17.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2011

che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale

[notificata con il numero C(2011) 665]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/107/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il punto 2.2. dell’allegato della decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (2), descrive l’applicazione di un’architettura globale europea per i registri di immatricolazione nazionale e prevede, se necessario, una modifica della decisione a seguito della valutazione di un progetto pilota da parte dell’Agenzia ferroviaria europea. Essa prevede inoltre la connessione dei registri di immatricolazione nazionali (RIN) al registro virtuale di immatricolazione centrale (RVI). L’Agenzia ferroviaria europea ha realizzato e sottoposto a valutazione il progetto pilota. In data 26 marzo 2010 ha consegnato alla Commissione la raccomandazione ERA/REC/01-2010/INT, in cui propone di aggiornare l’allegato della decisione 2007/756/CE. La decisione 2007/756/CE dovrebbe pertanto essere modificata.

(2)

L’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE, stabilisce che il RIN deve riportare, tra le informazioni obbligatorie, le generalità del proprietario del veicolo e l’organismo responsabile della manutenzione. È necessario pertanto un periodo transitorio al fine di adeguare i RIN non standard per inserirvi il campo 9.2 «Numero del registro delle imprese» e di aggiornare le informazioni relative al proprietario del veicolo e all’organismo responsabile della manutenzione già registrati nel RIN.

(3)

I periodi di transizione per i veicoli già immatricolati, di cui al punto 4.3 dell’allegato della decisione 2007/756/CE, sono scaduti o prossimi alla scadenza. L’organismo precedentemente responsabile della registrazione del veicolo avrebbe dovuto mettere a disposizione tutte le informazioni in virtù di un accordo con l’organismo responsabile designato ai sensi dell’articolo 4 della decisione 2007/756/CE. Tali informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse entro il 9 novembre 2008. Entro il 9 novembre 2009 l’organismo di registrazione di ciascun Stato membro avrebbe dovuto inserire nel proprio RIN i veicoli utilizzati nel traffico internazionale. Entro il 9 novembre 2010 l’organismo di registrazione di ciascun Stato membro avrebbe dovuto inserire nel proprio RIN i veicoli utilizzati nel traffico nazionale.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2007/756/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L’Agenzia ferroviaria europea adegua i file e i documenti di installazione da utilizzare per la creazione del registro standard di immatricolazione nazionale, del motore di traduzione e del registro virtuale di immatricolazione per inserire le informazioni sulle autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli rilasciate in altri Stati membri (punti 2, 6, 12 e 13) entro il 30 giugno 2011.

2.   Entro il 30 giugno 2011 l’Agenzia ferroviaria europea pubblica una guida sull’applicazione dell’architettura globale del RIN della UE.

Articolo 3

1.   Entro il 31 dicembre 2011 gli Stati membri adeguano i propri registri di immatricolazione nazionali per inserirvi le informazioni sulle autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli rilasciate in altri Stati membri (punti 2, 6, 12 e 13 specificati nell’allegato) e, qualora utilizzino un registro di immatricolazione nazionale non standard, per inserire nel campo 9.2 il «numero del registro delle imprese» di cui all’allegato conformemente ai file di installazione di cui all’articolo 2.

2.   Gli Stati membri si assicurano che, per i veicoli immatricolati anteriormente all’entrata in vigore della presente decisione, il numero del registro delle imprese dell’organismo responsabile della manutenzione sia indicato nel registro di immatricolazione nazionale entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri si assicurano che il loro registro di immatricolazione nazionale sia collegato al registro virtuale di immatricolazione entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2011.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30.


ALLEGATO

«

ALLEGATO

1.   DATI

Di seguito è illustrato il formato dei dati del registro nazionale di immatricolazione (nel prosieguo “RIN”).

La numerazione delle voci segue la logica del modulo standard di registrazione di cui all’appendice 4.

Inoltre, possono essere aggiunti campi riservati ai commenti, all’identificazione di veicoli oggetto di indagini (cfr. la sezione 3.4), ecc.

1.

Numero di veicolo europeo

Obbligatorio

Contenuto

Codice numerico identificativo come da definizioni di cui all’allegato P della specifica tecnica di interoperabilità “Esercizio e gestione del traffico” (in appresso “STI EGT”) (1)

 

Formato

1.1.

Numero

12 cifre

1.2.

Numero precedente (se applicabile, in caso di rinumerazione del veicolo)

 

2.

Stato membro e ANS

Obbligatorio

Contenuto

Identificazione dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato e dell’autorità nazionale competente in materia di sicurezza (ANS) che ne ha autorizzato la messa in servizio

 

Formato

2.1.

Codice numerico dello Stato membro come da definizione di cui all’allegato P della STI EGT

Codice a 2 cifre

2.2.

Nome dell’ANS

Testo

3.

Anno di fabbricazione

Obbligatorio

Contenuto

L’anno in cui il veicolo è uscito dalla fabbrica

 

Formato

3.

Anno di fabbricazione

AAAA

4.

Riferimento CE

Obbligatorio (quando disponibile)

Contenuto

Riferimenti della dichiarazione “CE” di verifica e dell’organismo che l’ha rilasciata (il richiedente)

 

Formato

4.1.

Data della dichiarazione

Data

4.2.

Riferimento CE

Testo

4.3.

