4.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/1


DECISIONE N. 1104/2011/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (3), stabilisce che gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema istituito da tale programma possano essere utilizzati specialmente per offrire un servizio pubblico regolamentato («PRS»), riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un efficace controllo dell'accesso e un elevato livello di continuità di servizio.

(2)

Poiché le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 683/2008 si applicano altresì ai servizi, compreso il PRS, di cui all'allegato di detto regolamento, tenendo conto dell'interconnessione tra il sistema istituito dal programma Galileo e il PRS sotto il profilo giuridico, tecnico, operativo, finanziario e dal punto di vista della proprietà, ai fini della presente decisione è opportuno riprendere le disposizioni pertinenti in materia di applicazione delle norme di sicurezza.

(3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ricordato a più riprese che il sistema istituito dal programma Galileo è un sistema civile sotto controllo civile, ovvero realizzato secondo norme civili e in base a esigenze civili e sotto il controllo delle istituzioni dell'Unione.

(4)

Il programma Galileo riveste un'importanza strategica per l'indipendenza dell'Unione a livello di servizi di navigazione, posizionamento e invio di segnali orari via satellite; il programma offre un contributo importante in vista dell'attuazione della strategia «Europa 2020» per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(5)

Tra i diversi servizi offerti dai sistemi di navigazione satellitare europei, il PRS è contemporaneamente quello più protetto e quello più sensibile ed è quindi adatto ai servizi che richiedono una garanzia di solidità e di assoluta affidabilità. Deve garantire una continuità di servizio a beneficio degli utenti, anche nelle situazioni più gravi di crisi. Le conseguenze di un'infrazione alle regole di sicurezza durante l'utilizzo di questo servizio non si limitano all'utilizzatore interessato, ma potrebbero potenzialmente estendersi ad altri utilizzatori. L'impiego e la gestione del PRS fanno dunque appello alla responsabilità comune degli Stati membri ai fini della sicurezza dell'Unione e della loro stessa sicurezza. In questo contesto l'accesso al PRS deve essere rigorosamente limitato a determinate categorie di utilizzatori che saranno oggetto di un controllo permanente.

(6)

È pertanto necessario definire le regole di accesso al PRS e le sue regole di gestione, precisando in particolare i principi generali relativi a tale accesso, le funzioni dei diversi organismi di gestione e controllo, le condizioni legate alla fabbricazione e alla sicurezza dei ricevitori e il regime di controllo delle esportazioni.

(7)

Per quanto concerne i principi generali dell'accesso al PRS, l'oggetto stesso del servizio in questione e le sue caratteristiche impongono che il suo impiego sia rigorosamente limitato e che gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna («SEAE») possano accedervi in modo discrezionale, illimitato e continuativo in tutto il mondo. Ogni Stato membro deve inoltre essere in grado di decidere autonomamente quali siano gli utilizzatori del PRS autorizzati e quali siano gli utilizzi che possano esserne fatti, compresi gli impieghi associati alla sicurezza, in conformità alle norme minime comuni.

(8)

Al fine di promuovere l'utilizzo della tecnologia europea su scala mondiale, dovrebbe essere possibile per determinati paesi terzi e organizzazioni internazionali diventare partecipanti al PRS mediante la conclusione di accordi separati. Per le applicazioni governative protette di navigazione satellitare, è opportuno prevedere le condizioni in cui paesi terzi e organizzazioni internazionali possono fare ricorso al PRS nell'ambito di accordi internazionali, fermo restando che il rispetto dei requisiti di sicurezza dovrebbe sempre essere obbligatorio. Nel contesto di tali accordi dovrebbe essere possibile autorizzare la fabbricazione di ricevitori PRS in presenza di condizioni e requisiti specifici, purché siano di livello almeno equivalente a quello delle condizioni e dei requisiti applicabili agli Stati membri. Gli accordi in questione non dovrebbero tuttavia contemplare aspetti particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza come ad esempio la fabbricazione di moduli di sicurezza.

(9)

Gli accordi con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali dovrebbero essere negoziati tenendo pienamente conto dell'importanza di garantire il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché della libertà di pensiero, di coscienza e di religione così come di espressione e di informazione, della dignità umana, dei principi di uguaglianza e solidarietà e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale.

