2.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 201/2011 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2011
relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno che la Commissione adotti il modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo, come stabilito dalla direttiva. |
(2) |
Il 30 giugno 2010 l'Agenzia ferroviaria europea ha pubblicato una raccomandazione relativa al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo. |
(3) |
Gli allegati della dichiarazione di conformità a un tipo dovrebbero dimostrare che sono state espletate le pertinenti procedure di verifica in conformità della legislazione applicabile dell'Unione europea e delle normative nazionali notificate, indicando i riferimenti alle direttive, alle specifiche tecniche di interoperabilità, alle normative nazionali e ad altre disposizioni. L'autorizzazione del tipo, che è identificata mediante il numero d'identificazione europeo, dovrebbe fornire informazioni su tutti i requisiti legali in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione del tipo in un dato Stato membro. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il modello di dichiarazione di conformità al tipo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 2 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
ALLEGATO
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A UN TIPO AUTORIZZATO DI VEICOLO
Noi,
Richiedente (1) [Denominazione sociale] [Indirizzo completo] |
Rappresentante legale: [Denominazione sociale] [Indirizzo completo] |
del richiedente: [Denominazione sociale] [Indirizzo completo] |
dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il veicolo [Numero di veicolo europeo] (2) al quale si riferisce la presente dichiarazione:
— |
è conforme al tipo di veicolo [identificazione del tipo di veicolo ERATV] autorizzato nei seguenti Stati membri:
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— |
è conforme alla pertinente legislazione dell'Unione europea, alle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità e alle normative nazionali applicabili, come riportato negli allegati della presente dichiarazione, |
— |
è stato sottoposto a tutte le procedure di verifica necessarie per redigere la presente dichiarazione. |
Elenco degli allegati (3)
[titoli degli allegati]
Firmato a nome e per conto di [nome del richiedente]
Fatto a [luogo], il [data GG/MM/AAAA]
[nome e cognome, funzione] [firma]
Campo riservato all'ANS:
NVE assegnato al veicolo: [EVN]
(1) Il richiedente può essere il soggetto appaltante o il fabbricante o il rispettivo rappresentante legale stabilito nell'Unione europea.
(2) Se, al momento della stesura della presente dichiarazione, non è ancora stato assegnato al veicolo un Numero di veicolo europeo (NVE), il veicolo deve essere identificato mediante un altro sistema di identificazione concordato dal richiedente e dall'autorità nazionale competente in materia di sicurezza (ANS). In questo caso, non appena viene assegnato un NVE al veicolo l'ANS compila il campo riservato a tale scopo.
(3) Gli allegati comprendono copie dei documenti comprovanti l'espletamento delle pertinenti procedure di verifica in conformità della legislazione applicabile dell'Unione (dichiarazioni CE di verifica) e delle normative nazionali.