2.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/21


DIRETTIVA 2011/18/UE DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2011

che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2008/57/CE e concernenti l’adeguamento degli allegati da II a IX della stessa, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.

(2)

Il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» consiste in apparecchiature a terra e strumentazione a bordo, che andrebbero considerate due sottosistemi separati. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II della direttiva 2008/57/CE.

(3)

L’apparecchiatura che misura il consumo di energia elettrica è fisicamente integrata nel materiale rotabile. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II della direttiva 2008/57/CE.

(4)

In conformità all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, gli Stati membri designano gli organismi incaricati di espletare le procedure di verifica nel caso di norme nazionali. Gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE devono pertanto essere modificati specificando le procedure seguite dai suddetti organismi.

(5)

Con riferimento al punto 2 dell’allegato VI della direttiva 2008/57/CE e il ricorso a dichiarazioni intermedie di verifica (in appresso «DIV»), l’organismo notificato deve prima redigere un attestato «CE» di dichiarazione intermedia di verifica e successivamente il richiedente redige la dichiarazione «CE» relativa. Gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I, II e III della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri provvedono all’entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Essi ne trasmettono il testo immediatamente alla Commissione.

2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.   Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all’interno dei rispettivi territori.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

SOTTOSISTEMI

1.   Elenco dei sottosistemi

Ai fini della presente direttiva, il sistema che costituisce il sistema ferroviario può essere suddiviso nei seguenti sottosistemi corrispondenti a:

a)

settori di natura strutturale:

infrastrutture,

energia,

controllo-comando e segnalamento a terra,

controllo-comando e segnalamento di bordo,

materiale rotabile;

b)

settori di natura funzionale:

esercizio e gestione del traffico,

manutenzione,

applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.

2.   Descrizione dei sottosistemi

Per ciascun sottosistema o parte di sottosistema, l’elenco degli elementi e degli aspetti legati all’interoperabilità è proposto dall’Agenzia al momento dell’elaborazione del progetto di STI corrispondente. Senza pregiudicare la determinazione di questi aspetti o dei componenti di interoperabilità, né l’ordine secondo cui i sottosistemi saranno soggetti a STI, i sottosistemi comprendono quanto segue:

2.1.   Infrastrutture

Le strade ferrate, l’insieme dei binari, le opere di ingegneria (ponti, gallerie, ecc.), le relative infrastrutture nelle stazioni (marciapiedi, zone di accesso, tenendo presenti le esigenze delle persone a mobilità ridotta, ecc.), le apparecchiature di sicurezza e di protezione.

2.2.   Energia

Il sistema di elettrificazione incluso il materiale aereo e l’apparecchiatura a terra di misurazione del consumo di energia elettrica.

2.3.   Controllo-comando e segnalamento a terra

Tutte le apparecchiature a terra necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.

2.4.   Controllo-comando e segnalamento di bordo

Tutte le apparecchiature di bordo necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.

2.5.   Esercizio e gestione del traffico

Le procedure e le relative apparecchiature che permettono di garantire un esercizio coerente dei vari sottosistemi strutturali, sia durante il funzionamento normale che in caso di funzionamento irregolare, comprese la composizione e la guida dei treni, la pianificazione e la gestione del traffico.

Tutte le qualifiche professionali necessarie per assicurare servizi transfrontalieri.

2.6.   Applicazioni telematiche

In linea con l’allegato I, questo sistema comprende due parti:

a)

le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto;

b)

le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento.

2.7.   Materiale rotabile

La struttura, il sistema di comando e controllo dell’insieme delle apparecchiature del treno, i dispositivi di captazione di corrente elettrica, le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell’energia, l’apparecchiatura di bordo per la misurazione del consumo di energia elettrica, di frenatura, di agganciamento, gli organi di rotolamento (carrelli, assi) e la sospensione, le porte, le interfacce persona/macchina (macchinista, personale a bordo, passeggeri, tenendo presenti le esigenze delle persone a mobilità ridotta), i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei passeggeri e del personale a bordo.

2.8.   Manutenzione

Le procedure, le apparecchiature associate, gli impianti logistici di manutenzione, le riserve che permettono di garantire le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva a carattere obbligatorio, previste per garantire l’interoperabilità del sistema ferroviario e le prestazioni necessarie.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

1.   Dichiarazione “CE” di verifica dei sottosistemi

La dichiarazione “CE” di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La suddetta dichiarazione deve basarsi sulle informazioni derivanti dalla procedura di verifica “CE” relativa ai sottosistemi definita al punto 2 dell’allegato VI. Deve essere redatta nella stessa lingua del fascicolo tecnico e comprendere almeno gli elementi seguenti:

riferimenti della direttiva,

nome e indirizzo del soggetto contraente o del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell’Unione europea (indicare la denominazione sociale e l’indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la denominazione sociale del soggetto contraente o del fabbricante),

breve descrizione del sottosistema,

nome e indirizzo dell’organismo notificato che ha compiuto la verifica “CE” di cui all’articolo 18,

riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica,

tutte le disposizioni pertinenti, provvisorie o definitive, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio,

se provvisoria; durata di validità della dichiarazione “CE”,

identificazione del firmatario.