(10)

Le norme di sicurezza dell'Agenzia spaziale europea dovrebbero offrire un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (4) e dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (5).

(11)

L'Unione e gli Stati membri devono fare quanto in loro potere per garantire la protezione e la sicurezza del sistema istituito dal programma Galileo e delle tecnologie e attrezzature del PRS, al fine di impedire l'impiego dei segnali emessi per il PRS da parte di persone fisiche o giuridiche non autorizzate, e per evitare un utilizzo ostile del servizio nei confronti dell'Unione e degli Stati membri.

(12)

A questo proposito è opportuno che gli Stati membri definiscano un sistema di sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente decisione e che vigilino sull'applicazione di tali sanzioni, le quali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(13)

Per quanto riguarda gli organismi di gestione e controllo, la soluzione che prevede che i partecipanti al PRS nominino una «autorità responsabile per il PRS» per la gestione e il controllo degli utilizzatori, risulterebbe quella più adeguata a garantire una gestione efficace dell'impiego del PRS, in quanto facilita le relazioni tra i diversi attori incaricati della sicurezza e assicura il controllo permanente degli utilizzatori, in particolare degli utilizzatori nazionali, nel rispetto delle norme minime comuni. Tuttavia, dovrebbe esserci una certa flessibilità al fine di consentire agli Stati membri un'efficiente organizzazione delle competenze.

(14)

In sede di attuazione della presente decisione è opportuno che il trattamento dei dati personali avvenga sempre nel rispetto delle norme dell'Unione europea, in particolare di quelle sancite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (7).

(15)

Inoltre, una delle missioni del centro della sicurezza Galileo («centro di monitoraggio della sicurezza Galileo» o «GSMC») di cui all'articolo 16, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 683/2008 dovrebbe essere di garantire un'interfaccia operativa tra i diversi attori responsabili della sicurezza del PRS.

(16)

Il Consiglio e l'alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrebbero svolgere un ruolo nella gestione del PRS tramite l'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea (8). Il Consiglio dovrebbe approvare accordi internazionali che autorizzano un paese terzo o un'organizzazione internazionale a fare ricorso al PRS.

(17)

Per quanto concerne la fabbricazione e la sicurezza dei ricevitori, le esigenze di sicurezza fanno sì che questo compito debba essere affidato solo agli Stati membri che hanno nominato un'autorità responsabile per il PRS o a imprese situate nel territorio di uno Stato membro che ha nominato un'autorità responsabile per il PRS. Inoltre, il fabbricante di ricevitori deve essere stato autorizzato dal consiglio di accreditamento di sicurezza per i sistemi GNSS istituito dal regolamento (UE) n. 912/2010 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio («consiglio di accreditamento di sicurezza») ed è tenuto a conformarsi alle decisioni di questo. È compito delle autorità responsabili per il PRS vigilare in modo continuato sul rispetto sia del requisito di tale autorizzazione, sia delle suddette decisioni e delle specifiche tecniche particolari derivanti dalle norme minime comuni.

(18)

Gli Stati membri che non hanno nominato un'autorità responsabile per il PRS dovrebbero in ogni caso designare un punto di contatto per la gestione delle interferenze elettromagnetiche dannose con ripercussioni sul PRS eventualmente individuate. Tale punto di contatto dovrebbe essere una persona fisica o giuridica che svolga il ruolo di punto di riferimento, oppure un recapito che la Commissione possa contattare in caso di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose al fine di porvi rimedio.

(19)

Per quanto riguarda le restrizioni alle esportazioni, le esportazioni al di fuori dell'Unione di attrezzature o di tecnologie e software relativi all'utilizzo e allo sviluppo del PRS nonché alla fabbricazione a esso finalizzata al PRS, indipendentemente dal fatto che le attrezzature, software o tecnologie figurino nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (10), devono essere limitate ai soli paesi terzi debitamente autorizzati ad avere accesso al PRS da un accordo internazionale stipulato con l'Unione. Un paese terzo non è considerato un partecipante al PRS per il solo fatto che nel suo territorio è installata una stazione di riferimento che ospita attrezzature PRS e fa parte del sistema istituito dal programma Galileo.