Nome dell’organismo emittente (richiedente)

Testo

4.4.

Numero del registro delle imprese

Testo

4.5.

Indirizzo dell’organizzazione, via e numero civico

Testo

4.6.

Città

Testo

4.7.

Codice identificativo del paese

ISO (cfr. appendice 2)

4.8.

Codice postale

Codice alfanumerico

5.

Estremi del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV)

Obbligatorio (2)

Contenuto

Riferimento per recuperare i dati tecnici pertinenti dall’ERATV (3). Il riferimento è obbligatorio se il tipo è definito nell’ERATV.

 

Formato

5.

Riferimento per recuperare i dati tecnici pertinenti dall’ERATV

Codice(i) alfanumerico(i)

5 bis

Serie

Opzionale

Contenuto

Identificazione di una serie se il veicolo è parte di una serie

 

5 bis

Serie

Testo

6.

Restrizioni

Obbligatorio

Contenuto

Restrizioni all’utilizzo del veicolo

 

Formato

6.1.

Restrizioni codificate

(cfr. appendice 1)

Codice

6.2

Restrizioni non codificate

Testo

7.

Proprietario

Obbligatorio

Contenuto

Identificazione del proprietario del veicolo

 

Formato

7.1.

Nome dell’organismo

Testo

7.2.

Numero del registro delle imprese

Testo

7.3.

Indirizzo dell’organizzazione, via e numero civico

Testo

7.4.

Città

Testo

7.5.

Codice identificativo del paese

ISO (cfr. appendice 2)

7.6.

Codice postale

Codice alfanumerico

8.

Detentore

Obbligatorio

Contenuto

Identificazione del detentore del veicolo

 

Formato

8.1.

Nome dell’organismo

Testo

8.2.

Numero del registro delle imprese

Testo

8.3.

Indirizzo dell’organizzazione, via e numero civico

Testo

8.4.

Città

Testo

8.5.

Codice identificativo del paese

ISO (cfr. appendice 2)

8.6.

Codice postale

Codice alfanumerico

8.7.

MDV (se disponibile)

Codice alfanumerico

9.

Organismo responsabile della manutenzione

Obbligatorio

Contenuto

Riferimento all’organismo responsabile della manutenzione

 

Formato

9.1.

Organismo responsabile della manutenzione

Testo

9.2.

Numero del registro delle imprese

Testo

9.3.

Indirizzo dell’organismo, via e numero civico

Testo

9.4.

Città

Testo

9.5.

Codice identificativo del paese

ISO

9.6.

Codice postale

Codice alfanumerico

9.7.

Indirizzo di posta elettronica

E-mail:

10.

Ritiro

Obbligatorio quando applicabile

Contenuto

Data della cancellazione ufficiale e/o di altra disposizione di eliminazione e codice della modalità del ritiro

 

Formato

10.1.

Modalità del ritiro

(cfr. appendice 3)

Codice a 2 cifre

10.2.

Data del ritiro

Data

11.

Stati membri in cui il veicolo è autorizzato

Obbligatorio

Contenuto

Elenco degli Stati membri in cui il veicolo è autorizzato

 

Formato

11.

Codice numerico dello Stato membro come da definizione di cui all’allegato P.4 della STI EGT

Elenco

12.

Numero di autorizzazione

Obbligatorio

Contenuto

Numero armonizzato di autorizzazione per la messa in servizio, generato dall’ANS

 

Formato

12.

Numero di autorizzazione

Per i veicoli esistenti: testo

Per i veicoli nuovi: codice alfanumerico basato sul NIE, cfr. appendice 2

13.

Autorizzazione di messa in servizio

Obbligatoria

Contenuto

Data dell’autorizzazione di messa in servizio del veicolo (4) e periodo di validità

 

Formato

13.1.

Data di autorizzazione

Data (AAAAMMGG)

13.2.

Autorizzazione valida fino al (se specificato)

Data (AAAAMMGG)

13.3.

Sospensione dell’autorizzazione

Sì/No

2.   ARCHITETTURA

2.1.   Collegamenti con altri registri

Per effetto, in parte, del nuovo regime di regolamentazione della UE sono in corso di costituzione vari registri. La tabella seguente illustra i registri e le banche dati che, una volta realizzati, potranno essere collegati con il RIN.

Registro o banca dati

Organismo responsabile

Altri organismi che possono avervi accesso

RIN

(Direttiva sull’interoperabilità)

Organismo di immatricolazione (ORI) (5)/ANS

Altri ANS/ORI/IF/GI/OI/OR/Detentore/Possessore/ERA/OTIF

ERATV

(Direttiva sull’interoperabilità)

ERA

Pubblico

RSRD

(STI ATM & PSEA)

Detentore

IF/GI/ANS/ERA/Detentore/Seminari

BDOCUI

(STI ATM & PSEA)

Da definire

IF/GI/ANS/ERA/Detentore/Seminari/Utente

Registro del materiale ferroviario rotabile (6) (convenzione di Città del Capo)

Autorità di registrazione

Pubblico

Registro OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Autorità competenti/IF/GI/OI/OR/Detentore/Proprietario/ERA/Sez.

Per realizzare il RIN non è possibile aspettare che tutti i registri siano pronti. La specifica del RIN deve quindi permettere la successiva creazione di un’interfaccia con gli altri registri. A tal fine:

ERATV: nel RIN è fatto riferimento a questo registro inserendo un riferimento al tipo di veicolo. La chiave per collegare entrambi i registri è la voce n. 5.

