1.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 79/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2012

che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

(rifusione)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare gli articoli 14, 32, 48, 49 e 51, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di migliorare e integrare gli strumenti mirati alla lotta contro la frode, il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (2), è stato rifuso e abrogato dal regolamento (UE) n. 904/2010. È opportuno che le disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 siano rispecchiate al livello degli atti di attuazione del regolamento in parola.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1925/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004,che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto (3), è stato modificato in modo sostanziale. Poiché devono essere apportate ulteriori modifiche in seguito all’adozione del regolamento (UE) n. 904/2010 e al fine di disporre di un unico insieme di norme in materia di scambio di informazioni, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione con il regolamento (CE) n. 1174/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di esecuzione degli articoli 34 bis e 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio per quanto riguarda il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2008/9/CE del Consiglio (4).

(3)

Al fine di agevolare lo scambio di informazioni fra gli Stati membri occorre specificare le categorie esatte di informazioni oggetto dello scambio senza preventiva richiesta, oltre alla periodicità e alle modalità pratiche di tali scambi. Nella misura in cui gli Stati membri intendono astenersi da tale scambio, essi ne danno comunicazione alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.

(4)

A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 904/2010 le informazioni sono trasmesse fra autorità tributarie, per quanto possibile, con mezzi elettronici. È di conseguenza opportuno adottare, a tal fine, modalità pratiche e dettagli tecnici i.

(5)

È opportuno determinare le modalità pratiche che disciplinano la trasmissione di informazioni relative alle norme in materia di fatturazione, le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabili nell’ambito dei regimi speciali ai soggetti passivi non stabiliti e le ulteriori informazioni elettroniche codificate di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (5).

(6)

Al fine di garantire che gli Stati membri siano in grado di avvalersi efficacemente delle possibilità di richiedere le informazioni previste da talune disposizioni della direttiva 2008/9/CE, è necessario specificare i pertinenti codici armonizzati da applicare nello scambio delle informazioni pertinenti, compresi i mezzi attraverso i quali avviene tale scambio, conformemente al regolamento (UE) n. 904/2010.

(7)

L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE prevede che lo Stato membro di rimborso possa esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (6), o per l’applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva

(8)

Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010, le autorità competenti dello Stato membro di rimborso devono notificare, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE.

(9)

A tal fine, occorre fissare i dettagli tecnici della trasmissione delle informazioni aggiuntive richieste dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. In particolare, occorre specificare i codici da utilizzare per la trasmissione delle predette informazioni. I codici stabiliti nell’allegato III del presente regolamento sono stati elaborati dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC) sulla base delle informazioni richieste dagli Stati membri ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE.

(10)

Conformemente all’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, i richiedenti possono essere tenuti a fornire la descrizione della loro attività economica utilizzando codici armonizzati. A tal fine occorre utilizzare i codici normalmente utilizzati, stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (7).

(11)

L’articolo 25 del regolamento (UE) n. 904/2010 prevede che, su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifichi al destinatario tutti gli atti e tutte le decisioni delle autorità amministrative relativi all’applicazione della legislazione sull’IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.

(12)

Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di notificare al richiedente le sue decisioni e i suoi atti ai fini dell’applicazione della direttiva 2008/9/CE, occorre che, per ragioni di tutela dei dati personali, sia possibile effettuare la notificazione mediante la rete comune di comunicazione/l’interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (UE) n. 904/2010.

(13)

È opportuno fissa re le modalità di esecuzione, tra l’altro, dell’articolo 48 del regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto concerne l’introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto.

(14)

Occorre, da ultimo, elaborare un elenco dei dati statistici necessari alla valutazione del regolamento (UE) n. 904/2010.

(15)

Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione degli articoli 14, 32, 48, 49 e dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.

Articolo 2

Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Le categorie d’informazioni oggetto di uno scambio automatico ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 904/2010 sono le seguenti:

1)

informazioni relative agli operatori non stabiliti;

2)

informazioni sui mezzi di trasporto nuovi.

Articolo 3

Sottocategorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

1.   Per quanto riguarda gli operatori non stabiliti, le informazioni oggetto di scambio automatico sono le seguenti:

a)

informazioni relative al l’attribuzione di numeri di identificazione IVA a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro;

b)

informazioni relative alle modalità di rimborso dell’IVA a soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, ai sensi della procedura di cui alla direttiva 2008/9/CE.

