31.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/30


REGOLAMENTO (UE) N. 513/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La relazione finale, pubblicata il 25 febbraio 2009, di un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, su incarico della Commissione, ha concluso che il quadro di vigilanza del settore finanziario nell'Unione europea necessita di essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. La relazione ha raccomandato riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione europea. Il gruppo di esperti ha anche dedotto l'opportunità di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF), comprendente tre autorità europee di vigilanza (AEV), una per il settore bancario, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e una per il settore degli strumenti finanziari, e ha raccomandato la creazione di un consiglio europeo per il rischio sistemico.

(2)

Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo per l’istituzione del SEVIF, e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, evidenziando la specificità della vigilanza nel settore delle agenzie di rating.

(3)

Nelle conclusioni del 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha raccomandato l’istituzione del SEVIF, composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria chiamate a lavorare in tandem con le tre nuove Autorità europee di vigilanza. Occorre che il SEVIF abbia come obiettivo di accrescere la qualità e l’uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la vigilanza dei gruppi transfrontalieri attraverso l'istituzione di collegi di vigilanza e creando un corpus europeo unico di norme applicabile a tutti i partecipanti ai mercati finanziari nel mercato interno. Il Consiglio europeo ha sottolineato che un'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe disporre di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito. Inoltre, la Commissione dovrebbe conservare il potere di far osservare i trattati e in particolare il capo I del titolo VII del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativo alle regole comuni in materia di concorrenza, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione delle regole stesse.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM).

(5)

Occorre definire chiaramente l’ambito delle competenze dell'AESFEM per consentire ai partecipanti ai mercati finanziari di individuare l’autorità competente per il settore di attività delle agenzie di rating del credito. All'AESFEM dovrebbe essere affidata la competenza generale in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in relazione alla registrazione e alla vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito registrate.

(6)

L'AESFEM dovrebbe essere l'unica responsabile della registrazione e della vigilanza delle agenzie di rating del credito nell'Unione. Laddove deleghi compiti specifici alle autorità competenti, l'AESFEM dovrebbe continuare a esserne giuridicamente responsabile. I capi e il personale delle autorità nazionali competenti dovrebbero essere coinvolti nel processo decisionale in seno all'AESFEM conformemente alle disposizioni interne del regolamento (UE) n. 1095/2010 in quanto membri degli organi dell'AESFEM, ad esempio il suo consiglio delle autorità di vigilanza e i suoi gruppi interni. L'AESFEM dovrebbe avere competenza esclusiva per concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi. Le autorità competenti, nella misura in cui partecipano al processo decisionale in seno all'AESFEM o eseguono compiti a nome dell'AESFEM, dovrebbero essere interessate dai suddetti accordi di cooperazione.

(7)

La trasparenza delle informazioni fornite dall'emittente di uno strumento finanziario oggetto di rating all'agenzia di rating del credito designata potrebbe rappresentare potenzialmente un forte valore aggiunto per il funzionamento del mercato e per la protezione degli investitori. Occorre pertanto considerare quale sia il modo migliore per migliorare la trasparenza dell'informazione sottostante i rating di tutti gli strumenti finanziari. In primo luogo, è probabile che comunicare tali informazioni ad altre agenzie di rating registrate o certificate rafforzi la concorrenza fra le agenzie, in particolare perché potrebbe portare a un aumento dei rating non sollecitati. L'emissione di detti rating non sollecitati dovrebbe promuovere l'utilizzo di più rating per ciascuno strumento finanziario. In tal modo si contribuirebbe probabilmente anche a evitare possibili conflitti di interesse, specie quelli derivanti dall'applicazione del modello «issuer-pays» (pagamento da parte dell'emittente), e migliorerebbe la qualità dei rating. In secondo luogo, comunicare tali informazioni a tutto il mercato potrebbe anche accrescere la capacità degli investitori di sviluppare proprie analisi di rischio basando la propria dovuta diligenza su queste informazioni aggiuntive. Tale comunicazione di informazioni potrebbe anche diminuire la dipendenza dai rating emessi da un'agenzia di rating del credito. Per conseguire tali fondamentali obiettivi, la Commissione dovrebbe valutare approfonditamente tale problematica rivolgendo maggiormente la propria attenzione all'ambito operativo di tale obbligo d'informativa, avuto riguardo all'impatto ai mercati locali della cartolarizzazione, alla prosecuzione del dialogo con le parti interessate, al monitoraggio del mercato e agli sviluppi regolamentari nonché all'esperienza acquisita da altre giurisdizioni. In base a tale valutazione, la Commissione dovrebbe formulare le opportune proposte legislative. La valutazione e le proposte della Commissione dovrebbero permettere una definizione dei nuovi obblighi di trasparenza tale da risultare la più adatta per il pubblico interesse e la più coerente con le esigenze di tutela degli investitori.

(8)

Dato che i rating del credito vengono utilizzati in tutta l’Unione europea, la tradizionale distinzione tra l'autorità competente dello Stato membro d’origine e altre autorità competenti nonché l’uso di un coordinamento di tipo collegiale della vigilanza non costituiscono la struttura di vigilanza delle agenzie di rating del credito più adeguata. Con la creazione dell'AESFEM non è più necessario ricorrere a tale struttura. Il processo di registrazione dovrebbe quindi risultare semplificato con una riduzione della tempistica.

(9)

L'AESFEM dovrebbe essere responsabile della registrazione e della vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito, ma non del controllo di coloro che utilizzano i rating del credito. Le autorità competenti designate ai sensi della legislazione settoriale in materia di vigilanza di enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazioni vita e non vita, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), enti pensionistici aziendali o professionali e fondi di investimento alternativi dovrebbero continuare a essere responsabili della vigilanza sull’uso dei rating creditizi da parte di tali entità ed istituti finanziari che sono sottoposti a vigilanza a livello nazionale nel contesto e ai fini dell’attuazione di altre direttive relative ai servizi finanziari, e dell’uso di rating del credito nei prospetti informativi.

(10)

È necessario uno strumento efficace che permetta di fissare norme tecniche armonizzate che facilitino l’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 nella prassi quotidiana e di assicurare condizioni di parità e una tutela adeguata degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con personale altamente specializzato, è efficace e opportuno incaricare l'AESFEM dello sviluppo dei progetti di norme tecniche di regolamentazione.

(11)

Nel settore delle agenzie di rating del credito, l'AESFEM dovrebbe presentare alla Commissione testi di norme tecniche di regolamentazione riguardanti le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire nella domanda di registrazione, le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati, la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito devono divulgare, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di rendicontazione, riguardanti la valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009, nonché il contenuto e il formato dei rapporti periodici sui dati del rating che devono essere richiesti alle agenzie ai fini della vigilanza permanente dell'AESFEM. La Commissione dovrebbe omologare i progetti di norme tecniche di regolamentazione per conferire loro valore giuridico vincolante conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. Nell'elaborare i suoi progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'AESFEM esamina gli orientamenti già emessi dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per quanto riguarda il contenuto del regolamento (CE) n. 1060/2009 e, se lo ritiene opportuno e necessario, li aggiorna.

(12)

Nei settori non coperti da norme tecniche di regolamentazione, occorre che l'AESFEM abbia il potere di emanare e aggiornare linee guida non vincolanti in merito a questioni relative all’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(13)

Ai fini dell'espletamento efficiente dei propri compiti, l'AESFEM dovrebbe poter richiedere, su semplice richiesta o tramite una decisione, tutte le informazioni necessarie da agenzie di rating del credito, persone che partecipano alle attività di rating, entità valutate e terzi collegati, nonché da terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni operative e da altre persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating. Quest'ultimo gruppo di persone dovrebbe comprendere ad esempio il personale delle agenzie che, senza essere direttamente coinvolto nelle attività di rating, ai fini delle funzioni che svolge all'interno dell'agenzia può detenere informazioni importanti su casi specifici. Possono rientrare in questa categoria anche le società che hanno fornito servizi alle agenzie di rating del credito. Le imprese che si avvalgono di rating del credito non dovrebbero rientrare in tale categoria. Se l'AESFEM chiede le informazioni con richiesta semplice, il destinatario di quest'ultima non è tenuto a ottemperarvi, ma se lo fa volontariamente, le informazioni che fornisce non dovrebbero essere inesatte o fuorvianti. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione immediatamente.