(20)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle norme minime comuni nei settori indicati nell'allegato e, ove necessario, di aggiornarlo e modificarlo al fine di tenere conto delle evoluzioni del programma Galileo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21)

Alla luce del potenziale impatto sulla sicurezza del sistema istituito dal programma Galileo, dell'Unione e dei suoi Stati membri, sia sul piano individuale che su quello collettivo, è essenziale che le norme comuni relative all'accesso al PRS nonché alla fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza siano applicate in modo uniforme nei singoli Stati membri. È pertanto necessario che la Commissione abbia la facoltà di adottare prescrizioni dettagliate, orientamenti e altre misure al fine di dare attuazione alle norme minime comuni. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11).

(22)

È opportuno che gli audit e le ispezioni che la Commissione è tenuta a effettuare con l'assistenza degli Stati membri siano realizzati, se del caso, con modalità analoghe a quelle previste alla parte VII dell'allegato III della decisione 2011/292/UE.

(23)

Le regole di accesso al PRS offerto dal sistema istituito dal programma Galileo costituiscono un prerequisito per l'attuazione del PRS. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare una politica di tariffazione, anche per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito di tale valutazione.

(24)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire definire le regole in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE, le agenzie dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al PRS, non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri, e può dunque, a motivo dell'ampiezza dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

Non appena il PRS sia dichiarato operativo, dovrebbe essere introdotto un meccanismo di informazione e riesame,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione definisce le regole in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE, le agenzie dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al servizio pubblico regolamentato (PRS) offerto dal sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) istituito dal programma Galileo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«partecipanti al PRS», gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE nonché, se debitamente autorizzati, le agenzie dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

b)

«utilizzatori del PRS», le persone fisiche o giuridiche debitamente autorizzate dai partecipanti al PRS a possedere o utilizzare un ricevitore PRS.

Articolo 3

Principi generali in materia di accesso al PRS

1.   Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE hanno diritto di accesso al PRS in modo illimitato e continuativo in tutto il mondo.

2.   Spetta a ogni singolo Stato membro, al Consiglio, alla Commissione e al SEAE decidere, nell'ambito delle rispettive competenze, se fare ricorso al PRS.

3.   Ogni Stato membro che fa ricorso al PRS determina autonomamente le categorie di persone fisiche residenti sul proprio territorio o che esercitano funzioni ufficiali all'estero per conto dello Stato membro stesso, nonché le categorie di persone giuridiche situate sul proprio territorio autorizzate a essere utilizzatori del PRS, unitamente agli usi previsti per il PRS, conformemente all'articolo 8 e al punto 1, lettere i) e ii), dell'allegato. Detti impieghi possono essere legati anche alla sicurezza.

Il Consiglio, la Commissione e il SEAE determinano le categorie dei propri agenti autorizzati a essere utilizzatori del PRS in conformità all'articolo 8 e al punto 1, lettere i) e ii), dell'allegato.

4.   Un'agenzia dell'Unione può diventare un partecipante al PRS solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle sue funzioni e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite da un accordo amministrativo stipulato tra la Commissione e l'agenzia in questione.

5.   I paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti al PRS solo se, in base alla procedura stabilita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aderiscono a entrambi i seguenti accordi tra l'Unione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati:

a)

un accordo sulla sicurezza dell'informazione che stabilisce il quadro per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate e che prevede un livello di protezione almeno equivalente a quello degli Stati membri;

b)

un accordo volto a fissare le condizioni e le regole di accesso al PRS da parte del paese terzo o dell'organizzazione internazionale; tale accordo potrebbe includere la fabbricazione, in presenza di specifiche condizioni, di ricevitori PRS, a esclusione dei moduli di sicurezza.