2.   Per quanto riguarda i mezzi di trasporto nuovi, le informazioni oggetto di scambio automatico sono le seguenti:

a)

informazioni relative al l’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, identificati ai fini dell’IVA;

b)

informazioni relative al l’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di imbarcazioni e aeromobili nuovi quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA, diversi da quelli di cui alla lettera a), nei confronti di persone non identificate ai fini dell’IVA;

c)

informazioni relative al l’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di veicoli terrestri nuovi a motore quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA, diversi da quelli di cui alla lettera a), nei confronti di persone non identificate ai fini dell’IVA.

Articolo 4

Notifica di astensione dalla partecipazione allo scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Entro il 20 maggio 2012 ciascuno Stato membro notifica, per iscritto, alla Commissione la decisione che esso intende adottare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010, circa la sua eventuale astensione dalla partecipazione allo scambio automatico di una o più categorie o sottocategorie d’informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le informazioni relative alle categorie per le quali uno Stato membro si è astenuto.

Articolo 5

Frequenza della trasmissione di informazioni

Se si utilizza il sistema di scambio automatico, le informazioni relative alle categorie e alle sottocategorie contemplate rispettivamente dagli articoli 2 e 3 sono trasmesse non appena sono disponibili e, in ogni caso, entro tre mesi dalla fine del trimestre durante il quale tali informazioni sono state messe a disposizione.

Articolo 6

Trasmissione delle informazioni da comunicare

1.   Le informazioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 sono trasmesse, per quanto possibile, unicamente con mezzi elettronici, tramite la rete CCN/CSI, ad eccezione:

a)

della richiesta di notifica di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 904/2010 e dell’atto o della decisione di cui è richiesta la notifica;

b)

dei documenti originali comunicati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 904/2010.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di comunicare con mezzi elettronici le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

Articolo 7

Informazioni ai soggetti passivi

1.   Gli Stati membri forniscono i dettagli relativi alla fatturazione di cui all’allegato I del presente regolamento a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 904/2010 attraverso il portale web creato dalla Commissione.

2.   La Commissione mette il portale web di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri che scelgano di pubblicare le seguenti informazioni supplementari:

a)

le informazioni in materia di archiviazione delle fatture elencate all’allegato II;

b)

le ulteriori informazioni elettroniche codificate richieste dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE;

c)

fino al 31 dicembre 2014 l’aliquota normale dell’imposta di cui all’articolo 42, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010;

d)

a decorrere dal 1o gennaio 2015 l’aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi prestati per via elettronica di cui all’articolo 47, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010.

Articolo 8

Informazioni scambiate nell’ambito del rimborso dell’IVA

Quando lo Stato membro del rimborso notifica ad altri Stati membri che esso richiede ulteriori informazioni elettroniche codificate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE, per la trasmissione delle predette informazioni vengono utilizzati i codici specificati nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 9

Descrizione dell’attività economica scambiata nell’ambito del rimborso dell’IVA

Quando lo Stato membro di rimborso esige la descrizione dell’attività economica del richiedente ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, le informazioni vengono fornite al quarto livello dei codici NACE Rev. 2, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006.

Articolo 10

Notifica degli strumenti e delle decisioni relativi a un rimborso dell’IVA

Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di un destinatario di notificare allo stesso le sue decisioni e i suoi atti relativi ad un rimborso ai sensi della direttiva 2008/9/CE, la notificazione può essere trasmessa tramite la rete CCN/CSI di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (UE) n. 904/2010.

Articolo 11

Dati statistici

L’elenco degli elementi statistici di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 figura all’allegato IV.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi statistici di cui al primo comma, entro il 30 aprile di ogni anno, per via elettronica, mediante il formulario tipo di cui all’allegato IV.

Articolo 12

Comunicazione delle disposizioni nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi applicate nel settore disciplinato dal presente regolamento.

La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri.

Articolo 13

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1925/2004 e (CE) n. 1174/2009 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato VI.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(2)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

(3)  GU L 331 del 5.11.2004, pag. 13.

(4)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 50.

(5)  GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

(6)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(7)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Dettagli relativi alla fatturazione a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 904/2010

1.   Emissione delle fatture

Articolo 221, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre l’obbligo di emissione di fattura

Q1.

In quali altri casi sono obbligatorie le fatture?