(14)

Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, è necessario che l’AESFEM possa svolgere indagini e ispezioni in loco.

(15)

Le autorità competenti dovrebbero comunicare le informazioni richieste in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 ed assistere e cooperare con l'AESFEM. L'AESFEM e le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare strettamente con le autorità competenti settoriali preposte alla vigilanza delle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009. L'AESFEM dovrebbe poter delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. Il tipo di compiti che potrebbe essere delegato include lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco. Prima di delegare compiti, l'AESFEM dovrebbe consultare l'autorità competente interessata in merito alle condizioni dettagliate di tale delega, tra cui la portata dei compiti da delegare, i tempi di esecuzione dei compiti e la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'AESFEM. L'AESFEM dovrebbe compensare le autorità competenti per l'esecuzione di un compito su delega conformemente a un regolamento sulle commissioni che la Commissione adotterà con atto delegato. L'AESFEM non dovrebbe essere in grado di delegare il potere di adottare decisioni in materia di registrazione.

(16)

Occorre assicurare che le autorità competenti siano in grado di richiedere all'AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione di un’agenzia di rating del credito e di richiedere all'AESFEM stessa la sospensione dell’uso di rating del credito emessi da un’agenzia di rating del credito che violi in modo grave e persistente il regolamento (CE) n. 1060/2009. È necessario che l'AESFEM valuti tale richiesta e adotti ogni misura necessaria.

(17)

L'AESFEM dovrebbe essere in grado di imporre delle sanzioni reiterate per obbligare le agenzie di rating del credito a porre fine a una violazione, di fornire in maniera completa le informazioni richieste dall'AESFEM o di sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco.

(18)

L'AESFEM dovrebbe avere la facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie alle agenzia di rating del credito qualora risulti che abbiano violato, intenzionalmente o per negligenza, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009. Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero essere comminate in funzione della gravità della violazione. Le violazioni dovrebbero essere divise in più categorie cui andrebbero attribuite specifiche sanzioni. Al fine del calcolo della sanzione pecuniaria per una data violazione, l'AESFEM dovrebbe ricorrere a un sistema articolato in due componenti consistente nello stabilire un importo di base da modulare all'occorrenza con determinati coefficienti. L'importo di base dovrebbe essere stabilito tenendo conto del fatturato annuo dell'agenzia di rating del credito interessata, mentre gli adattamenti dovrebbero essere operati aumentando o diminuendo l'importo di base per effetto dell'applicazione dei relativi coefficienti, conformemente al presente regolamento.

(19)

Il presente regolamento stabilisce i coefficienti per le circostanze aggravanti e attenuanti onde dare all'AESFEM gli strumenti necessari per deliberare una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità di una violazione commessa da un'agenzia di rating del credito, tenendo conto delle circostanze in cui tale violazione è stata commessa.

(20)

Prima di decidere l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni reiterate, l'AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento di esprimere il proprio punto di vista al fine di rispettare i loro diritti di difesa.

(21)

Occorre che agli Stati membri continui a competere solo la definizione e l’attuazione delle norme in materia di sanzioni applicabili per la violazione da parte degli istituti e altre entità finanziarie dell’obbligo di far uso, a fini regolamentari, esclusivamente dei rating creditizi emessi dalle agenzie di rating registrate in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(22)

Il presente regolamento non dovrebbe creare un precedente per l'imposizione da parte delle Autorità europee di vigilanza di sanzioni ad operatori o altre imprese del mercato finanziario relativamente ad altri tipi di attività.

(23)

L'AESFEM dovrebbe evitare d'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni reiterate laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

(24)

Le decisioni dell'AESFEM relative all'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni reiterate dovrebbero costituire titolo esecutivo e la loro esecuzione forzata dovrebbe essere regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. Le norme di procedura civile dovrebbero escludere le norme processuali penali ma dovrebbero poter comprendere norme di procedura amministrativa.

(25)

In caso si verifichi una violazione da parte di un’agenzia di rating del credito, l'AESFEM dovrebbe poter adottare una serie di misure di vigilanza che comprendono, tra le altre, l'obbligo per l’agenzia di rating del credito di porre fine a una violazione, la sospensione dell’uso dei rating a fini regolamentari, il divieto temporaneo di emettere rating e, in caso estremo, la revoca della registrazione dell’agenzia di rating del credito in caso di violazioni gravi e ripetute del regolamento (CE) n. 1060/2009. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall'AESFEM tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l'AESFEM dovrebbe dar modo alle persone interessate dal procedimento di esprimere il proprio punto di vista al fine di rispettare i loro diritti di difesa.

(26)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle tradizioni costituzionali negli Stati membri. Occorre pertanto interpretarlo e applicarlo nel rispetto di tali diritti e principi, anche quelli relativi alla libertà di stampa e di espressione nei media, e del diritto di interpretazione e traduzione di quanti non parlano né capiscono la lingua processuale, quale parte del generale diritto ad un giusto processo.

(27)

Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno stabilire misure transitorie chiare in materia di trasmissione dei fascicoli e dei documenti di lavoro dalle autorità competenti all'AESFEM.

(28)

La registrazione di un'agenzia di rating del credito concessa da un'autorità competente dovrebbe rimanere valida in tutta l'Unione dopo il trasferimento dei poteri di vigilanza dalle autorità competenti all'AESFEM.

(29)

È necessario attribuire alla Commissione la competenza di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per precisare ulteriormente o modificare i criteri per la determinazione dell’equivalenza del quadro di regolamentazione e vigilanza di un paese terzo in modo da poter tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari, per adottare un regolamento sulle commissioni e disposizioni dettagliate in materia sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni di reiterate e per modificare gli allegati al regolamento (CE) n. 1060/2009. È particolarmente importante che la Commissione svolga adeguate consultazioni nel corso del suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.

(30)

Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione tempestiva e continua delle informazioni e dei documenti necessari al Parlamento europeo e al Consiglio.

(31)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter disporre di tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni a un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine dovrebbe poter essere prorogato di tre mesi in riferimento a settori particolarmente problematici. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero inoltre poter informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione anticipata degli atti delegati è particolarmente appropriata quando vi siano scadenze da rispettare, ad esempio nel caso in cui l'atto di base fissi calendari per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.

(32)

Nella dichiarazione relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la Conferenza ha preso atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi consolidata.

(33)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6) si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(34)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7) si applica integralmente al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(35)

Dato che gli obiettivi del presente regolamento, ossia l’istituzione di un quadro di vigilanza efficiente ed efficace per le agenzie di rating del credito attraverso l’affidamento della vigilanza sulle attività di rating nell’Unione a un’autorità di vigilanza unica che fornisca un unico punto di contatto per le agenzie stesse e garantisca un’applicazione uniforme della normativa concernente le agenzie di rating del credito, non possono essere raggiunti in modo sufficiente a livello di Stati membri e possono pertanto essere meglio conseguiti a livello dell’Unione, a motivo della struttura e dell’impatto paneuropei delle attività di rating del credito sottoposte a vigilanza, l’Unione europea può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1060/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«p)

“autorità competenti”, le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 22;

q)

“legislazione settoriale”, gli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma;

r)

“autorità settoriali competenti”, le autorità nazionali competenti designate ai sensi della legislazione settoriale rilevante per la vigilanza di enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazioni vita e non vita, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), enti pensionistici aziendali o professionali e fondi di investimento alternativi.»;

2)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti creditizi di cui alla direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento definite nella direttiva 2004/39/CE, le imprese di assicurazione soggette alla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (8), le imprese di assicurazione definite nella direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (9), le imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (10), gli OICVM di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (11), gli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva 2003/41/CE possono utilizzare a fini regolamentari solo rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate conformemente al presente regolamento.

