25.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/9


REGOLAMENTO (UE) N. 556/2010 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) (2), dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a, di proprietà o in possesso di determinate persone fisiche accusate dall’ICTY, a norma della posizione comune 2004/694/PESC.

(2)

È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 1763/2004 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli articoli che devono essere modificati.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1763/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1763/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure

d)

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro interessato abbia comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

2.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se sono soddisfatte le condizioni in appresso:

a)

i fondi o le risorse economiche formano oggetto di un vincolo costituito a livello giudiziale, amministrativo o arbitrale prima della data alla quale la persona fisica di cui all’articolo 2 è stata inserita nell’allegato I o di una sentenza in un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi in tale sentenza, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti delle persone che dispongono di tali crediti;

c)

il vincolo o la sentenza non sono a vantaggio di una persona fisica figurante nell’allegato I;

d)

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non è contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.»;

3)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso l’autorità competente indicata nei siti web elencati nell’allegato II; e

b)

collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3.   Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 bis

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»;

5)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

e)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi per attività economiche svolte in tutto o in parte all’interno dell’Unione.»;

6)

l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

(2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTOGALLO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

Indirizzo di posta elettronica: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73»