Quando nell’allegato VI si fa riferimento alla dichiarazione DIV “CE”, a tale dichiarazione si applicano le disposizioni del presente punto.

2.   Di verifica di sottosistemi nel caso di norme nazionali

Quando nell’allegato VI si fa riferimento alla dichiarazione di verifica di sottosistemi nel caso di norme nazionali, a tale dichiarazione si applicano mutatis mutandi le disposizioni del punto 1.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

1.   PRINCIPI GENERALI

La procedura di verifica di un sottosistema prevede la verifica e l’attestazione che un sottosistema:

è progettato, costruito e installato in modo da soddisfare i requisiti essenziali che lo riguardano, e

può essere autorizzato a entrare in servizio.

2.   PROCEDURA DI VERIFICA “CE”

2.1.   Introduzione

La verifica “CE” è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta che il sottosistema è:

conforme alle disposizioni delle relative STI,

conforme agli altri regolamenti derivati dal trattato.

2.2.   Parti del sottosistema e fasi

2.2.1   Dichiarazione intermedia di verifica (DIV)

Se viene specificato nelle STI o, se opportuno, su richiesta del richiedente, il sottosistema potrebbe essere suddiviso in determinate parti o verificato in certe fasi della procedura di verifica.

La dichiarazione intermedia di verifica (DIV) è la procedura con la quale un organismo notificato verifica e attesta determinate parti del sottosistema o determinate fasi della procedura di verifica.

Ogni DIV porta al rilascio di un attestato DIV “CE” da parte dell’organismo notificato scelto dal richiedente, che a sua volta, se possibile, redige una dichiarazione DIV “CE”. L’attestato DIV e la dichiarazione DIV devono indicare le STI di riferimento per la valutazione di conformità.

2.2.2   Parti del sottosistema

Il richiedente può chiedere una DIV per ogni parte. Ogni parte verrà verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3.

2.2.3   Fasi della procedura di verifica

Il sottosistema, o talune parti del sottosistema, vengono verificate ad ognuna delle seguenti fasi:

progettazione generale,

produzione: realizzazione, compresi in particolare l’esecuzione dei lavori di genio civile, la fabbricazione, il montaggio dei componenti e la regolazione del tutto,

prove finali.

Il richiedente può chiedere una DIV per la fase di progettazione (incluse le prove del tipo) e per la fase di produzione.

2.3.   Attestato di verifica

2.3.1.   L’organismo notificato responsabile della verifica “CE” esamina la progettazione, la produzione e la prova finale del sottosistema e redige l’attestato di verifica “CE” destinato al richiedente, che a sua volta redige la dichiarazione di verifica “CE”. L’attestato di verifica CE deve indicare le STI di riferimento per la valutazione di conformità.

Quando un sottosistema non è stato valutato per la sua conformità a tutte le STI pertinenti (ad esempio in caso di deroga, applicazione parziale di STI per ristrutturazione o rinnovo, periodo di transizione di una STI o un caso specifico), l’attestato “CE” fornirà il riferimento preciso alle STI o alle loro parti la cui conformità non è stata esaminata dall’organismo notificato durante la procedura di verifica “CE”.

2.3.2.   Quando sono stati emessi degli attestati DIV “CE” l’organismo notificato responsabile per la verifica “CE” del sottosistema tiene conto di questi attestati DIV “CE” e, prima di emettere l’attestato di verifica “CE”:

verifica che gli attestati DIV “CE” riguardino correttamente le pertinenti disposizioni delle STI,

verifica tutti gli aspetti che non sono considerati dagli attestati DIV “CE”, e

verifica la prova finale dell’insieme del sottosistema.

