29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/39


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale

(2011/711/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Componente della strategia Europa 2020, l’Agenda digitale europea mira a ottimizzare le tecnologie dell’informazione a vantaggio della crescita economica, della creazione di posti di lavoro e della qualità della vita dei cittadini europei. La digitalizzazione e la conservazione del patrimonio culturale europeo, che comprende materiali a stampa (libri, riviste, giornali), fotografie, oggetti museali, documenti d’archivio, materiali sonori e audiovisivi, monumenti e siti archeologici (di seguito «materiali culturali»), rappresentano uno dei principali ambiti d’azione dell’Agenda digitale.

(2)

La strategia dell’UE per la digitalizzazione e la conservazione si basa sul lavoro effettuato nel corso degli ultimi anni con l’iniziativa relativa alle biblioteche digitali. Le azioni europee in questo settore, compreso lo sviluppo di Europeana, l’archivio bibliotecario e museale digitale, hanno ricevuto il sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio, da ultimo con la risoluzione del Parlamento del 5 maggio 2010 e con le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2010. Il Piano di lavoro per la cultura 2011-2014, stilato dal Consiglio in occasione della sua riunione del 18 e 19 novembre 2010, sottolinea l’esigenza di un’azione coordinata nell’ambito della digitalizzazione.

(3)

Il 28 agosto 2006 la Commissione ha emesso una raccomandazione agli Stati membri con l’intento di ottimizzare grazie a Internet il potenziale insito nel patrimonio economico e culturale europeo. Le relazioni degli Stati membri sull’attuazione delle raccomandazioni del 2008 e del 2010 mostrano i progressi compiuti. Mancano tuttavia di coerenza fra i diversi Stati membri e di omogeneità per quanto riguarda i vari punti della raccomandazione.

(4)

Negli ultimi anni è inoltre mutato notevolmente il contesto delle attività di digitalizzazione e della collaborazione a livello europeo. Tra i nuovi elementi si annoverano il varo di Europeana nel novembre 2008, la pubblicazione della relazione «Il nuovo Rinascimento» del comitato dei saggi sulla messa in rete del patrimonio culturale europeo, del 10 gennaio 2011, e la proposta di direttiva della Commissione sulle opere orfane, del 24 maggio 2011.

(5)

È pertanto opportuno raccomandare agli Stati membri un insieme di norme aggiornate sulla digitalizzazione e la messa in rete del patrimonio e sulla conservazione digitale. In questo contesto è opportuno promuovere ulteriormente lo sviluppo dei materiali digitalizzati provenienti da biblioteche, archivi e musei, al fine di garantire che l’Europa conservi la sua posizione di leader internazionale in riferimento alla cultura e ai contenuti creativi, facendo il miglior uso possibile della panoplia di materiali culturali. Come sottolineato dal comitato dei saggi in merito alla messa in rete del patrimonio culturale europeo, l’Europa deve agire ora per trarre vantaggio dalla digitalizzazione e dalla conservazione digitale. Se gli Stati membri non incrementano gli investimenti in questo settore, vi è il rischio che i benefici culturali ed economici della transizione verso il digitale si concretizzino in altri continenti e non in Europa.

(6)

L’accessibilità in rete di materiali culturali consentirà ai cittadini di tutta Europa di accedervi e fruirne a fini di studio, lavoro o svago. La varietà e la natura plurilingue del patrimonio europeo si profileranno chiaramente su Internet e la digitalizzazione dei beni delle istituzioni culturali consentirà loro di continuare a svolgere la loro missione, ossia l’accesso e la conservazione del nostro patrimonio in un ambiente digitale.

(7)

I materiali digitalizzati possono inoltre essere riutilizzati a fini commerciali e non di lucro, per usi quali lo sviluppo di contenuti educativi e istruttivi, documentari, applicazioni turistiche, giochi, strumenti di animazione e progettazione, a condizione che siano rispettati integralmente i diritti d’autore e i diritti afferenti. Ne deriverà un impulso di rilievo per il settore creativo che contribuisce al PIL dell’UE per il 3,3 % e all’occupazione per il 3 %. Questo settore deve far fronte a una transizione digitale che rimette in discussione i modelli tradizionali, modifica le catene del valore ed esige nuovi modelli commerciali. La digitalizzazione e un accesso più ampio alle risorse culturali aprono notevoli opportunità economiche e costituiscono una condizione essenziale per sviluppare ulteriormente le capacità culturali e creative dell’Europa nonché la sua presenza industriale in questo settore.