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

l’agenzia di rating del credito ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all’Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) (AESFEM), che lo svolgimento dell’attività di rating da parte dell’agenzia di rating del credito del paese terzo finalizzata all’emissione del rating da avallare soddisfa requisiti non meno rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12;

c)

la capacità dell’AESFEM di accertare e controllare la conformità dell’agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo alle disposizioni di cui alla lettera b) non è limitata;

d)

l’agenzia di rating del credito mette a disposizione dell’AESFEM, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie a consentire all'AESFEM di vigilare su base continuativa sul rispetto dei requisiti del presente regolamento;

ii)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

vi è un adeguato accordo di cooperazione tra l’AESFEM e la pertinente autorità di vigilanza dell’agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo. L’AESFEM assicura che tale accordo di cooperazione specifichi quanto meno:

i)

il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’AESFEM e la pertinente autorità di vigilanza dell’agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo; nonché

ii)

le procedure inerenti al coordinamento delle attività di vigilanza, al fine di consentire all’AESFEM di controllare su base continuativa l’attività di rating finalizzata all’emissione del rating avallato.»;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può presentare domanda di certificazione. La domanda è presentata all’AESFEM in conformità delle pertinenti disposizioni dell’articolo 15.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   L’AESFEM esamina la domanda di certificazione e prende una decisione al riguardo in base alle procedure di cui all’articolo 16. La decisione in ordine alla certificazione si basa sui criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può anche presentare una richiesta di esenzione:

a)

di volta in volta, dall’osservanza di alcuni o di tutti i requisiti di cui all’allegato I, sezione A, e all’articolo 7, paragrafo 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi;

b)

dal requisito della presenza fisica nell’Unione europea ove tale requisito risulti eccessivamente oneroso e non proporzionato, in considerazione della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi.

L’agenzia di rating del credito presenta la domanda di esenzione ai sensi del primo comma, lettera a) o b) congiuntamente alla domanda di certificazione. In sede di valutazione della domanda, l’AESFEM tiene conto delle dimensioni dell’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1, in considerazione della natura, della portata e della complessità delle sue attività, della natura e della gamma dei rating emessi, nonché dell’impatto dei rating emessi dall’agenzia in questione sulla stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri. Sulla base di tali considerazioni, l'AESFEM può concedere tale esenzione all'agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1.»;

d)

il paragrafo 5 è soppresso;

e)

al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 38 bis, e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater, misure che precisano ulteriormente o modificano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b) e c).»;

f)

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   L’AESFEM conclude accordi di cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano quanto meno:

a)

il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’AESFEM e le pertinenti autorità di vigilanza di vigilanza dei paesi terzi interessati; nonché

b)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

8.   Gli articoli 20 e 24 si applicano, mutatis mutandis, alle agenzie di rating del credito certificate e ai rating da loro emessi.»;

4)

l’articolo 6, paragrafo 3, è così modificato:

a)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   Su richiesta di un’agenzia di rating del credito, l’AESFEM può esentare un’agenzia di rating del credito dall’osservanza dei requisiti dell’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e dell’articolo 7, paragrafo 4, se tale agenzia è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, nonché della natura e della gamma dei rating emessi e che:»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, l’AESFEM garantisce che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esentata dall’osservanza dei requisiti dell’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e dell’articolo 7, paragrafo 4.»;

5)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Esternalizzazione (outsourcing)

L’esternalizzazione di funzioni operative importanti non è effettuata in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’agenzia né la capacità dell’AESFEM di vigilare sull’osservanza da parte dell’agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.»;

6)

all'articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Un’agenzia di rating del credito non utilizza il nome dell’AESFEM o di un’autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che l'AESFEM o un'autorità competente avalli o approvi i rating o le attività di rating dell’agenzia di rating del credito.»;

7)

all’articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Un’agenzia di rating del credito mette a disposizione presso un registro centrale, creato dall’AESFEM, informazioni sulle proprie performance storiche, fra cui i dati sulla frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi in passato e sulle relative modifiche. Un’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato come disposto dall’AESFEM. Quest’ultima rende tali informazioni accessibili al pubblico e pubblica informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale.

3.   Un’agenzia di rating del credito fornisce annualmente, entro il 31 marzo, all’AESFEM le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte II, punto 2.»;

8)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La registrazione acquisisce efficacia per l’intero territorio dell’Unione europea dopo che la decisione di concessione della registrazione di un'agenzia di rating del credito di cui all’articolo 16, paragrafo 3 o all’articolo 17, paragrafo 3, adottata dall’AESFEM ha acquisito efficacia.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Un’agenzia di rating del credito notifica immediatamente all’AESFEM qualsiasi modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale, compresa ogni apertura o chiusura di filiali nell’Unione europea.»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Fatti salvi gli articoli 16 e 17, l’AESFEM registra un’agenzia di rating del credito se dall’esame della domanda conclude che essa adempie alle condizioni per l’emissione di rating fissate nel presente regolamento, tenendo conto degli articoli 4 e 6.

5.   L’AESFEM non impone obblighi in materia di registrazione non previsti nel presente regolamento.»;

9)

gli articoli da 15 a 21 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 15

Domanda di registrazione

1.   L’agenzia di rating del credito presenta domanda di registrazione all’AESFEM. La domanda contiene le informazioni di cui all’allegato II.

2.   Quando una domanda di registrazione è presentata da un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo incaricano uno di loro di presentare tutte le domande all’AESFEM per conto del gruppo. L’agenzia di rating del credito incaricata fornisce le informazioni di cui all’allegato II per ciascun membro del gruppo.

3.   Un’agenzia di rating del credito presenta la domanda in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (13) si applicano mutatis mutandis a ogni altra comunicazione tra l'AESFEM e le agenzie di rating e relativo personale.

4.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM accerta che essa sia completa. Se la domanda non è completa, l’AESFEM fissa una scadenza entro la quale l’agenzia di rating del credito deve fornire le informazioni mancanti.

Dopo aver accertato la completezza della domanda, l’AESFEM ne informa l’agenzia di rating del credito.

Articolo 16

Esame della domanda di registrazione di un’agenzia di rating del credito da parte dell'AESFEM

1.   Entro quarantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l’AESFEM esamina la domanda di registrazione di un’agenzia di rating del credito, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’agenzia di rating del credito.

2.   L'AESFEM può prorogare il periodo di esame di quindici giorni lavorativi, in particolare se l'agenzia di rating del credito:

a)

prevede di avallare i rating del credito di cui all’articolo 4, paragrafo 3;

b)

prevede di ricorrere all’esternalizzazione; oppure

c)

richiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

3.   Entro quarantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, o entro sessanta giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l’AESFEM adotta una decisione di registrazione o di rifiuto della registrazione debitamente motivata.

4.   La decisione adottata dall’AESFEM a norma del paragrafo 3 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell’adozione.

Articolo 17

Esame delle domande di registrazione presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito da parte dell’AESFEM

1.   Entro cinquantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l’AESFEM esamina le domande di registrazione presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle agenzie di rating del credito interessate.

2.   L'AESFEM può prorogare il periodo di esame di quindici giorni lavorativi, in particolare se una qualsiasi delle agenzie di rating del credito del gruppo:

a)

prevede di avallare i rating del credito di cui all’articolo 4, paragrafo 3;

b)

prevede di ricorrere all’esternalizzazione; oppure

c)

richiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

3.   Entro cinquantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, o entro settanta giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l’AESFEM adotta una decisione individuale di registrazione o di rifiuto della registrazione debitamente motivata per ogni singola agenzia di rating del credito del gruppo.

4.   La decisione adottata dall’AESFEM a norma del paragrafo 3 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data della sua adozione.

Articolo 18

Notifica di una decisione di registrazione, di rifiuto della registrazione o di revoca della registrazione e pubblicazione dell'elenco delle agenzie di rating del credito registrate

1.   Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 16, 17 o 20, l’AESFEM notifica la sua decisione all’agenzia di rating del credito interessata. Qualora l'AESFEM rifiuti di registrare l'agenzia di rating del credito o revochi la registrazione dell'agenzia di rating del credito, essa fornisce le motivazioni esaustive della sua decisione.

2.   L'AESFEM comunica ogni decisione ai sensi dell'articolo 16, 17 o 20 alla Commissione, all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) ABE, all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) [AEV(AEAP)], alle autorità competenti e alle autorità settoriali competenti.

3.   L’AESFEM pubblica sul suo sito Internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20. La Commissione pubblica l'elenco aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro trenta giorni dall'aggiornamento.

