10.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2011

riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

[notificata con il numero C(2011) 1536]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/155/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

vista la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea del 15 aprile 2010 relativa al documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE (2), elenca nell’allegato i parametri da utilizzare ai fini della classificazione delle norme nazionali nel documento di riferimento di cui all’articolo 27 della direttiva 2008/57/CE.

(2)

È importante che le norme nazionali da inserire nel documento di riferimento siano chiaramente definite per determinare in che misura possano essere dichiarate equivalenti e inserire un numero il più elevato possibile di norme nel gruppo A dell’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE.

(3)

Gli Stati membri sono responsabili dell’aggiornamento delle normative nazionali. Gli aggiornamenti delle normative nazionali possono incidere sulla loro classificazione in relazione alle norme di altri Stati membri per quanto riguarda i parametri specifici di cui all’allegato VII, punto 1, della direttiva 2008/57/CE.

(4)

È necessario mantenere aggiornata la banca dati con i riferimenti incrociati alle norme nazionali e la classificazione della loro equivalenza.

(5)

L’Agenzia ferroviaria europea (nel prosieguo «agenzia») dovrebbe essere responsabile, in relazione a ciascun Stato membro, della compilazione, pubblicazione e mantenimento dell’elenco di norme nazionali di autorizzazione dei veicoli, in cui sono repertoriate le norme nazionali per ciascun parametro e la classificazione delle norme di altri Stati membri in relazione allo stesso parametro. Gli elenchi in parola dovrebbero essere parte integrante del documento di riferimento.

(6)

È necessario che gli Stati membri assicurino la coerenza tra le norme elencate nel documento di riferimento e quelle notificate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2008/57/CE. A tal fine è opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per aggiornare il documento di riferimento o per notificare/modificare/revocare le norme secondo la procedura di cui all’articolo 17. Fino a quando le due serie di norme non siano allineate e non sia disponibile uno «sportello unico» per la notifica delle norme nazionali, in caso di discrepanza tra le due serie di norme le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza possono utilizzare le norme indicate nel documento di riferimento per concedere l’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli.

(7)

Inoltre, le norme nazionali di sicurezza, da notificare conformemente all’articolo 8 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), non sono pertinenti ai fini del documento di riferimento. La direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che ha modificato la direttiva sopracitata, ha infatti soppresso dall’allegato II della direttiva 2004/49/CE le norme nazionali di sicurezza relative ai requisiti di autorizzazione alla messa in servizio e alla manutenzione dei veicoli.

(8)

Nel compilare i documenti nazionali di riferimento, le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza (ANS) dovrebbero determinare le priorità conformemente agli obiettivi della direttiva 2008/57/CE, tenendo conto delle risorse a loro disposizione a seguito delle discussioni nei pertinenti gruppi di lavoro.

(9)

Conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE, la Commissione dovrebbe poter adottare in qualsiasi momento una misura indirizzata all’agenzia al fine di modificare il documento di riferimento.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il contenuto del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE è specificato nell’allegato della presente decisione.

2.   L’agenzia pubblica e tiene aggiornato l’elenco di riferimento e, tramite il proprio sito web, ne garantisce il libero accesso al pubblico. L’agenzia pubblica la prima versione del documento di riferimento entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente decisione.

3.   Con cadenza almeno annuale l’agenzia presenta alla Commissione e al comitato di cui all’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE una relazione di avanzamento sulla pubblicazione e la gestione del documento di riferimento.

4.   In ogni momento, su richiesta dell’agenzia, di uno Stato membro o di sua propria iniziativa, la Commissione può adottare una decisione di modifica del documento di riferimento pubblicato dall’agenzia, conformemente alla procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 2

Ai fini del documento di riferimento si intende per:

a)

«norma», un requisito applicabile in uno Stato membro che deve essere rispettato dai richiedenti la messa in servizio dei veicoli quando fa riferimento:

a un parametro dell’elenco di cui all’allegato della decisione 2009/965/CE, e/o

a requisiti in materia di verifica e prova, e/o

a un processo da utilizzare per ottenere l’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;

b)

«classificazione», l’attribuzione data da uno Stato membro alla norma nazionale di un altro Stato membro relativa a un parametro particolare conforme a uno dei tre gruppi A, B o C, di cui all’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 3

1.   Il documento nazionale di riferimento degli Stati membri contiene per ciascun parametro dell’elenco di cui all’allegato della decisione 2009/965/CE:

a)

un riferimento alle pertinenti normative nazionali applicate, nello Stato membro interessato, all’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli o una dichiarazione secondo cui non sussistono requisiti in relazione a tale parametro;

b)

la classificazione delle norme applicate in altri Stati membri in relazione all’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE.

2.   L’agenzia contribuisce a facilitare la classificazione delle norme di autorizzazione dei veicoli da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza (ANS), organizzando, se del caso, apposite riunioni.

Articolo 4

1.   Ciascuna ANS trasmette all’agenzia le informazioni necessarie per compilare il documento nazionale di riferimento. In particolare, le ANS:

a)

forniscono all’agenzia i riferimenti alle norme nazionali per ciascun parametro e la rispettiva classificazione;

b)

comunicano all’agenzia le modifiche apportate alle norme al momento della pubblicazione di tali modifiche;

c)

designano una persona o un dipartimento responsabile di trasmettere tali informazioni all’agenzia;

d)

praticano attivamente lo scambio di vedute e esperienze con le altre ANS al fine di poter classificare le norme conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b); le ANS cooperano altresì al fine di eliminare i requisiti non necessari e le verifiche superflue.