(8)

La digitalizzazione rappresenta un mezzo importante per garantire un accesso e un’utilizzazione più ampi dei materiali culturali. Un’azione concertata da parte degli Stati membri per la digitalizzazione del patrimonio culturale garantirebbe una maggiore coerenza nella scelta dei materiali ed eviterebbe un’inutile duplicazione delle attività di digitalizzazione. Un’azione concertata offrirebbe inoltre prospettive più sicure alle imprese che investono nelle tecnologie di digitalizzazione. Una visione d’insieme delle attività di digitalizzazione in corso e future, unitamente a obiettivi quantitativi relativi alla digitalizzazione, può contribuire al conseguimento di tali obiettivi.

(9)

I costi della digitalizzazione dell’intero patrimonio culturale europeo sono elevati e non possono essere sostenuti dal solo finanziamento pubblico. La sponsorizzazione della digitalizzazione da parte del settore privato o i partenariati tra i settori pubblico e privato possono coinvolgere soggetti privati nelle attività di digitalizzazione e dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati. Per essere equi ed equilibrati, è opportuno che tali partenariati soddisfino un certo numero di principi fondamentali. Nella fattispecie è necessario fissare termini per l’uso preferenziale dei materiali digitalizzati. Esprimendosi in merito alla messa in rete del patrimonio culturale europeo, il comitato dei saggi ha indicato che il tempo massimo per l’uso preferenziale dei materiali digitalizzati nei partenariati pubblico-privato non dovrebbe superare sette anni.

(10)

I fondi strutturali dell’UE possono essere e sono usati per cofinanziare le attività di digitalizzazione se fanno parte di progetti che incidono sull’economia regionale. Tale uso potrebbe tuttavia essere più ampio e sistematico. I processi di digitalizzazione di massa possono incrementare la loro efficienza grazie alle economie di scala. Di conseguenza, è opportuno incoraggiare l’uso efficiente della capacità di digitalizzazione e, se possibile, la condivisione delle apposite apparecchiature fra istituzioni culturali e paesi.

(11)

Solo una parte dei materiali detenuti da biblioteche, archivi e musei è di dominio pubblico, vale a dire non è (o non è più) coperta da diritti di proprietà intellettuale, mentre il resto è tutelato da tali diritti. Poiché i diritti di proprietà intellettuale costituiscono uno strumento fondamentale per stimolare la creatività, è opportuno digitalizzare, rendere disponibili e conservare i materiali culturali europei nel pieno rispetto dei diritti d’autore e dei diritti afferenti.

(12)

Il 24 maggio 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulle opere orfane. Per essere veramente efficace, è auspicabile che questa sia adottata e attuata rapidamente al fine di garantire un approccio armonizzato alla pubblicazione di opere orfane in tutta l’UE. Per quanto attiene alla digitalizzazione su larga scala di opere fuori commercio, negli Stati membri in cui gli operatori interessati sviluppano spontaneamente soluzione relative alle licenze, può essere necessario un quadro normativo che tenga conto dell’esigenza di garantire una portata transfrontaliera. In tale contesto l’approccio seguito nel dialogo con le parti sui libri fuori commercio e le riviste scientifiche, promosso dalla Commissione e sfociato nella firma di un memorandum d’intesa il 20 settembre 2011 a Bruxelles, può essere considerato un modello sul quale basare nuovi dialoghi volti ad agevolare gli accordi in materia di digitalizzazione della maggior quantità possibile di materiali fuori commercio. La banche dati che informano sui diritti, connesse a livello europeo, sono in grado di ridurre i costi dell’operazione di gestione dei diritti. È pertanto opportuno incoraggiare tali meccanismi in stretta collaborazione con tutte le parti.