Articolo 19

Pagamento di commissioni di registrazione e vigilanza

1.   L'AESFEM impone alle agenzie di rating del credito il pagamento di commissioni in conformità al presente regolamento e al regolamento relativo alle commissioni di cui al paragrafo 2. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'AESFEM per la registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e per il rimborso dei costi eventualmente sostenute dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30.

2.   La Commissione adotta un regolamento relativo alle commissioni. Il regolamento stabilisce segnatamente il tipo di commissioni e le attività per le quali esse sono dovute, il loro importo, le modalità di pagamento e le modalità con cui l'AESFEM rimborsa le autorità competenti dei costi eventualmente sostenuti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30.

L'importo della commissione imposta a un'agenzia di rating del credito copre tutte le spese amministrative ed è proporzionato al fatturato dell'agenzia stessa.

La Commissione adotta il regolamento sulle commissioni di cui al primo comma mediante un atto delegato ex articolo 38 bis, e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater.

Articolo 20

Revoca della registrazione

1.   Fatto salvo l'articolo 24, l’AESFEM revoca la registrazione a un’agenzia di rating del credito se quest’ultima:

a)

rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti;

b)

ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; oppure

c)

non soddisfa più le condizioni cui è subordinata la registrazione.

2.   L’autorità competente di uno Stato membro, nel quale siano utilizzati rating emessi dall’agenzia di rating del credito, che reputi sussistere una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può richiedere all’AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione dell’agenzia di rating del credito interessata. Se l’AESFEM decide di non revocare la registrazione all’agenzia di rating del credito interessata, fornisce motivazioni esaustive in merito.

3.   La decisione di revoca della registrazione ha efficacia immediata in tutta l’Unione, fatto salvo il periodo transitorio per l’uso dei rating del credito di cui all’articolo 24, paragrafo 4.

CAPO II

VIGILANZA SVOLTA DALL'AESFEM

Articolo 21

AESFEM

1.   Fatto salvo l’articolo 25 bis, l’AESFEM assicura che le disposizioni del presente regolamento siano applicate.

2.   Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM emette e aggiorna linee guida sulla cooperazione tra l'AESFEM, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti ai fini del presente regolamento e della legislazione settoriale pertinente, incluse le procedure e le condizioni dettagliate della delega dei compiti.

3   Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM, in cooperazione con l'ABE e l'AEAP emette ed aggiorna linee guida sull'applicazione della procedura di avallo ex articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, entro il 7 giugno 2011.

4.   Entro il 2 gennaio 2012 l'AESFEM sottopone i testi di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre all’approvazione della Commissione conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda:

a)

le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire nella domanda di registrazione di cui all'allegato II;

b)

le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’articolo 5;

c)

la presentazione delle informazioni, che le agenzie di rating del credito divulgano conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, e all’allegato I, sezione E, parte II, punto 1, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di rendicontazione.

d)

la valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

e)

il contenuto e il formato dei rapporti periodici sui dati di rating che devono essere richiesti alle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa dell'AESFEM.

5.   L’AESFEM pubblica annualmente, e per la prima volta entro il 1o gennaio 2012, una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene in particolare una valutazione dell’attuazione dell’allegato I da parte delle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento.

6.   L'AESFEM presenta annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento, comprese le misure di vigilanza, le ammende e le penalità di mora.

7.   Nello svolgimento delle sue funzioni, l'AESFEM coopera con l'ABE e l'AEAP consultandole entrambe prima di emettere e aggiornare linee guida e di sottoporre i testi delle norme tecniche di regolamentazione ex paragrafi 2, 3 e 4.

10)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 22 bis

Verifica del rispetto dell'obbligo dei test retrospettivi

1.   Nell'esercizio della sua attività continua di vigilanza sulle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento, l'AESFEM verifica regolarmente il rispetto dell'articolo 8, paragrafo 3.

2.   Fatto salvo l'articolo 23, l'AESFEM, nel quadro della verifica di cui al paragrafo 1, deve anche:

a)

verificare l'esecuzione dei test retrospettivi da parte delle agenzie di rating;

b)

analizzarne i risultati;

c)

accertare che le agenzie di rating dispongano di procedure per tener conto dei risultati di detti test nelle loro metodologie di rating.»;

11)

gli articoli da 23 a 27 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 23

Non interferenza con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie

Nell’adempimento dei compiti loro assegnati in virtù del presente regolamento, né l’AESFEM, né la Commissione, né altre autorità pubbliche degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie.

Articolo 23 bis

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 23 ter a 23 quinquies

I poteri conferiti all'AESFEM, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa AESFEM dagli articoli da 23 ter a 23 quinquies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 23 ter

Richieste di informazioni

1.   Con semplice richiesta o tramite una decisione l’AESFEM può richiedere ad agenzie di rating del credito, a persone che partecipano alle attività di rating, a entità valutate e a terzi collegati, nonché a terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni o attività operative e ad altre persone diversamente collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating, di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.

2.   Nell'inviare una semplice richiesta d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'AESFEM:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e)

informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che ogni risposta alla richiesta di informazioni non deve essere inesatta o fuorviante;

f)

indica la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 36 bis, in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, punto 7, laddove le risposte alle richieste sottoposte siano inesatte o fuorvianti.

3.   Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'AESFEM:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e)

indica le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 36 bis, in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, punto 7, laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti;

g)

indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia.

4.   Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   L'AESFEM trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della sua decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio la persona, interessata dalla richiesta, di cui al paragrafo 1 è domiciliata o residente.

Articolo 23 quater

Indagini generali

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo a persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari dell'AESFEM e altre persone autorizzate dalla stessa AESFEM sono abilitati a:

a)

esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b)

fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;

c)

convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte e orali su fatti o documenti relativi all'indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

d)

organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

e)

richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.   I funzionari dell'AESFEM e altre persone autorizzate dalla stessa AESFEM allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter, qualora la documentazione, i dati, le procedure o altro materiale oppure le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le ammende di cui all'articolo 36 bis, in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, punto 8), qualora le risposte alle richieste sottoposte alle persone di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3.   Le persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste all’articolo 36 ter, i rimedi giuridici disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4.   L’AESFEM informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si deve svolgere l’indagine, dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell’AESFEM, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.   Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. L'autorizzazione può anche essere richiesta in via preventiva.

6.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 5, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'AESFEM sospetta una violazione del regolamento, nonché sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 23 quinquies

Ispezioni in loco

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali professionali delle persone giuridiche di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'AESFEM può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso.

2.   I funzionari dell'AESFEM e le altre persone autorizzate dalla stessa a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall’AESFEM e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 23 quater, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri e documentazione aziendale per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.   I funzionari dell'AESFEM e le altre persone autorizzate dalla stessa a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’indagine. In tempo utile prima dell'ispezione, l’AESFEM avvisa della stessa l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere svolta.

4.   Le persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter, i rimedi giuridici disponibili a norma del regolamento (UE) n 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L’AESFEM adotta tali decisioni dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione.

5.   I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione, o le persone da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, su domanda dell’AESFEM, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

6.   L’AESFEM può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto dei compiti d’indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 23 quater, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’AESFEM quali definiti al presente articolo e all’articolo 23 quater, paragrafo 1.

7.   Qualora i funzionari dell'AESFEM e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla stessa constatino che una persona si oppone ad un’ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza di pubblica sicurezza o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

8.   Se l'ispezione in loco di cui al paragrafo 1, o l'assistenza di cui al paragrafo 7, richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. L'autorizzazione può anche essere richiesta in via preventiva.

9.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 8, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'AESFEM sospetta una violazione del regolamento, e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 23 sexies

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, l'AESFEM constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato III, nomina all'interno dell'AESFEM un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario incaricato delle indagini non è o non è stato coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione delle agenzie di rating del credito interessate e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.

2.   Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone soggette all'indagine e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM un fascicolo completo sull'esito delle indagini.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di richiedere informazioni in forza dell'articolo 23 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 23 quater e 23 quinquies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 23 bis.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'AESFEM nelle attività di vigilanza.

3.   Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

4.   Il funzionario incaricato delle indagini, quando trasmette il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, ne informa le persone soggette all'indagine, che hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

5.   In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta delle persone soggette all'indagine, dopo averle sentite conformemente agli articoli 25 e 36 quater, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM decide se le persone soggette all'indagine abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato III, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 24 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 36 bis.