RSRD: include alcune voci “amministrative” del RIN. Specificato nella STI ATTM PSEA. Il PSEA terrà conto della specifica del RIN.

BDOCUI: include dati del RSRD e dati riguardanti la manutenzione. Non sono previsti collegamenti con il RIN.

RMDV: è il registro gestito dall’ERA e dall’OTIF in collaborazione (l’ERA per l’UE e l’OTIF per tutti gli Stati membri dell’OTIF che non sono Stati membri dell’UE). Il detentore è registrato nel RIN. La STI OPE specifica altri registri centrali globali (come i codici di tipo dei veicoli, i codici di interoperabilità, i codici dei paesi, ecc.) che devono essere gestiti da un “organismo centrale” istituito dalla cooperazione tra l’ERA e l’OTIF.

Registro del materiale rotabile ferroviario (Convenzione di Città del Capo/Protocollo di Lussemburgo): si tratta di un registro delle informazioni finanziarie connesse all’attrezzatura mobile, che non è stato ancora messo a punto. Esiste la possibilità di un collegamento in quanto il registro UNIDROIT richiede informazioni sul numero e sul proprietario del veicolo. La chiave per collegare i due registri è il primo NEV assegnato al veicolo.

Registri OTIF: i registri OTIF sono elaborati tenendo conto degli altri registri UE dei veicoli.

L’architettura dell’intero sistema e i collegamenti fra il RIN e gli altri registri saranno definiti in modo da consentire il recupero delle informazioni richieste, ove necessario.

2.2.   L’architettura globale del RIN dell’UE

I registri RIN devono essere realizzati mediante una soluzione decentralizzata. L’obiettivo è realizzare un motore di ricerca su dati distribuiti, utilizzando un’applicazione software comune, che permetta agli utenti di recuperare dati da tutti i registri locali (RL) negli Stati membri.

I dati del RIN saranno stoccati a livello nazionale e saranno accessibili utilizzando un’applicazione su base web (dotata di un proprio indirizzo web).

Il Registro virtuale europeo centralizzato di immatricolazione (RVE CI) è costituito da due sottosistemi:

il registro virtuale di immatricolazione (RVI), che è il motore di ricerca centrale nell’ERA, e

i registri di immatricolazione nazionali (RIN), che sono gli RL negli Stati membri. Gli Stati membri possono utilizzare gli RVI standard messi a punto dall’agenzia o sviluppare applicazioni proprie in conformità della presente specifica. In quest’ultimo caso per le comunicazioni tra RIN e RVI gli Stati membri dovranno utilizzare il motore di traduzione (MT) messo a punto dall’Agenzia.

Figura 1

Architettura dell’RVE CI

Image

Questa architettura si basa su due sottosistemi complementari che permettono di effettuare ricerche su dati immagazzinati localmente in tutti gli Stati membri.: Essa consentirà di:

istituire registri informatizzati a livello nazionale e aprirli alla consultazione incrociata,

sostituire i registri cartacei con registrazioni informatizzate, consentendo agli Stati membri di gestire e condividere le informazioni con altri Stati membri,

effettuare connessioni fra i RIN e l’RVI, utilizzando standard e terminologia comuni.

I principi essenziali di questa architettura sono i seguenti:

tutti i RIN faranno parte del sistema informatizzato in rete,

tutti gli Stati membri potranno visualizzare i dati comuni quando accederanno al sistema,

una volta attivo l’RVI, sarà possibile evitare la doppia registrazione dei dati e gli errori che possono derivare da questa situazione,

disponibilità di dati aggiornati.

L’Agenzia metterà a disposizione degli ORI i seguenti file di installazione e documenti da utilizzare per la creazione dell’RVI standard e del MT e per collegarli all’RVI centrale:

File di installazione:

sNVR_Installation_Files (per l’RVI standard),

TE_Installation_Files (per il motore di traduzione MT).

Documenti:

Administrator_Guide_sNVR (Guida dell’amministratore per il RIN standard),

CSV_export,

CSV_import,

sNVR_Deployment_Guide (Guida all’applicazione del RIN standard),

User_Guide_sNVR (Guida dell’utilizzatore del RIN standard),

NVR-TE_Deployment_Guide (Guida all’applicazione del motore di traduzione del RIN),

NVR-TE_Integration_Guide (Guida all’integrazione del motore di traduzione del RIN),

User_Guide_VVR (Guida dell’utilizzatore dell’RVI standard).

3.   MODO OPERATIVO

3.1.   Uso del RIN

Il RIN va utilizzato per le finalità seguenti:

registrazione di autorizzazioni,

registrazione del NEV assegnato ai veicoli,

ricerca di informazioni sintetiche, a livello europeo, relativamente a un determinato veicolo,

controllo degli aspetti giuridici, quali gli obblighi e le informazioni giuridiche,

recupero di informazioni per le ispezioni, con particolare riferimento alla sicurezza e alla manutenzione,

contatti con il proprietario e il detentore,

controlli incrociati su determinati requisiti di sicurezza prima di rilasciare un attestato di sicurezza,

controllo di un determinato veicolo.

