18.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 826/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2012

che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 3,

dopo aver consultato il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Il presente regolamento è volto a istituire un regime uniforme per la trasmissione di notifiche e di informazioni da parte degli investitori alle autorità nazionali competenti o da parte di tali autorità all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel prosieguo: «AESFEM»). È opportuno che il presente regolamento disciplini altresì il calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati, in quanto tale calcolo è strettamente connesso alla trasmissione delle informazioni sui titoli azionari aventi sede di negoziazione principale nell'Unione. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso semplice alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 236/2012.

(2)

Per quanto concerne le notifiche di posizioni corte nette in titoli azionari, debito sovrano e posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani, nonché la comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette in titoli azionari importanti, è opportuno che siano specificate regole uniformi che disciplinino i dettagli sulle informazioni, comprese le norme comuni da applicare alla notifica, al fine di garantire l'applicazione uniforme degli obblighi di notifica in tutta l'Unione, rendere più efficace il processo di comunicazione e fornire al pubblico informazioni comparabili.

(3)

Per garantire la corretta individuazione dei titolari delle posizioni, occorre che nella notifica il nome del titolare sia abbinato a un codice, se disponibile. Finché non si potrà disporre di un codice internazionale unico, affidabile e pubblicamente riconosciuto per le persone giuridiche, è necessario utilizzare codici già esistenti eventualmente associati ai titolari delle posizioni, ad esempio il codice di identificazione della banca (Bank Identifier Code — BIC).

(4)

Per svolgere le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (2), è necessario che AESFEM ottenga dalle autorità competenti su base trimestrale informazioni sulla notifica delle posizioni corte nette in titoli azionari, debito sovrano e posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani, nonché, su richiesta, ulteriori informazioni relative alle posizioni corte nette.

(5)

Al fine di utilizzare tali informazioni in modo efficiente, soprattutto rispetto all'obiettivo di assicurare il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità del sistema finanziario nell'Unione, è opportuno che le informazioni trasmesse a cadenza trimestrale siano standardizzate, stabili nel tempo, sufficientemente dettagliate e presentate sotto forma di dati aggregati giornalieri, per consentire all’AESFEM di elaborarle e di realizzare il lavoro di ricerca e di analisi.

(6)

L’AESFEM non è in grado di stabilire a priori le informazioni specifiche da richiedere alle autorità competenti, poiché le stesse possono essere determinate soltanto caso per caso e possono comprendere elementi così dissimili come dati aggregati e non aggregati sulle posizioni corte nette o posizioni scoperte in credit default swap. È tuttavia importante determinare le informazioni generali da fornire al riguardo.

(7)

Ai fini del calcolo del volume degli scambi riguardanti un determinato titolo azionario in sedi negoziali situate nell’Unione e al di fuori di essa, volto a determinare la sede principale di negoziazione, ogni autorità competente interessata deve definire le fonti di informazione che consentano di individuare e misurare le negoziazioni del titolo azionario di cui trattasi. Attualmente non esistono né norme unionali armonizzate in materia di comunicazione delle operazioni per i titoli azionari ammessi unicamente nei sistemi multilaterali di negoziazione, né norme internazionali in materia di statistiche sulle negoziazioni di singoli titoli azionari nelle sedi di negoziazione, che possono presentare le variazioni rilevanti. È pertanto necessario che le autorità competenti abbiamo una certa discrezionalità nell’effettuare tale calcolo.

(8)

Al fine di garantire la necessaria coerenza, è opportuno che il termine iniziale di applicazione del presente regolamento coincida con quello del regolamento (UE) n. 236/2012. Tuttavia, affinché le persone fisiche e giuridiche abbiano il tempo necessario per esaminare l’elenco dei titoli azionari esentati a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012, l’elaborazione dell’elenco e la successiva pubblicazione sul sito Internet dell'AESFEM devono aver luogo con sufficiente anticipo rispetto al termine iniziale di applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012. Pertanto, è opportuno che il metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(9)

Poiché l'utile applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012 presuppone l'adozione di norme tecniche vincolanti, come si afferma nel regolamento stesso, e poiché è indispensabile determinare prima del 1o novembre 2012 gli elementi non essenziali volti ad agevolare l'adempimento delle norme del regolamento (UE) n. 236/2012 da parte dei partecipanti al mercato e il relativo controllo da parte delle autorità competenti, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’AESFEM ha presentato alla Commissione.