Q2.

Se obbligatorie, trattasi di fatture semplificate o complete?

Articolo 221, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre l’obbligo di emissione di fattura per servizi finanziari e assicurativi esenti

Q3.

È obbligatoria la fattura per servizi finanziari e assicurativi esenti?

Q4.

In caso affermativo, trattasi di una fattura semplificata o completa?

Articolo 221, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di dispensare dall’obbligo di emissione di fattura per cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti

Q5.

Se del caso, per quali cessioni o prestazioni esenti non è obbligatoria la fattura?

2.   Termini per l’emissione delle fatture

Articolo 222 della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre un termine per l’emissione delle fatture

Q6.

Esiste un termine per emettere fatture diverso da quello relativo alle cessioni intracomunitarie o alle prestazioni transfrontaliere di servizi soggette al regime dell’inversione contabile?

Q7.

In caso affermativo, entro quale termine deve essere emessa la fattura?

3.   Fatturazione periodica

Articolo 223 della direttiva 2006/112/CE — Termine per emettere una fattura periodica

Q8.

È possibile emettere fatture periodiche relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi la cui imposta è esigibile per un periodo superiore a un mese civile? Sono escluse le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi transfrontaliere soggette al regime dell’inversione contabile.

Q9.

In caso affermativo, qual è il termine?

4.   Autofatture

Articolo 224 della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di esigere autofatture a nome e per conto del soggetto passivo

Q10.

Esiste un obbligo di emissione delle autofatture a nome e per conto del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione?

5.   Esternalizzazione della fatturazione a terzi stabiliti fuori dell’UE

Articolo 225 della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre condizioni a terzi stabiliti fuori dell’UE che emettono fatture per conto di cessionari/prestatori dell’UE

Q11.

Esistono condizioni obbligatorie per l’esternalizzazione della fatturazione a terzi stabiliti fuori dall’UE?

Q12.

In caso affermativo, quali sono tali condizioni?

6.   Contenuto della fattura

Articolo 227 della direttiva 2006/112/CE — Obbligo di indicare il numero di identificazione IVA dell’acquirente/del destinatario

Q13.

Il numero di identificazione IVA dell’acquirente/del destinatario sulle fatture è obbligatorio per i casi diversi dalle cessioni intracomunitarie di beni o dalle cessioni/prestazioni soggette al regime dell’inversione contabile?

Q14.

In caso affermativo, in quali casi è obbligatorio indicare sulla fattura il numero di identificazione IVA dell’acquirente/destinatario?

Articolo 230 della direttiva 2006/112/CE — Moneta degli importi riportati sulla fattura IVA

Q15.

Qualora l’importo dell’IVA sia convertito nella moneta nazionale al tasso di cambio della Banca centrale europea, è necessario darne comunicazione?

Articolo 239 della direttiva 2006/112/CE — Utilizzo di un numero di registrazione fiscale

Q16.

È attribuito un numero di identificazione IVA nel caso in cui il cessionario/prestatore o l’acquirente/il destinatario non effettui acquisizioni intracomunitarie di beni, vendite a distanza o cessioni/prestazioni intracomunitarie?

Articolo 240 della direttiva 2006/112/CE — Utilizzo di un numero di identificazione IVA e di un numero di registrazione fiscale

Q17.

Nel caso in cui siano attribuiti sia un numero di identificazione IVA sia un numero di registrazione fiscale, in quali casi è obbligatorio indicarne uno o entrambi nella fattura?

7.   Fatture cartacee ed elettroniche

Articolo 235 della direttiva 2006/112/CE — Fatture elettroniche emesse a partire da un paese non appartenente all’UE

Q18.

Esistono condizioni specifiche relative alle fatture elettroniche emesse a partire da un paese terzo?

Q19.

In caso affermativo, quali?

8.   Fatturazione semplificata

Articolo 238 della direttiva 2006/112/CE — Utilizzo della fatturazione semplificata

Q20.

In quali casi è ammessa la fatturazione semplificata?

Articolo 226 bis della direttiva 2006/112/CE — Indicazioni obbligatorie della fattura semplificata

Q21.

Quali sono le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sulle fatture semplificate?


ALLEGATO II

Informazioni relative all’archiviazione delle fatture che gli Stati membri possono trasmettere per mezzo del portale web

Articolo 245 della direttiva 2006/112/CE — Luogo di archiviazione

Q1.

