18.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/14


REGOLAMENTO (UE) N. 328/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha ricevuto la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea ERA/REC/06-2011/INT del 12 maggio 2011.

(2)

Ciascuna specifica tecnica di interoperabilità («STI») deve indicare la strategia di attuazione della STI, precisando le tappe da percorrere per passare gradualmente dalla situazione attuale alla situazione finale di conformità alla STI. È opportuno che la strategia per attuare la STI relativa alle Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario (di seguito le «ATTM») non si basi soltanto sulla conformità dei sottosistemi alla STI, ma poggi anche su un’attuazione coordinata.

(3)

Il regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2) deve essere allineato, laddove opportuno, al capitolo 7 del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (3).

(4)

In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 62/2006, gli organismi rappresentativi del settore ferroviario europeo hanno inviato alla Commissione europea un piano strategico europeo di attuazione (in appresso «PSEA») per l’attuazione delle applicazioni telematiche del trasporto merci. Occorre tenere conto di tale piano e a tal fine modificare l’allegato A dell’allegato al suddetto regolamento che riporta le specifiche dettagliate su cui si basa l’elaborazione del sistema ATTM. Occorre sottoporre tali documenti a una procedura di gestione delle modifiche, mediante la quale l’Agenzia aggiorna i documenti al fine di chiarire quale base documentale (baseline) utilizzare per l’attuazione.

(5)

Tutti i piani individuali di attuazione di cui al PSEA presentato nel 2007 sono obsoleti. Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i proprietari dei carri devono pertanto presentare alla Commissione, mediante il comitato direttivo, i loro piani di attuazione dettagliati in cui sono indicate le fasi intermedie, la documentazione da fornire e le date per l’attuazione di ciascuna funzione della STI ATTM. Ogni eventuale discrepanza rispetto ai piani individuali di cui al PSEA deve essere debitamente giustificata e accompagnata dall’indicazione delle misure di mitigazione adottate per contenere ulteriori ritardi. Questo lavoro deve fondarsi sul presupposto che le richieste di modifica trattate in conformità al paragrafo 7.2.2 dell’allegato saranno convalidate.

(6)

Occorre informare tutti i destinatari circa gli obblighi che il presente regolamento impone loro, in particolare le piccole imprese ferroviarie che non sono membri degli organismi rappresentativi del settore ferroviario europeo.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 62/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater sono inseriti nel regolamento (CE) n. 62/2006.

«Articolo 4 bis

1.   Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i proprietari dei carri sviluppano e attuano il sistema informatico conformemente alle disposizioni contenute nel capitolo 7 dell’allegato del presente regolamento, in particolare in conformità delle specifiche relative ai requisiti funzionali e del piano generale di cui al paragrafo 7.1.2.

2.   Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i proprietari dei carri presentano alla Commissione, mediante il comitato direttivo di cui al paragrafo 7.1.4 dell’allegato ed entro il 13 maggio 2012, il piano generale di cui al paragrafo 7.1.2 basato sui loro calendari dettagliati in cui sono indicate le fasi intermedie, la documentazione da fornire e le date per l’attuazione di ciascuna funzione della STI ATTM.

3.   Riferiscono i progressi compiuti alla Commissione, tramite il comitato direttivo di cui al paragrafo 7.1.4 dell’allegato e secondo le disposizioni del capitolo 7 dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 4 ter

1.   L’Agenzia ferroviaria europea pubblica il piano generale di cui al paragrafo 7.1.2 e lo tiene aggiornato.

2.   L’Agenzia ferroviaria europea aggiorna i documenti di cui all’allegato A in base alle richieste di modifica convalidate prima del 13 maggio 2012 in conformità della procedura di gestione delle modifiche di cui al paragrafo 7.2.2. Entro il 13 ottobre 2012 l’Agenzia presenta una raccomandazione alla Commissione sull’aggiornamento dell’allegato A che definisce la base documentale (baseline) per l’attuazione.

3.   L’Agenzia ferroviaria europea valuta l’attuazione delle applicazioni telematiche per il trasporto merci al fine di determinare se gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti e le scadenze rispettate.

Articolo 4 quater

Gli Stati membri provvedono a che tutte le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i proprietari dei carri presenti sul loro territorio siano informati del presente regolamento e designano un punto di contatto nazionale per il seguito dell’attuazione.»