(11)

L’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i correlativi potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano quanto segue:

a)

i dettagli delle informazioni sulle posizioni corte nette che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a fornire alle autorità competenti e a comunicare al pubblico, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012;

b)

i dettagli delle informazioni che l'autorità competente è tenuta a fornire all'l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel prosieguo: «AESFEM»), a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2012;

c)

il metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione della sede principale di negoziazione di un titolo azionario, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2012.

CAPO II

DETTAGLI DELLE INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI NETTE DA NOTIFICARE E DA COMUNICARE

[ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]

Articolo 2

Notifica di posizioni corte nette in titoli azionari, debito sovrano e posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani

1.   La notifica effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 7, paragrafo 1, oppure dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 236/2012, contiene le informazioni specificate nella tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento.

La notifica è presentata per mezzo del modulo predisposto dall’autorità competente interessata secondo il formato di cui all’allegato II.

2.   Se l'autorità competente dispone di sistemi sicuri che consentano di identificare con certezza la persona che effettua la notifica e il titolare della posizione, comprese tutte le informazioni contenute nei campi da 1 a 7 della tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento, non è necessario compilare i relativi campi nel modulo di notifica.

3.   Se la notifica di cui al paragrafo 1 trasmessa da una persona fisica o giuridica contiene un errore, la stessa persona, non appena ne viene a conoscenza, trasmette una domanda di annullamento all’autorità competente interessata.

Tale annullamento avviene per mezzo di un modulo predisposto da tale autorità competente secondo il formato di cui all'allegato III.

Se necessario, la persona fisica o giuridica interessata trasmette una nuova notifica conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

Comunicazione al pubblico di informazioni sulle posizioni corte nette in titoli azionari

Le comunicazioni al pubblico di posizioni corte nette in titoli azionari che raggiungono o scendono al di sotto di una pertinente soglia di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, contiene le informazioni specificate nella tabella 2 dell’allegato I al presente regolamento.

CAPO III

DETTAGLI DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’AESFEM IN RELAZIONE ALLE POSIZIONI CORTE NETTE

[ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]

Articolo 4

Informazioni periodiche

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, le autorità competenti forniscono all’AESFEM le seguenti informazioni su base trimestrale:

a)

la posizione corta netta aggregata quotidianamente detenuta in ciascun titolo azionario che compone il principale indice di borsa nazionale specificato dall’autorità competente interessata;

b)

la posizione corta netta aggregata a fine trimestre detenuta in ciascun titolo azionario che non compone l'indice di cui alla lettera a);

c)

la posizione corta netta aggregata quotidianamente in ciascun emittente sovrano;

d)

se del caso, le posizioni scoperte aggregate quotidianamente in credit default swap su emittenti sovrani.

Articolo 5

Informazioni da fornire su richiesta

Le informazioni che l’autorità competente interessata è tenuta a fornire ad hoc a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2012 includono tutte le informazioni richieste dall’AESFEM che non siano state precedentemente trasmesse dalla stessa autorità competente a norma dell'articolo 4 del presente regolamento.

CAPO IV

METODO DI CALCOLO DEL VOLUME DEGLI SCAMBI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SEDE PRINCIPALE DI NEGOZIAZIONE DI UN TITOLO AZIONARIO

[ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]

Articolo 6

Calcolo del volume degli scambi per la determinazione della sede principale di negoziazione di un titolo azionario

1.   Per il calcolo del volume degli scambi a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012, l’autorità competente interessata si basa sulle migliori informazioni disponibili, che possono includere:

a)

informazioni pubblicamente disponibili;

b)

dati sulle operazioni ottenuti a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

c)

informazioni fornite dalle sedi di negoziazione in cui il titolo azionario è negoziato;

d)

informazioni fornite da un'altra autorità competente, comprese le autorità competenti di paesi terzi;

e)

informazioni fornite dall'emittente del titolo azionario;

f)

informazioni fornite da altri terzi, inclusi fornitori di dati.

2.   Nella determinazione delle migliori informazioni disponibili, l’autorità competente interessata procura, per quanto ragionevolmente possibile:

a)

di dare priorità alle informazioni disponibili al pubblico rispetto ad altre fonti di informazione;

b)

che l’informazione riguardi tutte le sessioni di negoziazione nel periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che il titolo azionario sia stato negoziato o meno in tutte le sessioni;

c)

che le operazioni comunicate e incluse nei calcoli siano conteggiate una volta sola;

d)

che le operazioni comunicate tramite una sede di negoziazione, ma eseguite al di fuori della stessa, non siano conteggiate.

