22.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/1


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2010

recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche

2010/C 200/01

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto l'articolo 26 bis, secondo comma, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati (OGM) in altri prodotti, in particolare, per evitare la presenza di OGM in altre colture, come le colture convenzionali o biologiche.

(2)

Nell'Unione europea, gli agricoltori usano metodi di produzione agricola e operano in strutture aziendali e in condizioni economiche e naturali estremamente diversificate. Tale diversità di metodi di produzione agricola e di condizioni economiche e naturali nell'UE deve essere presa in considerazione all'atto di elaborare misure per evitare la presenza involontaria di colture geneticamente modificate in altre colture.

(3)

Per le autorità pubbliche degli Stati membri può rivelarsi necessario definire, nelle zone di coltivazione di OGM, misure opportune per consentire ai consumatori e ai produttori di scegliere tra produzione convenzionale, biologica e geneticamente modificata (di seguito «misure di coesistenza»).

(4)

L'obiettivo delle misure di coesistenza nelle zone di coltivazione di OGM è evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, prevenendo la potenziale perdita economica e l'impatto della commistione tra colture geneticamente modificate e non geneticamente modificate (comprese le colture biologiche).

(5)

In alcuni casi, in ragione delle condizioni economiche e naturali, può essere necessario escludere la coltivazione di OGM da vaste zone, previa dimostrazione da parte degli Stati membri che, in tali zone, non è possibile prevenire la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche con altri mezzi. Inoltre, le misure restrittive devono essere proporzionali all'obiettivo (vale a dire la tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici).

(6)

Nel quadro delle iniziative atte a combinare il sistema di autorizzazione dell'Unione europea, basato sulla scienza, con la libertà per gli Stati membri di decidere se autorizzare o meno la coltivazione di OGM nel loro territorio, la Commissione ritiene che le misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche debbano essere stabilite a livello di Stati membri.

(7)

È necessario sostituire la raccomandazione 2003/556/CE (2) per riflettere meglio la possibilità per gli Stati membri di stabilire misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, prevista nell'articolo 26 bis. Di conseguenza, i presenti orientamenti si limitano a tracciare i principi generali fondamentali per l'elaborazione di misure di coesistenza, riconoscendo che gli Stati membri necessitano di sufficiente flessibilità per poter tener conto delle rispettive specificità regionali e nazionali e delle esigenze locali specifiche delle colture nonché dei prodotti convenzionali, biologici o di altro tipo.

(8)

L’Ufficio europeo di coesistenza (ECoB), in collaborazione con gli Stati membri, continuerà a sviluppare le migliori pratiche in materia di coesistenza e orientamenti tecnici riguardanti questioni correlate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1)

Nell'elaborare le misure nazionali per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche è opportuno che gli Stati membri seguano gli orientamenti contenuti nell'allegato della presente raccomandazione.

2)

La raccomandazione 2003/556/CE è abrogata.

3)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(2)  Raccomandazione della Commissione recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 36).


ALLEGATO

1.   Introduzione

1.1.   Misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche

La coltivazione di OGM nell'UE ha implicazioni sull'organizzazione della produzione agricola. Da un lato, la possibile presenza involontaria di colture transgeniche in colture non geneticamente modificate (convenzionali e biologiche) induce a interrogarsi su come si potrà garantire ai produttori la facoltà di scegliere tra le diverse tipologie di produzione. In linea di principio, gli agricoltori dovrebbero poter scegliere liberamente quale tipo di coltura praticare, transgenica, convenzionale o biologica. Tale possibilità dovrebbe tener conto anche del desiderio di alcuni agricoltori ed operatori di garantire una presenza il più ridotta possibile di OGM nelle loro colture.

Dall'altro, questa problematica è legata anche alle scelte dei consumatori. Per offrire ai consumatori europei una reale possibilità di scelta tra cibi transgenici e non, è necessario non solo poter contare su un sistema efficace di etichettatura e di tracciabilità, ma anche su un settore agricolo in grado di fornire questi diversi tipi di prodotti. La capacità dell'industria alimentare di offrire un'ampia possibilità di scelta ai consumatori va di pari passo con la capacità del settore agricolo di mantenere filiere di produzione separate.

