2.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/8


REGOLAMENTO (UE) N. 201/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2011

relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che la Commissione adotti il modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo, come stabilito dalla direttiva.

(2)

Il 30 giugno 2010 l'Agenzia ferroviaria europea ha pubblicato una raccomandazione relativa al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo.

(3)

Gli allegati della dichiarazione di conformità a un tipo dovrebbero dimostrare che sono state espletate le pertinenti procedure di verifica in conformità della legislazione applicabile dell'Unione europea e delle normative nazionali notificate, indicando i riferimenti alle direttive, alle specifiche tecniche di interoperabilità, alle normative nazionali e ad altre disposizioni. L'autorizzazione del tipo, che è identificata mediante il numero d'identificazione europeo, dovrebbe fornire informazioni su tutti i requisiti legali in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione del tipo in un dato Stato membro.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il modello di dichiarazione di conformità al tipo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 2 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.


ALLEGATO

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A UN TIPO AUTORIZZATO DI VEICOLO

Noi,

Richiedente (1)

[Denominazione sociale]

[Indirizzo completo]

Rappresentante legale:

[Denominazione sociale]

[Indirizzo completo]

del richiedente:

[Denominazione sociale]

[Indirizzo completo]

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il veicolo [Numero di veicolo europeo]  (2) al quale si riferisce la presente dichiarazione:

è conforme al tipo di veicolo [identificazione del tipo di veicolo ERATV] autorizzato nei seguenti Stati membri:

[Stato membro 1] in virtù dell'autorizzazione n. [NIE del tipo di autorizzazione nello Stato membro 1]

[Stato membro 2] in virtù dell'autorizzazione n. [NIE del tipo di autorizzazione nello Stato membro 2]

… (indicare tutti gli Stati membri in cui è autorizzato il tipo di veicolo),

è conforme alla pertinente legislazione dell'Unione europea, alle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità e alle normative nazionali applicabili, come riportato negli allegati della presente dichiarazione,

è stato sottoposto a tutte le procedure di verifica necessarie per redigere la presente dichiarazione.

Elenco degli allegati (3)

[titoli degli allegati]

Firmato a nome e per conto di [nome del richiedente]

Fatto a [luogo], il [data GG/MM/AAAA]

[nome e cognome, funzione] [firma]

Campo riservato all'ANS:

NVE assegnato al veicolo: [EVN]


(1)  Il richiedente può essere il soggetto appaltante o il fabbricante o il rispettivo rappresentante legale stabilito nell'Unione europea.

(2)  Se, al momento della stesura della presente dichiarazione, non è ancora stato assegnato al veicolo un Numero di veicolo europeo (NVE), il veicolo deve essere identificato mediante un altro sistema di identificazione concordato dal richiedente e dall'autorità nazionale competente in materia di sicurezza (ANS). In questo caso, non appena viene assegnato un NVE al veicolo l'ANS compila il campo riservato a tale scopo.

(3)  Gli allegati comprendono copie dei documenti comprovanti l'espletamento delle pertinenti procedure di verifica in conformità della legislazione applicabile dell'Unione (dichiarazioni CE di verifica) e delle normative nazionali.