3.   Il volume degli scambi in una determinata sede di negoziazione è considerato pari a zero se il titolo azionario non è più ammesso alla negoziazione in tale sede di negoziazione, anche se il titolo azionario era ammesso alla negoziazione in tale sede nel periodo assunto a riferimento per il calcolo.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012, fatta eccezione per l’articolo 6, che si applica dalla data di cui al primo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(3)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

TABELLA 1

Elenco dei campi rilevanti ai fini della notifica (articolo 2)

Identificativo del campo

Descrizione

1.

Titolare della posizione

Per le persone fisiche: nome e cognome

Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile

2.

Codice di identificazione della persona giuridica

Codice di identificazione della banca (Bank Identifier Code – BIC), se disponibile

3.

Indirizzo del titolare della posizione

Indirizzo completo (ad es. via, numero civico, codice postale, città, Stato/provincia) e paese

4.

Coordinate del titolare della posizione

Numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo di posta elettronica

5.

Persona notificante

Per le persone fisiche: nome e cognome

Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile

6.

Indirizzo della persona notificante

Indirizzo completo (ad esempio via, numero civico, codice postale, città, Stato/provincia) e paese, se diversi da quelli del titolare della posizione

7.

Coordinate della persona notificante

Numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo di posta elettronica, se diversi da quelli del titolare della posizione

8.

Data della notifica

Data in cui la notifica è trasmessa, conformemente alla norma ISO 8601:2004 (aaaa-mm-gg)

9.

Identità dell’emittente

Per i titoli azionari: nome completo della società i cui titoli azionari sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione

Per il debito sovrano: nome completo dell’emittente

Per le posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani: nome completo dell’emittente sovrano

10.

Codice ISIN

Unicamente per i titoli azionari: Codice ISIN della principale categoria di titoli azionari ordinari dell'emittente. Se non vi sono titoli azionari ordinari ammessi alla negoziazione, il codice ISIN della categoria di titoli azionari privilegiati (oppure, se esistono più categorie di tali titoli azionari, della principale categoria di titoli azionari privilegiati ammessi alla negoziazione).

11.

Codice identificativo del paese

Codice a due lettere del paese dell’emittente sovrano secondo la norma ISO 3166-1

12.

Data della posizione

Data alla quale la posizione è stata creata o modificata o alla quale ha cessato di essere detenuta. Formato conforme alla norma ISO 8601:2004 (aaaa-mm-gg)

13.

Percentuale della posizione corta netta

Unicamente per i titoli azionari: percentuale (arrotondata al secondo decimale) del capitale azionario emesso, espressa in valore assoluto, senza segno «+» o «–»

14.

Equivalente della posizione corta netta

Per i titoli azionari: equivalente in numero totale di azioni

Per il debito sovrano: equivalente nominale in EUR

Per le posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani: equivalente nominale in EUR

Dati espressi in valori assoluti, senza segno «+» o «–», valuta espressa in conformità alla norma ISO 4217

15.

Data della notifica precedente

Data in cui il titolare ha notificato l'ultima posizione in relazione allo stesso emittente. Formato conforme alla norma ISO 8601:2004 (aaaa-mm-gg)

16.

Data di annullamento

Data in cui è stato trasmesso il modulo di annullamento di una notifica errata presentata in precedenza Formato conforme alla norma ISO 8601:2004 (aaaa-mm-gg)

17.

Osservazioni

Testo libero — facoltativo


TABELLA 2

Elenco dei campi rilevanti ai fini della comunicazione al pubblico (articolo 3)

Identificativo del campo

Descrizione

1.

Titolare della posizione

Per le persone fisiche: nome e cognome

Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile

2.

Nome dell’emittente

Nome completo della società i cui titoli azionari sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione

3.

Codice ISIN

Codice ISIN della principale categoria di titoli azionari ordinari dell'emittente. Se non vi sono titoli azionari ordinari ammessi alla negoziazione, il codice ISIN della categoria di titoli azionari privilegiati (oppure, se esistono più categorie di tali titoli azionari, della principale categoria di titoli azionari privilegiati ammessi alla negoziazione).

4.

Percentuale della posizione corta netta

Percentuale (arrotondata al secondo decimale) del capitale azionario emesso

5.