Se in un dato prodotto agricolo destinato a non contenere OGM la presenza involontaria di OGM supera la soglia di tolleranza stabilita nella normativa dell'UE, è obbligatorio indicare sull'etichetta che si tratta di un prodotto contenente OGM (1). Ciò può comportare una perdita di reddito connessa ai prezzi di mercato inferiori della coltura transgenica o a difficoltà di vendita di tali prodotti. Inoltre, è probabile che gli agricoltori debbano sostenere spese supplementari per adottare sistemi di sorveglianza e misure intese a rendere minimo il rischio di commistione tra colture modificate o non modificate geneticamente.

La potenziale perdita di reddito per i produttori di taluni prodotti agricoli come i prodotti biologici non è però necessariamente circoscritta al superamento della soglia di etichettatura dello 0,9 % stabilita nella legislazione UE. In alcuni casi e secondo la domanda di mercato e le rispettive disposizioni delle leggi nazionali (p. es. alcuni Stati membri hanno elaborato norme nazionali per diversi tipi di etichettature «senza OGM»), la presenza di tracce di OGM in specifiche produzioni alimentari — anche in percentuale inferiore allo 0,9 % — può causare danni economici agli operatori che vorrebbero commercializzarle come non contenenti OGM.

Inoltre, la commistione con OGM ha implicazioni specifiche per i produttori di prodotti particolari, come i prodotti biologici (2), e ha un impatto anche sul consumatore finale (3). Poiché la produzione biologica è spesso più costosa, possono essere necessarie misure di separazione più severe per evitare la presenza di OGM e garantire la relativa maggiorazione del prezzo. Si noti altresì che il soddisfacimento efficace di queste esigenze di separazione specifiche può risultare molto difficile e costoso in alcune aree geografiche a causa di vincoli e caratteristiche locali particolari.

È dunque necessario riconoscere che, per poter prendere in considerazione le rispettive esigenze regionali e locali particolari rispetto alla coltivazione di OGM, gli Stati membri necessitano di un grado di flessibilità sufficiente, al fine di garantire una presenza il più ridotta possibile di OGM nelle colture biologiche e di altro tipo, nel caso in cui non sia possibile conseguire un livello sufficiente di purezza con altri mezzi.

1.2.   Distinzione tra gli aspetti economici relativi alla coltivazione di OGM e gli aspetti scientifici contemplati dalla valutazione del rischio ambientale

È importante distinguere chiaramente tra gli aspetti economici della coltivazione di OGM e gli aspetti riguardanti la valutazione del rischio ambientale affrontati nelle procedure di autorizzazione della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Secondo la procedura stabilita dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 1829/2003, l'autorizzazione a emettere OGM nell'ambiente è subordinata ad una valutazione completa del rischio ambientale e sanitario. La valutazione del rischio può avere uno dei seguenti esiti:

l'autorizzazione è rifiutata qualora sia identificato un rischio di effetto negativo per l'ambiente o la salute che non può essere gestito,

l'autorizzazione è rilasciata senza subordinarla a misure di gestione supplementari rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa se non si individuano rischi di effetti negativi per l'ambiente e la salute,

l'autorizzazione è abbinata all'obbligo di attuare misure di gestione del rischio ambientale, se si individuano rischi che possono essere gestiti attraverso idonee misure di gestione (ad esempio separazione fisica e/o sorveglianza).

Qualora si individui un rischio ambientale o sanitario dopo la concessione dell'autorizzazione, può essere avviata una procedura di revoca o di modifica dell'autorizzazione o delle condizioni per il suo rilascio nell'UE a norma rispettivamente della direttiva 2001/18/CE (articolo 20, paragrafo 3) e del regolamento (CE) n. 1829/2003 (articoli 10 e 22). Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi della clausola speciale di salvaguardia prevista nella direttiva 2001/18/CE (articolo 23) o delle misure di emergenza contenute nel regolamento (CE) n. 1829/2003 (articolo 34) per limitare o vietare temporaneamente la coltivazione di OGM sulla base di nuove o ulteriori informazioni riguardanti i rischi ambientali o sanitari.