3.2.   Moduli per la presentazione delle domande

3.2.1.   Domanda di immatricolazione

Il modulo da utilizzare è riportato nell’appendice 4.

L’organismo che richiede l’immatricolazione di un veicolo contrassegna la casella corrispondente a “Nuova immatricolazione”. Quindi compila la prima parte del modulo con tutte le informazioni richieste alle voci da 2 a 9 e alla voce 11 e lo inoltra:

all’ORI dello Stato membro in cui l’immatricolazione è richiesta,

all’ORI del primo Stato membro in cui intende operare per un veicolo proveniente da un paese terzo.

3.2.2.   Immatricolazione di un veicolo e rilascio di un numero europeo di veicolo.

Al momento della prima immatricolazione, l’ORI interessato rilascia un numero europeo di veicolo.

È possibile compilare un modulo di immatricolazione a parte per veicolo o un unico modulo per un gruppo di veicoli della stessa serie o dello stesso ordine, al quale è allegato l’elenco dei numeri di veicolo.

L’ORI adotta misure ragionevoli per assicurare l’accuratezza dei dati che inserisce nel RIN. A tal fine l’ORI può chiedere informazioni ad altri ORI, in particolare quando l’organismo che chiede l’immatricolazione in uno Stato membro non è stabilito nello Stato membro in questione.

3.2.3.   Modifica di una o più voci di immatricolazione

L’organismo che chiede la modifica di una o più voci di immatricolazione di un veicolo:

contrassegna la casella “Modifica”,

inserisce il NEV attuale (voce n. 0),

contrassegna la casella o le caselle prima delle voci modificate,

inserisce il nuovo contenuto delle voci modificate, quindi inoltra il modulo all’ORI di tutti gli Stati membri in cui il veicolo è immatricolato.

In determinati casi l’uso del modulo standard potrebbe non essere sufficiente. Se necessario, l’ORI interessato può trasmettere documenti integrativi, in formato cartaceo o elettronico.

Salvo se altrimenti specificato nei documenti di immatricolazione, il detentore del veicolo è considerato “titolare dell’immatricolazione” ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE.

In caso di cambio di detentore, spetta al detentore registrato trasmettere una notifica all’ORI e l’ORI deve trasmettere una notifica al nuovo detentore in merito alla modifica dell’immatricolazione. Il detentore precedente è cancellato dal RIN e liberato dalle sue responsabilità soltanto dopo che il nuovo detentore ha espresso l’accettazione della condizione di detentore. Se, alla data di cancellazione dal RIN del detentore registrato, nessun nuovo detentore ha accettato la condizione di detentore, l’immatricolazione del veicolo è sospesa.

Nei casi in cui, conformemente alla STI EGT e a seguito di modifiche tecniche, deve essere assegnato un nuovo NEV al veicolo, il titolare dell’immatricolazione comunica all’ORI dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato queste modifiche e, se pertinente, la nuova autorizzazione di messa in servizio. L’ORI assegna un nuovo NEV al veicolo.

3.2.4.   Ritiro dell’immatricolazione

L’organismo che richiede i ritiro dell’immatricolazione contrassegna la casella “Ritiro dell’immatricolazione”. Quindi compila la voce 10 e trasmette il modulo all’ORI degli Stati membri in cui il veicolo è immatricolato.

L’ORI convalida il ritiro dell’immatricolazione inserendo la data del ritiro e notificando il ritiro all’organismo in questione.

3.2.5.   Autorizzazione in più Stati membri

1.

Quando un veicolo dotato di cabina di guida già autorizzato e immatricolato in uno Stato membro è autorizzato in un altro Stato membro, deve essere registrato nel RIN di quest’ultimo. In questo caso, tuttavia, devono registrati soltanto i dati relativi alle voci 1, 2, 6, 11, 12 e 13 e, se pertinente, quelli relativi ai campi aggiunti al RIN dell’ultimo Stato membro, in quanto soltanto tali dati sono relativi a quest’ultimo.

Questa disposizione è applicabile fino a quando l’RVI e i collegamenti con tutti i RIN pertinenti non siano pienamente operativi; in tale periodo gli ORI interessati si scambiano le informazioni necessarie per assicurare la coerenza dei dati relativi allo stesso veicolo.

2.

I veicoli non muniti di cabina di guida, quali carri merci, vetture passeggeri e altri veicoli speciali, sono immatricolati solo nel RIN dello Stato membro in cui avviene la prima messa in servizio.

3.

Per qualsiasi tipo di veicolo il RIN della prima immatricolazione contiene i dati relativi alle voci 2, 6, 12 e 13 per ciascuno degli Stati membri in cui è stata rilasciata autorizzazione di messa in servizio per il veicolo in questione.

3.3.   Diritti di accesso

I diritti di accesso ai dati di un RIN da parte di un determinato Stato membro “XX” sono elencati nella tabella seguente, in cui i codici di accesso sono definiti come segue:

Codice di accesso

Tipo di accesso

0.

Accesso negato

1.

Consultazione limitata (cfr. condizioni nella colonna “Diritti di lettura”)

2.

Consultazione illimitata

3.

Consultazione e aggiornamento limitati

4.