Se il luogo di archiviazione è stabilito fuori dallo Stato membro, è obbligatoria la comunicazione di tale luogo?

Q2.

In caso affermativo, con quali modalità deve essere effettuata la comunicazione?

Q3.

Le fatture su supporto cartaceo possono essere archiviate fuori dallo Stato membro?

Articolo 247, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Periodo di archiviazione

Q4.

Quali i sono i periodi di archiviazione delle fatture?

Articolo 247, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Forma di archiviazione

Q5.

Le fatture su supporto cartaceo possono essere archiviate in forma elettronica?

Q6.

Le fatture su supporto elettronico possono essere archiviate in forma cartacea?

Q7.

È obbligatorio custodire i dati a garanzia dell’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto delle fatture archiviate in forma elettronica nel caso in cui si usino firme elettroniche o EDI?

Articolo 247, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE — Archiviazione in un paese terzo

Q8.

Le fatture possono essere archiviate in un paese terzo?

Q9.

In caso affermativo, a quali condizioni?


ALLEGATO III

Codici da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 48 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010

Codice 1.   Carburante

1.1.

Carburante per mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

1.1.1.

Benzina

1.1.2.

Diesel

1.1.3.

GPL

1.1.4.

Metano

1.1.5.

Biocarburante

1.2.

Carburante per mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

1.2.1.

Benzina

1.2.2.

Diesel

1.2.3.

GPL

1.2.4.

Metano

1.2.5.

Biocarburante

1.2.6.

PKW

1.2.7.

LKW

1.3.

Carburante per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

1.3.1.

Benzina

1.3.2.

Diesel

1.3.3.

GPL

1.3.4.

Metano

1.3.5.

Biocarburante

1.4.

Carburante utilizzato specificamente per veicoli di prova

 

1.5.

Prodotti petroliferi utilizzati per la lubrificazione di mezzi di trasporto o motori

 

1.6.

Carburante acquistato per la rivendita

 

1.7.

Carburante per mezzi di trasporto di merci

 

1.8.

Carburante per autovetture e veicoli multiuso

1.8.1.

Utilizzati esclusivamente a fini commerciali

1.8.2.

Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio

1.8.3.

Utilizzati in parte per scopi diversi da quelli di cui al punto 1.8.2

1.9.

Carburante per motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa inferiore a 1 550 kg

1.9.1.

Utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri, per scuola guida o per noleggio

1.9.2.

Utilizzati a fini commerciali

1.10.

Carburante per macchine e trattori agricoli

1.10.1.

Benzina

1.10.2.

Diesel

1.10.3.

GPL

1.10.4.

Metano

1.10.5.

Biocarburante

1.11.

Carburante per mezzi destinati al trasporto di persone con meno di 9 posti o autovetture a noleggio

1.11.1.

Benzina

1.11.2.

Diesel

1.11.3.

GPL

1.11.4.

Metano

1.11.5.

Biocarburante

1.12.

Carburante per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento diversi da quelli indicati ai punti 1.8 e 1.9

 

1.13.

Carburante per mezzi di trasporto per i quali non esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

1.14.

Carburante per mezzi di trasporto per i quali esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

Codice 2.   Locazione di mezzi di trasporto

2.1.

Locazione di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

 

2.2.

Locazione di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

2.2.1.

Per un periodo continuato superiore a 6 mesi

2.2.2.

Per un periodo continuato inferiore o uguale a 6 mesi

2.2.3.

PKW

2.2.4.

LKW

2.3.

Locazione di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

2.3.1.

Per un periodo continuato superiore a 6 mesi

2.3.2.

Per un periodo continuato inferiore o uguale a 6 mesi

2.4.

Locazione di mezzi destinati al trasporto di merci

 

2.5.

Locazione di autovetture e veicoli multiuso

2.5.1.

Utilizzati esclusivamente a fini commerciali

2.5.2.

Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di passeggeri e per scuola guida

2.5.3.

Utilizzati in parte per scopi diversi da quelli di cui al punto 2.5.2

2.6.

Locazione di motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa inferiore a 1 550 kg

2.6.1.

Utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri e per scuola guida

2.6.2.

Utilizzati ad altri fini commerciali

2.7.

Locazione di veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1

 

2.8.

Locazione di mezzi destinati al trasporto di persone con più di 9 posti

 

2.9.