Articolo 2

L’allegato del regolamento (CE) n. 62/2006 è così modificato:

1)

i paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 sono sostituiti dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato A è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento;

3)

nel paragrafo 2.3.1, nel comma che inizia con «Per alcuni soggetti erogatori di servizi specifici…», è soppresso il testo «(cfr. anche allegato A, documento 6)»;

4)

nei paragrafi 4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.8.1, il riferimento al «documento 1» è sostituito da un riferimento a «appendice F»;

5)

nel paragrafo 4.2.1.1, il testo

«Le informazioni di partenza e i dati aggiunti dall’IFR sono indicati nel documento 3 di cui all’allegato A (a cui si rimanda anche per la descrizione del contenuto); nella riga “Dati della lettera di vettura” si precisa se si tratta di dati obbligatori o facoltativi e se devono essere forniti dal mittente o aggiunti dall’IFR.»

è sostituito da

«Questi dati, inclusi quelli addizionali, sono indicati nella tabella dell’allegato A, appendice B, allegato 1 (per la descrizione del contenuto si rimanda all’allegato A, appendici A, B, F e appendice B, allegato 1), con le indicazioni nella riga “Dati della lettera di vettura” si precisa se si tratta di dati obbligatori o facoltativi e se devono essere forniti dal mittente o aggiunti dall’IFR.»;

6)

nel paragrafo 4.2.1.2, il testo

«I dati da inserire nella richiesta di carri a seconda della funzione svolta dall’IF sono indicati in maniera particolareggiata nel documento 3 di cui all’allegato A, in cui è precisata anche la natura obbligatoria o facoltativa di ciascuno di essi. Il formato dettagliato dei messaggi è definito nel documento 1 di cui all’allegato A.»

è sostituito da

«I dati da inserire nella richiesta di carri a seconda della funzione svolta dall’IF sono indicati in maniera particolareggiata nell’allegato A, appendici A e B, e nell’appendice B, allegato 1, in cui è precisata anche la natura obbligatoria o facoltativa di ciascuno di essi. Il formato dettagliato dei messaggi è definito nell’allegato A, appendice F.»;

7)

nel paragrafo 4.2.2.1, il termine «documento 4» è sostituito da «appendice F» e il termine «documento 1» è sostituito da «appendice F»;

8)

nel paragrafo 4.2.11.2, il termine «documento 2» è sostituito da «appendici D e F»;

9)

nel paragrafo 4.2.11.3, il termine «documento 2» è sostituito da «appendici A, B e F e appendice B, allegato 1»;

10)

nel paragrafo 6.2, il termine «documento 1» è sostituito da «appendici E e F».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1.

(3)  GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.


ALLEGATO I

7.1.   Modalità di applicazione della presente STI

7.1.1.   Introduzione

La presente STI riguarda il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci. Tale sottosistema è operativo ai sensi dell’allegato II della direttiva 2008/57/CE. Pertanto, l’attuazione della presente STI non si basa sulla nozione di sottosistema nuovo, rinnovato o aggiornato, come avviene abitualmente nel caso di specifiche tecniche correlate a sottosistemi strutturali, tranne ove specificato nella STI.

L’applicazione della STI avviene per fasi:

—   fase uno: specifiche tecniche dettagliate e piano generale,

—   fase due: sviluppo,

—   fase tre: attuazione.

7.1.2.   Fase uno — Specifiche tecniche dettagliate e piano generale

Le specifiche relative ai requisiti funzionali da utilizzarsi come base per la suddetta architettura tecnica nelle fasi di sviluppo e attuazione del sistema informatico figurano nella appendici da A a F dell’allegato A.

Il piano generale obbligatorio, dalla definizione concettuale alla consegna del sistema informatico, che si fonda sul piano strategico europeo di attuazione (PSEA) elaborato dal settore ferroviario, include gli elementi basilari dell’architettura del sistema e individua le principali attività da svolgere.

7.1.3.   Fasi 2 e 3 — Sviluppo e attuazione

Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i titolari dei carri sviluppano e diffondono il sistema informatico ATTM in conformità delle disposizioni di cui al capitolo 7.