Consultazione e aggiornamento illimitati


Organismo

Definizione

Diritti di lettura

Diritti di aggiornamento

Voce n. 7

Tutte le altre voci

ORI/ANS“XX”

ORI/ANS nello Stato membro “XX”

Tutti i dati

Tutti i dati

4

4

Altri ANS/ORI

Altre ANS e/o altri ORI

Tutti i dati

Nessuno

2

2

ERA

Agenzia ferroviaria europea

Tutti i dati

Nessuno

2

2

Detentori

Detentore del veicolo

Tutti i dati dei veicoli di cui il soggetto è detentore

Nessuno

1

1

Gestori della flotta

Gestore del veicolo designato dal detentore

Veicoli per cui il soggetto è stato designato gestore da parte del detentore

Nessuno

1

1

Proprietari

Proprietario del veicolo

Tutti i dati relativi ai veicoli di cui il soggetto è proprietario

Nessuno

1

1

IF

Operatore ferroviario

Tutti i dati basati sul numero del veicolo

Nessuno

0

1

GI

Gestore dell’infrastruttura

Tutti i dati basati sul numero del veicolo

Nessuno

0

1

OI e OR

Organismi di controllo e di audit notificati dagli Stati membri

Tutti i dati sui veicoli oggetti di controlli e audit

Nessuno

2

2

Altri utenti autorizzati

Tutti gli utenti occasionali riconosciuti dalla ANS o dall’ERA

Da definire a seconda dei casi; durata possibilmente limitata

Nessuno

0

1

3.4.   Registrazioni storiche

Tutti i dati contenuti nel RIN devono essere conservati per 10 anni dalla data di ritiro della registrazione di un veicolo. Almeno per i primi tre anni i dati devono essere disponibili on line. Dopo tre anni i dati possono essere conservati in formato elettronico, su carta o in qualsiasi altro sistema di archiviazione. Se nel corso dei 10 anni è avviata un’indagine su uno o più veicoli, i dati relativi ai veicoli in questione devono essere conservati per un periodo superiore a 10 anni, se necessario.

Dopo il ritiro della registrazione di un veicolo, qualsiasi numero di registrazione ad esso assegnato non può essere assegnato a nessun altro veicolo per un periodo di 100 anni a decorrere dalla data del ritiro.

Qualsiasi modifica apportata nel RIN deve essere registrata. Le modifiche storiche potrebbero essere gestite con sistemi informatici.

4.   VEICOLI ESISTENTI

4.1.   Contenuto dei dati

Le 13 voci relative ai dati sono riportate di seguito con l’indicazione di quali siano obbligatorie e quali no.

4.1.1.   Voce n. 1 — Numero europeo del veicolo (obbligatoria)

a)   Veicoli che già dispongono di un numero a 12 cifre

Paesi con un codice identificativo unico del paese:

tali veicoli dovrebbero conservare il numero attuale. Il numero a 12 cifre deve essere registrato senza modifiche.

Paesi in cui esiste un codice identificativo principale del paese e un codice specifico assegnato precedentemente:

Germania, con 80 come codice identificativo principale del paese e 68 come codice specifico per AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

Svizzera, con 85 come codice identificativo principale del paese e 63 come codice specifico per la linea BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn),

Italia, con 83 come codice identificativo principale del paese e 64 come codice specifico per FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

Ungheria, con 55 come codice identificativo principale del paese e 43 come codice specifico per GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Tali veicoli dovrebbero conservare il numero attuale. Il numero a 12 cifre deve essere registrato come tale senza modifiche (7).

Il sistema informatico deve considerare entrambi i codici (codice principale del paese e codice specifico) come riferiti allo stesso paese:

b)   Veicoli che non dispongono di un numero a 12 cifre

È necessario applicare una procedura in due fasi:

È inserito nel RIN un numero a 12 cifre (conformemente alla STI EGT) definito sulla base delle caratteristiche del veicolo. Il sistema IT deve collegare questo numero registrato all’attuale numero del veicolo,

per i veicoli utilizzati nel traffico internazionale, ad eccezione di quelli destinati a un uso storico: il numero a 12 cifre è applicato fisicamente sul veicolo per un periodo di sei anni dopo la registrazione nel RIN. Per i veicoli utilizzati nel traffico nazionale, ad eccezione di quelli destinati a un uso storico: l’applicazione fisica del numero a 12 cifre avviene su base volontaria.

4.1.2.   Voce n. 2 — Stato membro e ANS (obbligatoria)

La voce “Stato membro” deve sempre fare riferimento allo Stato membro in cui il veicolo è registrato nel RIN. Nel caso di veicoli di paesi terzi, la presente voce fa riferimento al primo Stato membro che ha autorizzato la messa in servizio del veicolo nella rete ferroviaria dell’Unione europea. La voce “ANS” si riferisce all’organismo che ha rilasciato l’autorizzazione di messa in servizio del veicolo.

4.1.3.   Voce n. 3 — Anno di fabbricazione

Se l’anno esatto di fabbricazione non è noto, inserire una data approssimativa.

4.1.4.   Voce n. 4 — Riferimento CE

Normalmente questo riferimento non esiste per i veicoli esistenti tranne che per alcuni utilizzati sul sistema ferroviario ad alta velocità. Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.5.   Voce n. 5 — Riferimento all’ERATV

Da registrare soltanto se disponibile.

Fino a quando non sia stato costituito l’ERATV si fa riferimento al registro del materiale rotabile (articolo 22 bis della direttiva 96/48/CE del Consiglio (8) e articolo 24 della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9)).