Articolo 4

Applicazione delle norme di sicurezza

1.   Ciascuno Stato membro assicura che le proprie norme di sicurezza nazionali garantiscano un livello di protezione delle informazioni classificate almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e dalla decisione 2011/292/UE e che tali norme di sicurezza nazionali si applichino ai suoi utilizzatori del PRS nonché a tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e a tutte le persone giuridiche con sede nel suo territorio che trattano informazioni classificate UE relative al PRS.

2.   Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'adozione delle norme di sicurezza nazionali di cui al paragrafo 1.

3.   Se emerge che informazioni classificate UE relative al PRS siano state divulgate a persone non autorizzate a venirne a conoscenza, la Commissione, in piena consultazione con lo Stato membro interessato:

a)

informa l'originatore dei dati classificati PRS;

b)

valuta i potenziali danni causati agli interessi dell'Unione o degli Stati membri;

c)

comunica alle autorità competenti gli esiti di tale valutazione unitamente alla raccomandazione di porre rimedio alla situazione, nel qual caso le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito all'azione che hanno intrapreso o intendono intraprendere, compresa quella volta a impedire il ripetersi della medesima situazione, e ai risultati con essa conseguiti; e

d)

informa, ove opportuno, il Parlamento europeo e il Consiglio di tali risultati.

Articolo 5

Autorità responsabile per il PRS

1.   Un'autorità responsabile per il PRS è nominata:

a)

da ogni Stato membro che fa ricorso al PRS e da ogni Stato membro nel cui territorio sono stabiliti gli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 1; in tali casi, l'autorità responsabile per il PRS è stabilita nel territorio dello Stato membro interessato, che notifica senza indugio la nomina alla Commissione;

b)

dal Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE, se fanno ricorso al PRS. In tal caso, l'agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 («agenzia del GNSS europeo») può essere nominata autorità responsabile per il PRS, secondo modalità appropriate;

c)

dalle agenzie dell'Unione e dalle organizzazioni internazionali, secondo le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5; in tal caso, l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata autorità responsabile per il PRS;

d)

da paesi terzi, secondo le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

2.   I costi di funzionamento di un'autorità responsabile per il PRS sono sostenuti dai partecipanti al PRS che l'hanno nominata.

3.   Uno Stato membro che non ha nominato un'autorità responsabile per il PRS a norma del paragrafo 1, lettera a), nomina in ogni caso un punto di contatto per contribuire per quanto necessario a riferire di eventuali interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano il PRS. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tale nomina alla Commissione.

4.   Un'autorità responsabile per il PRS assicura che l'utilizzo del PRS sia conforme all'articolo 8 e al punto 1 dell'allegato e che:

a)

gli utilizzatori del PRS siano raggruppati per la gestione del PRS con il GSMC;

b)

i diritti d'accesso al PRS per ogni gruppo o utilizzatore siano determinati e gestiti;

c)

le chiavi del PRS e altre informazioni classificate correlate siano ottenute dal GSMC;

d)

le chiavi del PRS e altre informazioni classificate correlate siano distribuite agli utilizzatori;

e)

la sicurezza dei ricevitori e la tecnologia e le informazioni classificate correlate siano gestite e i rischi valutati;

f)

un punto di contatto sia istituito per contribuire per quanto necessario a riferire di eventuali interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano il PRS.

5.   L'autorità responsabile per il PRS di uno Stato membro assicura che un organismo stabilito nel territorio di detto Stato membro possa sviluppare o fabbricare ricevitori PRS o moduli di sicurezza solo se tale organismo:

a)

è stato debitamente autorizzato dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 912/2010; e

b)

è conforme sia alle decisioni del consiglio di accreditamento di sicurezza sia all'articolo 8 e al punto 2 dell'allegato riguardo allo sviluppo e alla fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza, nella misura in cui queste sono correlate alla sua attività.

Le autorizzazioni per la fabbricazione di attrezzature di cui al presente paragrafo sono riesaminate almeno ogni cinque anni.

6.   In caso di sviluppo o fabbricazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo o in caso di esportazione al di fuori dell'Unione, l'autorità responsabile per il PRS dello Stato membro interessato funge da interfaccia verso i soggetti competenti in materia di restrizioni all'esportazione di attrezzature, tecnologia e software pertinenti riguardo all'utilizzo e allo sviluppo del PRS e alla fabbricazione finalizzata al PRS, al fine di assicurare che siano applicate le disposizioni dell'articolo 9.