6.   Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.

7.   La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate, comprese le disposizioni su diritti di difesa, disposizioni temporanee, e la raccolta di sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 38 bis, e alle condizioni previste all’articolo 38 ter e all’articolo 38 quater.

8.   L'AESFEM si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'AESFEM evita d'imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Articolo 24

Misure di vigilanza da parte dell’AESFEM

1.   Laddove, in conformità dell'articolo 23 sexies, paragrafo 5, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM constata che un'agenzia di rating del credito ha commesso una delle violazioni elencate all'allegato III, adotta una o più delle seguenti decisioni:

a)

revoca la registrazione dell’agenzia di rating del credito;

b)

vieta temporaneamente all’agenzia di rating del credito di emettere rating efficaci in tutta l’Unione, finché non sia posto fine alla violazione;

c)

sospende, con effetto in tutta l’Unione, l’uso a fini regolamentari di rating emessi da tale agenzia di rating del credito, finché non sia posto fine alla violazione;

d)

impone all’agenzia di rating del credito di porre fine alla violazione;

e)

emana comunicazioni pubbliche.

2.   Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a)

la durata e la frequenza della violazione;

b)

se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell’impresa;

c)

se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile all’avvenuta violazione;

d)

se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

3.   Prima di prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM ne informa l'ABE e l'AEAP.

4.   I rating possono continuare ad essere usati a fini regolamentari in seguito all’adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), per un periodo non superiore a:

a)

dieci giorni lavorativi dalla data in cui la decisione dell'AESFEM è resa pubblica ai sensi del paragrafo 5 se esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento; o

b)

tre mesi dalla data in cui la decisione dell'AESFEM è resa pubblica ai sensi del paragrafo 5 se non esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento.

Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM può prorogare di tre mesi, anche su richiesta dell'ABE o dell'AEAP, il periodo di cui al primo comma, lettera b), in circostanze eccezionali connesse a rischi di sconvolgimento dei mercati o instabilità finanziaria.

5.   Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM notifica senza indebito ritardo ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 all'agenzia di rating del credito interessata, e comunica tale decisione alle autorità competenti, e alle autorità settoriali competenti, alla Commissione, all'ABE e all'AEAP. Lo stesso rende pubblica ogni decisione sul proprio sito internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.

Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM rende altresì pubblico il diritto dell'agenzia di rating del credito interessata di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e la possibilità che la commissione dei ricorsi sospenda l'applicazione della decisione impugnata secondo l'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 25

Audizioni delle persone interessate

1.   Prima di adottare qualsiasi decisione conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tali circostanze il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite.

2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.

Articolo 25 bis

Autorità settoriali competenti responsabili della vigilanza e dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 (uso dei rating del credito)

Le autorità settoriali competenti sono responsabili di vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, ai sensi della legislazione settoriale pertinente.

CAPO III

COOPERAZIONE TRA AESFEM, AUTORITÀ COMPETENTI E AUTORITÀ SETTORIALI COMPETENTI

Articolo 26

Obbligo di cooperazione

L'AESFEM, l'ABE, l'AEAP, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti cooperano ove necessario ai fini del presente regolamento e della legislazione settoriale pertinente.

Articolo 27

Scambio di informazioni

1.   L'AESFEM, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti comunicano senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento e dalla legislazione settoriale pertinente.

2.   L’AESFEM può trasmettere alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie, al Comitato europeo per il rischio sistemico nonché, ove applicabile, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento, le informazioni riservate intese all’esercizio delle loro funzioni. Analogamente, a tali autorità od organismi non può essere impedito di comunicare all’AESFEM le informazioni di cui questa può necessitare per adempiere alle funzioni attribuitele dal presente regolamento.»;

12)

gli articoli 28 e 29 sono soppressi;

13)

gli articoli 30, 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 30

Delega dei compiti dall’AESFEM alle autorità competenti

1.   Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'AESFEM può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro, conformemente alle linee guida emesse dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2. Tali compiti possono includere in particolare il potere di chiedere informazioni ai sensi dell’articolo 23 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 23 quinquies, paragrafo 6.

2.   Prima di delegare compiti, l'AESFEM consulta l'autorità competente. La consultazione riguarda:

a)

la portata del compito da delegare;

b)

i tempi di esecuzione del compito da delegare; nonché

c)

la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'AESFEM.

3.   Conformemente al regolamento relativo alle commissioni, da adottarsi ad opera della Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, l'AESFEM rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nello svolgimento dei compiti delegati.

4.   L'AESFEM riesamina la delega di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. La delega di compiti può essere revocata in qualsiasi momento.

La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell’AESFEM e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata. Le responsabilità di vigilanza ai sensi del presente regolamento, incluse le decisioni relative alla registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni non sono delegabili.

Articolo 31

Notifiche e richieste di sospensione da parte delle autorità competenti

1.   Qualora un’autorità competente di uno Stato membro ritenga che siano in atto o siano state compiute attività contrarie alle disposizioni del presente regolamento sul suo territorio o sul territorio di un altro Stato membro, informa l’AESFEM a riguardo nel modo più dettagliato possibile. Se lo ritiene opportuno a fini d'indagine, l'autorità competente può anche suggerire all'AESFEM di valutare l'esigenza di avvalersi dei poteri di cui agli articoli 23 ter e 23 quater nei confronti dell'agenzia di rating del credito coinvolta in tali attività.

L’AESFEM prende gli opportuni provvedimenti. Essa informa l’autorità competente notificante dell’esito e, nella misura del possibile, degli eventuali sviluppi importanti della sua azione.

2.   Fatto salvo l’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1, se l’autorità competente notificante di uno Stato membro ritiene che un’agenzia di rating del credito registrata, i cui rating sono usati nel territorio di quello Stato membro, violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento e che tali violazioni siano sufficientemente gravi e ripetute da produrre effetti significativi sulla tutela degli investitori o sulla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro interessato, tale autorità può richiedere all’AESFEM la sospensione, a fini regolamentari, dell’uso di rating emessi da tale agenzia di rating del credito da parte degli istituti e altri soggetti finanziari di cui all’articolo 4, paragrafo 1. L’autorità competente notificante fornisce all’AESFEM motivazioni esaustive riguardo alla richiesta avanzata.

Se l’AESFEM ritiene ingiustificata tale richiesta, ne informa l’autorità competente notificante per iscritto, illustrandone i motivi. Se invece ritiene giustificata la richiesta, adotta gli opportuni provvedimenti per porre fine al problema.

Articolo 32

Segreto professionale

1.   Il segreto professionale si applica all'AESFEM, alle autorità competenti e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’AESFEM, e per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l’AESFEM ha delegato compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati dall'AESFEM. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

2.   Tutte le informazioni acquisite o scambiate, in applicazione del presente regolamento, tra l’AESFEM, le autorità competenti, le autorità settoriali competenti e altre autorità e organismi di cui all’articolo 27, paragrafo 2, sono considerate riservate, salvo il caso in cui l’AESFEM o l’autorità competente o un’altra autorità od organismo dichiarino al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.»;

14)

l’articolo 33 è soppresso;

15)

gli articoli 34 e 35 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 34

Accordo sullo scambio di informazioni

L’AESFEM può concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni divulgate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 32.

Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento delle funzioni dell'AESFEM o delle autorità di vigilanza stesse.

Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo, l'AESFEM applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (16).