4.1.6.   Voce n. 6 — Restrizioni

Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.7.   Voce n. 7 — Proprietario (obbligatoria)

Obbligatoria e solitamente disponibile.

4.1.8.   Voce n. 8 — Detentore (obbligatoria)

Obbligatoria e solitamente disponibile. L’MDV (codice unico quale indicato nel registro MDV) deve essere inserito se il detentore ne è in possesso.

4.1.9.   Voce n. 9 — Organismo incaricato della manutenzione (obbligatoria)

Questa voce è obbligatoria.

4.1.10.   Voce n. 10 — Ritiro

Applicabile nei casi previsti.

4.1.11.   Voce n. 11 — Stati membri in cui il veicolo è autorizzato

Di norma i carri RIV, le vetture RIC e i veicoli oggetto di accordi bilaterali o multilaterali sono registrati come tali. Se queste informazioni sono disponibili, devono essere registrate.

4.1.12.   Voce n. 12 — Numero di autorizzazione

Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.13.   Voce n. 13 — Messa in servizio (obbligatoria)

Se la data esatta di messa in servizio non è nota, inserire una data approssimativa.

4.2.   Procedimento

L’organismo precedentemente responsabile della registrazione del veicolo deve trasmettere tutte le informazioni a disposizione all’ANS o all’ORI del paese in cui è stabilito.

I carri merci e le vetture passeggeri esistenti devono essere registrate soltanto nel RIN dello Stato membro in cui era stabilito l’organismo precedentemente responsabile della registrazione.

Se un veicolo esistente è stato autorizzato in diversi Stati membri, l’ORI che registra il veicolo in questione trasmette i dati pertinenti agli ORI degli altri Stati membri interessati.

L’ANS o l’ORI inserisce le informazioni nel proprio RIN.

L’ANS o l’ORI informa tutte le parti interessate quando il trasferimento di informazioni è completato. Devono essere informati almeno gli organismi seguenti:

l’organismo precedentemente responsabile della registrazione del veicolo,

il detentore,

l’ERA.

Appendice 1

CODICI IDENTIFICATIVI DELLE RESTRIZIONI

1.   PRINCIPI

Non è necessario inserire nel RIN le restrizioni (caratteristiche tecniche) già registrate in altri registri cui le ANS hanno accesso.

L’accettazione nel traffico transfrontaliero è basata sugli elementi seguenti:

le informazioni codificate nel numero del veicolo,

la codifica alfabetica, e

la marchiatura del veicolo.

Non è pertanto necessario inserire questi dati nel RIN.

2.   STRUTTURA

I codici sono strutturati su tre livelli:

1o livello: Categoria di restrizione

2o livello: Tipo di restrizione

3o livello: valore o specifica.

Codici identificativi delle restrizioni

Cat.

Tipo

Valore

Denominazione

1

 

 

Restrizione tecnica connessa alla costruzione

 

1

Numerico (3)

Raggio minimo della curva in metri

 

2

Restrizioni connesse al circuito di binario

 

3

Numerico (3)

Limitazione di velocità in km/h (con marchiatura sui carri e sulle vetture ma non sulle locomotive)

2

 

 

Restrizione geografica

 

1

Alfanumerico (3)

Scartamento cinematico (codifica STI CM, allegato C)

 

2

Elenco codificato

Scartamento boccole

 

 

1

Scartamento variabile 1435/1520

 

 

2

Scartamento variabile 1435/1668

 

3

Assenza di CCS a bordo

 

4

ERTMS A a bordo

 

5

Numerico (3)

Sistema B a bordo (10)

3

 

 

Restrizioni ambientali

 

1

Elenco codificato

Zona climatica EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Restrizioni all’utilizzo incluse nell’attestato di autorizzazione

 

1

In funzione del tempo

 

2

In funzione delle condizioni (distanza percorsa, usura, ecc.)

Appendice 2

STRUTTURA E CONTENUTI DELL’EIN

Codice per il sistema armonizzato di numerazione, denominato numero di identificazione europeo (NIE), per i certificati di sicurezza e altri documenti

Esempio

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Codice identificativo del paese

(2 lettere)

Tipo di documento

(2 cifre)

Anno di emissione

(4 cifre)

Contatore

(4 cifre)

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

CAMPO 1 –   CODICE IDENTIFICATIVO DEL PAESE (2 LETTERE)

I codici sono quelli ufficiali pubblicati e aggiornati sul sito web dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (http://publications.eu.int/code/en/en-5000600.htm).

Stato

Codice

Austria

AT

Belgio

BE

Bulgaria

BG

Cipro

CY

Repubblica ceca

CZ

Danimarca

DK

Estonia

EE

Finlandia

FI

Francia

FR

Germania

DE

Grecia

EL

Ungheria

HU

Islanda

IS

Irlanda

IE

Italia

IT

Lettonia

LV

Liechtenstein

LI

Lituania

LT

Lussemburgo

LU

Norvegia

NO

Malta

MT

Paesi Bassi

NL

Polonia

PL

Portogallo

PT

Romania

RO

Slovacchia

SK

Slovenia

SI

Spagna

ES

Svezia

SE

Svizzera

CH

Regno Unito

UK

Il codice per le autorità multinazionali competenti in materia di sicurezza deve essere composto nello stesso modo. Attualmente è operativa soltanto un’autorità di questo tipo: la Channel Tunnel Safety Authority. Deve essere utilizzato il seguente codice:

Autorità multinazionale competente in materia di sicurezza

Codice

Channel Tunnel Intergovernmental Commission

CT

CAMPO 2 –   TIPO DI DOCUMENTO (NUMERO DI 2 CIFRE)

Le due cifre consentono di identificare il tipo di documento:

la prima cifra identifica la classificazione generale del documento,

la seconda cifra specifica il sottotipo di documento.