Data della posizione

Data in cui la notifica è stata creata, modificata o annullata, da indicare in conformità con la norma ISO 8601:2004 (aaaa-mm-gg)


ALLEGATO II

Formato del modulo di notifica di posizioni corte nette (articolo 2)

TITOLARE DELLA POSIZIONE

Nome

COGNOME

Nome completo della società

 

Codice BIC

(se il titolare lo possiede)

 

Paese

 

Indirizzo

 

Persona di contatto

Nome

Cognome

 

Numero di telefono

 

Numero di fax

 

E-mail

 


PERSONA NOTIFICANTE

(se diversa)

Nome

COGNOME

Nome completo della società

 

Paese

 

Indirizzo

 

Persona di contatto

Nome

Cognome

 

Numero di telefono

 

Numero di fax

 

E-mail

 


POSIZIONE CORTA NETTA IN TITOLI AZIONARI

1.

Data della notifica

(aaaa-mm-gg)

 

2.   

Nome dell’emittente

2.1

Codice ISIN

 

2.2

Nome completo

 

3.

Data della posizione

(aaaa-mm-gg)

 

4.   

Posizione corta netta dopo il superamento della soglia

4.1

Equivalente in numero di azioni

 

4.2

Percentuale del capitale azionario emesso

 

5.

Data della notifica precedente

(aaaa-mm-gg)

 

6.

Osservazioni

 


POSIZIONE CORTA NETTA IN DEBITO SOVRANO

1.

Data della notifica

(aaaa-mm-gg)

 

2.   

Nome dell’emittente

2.1

Codice del paese

 

2.2

Nome completo

 

3.

Data della posizione

(aaaa-mm-gg)

 

4.

Posizione corta netta dopo il superamento della soglia

Equivalente in importo nominale

 

5.

Data della notifica precedente

(aaaa-mm-gg)

 

6.

Osservazioni

 


POSIZIONE SCOPERTA IN CREDIT DEFAULT SWAP SU EMITTENTI SOVRANI

1.

Data della notifica

(aaaa-mm-gg)

 

2.   

Nome dell’emittente

2.1

Codice del paese

 

2.2

Nome completo

 

3.

Data della posizione

(aaaa-mm-gg)

 

4.

Posizione corta netta dopo il superamento della soglia

Equivalente in importo nominale

 

5.

Data della notifica precedente

(aaaa-mm-gg)

 

6.

Osservazioni

 


ALLEGATO III

Formato del modulo di annullamento per notifiche errate (articolo 2)

TITOLARE DELLA POSIZIONE

Nome

COGNOME

Nome completo della società

 

Codice BIC

(se il titolare lo possiede)

 

Paese

 

Indirizzo

 

Persona di contatto

Nome

Cognome

 

Numero di telefono

 

Numero di fax

 

E-mail

 


PERSONA NOTIFICANTE

(se diversa)

Nome

COGNOME

Nome completo della società

 

Paese

 

Indirizzo

 

Persona di contatto

Nome

Cognome

 

Numero di telefono

 

Numero di fax

 

E-mail

 


POSIZIONE CORTA NETTA IN TITOLI AZIONARI ANNULLATA

1.

Data di annullamento

(aaaa-mm-gg)

 

2.   

Nome dell’emittente

2.1

Codice ISIN

 

2.2

Nome completo

 

3.

Data della posizione della notifica annullata

(aaaa-mm-gg)

 

4.   

Posizione corta netta dopo il superamento della soglia secondo la notifica annullata

4.1

Equivalente in numero di azioni

 

4.2

Percentuale del capitale azionario emesso

 

5.

Data di trasmissione della notifica annullata

(aaaa-mm-gg)

 

6.

Osservazioni

 


POSIZIONE CORTA NETTA IN DEBITO SOVRANO ANNULLATA

1.

Data di annullamento

(aaaa-mm-gg)

 

2.   

Nome dell’emittente

2.1

Codice del paese

 

2.2

Nome completo

 

3.

Data della posizione della notifica annullata

(aaaa-mm-gg)

 

4.

Posizione corta netta dopo il superamento della soglia secondo la notifica annullata

Importo nominale equivalente

 

5.

Data di trasmissione della notifica annullata

(aaaa-mm-gg)

 

6.

Osservazioni

 


POSIZIONE SCOPERTA IN CREDIT DEFAULT SWAP SU EMITTENTI SOVRANI ANNULLATA

1.

Data di annullamento

(aaaa-mm-gg)

 

2.   

Nome dell’emittente

2.1

Codice del paese

 

2.2

Nome completo

 

3.

Data della posizione della notifica annullata

(aaaa-mm-gg)

 

4.

Posizione corta netta dopo il superamento della soglia secondo la notifica annullata

Importo nominale equivalente

 

5.

Data di trasmissione della notifica annullata

(aaaa-mm-gg)

 

6.

Osservazioni