2.4.   Documentazione tecnica

La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica “CE” deve contenere quanto segue:

le caratteristiche tecniche relative al progetto incluse le progettazioni di massima e di dettaglio relative all’esecuzione, gli schemi degli impianti elettrici e idraulici, gli schemi dei circuiti di comando, la descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, la documentazione relativa a funzionamento e manutenzione, ecc., pertinenti al sottosistema in questione,

l’elenco dei componenti d’interoperabilità di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), incorporati nel sottosistema,

le copie delle dichiarazioni “CE” di conformità o di idoneità all’impiego di cui i detti componenti devono essere muniti a norma dell’articolo 13 della direttiva, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni,

se disponibili, lo o gli attestato(i) DIV “CE” e, in tal caso, se pertinenti, la o le dichiarazioni DIV “CE” che accompagnano l’attestato “CE” di verifica, inclusi i risultati della verifica della loro validità da parte dell’organismo notificato,

l’attestato “CE” di verifica, accompagnato dalle corrispondenti note di calcolo e vistato dall’organismo notificato incaricato della verifica “CE”, che dichiara la conformità del sottosistema alle prescrizioni delle pertinenti STI e in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l’esecuzione dei lavori che non sono state sciolte, l’attestato di verifica “CE” deve essere inoltre accompagnato dai rapporti di ispezione e audit redatti dallo stesso organismo nell’ambito della sua missione, come precisato ai punti 2.5.3 e 2.5.4,

gli attestati “CE” emessi in conformità all’ulteriore legislazione derivata dal trattato,

quando è previsto l’inserimento in condizioni di sicurezza ai sensi del regolamento della Commissione (CE) n. 352/2009 (1), il richiedente include nella documentazione tecnica la relazione del valutatore sui metodi comuni di sicurezza sulla valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE.

2.5.   Controllo

2.5.1.   L’obiettivo della sorveglianza “CE” è quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.

2.5.2.   L’organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l’espletamento della sua missione. L’organismo notificato deve ricevere dal richiedente ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.

2.5.3.   L’organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni delle pertinenti STI. Esso fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e può esserne richiesta la presenza durante certe fasi del cantiere.

2.5.4.   L’organismo notificato può inoltre compiere visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l’organismo notificato può procedere ad audit completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonché eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.

2.5.5.   Ai fini del rilascio della dichiarazione “CE” di idoneità all’impiego di cui all’allegato IV, punto 2, l’organismo notificato controlla ogni sottosistema in cui è stato montato un componente di interoperabilità al fine di valutarne, quando ciò sia richiesto dalla STI pertinente, l’idoneità all’impiego nell’ambiente ferroviario cui è destinato.

2.6.   Deposito

La documentazione completa di cui al punto 2.4 è depositata presso il richiedente, a sostegno dell’attestato DIV “CE”, se disponibile, rilasciato dall’organismo notificato che ne è responsabile o a sostegno dell’attestato di verifica rilasciato dall’organismo notificato responsabile della verifica “CE” del sottosistema. La documentazione è allegata alla dichiarazione di verifica “CE” che il richiedente invia all’autorità competente presso la quale deposita la domanda di autorizzazione per la messa in servizio.

Una copia della documentazione è conservata dal richiedente per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed è trasmessa agli altri Stati membri che ne fanno richiesta.

2.7.   Pubblicazione

Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:

le domande di verifica “CE” e DIV ricevute,

la domanda di valutazione di conformità e/o di idoneità all’impiego di componenti di interoperabilità,

gli attestati DIV “CE” rilasciati o rifiutati,

gli attestati “CE” di conformità e/o di idoneità all’impiego rilasciati o rifiutati,

gli attestati di verifica “CE” rilasciati o rifiutati.

2.8.   Lingue

La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica “CE” sono redatte in una lingua ufficiale UE dello Stato membro dove è stabilito il richiedente oppure in una lingua ufficiale UE accettata da quest’ultimo.

3.   PROCEDURA DI VERIFICA NEL CASO DI NORME NAZIONALI

3.1.   Introduzione

La procedura di verifica nel caso di norme nazionali è la procedura con la quale l’organismo designato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, (organismo designato) verifica e attesta che il sottosistema è conforme alle norme nazionali notificate conformemente all’articolo 17, paragrafo 3.

3.2.   Attestato di verifica

L’organismo designato responsabile della procedura di verifica nel caso di norme nazionali redige l’attestato di verifica destinato al richiedente.

L’attestato contiene un riferimento preciso alle norme nazionali la cui conformità è stata esaminata dall’organismo designato nel processo di verifica, incluse quelle relative a parti soggette a deroga da una STI, ristrutturazione o rinnovo.

Nel caso di norme nazionali relative ai sottosistemi che compongono un veicolo, l’organismo designato divide l’attestato in due parti, una parte contenente i riferimenti a quelle norme nazionali strettamente connesse alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete interessata e un’altra parte contenente tutte le altre norme nazionali.

3.3.   Documentazione tecnica

La documentazione tecnica che accompagna l’attestato di verifica nel caso di norme nazionali deve essere inclusa nella documentazione tecnica di cui al punto 2.4 e contenere i dati tecnici pertinenti per la valutazione della conformità del sottosistema alle norme nazionali.»


(1)  GU L 108 del 22.4.2009, pag. 4.