26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/23


REGOLAMENTO (UE) N. 545/2012 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2) per dare attuazione alla maggior parte delle misure stabilite dalla decisione 2011/782/PESC. Tale regolamento vieta, tra l’altro, la fornitura di taluni finanziamenti e l'assistenza finanziaria pertinenti ai beni soggetti a un divieto di esportazione.

(2)

La decisione 2012/322/PESC (3), estende ulteriormente l’applicazione delle misure restrittive in materia di assistenza finanziaria nell'ambito dell'embargo sulle armi.

(3)

Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente al fine di garantire l’efficacia della misura ivi contemplata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (4) (“elenco comune delle attrezzature militari”) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere usati per la repressione interna, elencati negli allegati I o IA, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, o negli allegati I o IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

2)

all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell’allegato III, è necessaria per la fornitura di:

a)

assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie elencati nell’allegato IX e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali attrezzature, beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

b)

finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato IX, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria, o per un uso in Siria.

Le autorità competenti non autorizzano le operazioni di cui al primo comma se hanno fondati motivi di ritenere che tali operazioni siano o possano essere finalizzate a contribuire alla repressione interna o alla fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

(2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(3)  Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.»;