7.   Un'autorità responsabile per il PRS è connessa al GSMC in conformità all'articolo 8 e al punto 4 dell'allegato.

8.   I paragrafi 4 e 7 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di delegare determinati compiti specifici della rispettiva autorità responsabile per il PRS, di comune intesa, a un altro Stato membro, a esclusione dei compiti correlati all'esercizio della sovranità sui rispettivi territori. I compiti di cui ai paragrafi 4 e 7, nonché quelli elencati al paragrafo 5, possono essere svolti congiuntamente dagli Stati membri. Gli Stati membri interessati notificano senza indugio tali misure alla Commissione.

9.   Un'autorità responsabile per il PRS può richiedere l'assistenza tecnica dell'agenzia del GNSS europeo per svolgere i suoi compiti, fatte salve specifiche modalità. Gli Stati membri interessati notificano senza indugio tali modalità alla Commissione.

10.   Le autorità responsabili per il PRS riferiscono ogni tre anni alla Commissione e all'agenzia del GNSS europeo circa l'osservanza delle norme minime comuni.

11.   La Commissione, con l'assistenza dell'agenzia del GNSS europeo, riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'osservanza delle norme minime comuni per il PRS da parte delle autorità responsabili, nonché in tutti i casi di violazione grave di tali norme.

12.   Nel caso in cui un'autorità responsabile per il PRS non si conformi alle norme minime comuni di cui all'articolo 8, la Commissione può emanare una raccomandazione, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà e in consultazione con lo Stato membro interessato, nonché, se del caso, dopo aver ottenuto ulteriori informazioni. Entro tre mesi dall'emanazione della raccomandazione, l'autorità competente per il PRS interessata si conforma alla raccomandazione della Commissione oppure chiede o propone modifiche per conformarsi alle norme minime comuni e le applica d'intesa con la Commissione.

Se al termine dei tre mesi l'autorità responsabile per il PRS interessata continua a non conformarsi alle norme minime comuni, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio e propone l'adozione di misure appropriate.

Articolo 6

Ruolo del GSMC

Il GSMC garantisce l'interfaccia operativa tra le autorità responsabili per il PRS, il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza operanti a titolo dell'azione comune 2004/552/PESC e i centri di controllo. Informa la Commissione di qualsiasi evento che potrebbe compromettere il buon funzionamento del PRS.

Articolo 7

Fabbricazione e sicurezza dei ricevitori e dei moduli di sicurezza

1.   Uno Stato membro può, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, affidare la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati a organismi stabiliti nel suo territorio o nel territorio di un altro Stato membro. Il Consiglio, la Commissione o il SEAE possono affidare la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati per proprio uso a organismi stabiliti nel territorio di uno Stato membro.

2.   Il consiglio di accreditamento di sicurezza può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa a un organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati se le misure previste all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), non sono state rispettate.

Articolo 8

Norme minime comuni

1.   Le norme minime comuni cui devono conformarsi le autorità responsabili per il PRS di cui all'articolo 5 riguardano i settori indicati nell'allegato.

2.   La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 11 riguardo all'adozione delle norme minime comuni nei settori precisati nell'allegato e, se del caso, modifiche volte ad aggiornare l'allegato per tener conto degli sviluppi nel programma Galileo, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica e i cambiamenti in relazione alle esigenze di sicurezza.

3.   Sulla base delle norme minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo la Commissione può adottare le specifiche tecniche, le linee guida e altre misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

4.   La Commissione provvede affinché siano adottate le iniziative necessarie per conformarsi alle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 e affinché le disposizioni relative alla sicurezza del PRS e dei suoi utilizzatori nonché della relativa tecnologia siano rispettate, tenendo pienamente conto del parere degli esperti.

5.   Al fine di contribuire all'attuazione del presente articolo, la Commissione organizza una riunione di tutte le autorità responsabili per il PRS almeno una volta all'anno.