Poiché nell'Unione europea possono essere coltivati solo OGM autorizzati (4) e gli aspetti ambientali e sanitari sono già contemplati dalla valutazione del rischio ambientale della procedura di autorizzazione dell'UE, restano da affrontare nel quadro della coesistenza soltanto gli aspetti economici connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche.

1.3.   Riconoscimento della molteplicità di condizioni agricole nell'UE

Gli agricoltori europei lavorano in condizioni estremamente diverse. L'agricoltura europea è caratterizzata da una grande variabilità di dimensioni delle aziende agricole e delle superfici coltivate, dei sistemi di produzione, dei tipi di rotazione colturale e dei modelli colturali, per non parlare delle condizioni naturali. Questa variabilità deve essere presa in considerazione all'atto di elaborare, attuare e controllare le misure nazionali per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. Le misure attuate devono essere specifiche e funzionali alle strutture aziendali, ai sistemi di produzione, ai metodi colturali e alle condizioni naturali precipue di una determinata regione.

Potrebbe rendersi necessario dover sviluppare e attuare le strategie e le migliori pratiche per la coltivazione di OGM a livello nazionale o regionale, con la partecipazione attiva degli agricoltori e degli altri soggetti interessati e tenendo conto di fattori nazionali, regionali e locali.

Di conseguenza, è opportuno che le misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche siano stabilite a livello nazionale e talvolta regionale o locale.

1.4.   Scopo e portata dei presenti orientamenti

I presenti orientamenti, sotto forma di raccomandazioni non vincolanti, sono rivolti agli Stati membri. Essi mirano a fornire principi generali per l'elaborazione di misure nazionali atte ad evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche È riconosciuto che molti dei fattori determinanti in questo contesto variano in funzione delle condizioni nazionali, regionali e locali.

2.   Principi generali per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche

2.1.   Trasparenza, cooperazione transfrontaliera e coinvolgimento dei soggetti interessati

Le misure nazionali per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche devono essere elaborate in collaborazione con tutti i soggetti interessati e in modo trasparente. È opportuno che gli Stati membri attuino una cooperazione transfrontaliera con i paesi vicini per garantire l'efficace funzionamento delle misure relative alla coesistenza nelle zone di confine. A tal riguardo, gli Stati membri devono fornire e garantire informazioni adeguate e tempestive sulle misure che decidono di attuare.

2.2.   Proporzionalità

Le misure per evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture devono essere proporzionali all'obiettivo perseguito (la tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici). Le misure di coesistenza devono evitare oneri non necessari a carico degli agricoltori, dei produttori di sementi, delle cooperative e degli altri operatori delle diverse filiere di produzione. Nella scelta delle misure si devono tenere in considerazione i vincoli e le caratteristiche regionali e locali, quali la forma e le dimensioni dei campi in una data regione, la frammentazione e la dispersione geografica dei campi di proprietà di singole aziende agricole e le pratiche di gestione agricola regionali.

2.3.   Livelli di commistione da raggiungere attraverso misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche

Le misure nazionali per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche devono tener conto delle conoscenze disponibili sulla probabilità e le fonti di commistione tra colture GM e non GM. Tali misure devono essere proporzionali al grado di commistione perseguito, che dipenderà dalle specificità regionali e nazionali e dalle esigenze locali specifiche delle colture e dei prodotti convenzionali, biologici o di altro tipo.

2.3.1.

In alcuni casi, la presenza di tracce di OGM negli alimenti e nei mangimi produce un effetto economico solo quando supera la soglia di etichettatura dello 0,9 %. In questi casi, gli Stati membri possono considerare sufficienti le misure attuate per rispettare la soglia di etichettatura dello 0,9 %.

2.3.2.