(13)

Al fine di consentire un accesso e un uso più ampi dei contenuti di pubblico dominio, è necessario garantire che essi restino tali una volta digitalizzati. È opportuno evitare di apporre sulle opere di pubblico dominio filigrane intrusive o altri dispositivi visivi di protezione che fungano alla volta da marchi di proprietà o di provenienza.

(14)

Europeana, la biblioteca-archivio e museo digitale d’Europa, è stata inaugurata il 20 novembre 2008. Il proseguimento dello sviluppo della piattaforma Europeana dipenderà in ampia misura da come gli Stati membri e le relative istituzioni culturali vi inseriscono contenuti per promuoverli presso i cittadini. È auspicabile adottare misure a tal fine.

(15)

Attualmente Europeana consente di accedere a oltre diciannove milioni di oggetti digitalizzati. Solo il 2 % di essi è costituito da materiali sonori o audiovisivi. È pertanto opportuno incoraggiare l’incremento dei contenuti accessibili tramite Europeana, compresi i tipi di materiali al momento sottorappresentati e suscettibili di rendere il sito più interessante per gli utenti. L’obiettivo complessivo di trenta milioni di oggetti da digitalizzare entro il 2015 è coerente con il piano strategico di Europeana e rappresenta una pietra miliare per digitalizzare l’integralità del patrimonio culturale europeo entro il 2025. La disponibilità su Europeana di tutti i capolavori di pubblico dominio, come le opere culturali o storiche identificate e scelte dagli Stati membri, contribuirà ad arricchire il contenuto del sito, coerentemente alle aspettative degli utenti. È pertanto opportuno incoraggiare l’adozione da parte degli Stati membri di disposizioni volte a garantire che tutti i materiali digitalizzati con finanziamenti pubblici siano disponibili attraverso Europeana al fine di accelerare lo sviluppo della piattaforma e creare un quadro di riferimento chiaro per quanto attiene al contributo di contenuti da parte delle istituzioni culturali.

(16)

È opportuno curare la gestione e la manutenzione dei materiali digitali, altrimenti i documenti rischiano di diventare illeggibili nel momento in cui le apparecchiature e i programmi utilizzati per conservarli diventano obsoleti, mentre i materiali possono andare perduti nel caso in cui i supporti di conservazione si deteriorino con il passare del tempo e siano superati dal mero volume di contenuti nuovi e modificati. Nonostante i progressi compiuti in tutta l’UE per quanto riguarda la conservazione di materiali digitali, in diversi Stati membri non esiste una politica chiara e globale in materia. L’assenza di tali politiche costituisce una minaccia per la sopravvivenza dei materiali digitalizzati e potrebbe provocare la perdita dei materiali originariamente prodotti in formato digitale. Lo sviluppo di mezzi efficaci di conservazione digitale ha implicazioni importanti che trascendono le istituzioni culturali. Tali questioni interessano tutte le organizzazioni, pubbliche o private, che desiderino o debbano conservare materiali digitali.

(17)

La conservazione dei materiali digitali rappresenta una sfida in termini finanziari, organizzativi e tecnici e richiede talvolta luna modifica delle disposizioni legislative. Numerosi Stati membri hanno introdotto, o stanno prendendo in considerazione di introdurre obblighi giuridici che impongano ai produttori di materiali digitali di mettere una o più copie dei loro materiali a disposizione di un organismo cui ne è demandata la conservazione. Disposizioni e pratiche efficienti per il deposito legale sono in grado di minimizzare gli oneri amministrativi facenti capo sia ai titolari dei contenuti, sia agli organismi di deposito. Per evitare eccessive discrepanze fra i regimi che disciplinano il deposito dei materiali digitali è necessaria e deve essere incoraggiata un’efficace collaborazione tra gli Stati membri. Il web harvesting è una nuova tecnica conservativa per raccogliere materiali presenti su Internet ed è praticato da istituzioni a tal fine demandate che raccolgono attivamente materiali anziché attenderne il deposito, minimizzando in tal modo gli oneri amministrativi che fanno capo ai produttori di materiali digitali; è quindi opportuno che la legislazione nazionale disciplini tali attività.