7.1.4.   Governance, funzioni e responsabilità

Lo sviluppo e l’attuazione avvengono nell’ambito di una struttura di governance in cui intervengono i soggetti indicati qui di seguito.

Comitato direttivo

Il comitato direttivo ha le seguenti funzioni e responsabilità:

1.

istituisce la struttura strategica necessaria per gestire e coordinare con efficacia i lavori per l’attuazione della STI ATTM. Si occupa di definire la politica, la direzione strategica e le priorità. Nel far ciò tiene conto anche degli interessi delle piccole imprese, dei nuovi concorrenti sul mercato e delle imprese ferroviarie che forniscono servizi specifici;

2.

controlla lo stato d’avanzamento dell’attuazione. Riferisce regolarmente, almeno quattro volte all’anno, alla Commissione europea lo stato d’avanzamento dei lavori rispetto al piano generale. Nel caso riscontri che essi si discostano dal piano generale, il comitato direttivo adotta i dovuti provvedimenti per ricondurli entro il piano tracciato.

3.

Il comitato direttivo è composto da:

gli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo, definiti all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 («organismi rappresentativi del settore ferroviario»),

l’Agenzia ferroviaria europea, e

la Commissione.

4.

Il comitato direttivo è copresieduto a) dalla Commissione e b) da una persona nominata dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario. La Commissione, assistita dai membri del comitato direttivo, redige il progetto di regolamento interno del comitato direttivo, che è approvato da quest’ultimo.

5.

I membri del comitato direttivo possono proporre al comitato di includere altre organizzazioni in qualità di osservatori laddove sussistano valide ragioni tecniche e organizzative.

Parti interessate

Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i proprietari dei carri istituiscono una struttura efficiente di governance del progetto per far sì che il sistema ATTM sia sviluppato e diffuso in modo efficiente.

Le suddette parti interessate hanno le seguenti funzioni:

fanno il necessario e forniscono le dovute risorse per attuare il presente regolamento,

rispettano i principi di accesso ai componenti comuni della STI ATTM, che sono messi a disposizione di tutti gli operatori del mercato attraverso ad una struttura unificata, trasparente e al minor costo del servizio possibile,

garantiscono che tutti gli operatori di mercato abbiano accesso a tutti i dati scambiati necessari per ottemperare ai propri obblighi di legge e svolgere le proprie funzioni in conformità dei requisiti funzionali della STI ATTM,

proteggono la riservatezza delle relazioni con i clienti,

istituiscono un meccanismo che consentirà ai «nuovi arrivati» di partecipare allo sviluppo delle ATTM e beneficiare dei risultati già ottenuti sul versante dei componenti comuni in un modo che sia soddisfacente sia per le suddette parti interessate, sia per i «nuovi arrivati», puntando in particolare a una condivisione equa dei costi,

riferiscono al comitato direttivo della STI ATTM lo stato d’avanzamento dei lavori rispetto ai piani d’attuazione, indicando se eventualmente si discostano dal piano generale.

Organismi rappresentativi

Gli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo, definiti nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 hanno le seguenti funzioni e responsabilità:

rappresentano le singole parti interessate nel comitato direttivo della STI ATTM,

sensibilizzano i propri membri sugli obblighi a cui sono sottoposti in virtù del presente regolamento,

assicurano a tutte le suddette parti interessate l’accesso costante e completo alle informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori del comitato direttivo e di eventuali altri gruppi con l’obiettivo di salvaguardare in modo tempestivo gli interessi di ogni rappresentante nell’attuazione della STI ATTM,

assicurano che le informazioni riguardanti le singole parti interessate siano trasmesse in modo efficace al comitato direttivo, affinché gli interessi delle parti interessate siano presi in debita considerazione all’atto di decidere in merito allo sviluppo e alla diffusione delle ATTM,

assicurano che le informazioni riguardanti il comitato direttivo siano trasmesse in modo efficace alle singole parti interessate, affinché queste ultime siano debitamente informate circa le decisioni in merito allo sviluppo e alla diffusione delle ATTM.