Laddove etichettare una coltura come GM non ha implicazioni economiche, gli Stati membri potrebbero non considerare necessario il perseguimento di gradi specifici di commistione.

2.3.3.

In alcuni altri casi, la potenziale perdita di reddito per i produttori biologici e taluni produttori convenzionali (p. es. alcuni produttori di alimenti) potrebbe essere dovuta alla presenza di tracce di OGM in percentuali inferiori allo 0,9 %. In questi casi e al fine di tutelare particolari tipi di produzioni, gli Stati membri interessati possono adottare misure miranti a raggiungere percentuali di OGM inferiori allo 0,9 % nelle altre colture.

Indipendentemente dal grado di commistione da perseguire attraverso misure di coesistenza, le soglie stabilite nella legislazione dell'UE (5) continueranno a valere per l'etichettatura della presenza di OGM negli alimenti, nei mangimi e nei prodotti destinati alla trasformazione diretta.

2.4.   Misure atte ad escludere la coltivazione di OGM da vaste aree («zone senza OGM»)

Le differenze a livello regionale, quali le condizioni climatiche (che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria), la topografia, i modelli produttivi e i sistemi di rotazione delle colture o le strutture aziendali (comprese le strutture circostanti, come siepi, foreste, zone incolte e ubicazione delle superfici coltivate), possono influenzare il grado di commistione tra colture GM e colture convenzionali e biologiche nonché le misure necessarie per evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture.

In presenza di determinate condizioni economiche e naturali, gli Stati membri possono vagliare la possibilità di escludere la coltivazione di OGM da vaste zone nel loro territorio, onde evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. Per attuare tale esclusione gli Stati membri devono dimostrare che in tali zone non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi. Inoltre, le misure restrittive devono essere proporzionali all'obiettivo perseguito (vale a dire la tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici).

2.5.   Norme in materia di responsabilità

Gli aspetti relativi al risarcimento pecuniario o alla responsabilità per i danni economici arrecati sono di competenza esclusiva degli Stati membri.

3.   Scambio di informazioni a livello di UE

La Commissione continuerà a raccogliere e a coordinare le informazioni pertinenti basate sugli studi in corso a livello di UE e nazionale, nonché a fornire consulenza tecnica per aiutare gli Stati membri interessati a elaborare approcci nazionali in materia di coesistenza.

Il coordinamento in atto attraverso COEX-NET (6) e la consulenza tecnica fornita dall’Ufficio europeo di coesistenza (ECoB) (7) continueranno. L'ECoB terrà aggiornato un catalogo indicativo di misure e un elenco di fattori agronomici, naturali e per coltura da considerare all'atto di elaborare misure nazionali per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. Gli Stati membri sono invitati a continuare a contribuire al lavoro tecnico dell'ECoB.


(1)  In conformità agli articoli 12 e 24 del regolamento (CE) n. 1829/2003, l'obbligo di etichettatura non si applica agli alimenti/ai mangimi contenenti materiale che a sua volta contiene, è composto di o è prodotto da OGM in percentuale non superiore allo 0,9 %: i) degli ingredienti dell'alimento considerati singolarmente o ii) dell'alimento composto da un unico ingrediente o iii) dei mangimi e di ciascun mangime di cui sono composti, purché tale presenza sia involontaria o tecnicamente inevitabile.

(2)  In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, non è consentito usare gli OGM nella produzione biologica, nemmeno come sementi, alimenti o mangimi. L’obiettivo perseguito è quello di limitare per quanto possibile la presenza di OGM nei prodotti biologici (si veda il considerando 10).

(3)  COM(2009) 153 — Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

(4)  Per poter essere coltivati nell'UE, gli OGM devono essere esplicitamente autorizzati per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(5)  Articoli 12 e 24 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE.

(6)  Il Gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche (COEX-NET) ha il compito di favorire gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

(7)  L'ECoB redige documenti sulle migliori pratiche per coltura recanti le misure tecniche di coesistenza. L’ECoB è costituito da un segretariato e da gruppi di lavoro tecnici per coltura, composti da esperti degli Stati membri.