(18)

Per quanto riguarda le opere cinematografiche, la presente raccomandazione integra sotto molteplici aspetti la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (1),

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

Digitalizzazione: organizzazione e finanziamento

1.

sviluppare ulteriormente la pianificazione e il monitoraggio della digitalizzazione di libri, riviste scientifiche, giornali, fotografie, oggetti museali, documenti d’archivio, materiali sonori e audiovisivi, monumenti e siti archeologici (di seguito «materiali culturali»):

a)

fissando chiari obiettivi quantitativi per la digitalizzazione dei materiali culturali, in linea con gli obiettivi globali di cui al punto 7, indicando l’aumento previsto di materiali digitalizzati suscettibili di costituire una parte di Europeana nonché gli importi stanziati dalle autorità pubbliche;

b)

creando una visione d’insieme dei materiali culturali digitalizzati e contribuendo alle attività di collaborazione mirate a creare una tale visione a livello europeo con dati raffrontabili;

2.

incoraggiare i partenariati fra le istituzioni culturali e il settore privato al fine di creare nuovi modi per finanziare la digitalizzazione dei materiali culturali e promuovere usi innovativi di questi ultimi, garantendo nel contempo che i partenariati pubblico-privato nel settore della digitalizzazione siano equi ed equilibrati nonché coerenti con le condizioni indicate nell’allegato;

3.

avvalersi dei fondi strutturali dell’UE, ove possibile, per cofinanziare le attività di digitalizzazione nell’ambito delle politiche regionali d’innovazione per la specializzazione intelligente;

4.

tenere conto di metodi per ottimizzare l’uso della capacità di digitalizzazione e conseguire economie di scala, il che può comportare la messa in comune delle attività di digitalizzazione da parte delle istituzioni culturali e una collaborazione transfrontaliera, ad opera dei centri competenti per la digitalizzazione in Europa;

Digitalizzazione e accessibilità in rete di materiali di pubblico dominio

5.

migliorare l’accesso e la fruizione dei materiali culturali digitalizzati di pubblico dominio:

a)

garantendo che i materiali di pubblico dominio restino tali in seguito alla digitalizzazione;

b)

promuovendo un accesso più ampio possibile ai materiali digitalizzati di pubblico dominio nonché il maggior riutilizzo possibile degli stessi a fini commerciali e non commerciali;

c)

adottando misure volte a limitare l’uso di filigrane intrusive o di altri dispositivi visivi di protezione suscettibili di ridurre l’usabilità dei materiali digitalizzati di pubblico dominio;

Digitalizzazione e accessibilità in rete dei materiali coperti da copyright

6.

migliorare le condizioni della digitalizzazione e dell’accessibilità in rete dei materiali soggetti a diritto d’autore mediante:

a)

un recepimento e un’attuazione rapidi e corretti delle disposizioni della direttiva sulle opere orfane, una volta adottata, previa consultazione delle parti interessate, al fine di agevolare un’attuazione rapida nonché un attento monitoraggio dell’applicazione della direttiva una volta adottata;

b)

la creazione di un quadro giuridico di riferimento per coadiuvare i meccanismi di licenza identificati e convenuti dalle parti per la digitalizzazione su larga scala e l’accessibilità transfrontaliera di opere fuori commercio;

c)

il contributo e la promozione della disponibilità di banche dati informative sui diritti connesse a livello europeo, come ARROW;

Europeana

7.

contribuire a sviluppare ulteriormente Europeana:

a)

invitando le istituzioni culturali nonché gli editori e gli altri titolari di diritti a rendere accessibili i loro materiali digitalizzati attraverso Europeana, consentendo così alla piattaforma di offrire un accesso diretto a trenta milioni di oggetti digitalizzati entro il 2015, compresi due milioni di elementi sonori o audiovisivi;

b)

subordinando tutti i finanziamenti pubblici dei futuri progetti di digitalizzazione all’accessibilità dei materiali digitalizzati attraverso Europeana;

c)

garantendo che tutti i loro capolavori di pubblico dominio siano accessibili attraverso Europeana entro il 2015;

d)

istituendo o rafforzando gli aggregatori nazionali che forniscono a Europeana contenuti provenienti da diversi settori e contribuendo a creare aggregatori transfrontalieri per ambiti o argomenti specifici, il che può tradursi in economie di scala;

