

(6)

L’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i correlativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento specifica il metodo di calcolo della diminuzione di valore del 10 % per i titoli azionari liquidi negoziati in una sede di negoziazione come previsto all’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012.

2.   Il presente regolamento specifica inoltre il metodo di calcolo della diminuzione di valore per i seguenti strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione come previsto dal regolamento delegato (UE) n. 918/2012 adottato a norma dell’articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 236/2012:

a)

titoli azionari illiquidi;

b)

i seguenti strumenti finanziari che non sono strumenti derivati:

i)

strumenti di debito emessi da emittenti sovrani e societari;

ii)

fondi negoziati in borsa (ETS);

iii)

strumenti del mercato monetario;

c)

strumenti derivati il cui unico sottostante sia uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione.

Articolo 2

Metodo di calcolo della diminuzione significativa di valore per i titoli azionari liquidi e illiquidi

1.   Per i titoli azionari negoziati in una sede di negoziazione, la diminuzione di valore è calcolata a partire dal prezzo di chiusura ufficiale del giorno di negoziazione precedente in tale sede di negoziazione, definito conformemente alle regole applicabili della sede.

2.   Ai fini di tale metodo non sono considerate le variazioni al ribasso di un prezzo derivanti esclusivamente da frazionamenti azionari ovvero operazioni societarie analoghe o misure simili adottate dall’emittente sul suo capitale azionario emesso che possono determinare un aggiustamento del prezzo da parte della sede di negoziazione pertinente.

Articolo 3

Metodo di calcolo della diminuzione significativa di valore per gli altri strumenti finanziari che non sono strumenti derivati

1.   La diminuzione significativa di valore per gli strumenti finanziari che non sono titoli azionari e non rientrano tra le categorie di strumenti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, è calcolata in base al metodo di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Per gli strumenti finanziari per i quali la diminuzione significativa di valore di cui all’articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 236/2012, è misurata in relazione al prezzo della sede di negoziazione pertinente, la diminuzione è calcolata a partire dal prezzo di chiusura ufficiale della sede di negoziazione pertinente definito conformemente alle regole applicabili della sede.

3.   Per gli strumenti di debito emessi da un emittente sovrano per i quali la diminuzione significativa di valore di cui all’articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 236/2012, è misurata in relazione a una curva di rendimento, la diminuzione è calcolata come un incremento lungo la curva di rendimento rispetto alla curva di rendimento dell’emittente sovrano al termine delle negoziazioni del giorno di negoziazione precedente calcolata sulla base dei dati disponibili per l’emittente nella sede.

4.   Per gli strumenti finanziari per i quali la diminuzione significativa di valore di cui all’articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 236/2012, è misurata in relazione alla variazione del rendimento, la diminuzione è calcolata come un incremento del rendimento corrente rispetto al rendimento dello strumento al termine delle negoziazioni del giorno di negoziazione precedente calcolato sulla base dei dati disponibili per tale strumento nella sede.

Articolo 4

Metodo di calcolo della diminuzione significativa di valore per gli strumenti derivati

La diminuzione significativa di valore per gli strumenti finanziari rientranti nelle categorie degli strumenti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, e aventi un unico strumento finanziario sottostante che sia negoziato in una sede di negoziazione e per il quale la diminuzione significativa di valore sia stata specificata conformemente all’articolo 2 o 3 è calcolata con riferimento alla diminuzione significativa di valore dello strumento finanziario sottostante.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.