2.   Ciascuno Stato membro approva il proprio documento di riferimento.

3.   Entro un anno dalla pubblicazione del pertinente documento nazionale di riferimento gli Stati membri garantiscono la coerenza tra i requisiti contenuti nel documento di riferimento e i requisiti contenuti nelle norme notificate ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2008/57/CE. Non appena sia disponibile uno sportello unico per la notifica delle norme nazionali e del documento di riferimento, il termine entro il quale deve essere garantita la loro coerenza è fissato in sei mesi. La Commissione comunica agli Stati membri la data entro la quale sarà disponibile lo sportello unico per la notifica delle norme nazionali. Trascorso questo periodo, se l’agenzia rileva casi di incoerenza ne informa gli Stati membri interessati. Se una norma contenuta nel documento di riferimento non è stata ancora notificata, è necessario effettuare la modifica o l’aggiornamento del documento di riferimento.

4.   Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri comunicano alla Commissione qual è il dipartimento competente ai fini della convalida e dell’approvazione del documento nazionale di riferimento e delle modifiche apportate allo stesso.

Articolo 5

1.   In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), se la modifica di una norma può incidere sulla sua classificazione in un altro Stato membro, l’agenzia informa le ANS degli Stati membri interessati in modo che possano rivedere la classificazione.

2.   Qualora l’agenzia ritenga che una norma, che lo Stato membro ha proposto di classificare nel gruppo B o C, vada in realtà classificata nel gruppo A, solleva e discute la questione con la ANS interessata al fine di raggiungere un accordo sulla corretta classificazione della norma.

3.   Se, dopo essersi consultata con le pertinenti ANS, l’agenzia ritiene che la classificazione nei gruppi B o C operata da una ANS non sia giustificata alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/57/CE e che la classificazione nei gruppi B o C costituisca un requisito o una verifica non necessari con un impatto sproporzionato sui costi o i tempi per l’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli, essa ne informa la Commissione e invia un parere tecnico alla Commissione e allo Stato membro interessato.

4.   Se del caso, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE, indirizzata all’agenzia, affinché essa aggiorni il documento di riferimento, e allo Stato membro perché approvi il documento nazionale di riferimento come stabilito dall’articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 6

La presente decisione non si applica alla Repubblica di Cipro e a Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2011.

Articolo 8

Gli Stati membri e all’Agenzia ferroviaria europea sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(4)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 62.


ALLEGATO

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

1.   Obiettivo del documento di riferimento

Il documento di riferimento ha l’obiettivo di facilitare la procedura di messa in servizio dei veicoli:

a)

elencando tutti i parametri da verificare ai fini dell’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;

b)

individuando tutte le norme applicate dagli Stati membri ai fini dell’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;

c)

collegando ciascuna norma a uno dei parametri da verificare ai fini dell’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;

d)

classificando tutte le norme nei gruppi A, B o C conformemente all’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE;

e)

illustrando i quadri giuridici nazionali applicabili all’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformemente all’articolo 1 della decisione 2009/965/CE.

2.   Struttura e contenuto

Il documento di riferimento deve essere strutturato come segue:

Parte 1

:

Guida operativa: questa parte fa riferimento agli elementi contemplati dalla presente decisione e a tutte le altre informazioni pertinenti ai fini della gestione, comprensione e utilizzo del documento di riferimento.

Parte 2

:

Documenti nazionali di riferimento: il documento di riferimento comprende tutti i documenti nazionali di riferimento che elencano e classificano le norme nazionali, uno per Stato membro, come indicato all’articolo 3.

Parte 3

:

Informazioni sui quadri giuridici nazionali: conformemente all’articolo 1 della decisione 2009/965/CE, il documento di riferimento deve contenere informazioni sui quadri giuridici nazionali applicabili all’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli. Tale parte deve essere compilata non appena gli Stati membri notificano le misure nazionali di recepimento della direttiva 2008/57/CE.

3.   Ambito di applicazione del documento di riferimento

Il documento di riferimento riguarda tutte le autorizzazioni alla messa in servizio di veicoli ferroviari soggetti alle disposizioni della direttiva 2008/57/CE e laddove è richiesta la conformità con le norme nazionali.

Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2008/57/CE sono interessati i veicoli destinati ad essere impiegati sia nella rete TEN sia al di fuori della stessa.

Per quanto riguarda i veicoli conformi alle STI, il documento di riferimento consente il confronto e il riferimento incrociato, in relazione a un dato parametro, tra le norme applicate in Stati membri differenti al fine di verificarne la compatibilità tecnica con l’infrastruttura, la conformità con i casi specifici, la chiusura dei punti in sospeso e la conformità con le norme nazionali in caso di deroghe.

Il documento di riferimento deve inoltre consentire il confronto e il riferimento incrociato delle norme nazionali relative all’elenco di parametri da verificare all’atto della messa in servizio di veicoli non conformi alle STI.