Locazione di mezzi destinati al trasporto di persone con meno di 9 posti

2.9.1.

Utilizzati per operazioni commerciali

2.9.2.

Utilizzati per operazioni diverse dalle operazioni commerciali

2.10.

Locazione di mezzi di trasporto per i quali non esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

2.11.

Locazione di mezzi di trasporto per i quali esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

2.12.

Locazione di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati ai punti 2.5 e 2.6

 

Codice 3.   Spese relative a mezzi di trasporto, a eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2

3.1.

Spese relative a mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.1.

Acquisto di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.2.

Manutenzione di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.3.

Acquisto e istallazione di accessori per mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.4.

Rimessaggio o parcheggio di mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.1.5.

Altre spese relative a mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.

Spese relative a mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.1.

Acquisto di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.2.

Manutenzione di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.3.

Acquisto e istallazione di accessori per mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.4.

Rimessaggio o parcheggio di mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.5.

Altre spese relative a mezzi di trasporto di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.2.6.

PKW

3.2.7.

LKW

3.3.

Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.1.

Acquisto di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.2.

Manutenzione di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.3.

Acquisto e istallazione di accessori per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.4.

Rimessaggio o parcheggio di mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.3.5.

Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

3.4.

Spese relative a mezzi di trasporto merci

3.4.1.

Acquisto di mezzi di trasporto merci

3.4.2.

Manutenzione di mezzi di trasporto merci

3.4.3.

Rimessaggio o parcheggio di mezzi di trasporto merci

3.4.4.

Spese relative a mezzi di trasporto merci diversi da quelli indicati ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3

3.5.

Manutenzione di autovetture e veicoli multiuso

3.5.1.

Utilizzati esclusivamente a fini commerciali

3.5.2.

Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio

3.5.3.

Utilizzati in parte per scopi commerciali diversi da quelli di cui al punto 3.5.2

3.6.

Manutenzione di motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550 kg

3.6.1.

Utilizzati per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio

3.6.2.

Utilizzati ad altri fini commerciali

3.7.

Spese relative ad autovetture e veicoli multiuso diverse dalle spese per manutenzione, rimessaggio e parcheggio

3.7.1.

Utilizzati esclusivamente a fini commerciali

3.7.2.

Utilizzati in parte per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida o per noleggio

3.7.3.

Utilizzati in parte a fini diversi da quelli di cui al punto 3.7.2

3.8.

Spese relative a motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550 kg diverse dalle spese per manutenzione, rimessaggio e parcheggio

3.8.1.

Utilizzati per il trasporto commerciale di persone, per scuola guida, per noleggio o per rivendita

3.8.2.

Utilizzati ad altri fini commerciali

3.9.

Acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1

 

3.10.

Acquisto di accessori per veicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1, compresi l’assemblaggio e l’installazione

 

3.11.

Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone con più di 9 posti o a mezzi di trasporto merci

 

3.12.

Spese relative a mezzi destinati al trasporto di persone con meno di 9 posti utilizzati per operazioni commerciali

 

3.13.

Spese relative a mezzi di trasporto per i quali non esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

3.14.

Spese relative a mezzi di trasporto per i quali esistono limitazioni del diritto a detrazione

 

3.15.

Manutenzione di mezzi destinati al trasporto di persone diversi da autovetture, veicoli multiuso, motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550 kg

 

3.16.

Rimessaggio o parcheggio di mezzi destinati al trasporto di persone

 

3.17.

Spese relative a mezzi di trasporto diversi da autovetture, veicoli multiuso, motocicli, caravan e imbarcazioni per scopi ricreativi e sportivi e aeromobili di massa superiore a 1 550 kg diverse dalle spese per manutenzione, rimessaggio o parcheggio

 

Codice 4.   Pedaggi stradali e oneri per l’uso della strada

4.1.

Pedaggi stradali per mezzi di trasporto di massa superiore a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

 

4.2.

Pedaggi stradali per veicoli di massa inferiore o uguale a 3 500 kg, diversi dai mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

4.2.1.

PKW

4.2.2.

LKW

4.3.

Pedaggi stradali per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento

 

4.4.

Pedaggi stradali per mezzi di trasporto sul ponte del Grande Belt

 

4.5.

Pedaggi stradali per mezzi di trasporto sul ponte di Öresund

 

4.6.