e)

garantendo l’uso di norme comuni per la digitalizzazione definite da Europeana in collaborazione con le istituzioni culturali, per conseguire l’interoperabilità dei materiali digitalizzati a livello europeo nonché l’uso sistematico degli identificatori permanenti;

f)

garantendo un’ampia disponibilità a titolo gratuito dei metadati esistenti (descrizioni di oggetti digitali) prodotti dalle istituzioni culturali per essere riutilizzati da servizi come Europeana e in applicazioni innovative;

g)

istituendo un piano di comunicazione per far conoscere meglio Europeana presso il grande pubblico, in particolare nelle scuole, in collaborazione con le istituzioni culturali che forniscono contenuti al sito;

Conservazione digitale

8.

rafforzare le strategie nazionali di conservazione a lungo termine dei materiali digitalizzati, aggiornare i piani d’azione per attuale tali strategie e condividere le informazioni relative alle strategie e ai piani d’azione;

9.

prevedere in modo chiaro ed esplicito negli ordinamenti nazionali disposizioni che consentano alle istituzioni pubbliche la riproduzione di plurime copie e la migrazione dei materiali culturali a fini di conservazione, nel pieno rispetto della legislazione unionale e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale;

10.

adottare le disposizioni necessarie per il deposito dei materiali creati in formato digitale al fine di garantirne la conservazione a lungo termine e migliorare l’efficienza delle norme vigenti in materia di deposito per i materiali creati in formato digitale:

a)

garantendo che i titolari dei diritti depositino presso le biblioteche di deposito legale opere prive di dispositivi tecnici di protezione o che, in alternativa, forniscano a dette biblioteche i mezzi per garantire che tali dispositivi non ostacolino le operazioni che le biblioteche devono svolgere a fini di conservazione, nel pieno rispetto della legislazione unionale e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale;

b)

se del caso, adottando disposizioni legislative per consentire il trasferimento delle opere soggette a deposito legale digitale da una biblioteca di deposito legale ad altre biblioteche di deposito che dispongano anch’esse dei diritti su tali opere;

c)

consentendo la conservazione di contenuti web da parte di istituzioni appositamente demandate, utilizzando tecniche per la raccolta di materiali da Internet (quale il web harvesting), nel pieno rispetto della legislazione unionale e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale;

11.

tenere conto degli sviluppi compiuti negli altri Stati membri al fine di evitare eccessive discrepanze nelle modalità di deposito al momento di elaborare politiche e procedure per il deposito dei materiali creati originariamente in formato digitale;

Seguito da dare alla presente raccomandazione

12.

informare la Commissione dopo ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 57.


ALLEGATO I

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA DIGITALIZZAZIONE

Per progredire rapidamente con la digitalizzazione del nostro patrimonio culturale, il finanziamento pubblico per la digitalizzazione deve essere integrato dagli investimenti privati. La Commissione incoraggia pertanto i partenariati pubblico-privato finalizzati alla digitalizzazione dei materiali culturali.

La Commissione si appella agli Stati membri affinché promuovano tali partenariati, che dovrebbero rispettare i seguenti principi di base:

1.   Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

I partenariati pubblico-privato finalizzati a digitalizzare collezioni detenute presso istituzioni culturali dovrebbero rispettare integralmente la legislazione unionale e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale.

2.   Non esclusività

Gli accordi in materia di digitalizzazione dei materiali di pubblico dominio dovrebbero essere non esclusivi, ovverosia qualsiasi altro partner privato dovrebbe avere la possibilità di digitalizzare i medesimi materiali a condizioni analoghe.

Può essere necessario accordare un periodo di uso o di sfruttamento commerciale preferenziale per consentire al privato di recuperare l’investimento effettuato. Tale periodo dovrebbe essere limitato nel tempo e il più breve possibile, al fine di rispettare il principio che i materiali di pubblico dominio dovrebbero rimanere tali una volta digitalizzati. Il periodo di uso preferenziale non dovrebbe superare sette anni.

Gli accordi dovrebbero essere pienamente conformi alle norme unionali in materia di concorrenza.