Articolo 35

Diffusione di informazioni provenienti da paesi terzi

L’AESFEM può divulgare le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi soltanto se l'AESFEM o un'autorità competente hanno ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità di vigilanza che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le divulga esclusivamente per finalità per le quali tale autorità di vigilanza ha espresso il suo accordo o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

16)

al titolo IV, il titolo del capo I «Sanzioni, procedura di comitato e relazione» è sostituito da «Sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni reiterate, procedura di comitato, poteri delegati e reportistica»;

17)

all'articolo 36, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne la loro attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità settoriale competente comunichi al pubblico le sanzioni applicate per violazioni dell'articolo 4, paragrafo 1, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.»;

18)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 36 bis

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Se il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, conformemente all'articolo 23 sexies, paragrafo 5, constata che un'agenzia di rating del credito ha commesso intenzionalmente o per negligenza una delle violazioni elencate nell'allegato III, prende la decisione di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria secondo il paragrafo 2.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un'agenzia di rating del credito, se l'AESFEM scopre fattori oggettivi che dimostrano che l'agenzia di rating del credito o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2.   L'importo di base delle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:

a)

per le violazioni di cui ai punti da 1 a 5, da 11 a 15, 19, 20, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 e 51 della sezione I dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 500 000 EUR e non superano 750 000 EUR;

b)

per le violazioni di cui ai punti da 6 a 8, da 16 a 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, da 37 a 40, 42, da 45 a 47, 48, 49, 52 e 54 della sezione I dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 300 000 EUR e non superano 450 000 EUR;

c)

per le violazioni di cui ai punti 9, 10, 26, 36, 44 e 53 della sezione I dell'allegato III, le ammende ammontano ad almeno 100 000 EUR e non superano 200 000 EUR;

d)

per le violazioni di cui ai punti 1, 6, 7 e 8 della sezione II dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 50 000 EUR e non superano 150 000 EUR;

e)

per le violazioni di cui ai punti 2, 4 e 5 della sezione II dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 25 000 EUR e non superano 75 000 EUR;

f)

per le violazioni di cui al punto 3 della sezione II dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 10 000 EUR e non superano 50 000 EUR;

g)

per le violazioni di cui ai punti da 1 a 3 e 11 della sezione III dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 150 000 EUR e non superano 300 000 EUR;

h)

per le violazioni di cui ai punti 4, 6, 8, e 10 della sezione III dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 90 000 EUR e non superano 200 000 EUR;

i)

per le violazioni di cui ai punti 5, 7 e 9 della sezione III dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 40 000 EUR e non superano 100 000 EUR.

Per decidere se l'importo di base delle sanzioni pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, 1'AESFEM tiene conto del fatturato annuo dell'agenzia di rating del credito interessata nell'esercizio sociale precedente. L'importo di base si colloca al livello più basso per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è inferiore a 10 milioni di EUR, al livello medio per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è compreso tra 10 e 50 milioni di EUR ed al livello più alto per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è superiore a 50 milioni di EUR.

3.   Gli importi di base definiti nelle soglie indicate nel paragrafo 2 sono adeguati, se del caso, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti definiti nell'allegato IV.

Il coefficiente aggravante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se si applica più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo di base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo di base.

Il coefficiente attenuante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se si applica più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo di base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è aggiunta all'importo di base.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, la sanzione pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo dell'agenzia di rating del credito interessata nell'esercizio precedente, e in caso l’agenzia di rating del credito abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario dalla violazione commessa, la sanzione pecuniaria è almeno pari all’importo del beneficio finanziario.

Se un'azione o un'omissione compiuta da un'agenzia di rating del credito costituisce più di una violazione elencata di cui all'allegato III, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore, calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 36 ter

Sanzioni reiterate

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM impone, mediante decisione, una sanzione reiterata volta ad obbligare:

a)

un'agenzia di rating del credito a porre termine a una violazione, conformemente a una decisione presa in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d);

b)

la persona di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 23 ter;

c)

la persona di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 23 quater;

d)

la persona di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata da una decisione adottata a norma dell'articolo 23 quinquies.

2.   La sanzione reiterata è effettiva e proporzionata. La sanzione reiterata è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che l'agenzia di rating del credito o la persona interessata non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 1.

3.   In deroga al paragrafo 2, l'importo di una sanzione reiterata corrisponde al 3 % del fatturato medio giornaliero realizzato dell'esercizio sociale precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione reiterata.

4.   Una sanzione reiterata può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'AESFEM.

Articolo 36 quater

Audizioni delle persone interessate dal procedimento

1.   Prima di adottare una decisione d'imporre una sanzione amministrativa pecuniaria e/o una sanzione reiterata ai sensi dell'articolo 36 bis e dell'articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'AESFEM.

Articolo 36 quinquies

Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate

1.   L'AESFEM comunica al pubblico eventuali sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni reiterate imposte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

2.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni reiterate inflitte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter sono di natura amministrativa.

3.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni reiterate inflitte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter costituiscono titolo esecutivo.

L'applicazione delle sanzioni è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l'AESFEM e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest’ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all’organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

4.   Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 36 sexies

Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'AESFEM ha imposto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione reiterata. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione reiterata.»;

19)

l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Modifica degli allegati

Per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 38 bis e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater, misure di modifica degli allegati, ad esclusione dell'allegato III.»;

20)

l'articolo 38, paragrafo 2, è soppresso;

21)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 38 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 23 sexies, paragrafo 7, e all'articolo 37, è conferito alla Commissione per una durata di quattro anni a partire da il 1o giugno 2011 La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio non la revochino in conformità dell'articolo 38 ter.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 38 ter e 38 quater.

Articolo 38 ter

Revoca della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 23 sexies, paragrafo 7, e all’articolo 37, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 38 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.

2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.»;

22)

l’articolo 39 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il 1o luglio 2011, la Commissione, alla luce degli sviluppi del quadro normativo e di vigilanza relativo alle agenzie di rating del credito nei paesi terzi, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli effetti di tali sviluppi e delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 40 sulla stabilità dei mercati finanziari nell’Unione.»;

23)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 39 bis

Relazione dell'AESFEM

Entro il 31 dicembre 2011, l'AESFEM valuta il fabbisogno in termini di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e compiti in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»;

24)

all’articolo 40, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le agenzie di rating del credito esistenti possono continuare ad emettere rating che possono essere usati a fini regolamentari dagli istituti finanziari e altre entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, salvo in caso di rifiuto della registrazione. In caso di rifiuto della registrazione si applica l’articolo 24, paragrafi 4 e 5.»;

25)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 40 bis

Misure transitorie relative all’AESFEM

1.   L'esercizio delle competenze e dei compiti pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito conferiti alle autorità competenti, operanti o meno come autorità competenti dello Stato membro d'origine, e ai collegi, nel caso siano stati istituiti, cessa a decorrere dal 1o luglio 2011.

Tuttavia una domanda di registrazione ricevuta dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine o dal collegio pertinente entro il 7 settembre 2010 non è trasferita all'AESFEM e queste autorità e il collegio competente adottano la decisione di registrazione o di rifiuto della registrazione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, secondo comma, l'AESFEM si prende carico dei fascicoli e dei documenti di lavoro pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito, nonché di eventuali valutazioni e misure coercitive in corso, o di copie certificate degli stessi, alla data di cui al paragrafo 1.

3.   Le autorità competenti e i collegi di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all’AESFEM quanto prima e al più tardi entro il 1o luglio 2011. Le stesse autorità competenti e i collegi forniscono all’AESFEM tutta l’assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alla vigilanza e all’applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito possa avvenire in modo efficace ed efficiente.

4.   L’AESFEM agisce come successore legale delle autorità competenti e dei collegi di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte dalle autorità competenti e dai collegi di cui sopra in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.

5.   La registrazione di un'agenzia di rating del credito a norma del titolo III, capo I, da parte di un'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo resta valida dopo il trasferimento delle competenze all'AESFEM.

6.   Entro il 1o luglio 2014 e nell'ambito della sua vigilanza continuativa, l'AESFEM esegue almeno una verifica di tutte le agenzie di rating del credito che rientrano tra le sue competenze di vigilanza.»;

26)

l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento;

27)

sono aggiunti gli allegati di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

GYŐRI E.


(1)  GU C 337 del 14.12.2010, pag. 1.

(2)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 37.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 aprile 2011.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(5)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(9)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

(10)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

(11)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.»;

(12)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(13)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

(14)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(15)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.»;

(16)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

1)

nella sezione A, punto 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«I pareri espressi dai membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza sulle materie di cui alle lettere da a) a d) sono presentati periodicamente al consiglio e messi a disposizione dell’AESFEM su richiesta.»;

2)

nella sezione B, punto 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«8.