Pedaggi stradali per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento con più di 9 posti

 

4.7.

Pedaggi stradali per mezzi destinati al trasporto di persone a pagamento con meno di 9 posti

 

4.8.

Pedaggi stradali per veicoli utilizzati nel contesto di conferenze, fiere, mostre o congressi

4.8.1.

Per l’organizzatore dell’evento

4.8.2.

Per i partecipanti all’evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall’organizzatore

Codice 5.   Spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici

5.1.

Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo

 

5.2.

Per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo

 

5.3.

Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo nel contesto di conferenze fiere, mostre o congressi

5.3.1.

Per l’organizzatore dell’evento

5.3.2.

Per i partecipanti all’evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall’organizzatore

Codice 6.   Alloggio

6.1.

Spese di alloggio per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo

 

6.2.

Spese di alloggio per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo

 

6.3.

Spese di alloggio per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo per la partecipazione a conferenze di lavoro

 

6.4.

Spese di alloggio per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo nel contesto di conferenze fiere, mostre o congressi

6.4.1.

Per l’organizzatore dell’evento

6.4.2.

Per i partecipanti all’evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall’organizzatore

6.5.

Spese di alloggio per un dipendente del soggetto passivo per la fornitura di merci o la prestazione di servizi

 

6.6.

Spese di alloggio per cessione successiva

 

6.7.

Spese di alloggio diverse dalle spese di cui ai punti 6.5 e 6.6

 

Codice 7.   Alimenti, bevande e servizi di ristorazione

7.1.

Alimenti e bevande forniti da alberghi, bar, ristoranti e pensioni, compresa la colazione

7.1.1.

Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo

7.1.2.

Per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo

7.2.

Alimenti e bevande fornite nel contesto di conferenze, fiere, mostre o congressi

7.2.1.

Per l’organizzatore dell’evento

7.2.2.

Per i partecipanti all’evento, quando la spesa è addebitata direttamente dall’organizzatore

7.3.

Spese per alimenti e bevande per un dipendente del soggetto passivo per la fornitura di merci o la prestazione di servizi

 

7.4.

Servizi di ristorazione acquistati per cessione successiva

 

7.5.

Acquisto di alimenti, bevande e servizi di ristorante diversi da quelli di cui ai punti 7.2, 7.3 e 7.4

 

Codice 8.   Ingresso a fiere ed esposizioni

8.1.

Per il soggetto passivo o un dipendente del soggetto passivo

 

8.2.

Per persone diverse dal soggetto passivo o dal dipendente del soggetto passivo

 

Codice 9.   Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza

9.1.

Acquisto di alcolici

 

9.2.

Acquisto di tabacchi lavorati

 

9.3.

Spese per ricevimenti e divertimenti

9.3.1.

A fini pubblicitari

9.3.2.

Non a fini pubblicitari

9.4.

Spese per la manutenzione di imbarcazioni da diporto

 

9.5.

Spese per oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato

 

9.6.

Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza a fini pubblicitari

 

9.7.

Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza diverse da quelle di cui ai punti 9.1, 9.2 e 9.3

 

Codice 10.   Altro

10.1.

Strumenti

 

10.2.

Riparazioni nel periodo di garanzia

 

10.3.

Servizi legati all’istruzione

 

10.4.

Lavori su beni

10.4.1.

Lavori su beni immobili

10.4.2.

Lavori su beni immobili destinati ad abitazione

10.4.3.

Lavori su beni mobili diversi da quelli di cui al codice 3

10.5.

Acquisto o locazione di beni

10.5.1.

Acquisto o locazione di beni immobili

10.5.2.

Acquisto o locazione di beni immobili destinati ad abitazione o a essere usati per scopi ricreativi o di divertimento

10.5.3.

Acquisto o locazione di beni mobili collegati a beni immobili o utilizzati in beni immobili destinati ad abitazione o per scopi ricreativi o di divertimento

10.5.4.

Acquisto o locazione di beni mobili diversi da quelli di cui al codice 2

10.6.

Fornitura di acqua, gas ed energia elettrica tramite la rete di distribuzione

 

10.7.

Elargizioni liberali di limitato valore

 

10.8.

Spese di ufficio

 

10.9.

Partecipazione a fiere e seminari, istruzione o formazione

10.9.1.

Fiere

10.9.2.

Seminari

10.9.3.