3.   Trasparenza del processo

Gli accordi per la digitalizzazione di collezioni detenute da istituzioni culturali dovrebbero essere preceduti da una procedura di gara aperta ai potenziali partner privati.

4.   Trasparenza degli accordi

Il contenuto degli accordi fra istituzioni culturali e operatori privati per la digitalizzazione di collezioni culturali dovrebbe essere reso pubblico.

5.   Accessibilità tramite Europeana

La conclusione di un partenariato pubblico-privato dovrebbe essere subordinata all’accessibilità dei materiali digitalizzati attraverso Europeana.

6.   Criteri fondamentali

I criteri fondamentali sui quali basare la valutazione delle proposte di partenariato pubblico-privato sono i seguenti:

l’investimento complessivo a carico del partner privato, tenendo conto di quanto richiesto al partner pubblico,

l’accessibilità dei materiali digitalizzati da parte del pubblico, anche attraverso Europeana; i modelli di partenariato in cui l’utente finale ha libero accesso ai materiali digitalizzati devono essere preferiti ai modelli in cui l’utente finale deve pagare per accedere a tali materiali,

l’accesso transfrontaliero: gli accordi di partenariato devono garantire un accesso transfrontaliero generale,

la durata del periodo di un eventuale uso commerciale preferenziale dei materiali digitali da parte del partner privato, che deve essere il più breve possibile,

la qualità di digitalizzazione prevista e la qualità degli oggetti che saranno conferiti alle istituzioni culturali: il partner privato deve fornire alle istituzioni culturali materiali digitalizzati della stessa qualità di quelli che utilizza,

l’uso dei materiali digitalizzati consentito alle istituzioni culturali in settori senza fini di lucro, che dovrebbe essere più ampio possibile e non limitato da restrizioni tecniche o contrattuali,

lo scadenzario del progetto di digitalizzazione.


ALLEGATO II

OBIETTIVI INDICATIVI DI CONTRIBUTO MINIMO DI CONTENUTI A EUROPEANA PER STATO MEMBRO

 

Numero di oggetti in Europeana per SM (1)

Obiettivo indicativo 2015 (2)

BELGIO

338 098

759 000

BULGARIA

38 263

267 000

REPUBBLICA CECA

35 490

492 000

DANIMARCA

67 235

453 000

GERMANIA

3 160 416

5 496 000

ESTONIA

68 943

90 000

IRLANDA

950 554

1 236 000

GRECIA

211 532

618 000

SPAGNA

1 647 539

2 676 000

FRANCIA

2 745 833

4 308 000

ITALIA

1 946 040

3 705 000

CIPRO

53

45 000

LETTONIA

30 576

90 000

LITUANIA

8 824

129 000

LUSSEMBURGO

47 965

66 000

UNGHERIA

115 621

417 000

MALTA

56 233

73 000

PAESI BASSI

1 208 713

1 571 000

AUSTRIA

282 039

600 000

POLONIA

639 099

1 575 000

PORTOGALLO

28 808

528 000

ROMANIA

35 852

789 000

SLOVENIA

244 652

318 000

SLOVACCHIA

84 858

243 000

FINLANDIA

795 810

1 035 000

SVEZIA

1 489 488

1 936 000

REGNO UNITO

944 234

3 939 000


(1)  Ottobre 2011. Ulteriori oggetti sono conferiti da alcuni paesi non membri dell’UE (in particolare la Norvegia e la Svizzera) o provengono da progetti di portata unionale e non sono quindi riconducibili a un unico Stato membro.

(2)  Gli obiettivi indicativi per Stato membro sono calcolati in base ad a) le dimensioni demografiche e b) il PIL, in linea con l’obiettivo complessivo di raggiungere entro il 2015 la disponibilità attraverso Europeana di 30 milioni di oggetti digitalizzati. Per gli Stati membri che hanno già raggiunto o che sono in procinto di raggiungere l’obiettivo indicativo, il calcolo si basa sul numero attuale di oggetti conferiti a Europeana al quale è aggiunto il 30 %. Tutti gli Stati membri sono inoltre esortati a curare gli aspetti qualitativi, tenendo in considerazione l’esigenza di rendere disponibili tutti i capolavori di pubblico dominio attraverso Europeana entro il 2015.