6.   La Commissione, assistita dagli Stati membri e dall'agenzia del GNSS europeo, garantisce il rispetto delle norme minime comuni da parte delle autorità responsabili per il PRS, in particolar modo effettuando audit o ispezioni.

Articolo 9

Restrizioni alle esportazioni

Le esportazioni al di fuori dell'Unione di attrezzature, tecnologie e software relativi all'utilizzo e allo sviluppo del PRS e alla fabbricazione a esso finalizzata sono autorizzate unicamente in conformità dell'articolo 8 e del punto 3 dell'allegato e a norma degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, o nel quadro degli accordi recanti le disposizioni dettagliate in materia di sistemazione e funzionamento delle stazioni di riferimento.

Articolo 10

Applicazione dell'azione comune 2004/552/PESC

La presente decisione si applica fatte salve le misure decise ai sensi dell'azione comune 2004/552/PESC.

Articolo 11

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 novembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima del termine del periodo di cinque anni.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 683/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui si è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Riesame e presentazione di relazioni

Entro due anni dalla dichiarazione che il PRS è operativo, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento corretto e all'adeguatezza delle norme stabilite per l'accesso al PRS e, se del caso, propone le opportune modifiche alla presente decisione.

Articolo 14

Disposizioni specifiche per l'attuazione del programma Galileo

In deroga alle altre disposizioni della presente decisione, per garantire il buon funzionamento del sistema istituito dal programma Galileo, l'accesso alla tecnologia PRS e la proprietà o l'utilizzo di ricevitori PRS sono autorizzati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 e all'allegato, per:

a)

la Commissione, quando agisce in qualità di gestore del programma Galileo;

b)

gli operatori del sistema istituito dal programma Galileo, rigorosamente ai fini del rispetto del capitolato d'oneri a cui si devono conformare, definito in un accordo specifico con la Commissione;

c)

l'agenzia del GNSS europeo, affinché possa svolgere i compiti a essa affidati, definiti in un accordo specifico con la Commissione;

d)

l'agenzia spaziale europea, rigorosamente a fini di ricerca, sviluppo e realizzazione dell'infrastruttura, conformemente a un accordo specifico con la Commissione.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente decisione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Gli Stati membri applicano l'articolo 5 entro il 6 novembre 2013.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 36.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2011.

(3)  GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

(4)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(5)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(8)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.

(9)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

(10)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(11)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.


ALLEGATO

Norme minime comuni

1.

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, le norme minime comuni per l'utilizzo del PRS disciplinano i seguenti settori:

i)

organizzazione di gruppi di utilizzatori del PRS;

ii)

definizione e gestione dei diritti di accesso per gli utilizzatori del PRS e dei gruppi di utilizzatori dei partecipanti al PRS;

iii)

distribuzione delle chiavi del PRS e delle informazioni classificate correlate tra il GSMC e le autorità responsabili per il PRS;

iv)

distribuzione delle chiavi del PRS e delle informazioni classificate correlate agli utilizzatori;

v)

gestione della sicurezza, compresi gli incidenti in relazione alla sicurezza, e valutazione dei rischi per quanto riguarda i ricevitori PRS, nonché la tecnologia e le informazioni classificate correlate;

vi)

notifica di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano i PRS;

vii)

principi e procedure operativi per i ricevitori PRS.

2.

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 5, le norme minime comuni per lo sviluppo e la fabbricazione di ricevitori PRS o moduli di sicurezza disciplinano i settori seguenti:

i)

autorizzazione del segmento utilizzatore del PRS;

ii)

sicurezza dei ricevitori PRS e della tecnologia PRS durante le fasi di ricerca, sviluppo e fabbricazione;

iii)

ricevitori PRS e integrazione della tecnologia PRS;

iv)

profilo di protezione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza nonché dei materiali che utilizzano tecnologia PRS.

3.

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 9, le norme minime comuni per le restrizioni all'esportazione disciplinano i settori seguenti:

i)

partecipanti al PRS autorizzati;

ii)

esportazioni di materiale e tecnologia relativi al PRS.

4.

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 7, le norme minime comuni per i collegamenti tra GSCM e autorità competenti PRS disciplinano i collegamenti dati e voce.