Questo sistema di numerazione può essere esteso, se sono necessari altri codici. Di seguito è riportato l’elenco proposto di possibili combinazioni note di numeri a due cifre oltre alle combinazioni per l’autorizzazione di messa in servizio dei veicoli:

Combinazione numerica per il campo 2

Tipo di documento

Sottotipo di documento

[0 1]

Licenze

Licenze per IF

[0 x]

Licenze

Altro

[1 1]

Certificato di sicurezza

Parte A

[1 2]

Certificato di sicurezza

Parte B

[1 x]

Riservato

Riservato

[2 1]

Autorizzazione di sicurezza

 

[2 2]

Riservato

Riservato

[2 x]

Riservato

Riservato

[3 x]

Riservato per esempio manutenzione del materiale rotabile o infrastruttura o altro

 

[4 x]

Riservato agli organismi notificati

Per esempio, diversi tipi di organismi notificati

[5 1] e [5 5] (11)

Autorizzazione di messa in servizio

Veicoli di trazione

[5 2] e [5 6] (11)

Autorizzazione di messa in servizio

Veicoli viaggiatori rimorchiati

[5 3] e [5 7] (11)

Autorizzazione di messa in servizio

Carri

[5 4] e [5 8] (11)

Autorizzazione di messa in servizio

Veicoli speciali

[5 9] (12)

Autorizzazione del tipo di veicolo

 

[6 0]

Autorizzazione di messa in servizio

Infrastruttura, energia e sottosistema controllo-comando e segnalamento (impianti di terra)

[6 1]

Autorizzazione di messa in servizio

Sottosistema infrastruttura

[6 2]

Autorizzazione di messa in servizio

Sottosistema energia

[6 3]

Autorizzazione di messa in servizio

Sottosistema controllo-comando e segnalamento (impianti di terra)

[7 1]

Licenza di conduzione treni

Fino al numero 9 999 compreso

[7 2]

Licenza di conduzione treni

Dal numero 10 000 fino al numero 19 000 compreso

[7 3]

Licenza di conduzione treni

Dal numero 20 000 fino al numero 29 000 compreso

[8 x] … [9 x]

Riservato (2 tipi di documento)

Riservato (10 sottotipi per ciascun tipo)

CAMPO 3 –   ANNO DI RILASCIO (NUMERO A 4 CIFRE)

Questo campo indica l’anno (nel formato specificato a 4 cifre AAAA) in cui l’autorizzazione è stata rilasciata.

CAMPO 4 –   CONTATORE

Il contatore è un numero progressivo da incrementare di un’unità ogni volta che un documento è rilasciato, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’autorizzazione nuova, rinnovata o aggiornata/modificata. Anche nel caso di revoca di un certificato o di sospensione di un’autorizzazione il numero non può essere riutilizzato.

Ogni anno il contatore è azzerato.

Appendice 3

CODICI DI RITIRO

Codice

Modalità di ritiro

Descrizione

00

Nessuna

Il veicolo ha un’immatricolazione valida.

10

Immatricolazione sospesa

Nessun motivo specificato

L’immatricolazione del veicolo è sospesa su richiesta del proprietario o del detentore o per decisione della ANS o dell’ORI.

11

Immatricolazione sospesa

Il veicolo è destinato a essere stoccato in condizioni operative come riserva inattiva o strategica.

20

Immatricolazione trasferita

Il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un numero diverso o da un RIN diverso, per utilizzo continuato sull’intera rete ferroviaria europea o su parte di essa.

30

Ritiro

Nessun motivo specificato

L’immatricolazione del veicolo per l’esercizio sulla rete ferroviaria europea è scaduta e una nuova immatricolazione non è nota.

31

Ritiro

Il veicolo è destinato all’utilizzo continuato come veicolo ferroviario, al di fuori della rete ferroviaria europea.

32

Ritiro

Il veicolo è destinato al recupero di componenti/moduli/parti di ricambio interoperabili o a una profonda ristrutturazione.

33

Ritiro

Il veicolo è destinato a essere rottamato e i materiali (comprese le principali parti di ricambio) saranno riciclati.

34

Ritiro

Il veicolo è destinato a essere utilizzato come «materiale rotabile storico conservato» su una rete separata o a fini espositivi in condizioni statiche, al di fuori della rete ferroviaria europea.

Uso dei codici

Se il motivo del ritiro non è specificato, è necessario utilizzare i codici 10, 20 e 30 per indicare la modifica dello stato di immatricolazione.

Se il motivo del ritiro è noto, i codici 11, 31, 32, 33 e 34 sono le opzioni disponibili nella banca dati del RIN. Questi codici sono basati esclusivamente sulle informazioni fornite dal detentore o dal proprietario all’ORI.