Istruzione

10.9.4.

Formazione

10.10.

Prelievo forfetario sui prodotti agricoli e dell’allevamento

 

10.11.

Spese postali per invio in paesi extra-UE

 

10.12.

Spese di fax e telefono in relazione all’alloggio

 

10.13.

Merci e servizi acquistati da un organizzatore di viaggi a beneficio diretto del viaggiatore

 

10.14.

Merci acquistate per la rivendita diverse da quelle di cui al punto 1.6

 

10.15.

Servizi acquistati per la rivendita diversi da quelli di cui ai punti 6.6 e 7.4

 

10.16.

Lavori su beni

10.16.1.

Lavori su beni immobili destinati ad abitazione e scopi ricreativi o di divertimento

10.16.2.

Lavori su beni immobili diversi da quelli di cui al punto 10.16.1

10.16.3.

Lavori su beni mobili collegati ai beni immobili di cui al punto 10.16.1 o utilizzati con essi

10.16.4.

Lavori su beni mobili diversi da quelli di cui al punto 10.16.3

10.17.

Spese per beni

10.17.1.

Spese per beni immobili destinati ad abitazione o a essere usati per scopi ricreativi o di divertimento

10.17.2.

Spese per beni immobili diversi da quelli di cui al punto 10.17.1


ALLEGATO IV

Documento tipo da utilizzare per la comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione, di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010

Stato membro:

Anno:

Parte A:   statistiche per Stato membro:

 

Articoli 7-12

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 25

Casella

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Richieste di informazioni ricevute

Richieste di informazioni inviate

Risposte tardive e non pervenute

Risposte ricevute entro 1 mese

Comunicazioni a norma dell’articolo 12

Informazioni spontanee ricevute

Informazioni spontanee inviate

Richieste di feedback in entrata

Feedback inviato

Richieste di feedback in uscita

Feedback ricevuto

Richieste di notifica amministrativa ricevute

Richieste di notifica amministrativa inviate

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte B:   altre statistiche globali:

Statistiche riguardanti gli operatori

14

Numero di operatori che hanno dichiarato acquisti intracomunitari durante l’anno solare

 

15

Numero di operatori che hanno dichiarato vendite intracomunitarie di beni e/o servizi durante l’anno solare

 

Statistiche sui controlli e le indagini

16

Numero di volte in cui è stato usato l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 904/2010 (presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative in altri Stati membri)

 

17

Numero di controlli simultanei eseguiti che sono stati avviati dallo Stato membro [articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. 904/2010]

 

18

Numero di controlli simultanei eseguiti cui ha partecipato lo Stato membro [articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. 904/2010]

 

Statistiche sugli scambi automatici di informazioni senza preventiva richiesta [regolamento (UE) n. 79/2012 della Commissione, rifusione]

19

Quantitativo di numeri d’identificazione IVA assegnati a soggetti passivi non stabiliti nel Vostro Stato membro [articolo 3, paragrafo 1, lettera a),del regolamento (UE) n. 79/2012]

 

20

Volumi d’informazioni relative ai nuovi mezzi di trasporto [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 79/2012] trasmessi agli altri Stati membri

 

Caselle facoltative (testo libero)

21

Ogni altro scambio (automatico) di informazioni non incluse in caselle precedenti.

 

22

Benefici e/o risultati della cooperazione amministrativa.

 


ALLEGATO V

Regolamenti abrogati

 

Regolamento (CE) n. 1925/2004 della Commissione

(GU L 331 del 5.11.2004, pag. 13)

 

Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione

(GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 1174/2009 della Commissione

(GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 50)


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1925/2004

Regolamento (CE) n. 1174/2009

Presente regolamento

Articolo 1

 

Articolo 1

Articolo 2

 

Articolo 3, punti 1 e 2

 

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, punti 3, 4 e 5

 

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5

 

Articolo 5, primo comma

 

Articolo 4

Articolo 5, secondo comma

 

Articolo 6

 

Articolo 5

Articolo 7

 

Articolo 6

Articolo 8

 

Articolo 9

 

Articolo 11

Articolo 10

 

Articolo 12

Articolo 11

 

Articolo 14

Allegato

 

Allegato IV

 

Articolo 1

Articolo 8

 

Articolo 2

Articolo 9

 

Articolo 3

Articolo 10

 

Allegato

Allegato III