29.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo

(2012/105/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell’importanza economica per l’Unione delle importazioni di legname grezzo e dell’importanza che la Federazione russa riveste per l’Unione in qualità di fornitore di legname grezzo, la Commissione ha negoziato, con la Federazione russa, impegni in base ai quali quest’ultima ridurrà o eliminerà i dazi all’esportazione anche per il legname grezzo.

(2)

Detti impegni, che devono far parte dell’elenco delle concessioni della Federazione russa nel quadro della sua adesione all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), comprendono contingenti tariffari all’esportazione di tipi specifici di legname di conifere, una parte dei quali è stata assegnata alle esportazioni nell’Unione.

(3)

Nel contesto dei negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’OMC, la Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea (l’«accordo»).

(4)

Come previsto nell’accordo, l’Unione e la Federazione russa hanno negoziato modalità tecniche particolareggiate per la gestione dei contingenti tariffari, che sono contenute in un protocollo sulle modalità tecniche ai sensi dell’accordo (il «protocollo»).

(5)

È opportuno firmare il protocollo.

(6)

Tenuto conto dell’esigenza di garantire l’applicazione del necessario sistema di gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione a partire dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, è opportuno che l’accordo e il protocollo siano applicati a titolo provvisorio, in attesa che siano teminate le procedure necessarie per la loro conclusione.

(7)

Per garantire l’uniformità delle condizioni di applicazione delle disposizioni dell’accordo e del protocollo per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1).

(8)

È opportuno utilizzare la procedura di esame per l’adozione di atti di esecuzione relativi alla gestione, nell’Unione, dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa, dato che si tratta di atti relativi alla politica commerciale comune e che essi rientrano quindi nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento n. 182/2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche ai sensi di tale accordo è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della loro conclusione.

I testi dell’accordo e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo e il protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Conformemente alle disposizione dell’accordo e, dell’articolo 26, paragrafo 3, del protocollo, l’accordo e il protocollo si applicano in via provvisoria, a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla conclusione dell’accordo (2).

Articolo 4

La Commissione adotta le disposizioni particolareggiate sul metodo di assegnazione delle autorizzazioni contingentate in virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo e tutte le altre disposizioni necessarie per la gestione, da parte dell’Unione, delle quantità di contingenti tariffari assegnate all’esportazione verso l’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 5.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOGAJ


(1)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(2)  La data a decorrere dalla quale l’accordo e il protocollo saranno applicati in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.