Questioni connesse all’immatricolazione

Un veicolo con immatricolazione sospesa o ritirata non può circolare sulla rete ferroviaria europea utilizzando l’immatricolazione registrata.

Per riattivare una registrazione dopo la sospensione è necessario richiedere all’organismo di registrazione la verifica delle condizioni che hanno determinato la sospensione.

Il trasferimento della registrazione si effettua alle condizioni di cui all’articolo 1 ter della decisione 2006/920/CE della Commissione (13) e all’articolo 1 ter della decisione 2008/231/CE della Commissione (14), quali modificate dalla decisione 2010/640/UE (15) e consiste in una nuova registrazione del veicolo e nel successivo ritiro della vecchia registrazione.

Appendice 4

MODULO STANDARD DI REGISTRAZIONE

Image

Image

Image

Appendice 5

GLOSSARIO

Abbreviazione

Definizione

CCS

Controllo-comando e segnalamento

CSI

Comunità di Stati indipendenti

COTIF

Convenzione internazionale per i trasporti ferroviari

FC

Ferrovia convenzionale

DB

Database

CE

Commissione europea

RVE CI

Registro virtuale europeo centralizzato di immatricolazione

NIE

Numero di identificazione europeo

EN

Norma europea

NEV

Numero europeo del veicolo

ERA

Agenzia ferroviaria europea, o semplicemente “l’Agenzia”

ERATV

Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

ERTMS

Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario

UE

Unione europea

AV

(Sistema ad) alta velocità

OI

Organo di indagine

ISO

Organizzazione internazionale di normalizzazione

GI

Gestore dell’infrastruttura

INF

Infrastruttura

IT

Tecnologia dell’informazione

RL

Registro locale

ON

Organismo notificato

ANS

Autorità nazionale competente in materia di sicurezza

RIN

Registro di immatricolazione nazionale

STI EGT

STI Esercizio e gestione del traffico

OTIF

Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia

ORI

Organismo responsabile dell’immatricolazione – l’organismo responsabile di della tenuta e dell’aggiornamento del RIN

OR

Organismo regolatore

RIC

Regolamenti che disciplinano l’uso reciproco di vetture e furgoni nel traffico internazionale

RIV

Regolamentazione che disciplina l’uso reciproco di carri merci nel traffico internazionale

MR

Materiale rotabile

RSRD (ATM)

Banca dati di riferimento per il materiale rotabile (ATM)

IF

Impresa ferroviaria

PSEA (ATM)

Piano strategico europeo di realizzazione (ATM)

STI ATM

(STI) Applicazioni telematiche per il traffico merci

STI

Specifica tecnica di interoperabilità

MDV

Marchio del detentore del veicolo

RMDV

Registro dei marchi dei detentori dei veicoli

RVI

Registro virtuale di immatricolazione

STI CM

(STI) Carri merci

WIMO (ATM)

Banca dati operativa di carri e unità intermodali (ATM)

»

(1)  Ai sensi delle decisioni 2006/920/CE e 2008/231/CE della Commissione, quali modificate dalla decisione 2009/107/CE, lo stesso sistema di numerazione è utilizzato sia per i veicoli ad alta velocità che per quelli convenzionali.

(2)  Per veicoli autorizzati in conformità dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE.

(3)  Il registro di cui all’articolo 34 della direttiva 2008/57/CE.

(4)  Autorizzazione rilasciata in conformità del Capo V della direttiva 2008/57/CE o in virtù dei regimi di autorizzazione in vigore prima del recepimento della direttiva 2008/57/CE.

(5)  L’organismo di immatricolazione (“ORI”) è l’organismo designato da ogni Stato membro per tenere e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale, in conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/57/CE.

(6)  Come previsto dal protocollo di Lussemburgo della convenzione riguardante gli interessi internazionali nell’attrezzatura mobile su questioni specifiche relative al materiale rotabile ferroviario, firmato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007.

(7)  Tuttavia, i veicoli nuovi messi in servizio per AAE, BLS, FNME e GySEV/ROeEE devono essere provvisti del codice identificativo standard del paese.

(8)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

(9)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

(10)  Se il veicolo è dotato di più di un sistema B, indicare un codice individuale per ogni sistema.

Il codice numerico è costituito da tre caratteri, di cui:

1xx è utilizzato per un veicolo dotato di un sistema di segnalamento

2xx è utilizzato per un veicolo dotato di radio

Xx corrisponde alla codifica numerica dell’allegato B alla STI CCS.

(11)  Se le 4 cifre previste per il campo 4 “contatore” sono esaurite nel corso di un anno, le prime due cifre del campo 2 cambiano secondo lo schema seguente:

da [5 1] a [5 5] per i veicoli di trazione;

da [5 2] a [5 6] per i veicoli passeggeri rimorchiati;

da [5 3] a [5 7] per i carri merci;

da [5 4] a [5 8] per i veicoli speciali.

(12)  Le cifre assegnate al campo 4 sono:

Da 1 000 a 1 999 per i veicoli a trazione;

da 2 000 a 2 999 per i veicoli passeggeri rimorchiati;

da 3 000 a 3 999 peri carri merci;

da 4 000 a 4 999 per i veicoli speciali.

(13)  GU L 359 del 18.12.2006, pag. 1.

(14)  GU L 84 del 26.3.2008, pag. 1.

(15)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 29.