7.2.   Gestione delle modifiche

7.2.1.   Procedura di gestione delle modifiche

Le procedure di gestione delle modifiche sono definite in modo da assicurare un’analisi adeguata dei costi e dei benefici e permettere di attuare le modifiche in condizioni controllate. Tali procedure, definite, adottate, sostenute e gestite dall’Agenzia ferroviaria europea, includono i seguenti aspetti:

individuazione dei vincoli tecnici sottesi alle modifiche,

indicazione del soggetto su cui ricade la responsabilità delle procedure di attuazione delle modifiche,

procedura di convalida delle modifiche da applicare,

politica relativa alla gestione delle modifiche, al rilascio, alla migrazione e l’abbandono della soluzione precedente,

definizione delle responsabilità relative alla gestione delle specifiche dettagliate sia sotto il profilo dell’assicurazione di qualità sia per quanto riguarda la gestione della configurazione.

Il comitato per il controllo delle modifiche è composto dall’Agenzia ferroviaria europea, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario e dalle autorità nazionali di sicurezza. La partecipazione delle parti assicura una visione generale delle modifiche da introdurre e una valutazione globale delle loro implicazioni. La Commissione può far partecipare altre parti al comitato per il controllo delle modifiche se la loro partecipazione è ritenuta necessaria. Il comitato di controllo farà capo all’Agenzia ferroviaria europea.

7.2.2.   Procedura specifica di gestione delle modifiche per i documenti di cui all’allegato A del presente regolamento

La gestione del controllo delle modifiche dei documenti di cui all’allegato A del presente regolamento è stabilita dall’Agenzia ferroviaria europea conformemente ai criteri riportati di seguito:

1.

le richieste di modifica riguardanti i documenti sono trasmesse attraverso le Autorità di sicurezza nazionali (NSA — National safety authorities), gli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo, definiti nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004, oppure il comitato direttivo della STI ATTM. La Commissione consente che anche altre parti fungano da canale di inoltro delle richieste se il loro contributo è ritenuto necessario.

2.

L’Agenzia ferroviaria europea raccoglie e archivia le richieste di modifica.

3.

L’Agenzia ferroviaria europea presenta le richieste di modifica all’apposito gruppo di lavoro dell’Agenzia, che le esamina e prepara una proposta accompagnata da una valutazione economica, ove opportuno.

4.

L’Agenzia ferroviaria europea presenta in seguito la richiesta di modifica e la relativa proposta al comitato per il controllo delle modifiche che convalida, non convalida o posticipa la richiesta.

5.

Se la richiesta di modifica non è convalidata, l’Agenzia ferroviaria europea trasmette al richiedente il motivo del rifiuto o una richiesta di informazioni aggiuntive in merito alla bozza di richiesta.

6.

Il documento è modificato in base alle richieste di modifica convalidate.

7.

L’Agenzia ferroviaria europea presenta alla Commissione una raccomandazione sull’aggiornamento dell’allegato A, insieme alla bozza della nuova versione del documento, le richieste di modifica e la relativa valutazione economica.

8.

L’Agenzia ferroviaria europea pubblica sul proprio sito web la bozza della nuova versione del documento e le richieste di modifica convalidate.

9.

Non appena l’aggiornamento dell’allegato A è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’Agenzia ferroviaria europea pubblica sul proprio sito web la nuova versione del documento.

Qualora la gestione del controllo delle modifiche influisca sugli elementi utilizzati in comune nell’ambito della STI Applicazioni telematiche per i passeggeri, le modifiche sono apportate in modo da rimanere il più vicino possibile alla STI in questione attuata per ottenere sinergie ottimali.


ALLEGATO II

«ALLEGATO A

ELENCO DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

Elenco delle specifiche obbligatorie

Documento n.

Riferimento

Titolo del documento

Versione

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

TAF TSI - ANNEX A.5: Figures and Sequence Diagrams of the TAF TSI Messages

1.0


Appendice

Riferimento

Titolo del documento

Versione

A

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX A (WAGON/ILU TRIP PLANNING)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX B - WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO)

1.0

B - Allegato 1

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_Annex_1.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX B - WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO) - ANNEX 1: WIMO DATA

1.0

C

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX C - REFERENCE FILES

1.0

D

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX D - INFRASTRUCTURE RESTRICTION NOTICE DATA

1.0

E

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX E - COMMON INTERFACE

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX F - TAF TSI DATA AND MESSAGE MODEL

1.0»