La documentazione e gli audit trail di cui al punto 7 sono conservati nei locali dell’agenzia di rating del credito registrata per almeno cinque anni e messi a disposizione su richiesta dell’AESFEM.»;

3)

nella sezione E, titolo II, punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2)

annualmente, le seguenti informazioni:

a)

un elenco dei 20 principali clienti dell’agenzia di rating del credito in termini di fatturato da essi generato;

b)

un elenco dei clienti dell’agenzia di rating del credito il cui contributo al tasso di crescita nella generazione del fatturato dell’agenzia di rating del credito nell’esercizio finanziario precedente abbia superato il tasso di crescita del fatturato totale dell’agenzia di rating del credito in tale esercizio di un fattore superiore a 1,5 volte. Ciascuno di tali clienti è incluso nell’elenco solo se, in tale esercizio, ha rappresentato oltre lo 0,25 % del fatturato complessivo dell’agenzia di rating del credito a livello mondiale; e

c)

un elenco dei rating del credito formulati nel corso dell'anno da cui risulti la percentuale di rating del credito non sollecitati.»


ALLEGATO II

I seguenti allegati sono aggiunti al regolamento (CE) n. 1060/2009:

«

ALLEGATO III

Elenco delle violazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 36 bis, paragrafo 1

I.   Violazioni connesse ai conflitti di interesse e ai requisiti organizzativi o operativi

1)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 4, paragrafo 3, quando avalla un rating emesso in un paese terzo senza che siano soddisfatte le condizioni di cui a tale paragrafo, a meno che la ragione della violazione sfugga alla conoscenza o al controllo dell'agenzia di rating del credito.

2)

L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, quando si serve dell'avallo di un rating emesso in un paese terzo con l'intento di sottrarsi all'osservanza dei requisiti del presente regolamento.

3)

L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 1, quando non istituisce un consiglio di amministrazione o di sorveglianza.

4)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, primo comma, quando non garantisce che i suoi interessi economici non mettano a rischio l’indipendenza o l’accuratezza dell’attività di rating del credito.

5)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, secondo comma, quando nomina alti dirigenti che non godono di buona reputazione, non dispongono di capacità o esperienza professionali sufficienti, o non possono garantire la gestione sana e prudente dell’agenzia di rating del credito.

6)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, terzo comma, quando non nomina il numero richiesto di membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza.

7)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, quarto comma, quando prevede un sistema retributivo per i membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza che è collegato ai risultati economici dell’agenzia di rating del credito o che non è impostato a garantire l'indipendenza del loro giudizio, o fissa una durata dell’incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza superiore a cinque anni o per un periodo rinnovabile; ovvero licenzia un membro indipendente del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, salvo in caso di negligenza o insufficiente prestazione professionale.

8)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, quinto comma, quando nomina membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza che non hanno conoscenze sufficienti in materia di servizi finanziari, o quando emette rating di credito relativi a strumenti finanziari strutturati senza nominare almeno un membro indipendente e un altro membro del consiglio che abbiano una conoscenza approfondita e un'esperienza di alto livello dei mercati di strumenti finanziari strutturati.

9)

L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, sesto comma, quando non garantisce che i membri indipendenti del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza svolgano le funzioni di controllo degli aspetti di cui al sesto comma del predetto punto.

10)

L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, settimo comma, quando non garantisce che i membri indipendenti del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza presentino periodicamente al consiglio il loro parere sugli aspetti di cui al sesto comma del predetto punto e li mettano a disposizione dell’AESFEM su richiesta.

11)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 3, quando non stabilisce politiche o procedure atte a garantire la conformità agli obblighi che le derivano in virtù del presente regolamento.

12)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 4, quando non dispone di procedure amministrative o contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio o di meccanismi efficaci di controllo e protezione dei suoi sistemi di elaborazione elettronica dei dati, o non instaurando, né mantenendo le procedure di adozione di decisione o le strutture organizzative richieste dal predetto punto.

13)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 5, quando non istituisce o non mantiene un dipartimento permanente ed efficace con funzione di controllo della conformità (“compliance function”) che operi in modo indipendente.

14)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, primo comma, punto 6, quando non assicura che siano soddisfatte le condizioni che consentono alla funzione di controllo della conformità di svolgere i suoi compiti con correttezza o indipendenza, conformemente alle modalità definite al predetto punto.

15)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 7, quando non adotta disposizioni organizzative o amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici i conflitti di interesse di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, o quando non dispone la conservazione della documentazione di tutti i fattori che minacciano significativamente l’indipendenza dell’attività di rating, comprese le disposizioni in materia di analisti di rating di cui all'allegato I, sezione C, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli.

16)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 8, quando non impiega sistemi, risorse o procedure appropriati per garantire la continuità e la regolarità nell’esecuzione della sua attività di rating.

17)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 9, quando non stabilisce una funzione che:

a)

sia responsabile di riesaminare periodicamente le proprie metodologie, i propri modelli e le principali ipotesi di rating ovvero tutte le modifiche significative, o l'adeguamento di tali metodologie, modelli e principali ipotesi di rating nel momento in cui siano utilizzati o sia previsto di utilizzarli per la valutazione di nuovi strumenti finanziari;

b)

sia indipendente dai servizi incaricati delle attività di rating del credito; o

c)

relazioni i membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza.

18)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 10, quando non controlla o non valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle altre procedure da essa stabiliti in applicazione del presente regolamento o non adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

19)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 1, quando non identifica, non elimina né gestisce o divulga in modo chiaro e visibile qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale che potrebbe influenzare le analisi o i giudizi dei suoi analisti di rating, dei suoi dipendenti o di qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito e che partecipano direttamente all’emissione dei rating nonché delle persone che li approvano.

20)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 3, primo comma, quando emette un rating in una delle circostanze definite nel primo comma di tale punto, o, nel caso di un rating esistente, non comunica immediatamente che il rating del credito è potenzialmente compromesso in tali circostanze.

21)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 3, secondo comma, quando non valuta immediatamente se vi siano i presupposti per emettere un nuovo rating o revocare il rating esistente.

22)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 4, primo comma quando fornisce servizi di consulenza all’entità valutata o a terzi collegati per quanto riguarda la struttura societaria o giuridica, l'attivo, il passivo o le attività dell'entità stessa o terzi collegati.

23)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 4, terzo comma, prima parte, quando non garantisce che la prestazione di servizi ausiliari non presenti un conflitto di interesse con le sue attività di rating.

24)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 5, quando non garantisce che i suoi analisti di rating o le persone che approvano i rating non presentino proposte o raccomandazioni in ordine alla struttura di strumenti finanziari strutturati in merito ai quali ci si attende che l’agenzia sia chiamata ad emettere un rating.

25)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 6, quando non organizza i canali di comunicazione o reportistica in modo da garantire l’indipendenza delle persone di cui alla sezione B, punto 1, dalle attività dell’agenzia di rating del credito in ambito commerciale.

26)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 8, secondo comma, quando non conserva i documenti per un periodo di almeno tre anni in caso di revoca della sua registrazione.

27)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 1, quando non garantisce che gli analisti di rating, i suoi dipendenti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle attività di rating del credito dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti.

28)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 2, quando non garantisce che una persona di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non avvii o partecipi a negoziati inerenti alle provvigioni o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all’entità valutata da un legame di controllo.

29)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 3, lettera a), quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, adotti tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni o la documentazione in possesso dell’agenzia da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della sua attività nonché della natura e della gamma della sua attività di rating.

30)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 5, quando infligge conseguenze negative a una persona di cui alla sezione C, punto 1, la quale informa il responsabile per la funzione di controllo della conformità allorché ritiene che un'altra persona ai sensi del punto 1 di tale sezione abbia assunto un comportamento che a suo parere è illegale.

31)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 6, quando non rivede il pertinente lavoro di un analista di rating nei due anni precedenti la sua partenza allorché l'analista pone termine al proprio rapporto di lavoro con l’agenzia di rating del credito e inizia a lavorare per un’entità valutata al cui rating del credito ha partecipato, o per un’impresa finanziaria con la quale ha avuto rapporti nel quadro delle proprie funzioni presso l’agenzia.

32)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 1, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non acquisti né venda uno strumento finanziario di cui al punto in questione o realizzi operazioni con esso.

33)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 2, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non partecipi alla determinazione del rating né influenzi tale rating in altro modo, secondo le modalità definite al punto 2 di tale sezione.

34)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 3, lettere b), c) e d), quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non divulghi né utilizzi o condivida informazioni di cui ai predetti punti.

35)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 4, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non solleciti o non accetti denaro, regali o favori da chiunque intrattenga rapporti di affari con l’agenzia di rating del credito.

36)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 7, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non assuma una posizione dirigenziale di rilievo presso l’entità valutata o terzi collegati prima che siano trascorsi sei mesi dall’emissione del rating.

37)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 8, primo comma, lettera a), quando non assicura che gli analisti di rating principali non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a quattro anni.

38)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 8, primo comma, lettera b), quando non assicura che gli analisti di rating non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a cinque anni.

39)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 8, primo comma, lettera c), quando non assicura che le persone che approvano i rating non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a sette anni.

40)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 8, secondo comma, quando non assicura che le persone di cui al punto 8, primo comma, lettere a), b) e c) non partecipino alle attività di rating del credito relative all'ente valutato o a terzi collegati di cui ai predetti punti, prima che siano trascorsi due anni dalla fine dei periodi di cui a tali punti.

41)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 5, quando introduce retribuzioni o valutazioni dei risultati dipendenti dall’entità del fatturato che l’agenzia di rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati.

42)

L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 2, quando non adotta o non applica effettivamente le misure adeguate a garantire che i rating che essa emette siano basati su un’analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispone e che sono rilevanti per l’analisi da essa condotta in base alle proprie metodologie di rating.

43)

L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 3, quando non utilizza metodologie di rating rigorose, sistematiche, attuali e soggette a convalida sulla base dell’esperienza storica, inclusi test retrospettivi.

44)

L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, quando rifiuta di emettere il rating di un’entità o di uno strumento finanziario perché una parte dell’entità o dello strumento finanziario era stata precedentemente valutata da un’altra agenzia di rating del credito.

45)

L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, quando non registra tutti i casi in cui nel suo processo di rating si discosta dai rating esistenti, preparati da un’altra agenzia di rating del credito, riguardo ad attività sottostanti o a strumenti finanziari strutturati, o non motiva la sua diversa analisi.

46)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 5, prima frase, quando non controlla i propri rating né li rivede insieme alle metodologie utilizzate costantemente e almeno a cadenza annuale.

47)

L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase, quando non adotta disposizioni interne per sorvegliare l’impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating.

48)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), quando non rivede, in conformità a tale punto, i rating interessati in caso di cambiamento delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating, ovvero non pone nel frattempo tali rating sotto osservazione.

49)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 6, lettera c), quando non rivaluta un rating basato su metodologie, modelli o ipotesi principali di rating che sono cambiati se l’effetto combinato complessivo dei cambiamenti influenza tale rating.

50)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 9 quando effettua l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'agenzia o da impedire all'ESMA di vigilare sull'osservanza da parte dell'agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

51)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, punto 4, secondo comma, quando emette un rating o non ritira il rating esistente laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo tipo di strumento finanziario o la qualità delle informazioni disponibili risultano insoddisfacenti o suscitano seri dubbi circa la capacità dell’agenzia di rating del credito di emettere un rating credibile.

52)

L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 6, quando utilizza il nome dell'AESFEM o di un’altra autorità competente in modo tale da indicare o suggerire che l'AESFEM o questa altra autorità avalli o approvi i rating o le attività di rating dell’agenzia.

53)

L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 13 quando esige il pagamento di spese per le informazioni fornite a norma degli articoli da 8 a 12.

54)

L’agenzia di rating del credito, laddove sia una persona giuridica stabilita nell'Unione, viola l'articolo 14, paragrafo 1, quando non fa domanda di registrazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1.

II.   Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza

1)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 7, quando non provvede alla conservazione dei documenti, né degli audit trail delle proprie attività di rating del credito, come previsto dalle predette disposizioni.

2)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 8, primo comma, quando non conserva, nei suoi locali, la documentazione o gli audit trail di cui al punto 7 di tale sezione, per almeno cinque anni o non li mette a disposizione dell'AESFEM su richiesta.

3)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 9, quando non conserva la documentazione contenente i diritti e gli obblighi rispettivi dell’agenzia di rating del credito o dell’entità valutata o di terzi collegati nel quadro di un accordo di prestazione di servizi di rating del credito almeno per la durata della relazione dell’agenzia con l’entità valutata o i terzi collegati.

4)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 11, paragrafo 2, quando non mette a disposizione le informazioni richieste o non fornisce dette informazioni nel formato richiesto ai sensi del predetto paragrafo.

5)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 11, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione E, parte I, punto 2, quando non fornisce all'AESFEM l’elenco dei suoi servizi ausiliari.

6)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, quando non notifica affatto all’AESFEM ogni modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale ai sensi di tale comma.

7)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 23 ter, paragrafo 1, quando fornisce informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 23 ter, paragrafo 2, o in risposta a una decisione di richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 23 ter, paragrafo 3.

8)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 23 quater, paragrafo 1, lettera c), quando fornisce risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi della predetta lettera.

III.   Violazioni delle disposizioni in materia di informativa

1)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 2, quando non comunica al pubblico i nomi delle entità valutate o di terzi collegati dai quali proviene oltre il 5 % del suo fatturato annuo.

2)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 4, terzo comma, seconda parte quando non comunica nella propria relazione conclusiva i servizi ausiliari forniti all’entità valutata o a terzi collegati.

3)

L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 1, quando non comunica al pubblico le metodologie, i modelli o le ipotesi principali utilizzati nelle sue attività di rating del credito descritte all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5.

4)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 6, lettera a), quando le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating del credito utilizzati nell'ambito delle sue attività sono modificati, non pubblica immediatamente, ovvero pubblica senza utilizzare gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati per la diffusione del rating in questione, i rating del credito che saranno probabilmente interessati.

5)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 1, quando non comunica su una base non selettiva e in tempo utile, una decisione di abbandono di un rating, nonché tutti i motivi alla base della decisione.

6)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione D, parte I, punto 1 o 2, punto 4, primo comma, o punto 5, o l'allegato I, sezione D, parte II, quando non fornisce le informazioni richieste dalle predette disposizioni in caso di presentazione dei rating.

7)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione D, parte I, punto 3, quando non informa l’entità valutata con almeno 12 ore di anticipo rispetto alla pubblicazione del rating.

8)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 3, quando non garantisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati siano differenziate chiaramente ricorrendo a un simbolo aggiuntivo che le distingua dalle categorie di rating utilizzate per eventuali altre entità, strumenti finanziari od obbligazioni finanziarie.

9)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 4, quando non divulga le sue politiche o procedure per quanto riguarda i rating non sollecitati.

10)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 5, quando non fornisce le informazioni richieste conformemente a detto articolo allorché emette un rating non sollecitato o non identifica come tale un rating non sollecitato.

11)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 11, paragrafo 1, quando non divulga in toto o non aggiorna immediatamente le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte I.

ALLEGATO IV

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 36 bis, paragrafo 3

I seguenti coefficienti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 2, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti:

I.   Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze aggravanti

1)

Se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta, è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1.

2)

Se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5.

3)

Se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell'organizzazione dell'agenzia di rating del credito, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'agenzia, è applicato il coefficiente di adeguamento 2,2.

4)

Se la violazione ha avuto un impatto negativo sulla qualità dei rating emessi dall'agenzia di rating del credito in questione è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5.

5)

Se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato il coefficiente 2.

6)

Se non è stato preso alcun provvedimento al momento dell'accertata violazione è applicato il coefficiente 1,7.

7)

Se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito non ha cooperato con l'AESFEM nello svolgimento delle indagini è applicato il coefficiente 1,5.

II.   Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze attenuanti

1)

Se la violazione si riferisce a una delle violazioni elencate alle sezioni II o III dell'allegato III ed è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi, si applica un coefficiente di 0,9.

2)

Se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'infrazione, è applicato un coefficiente di 0,7.

3)

Se l'agenzia di rating del credito ha riferito velocemente, con efficacia e completezza, la violazione all'AESFEM è applicato il coefficiente di 0,4.

4)

Se l'agenzia di rating del credito ha adottato misure volontarie per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato il coefficiente di 0,6.

»