23.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/32


DECISIONE 2010/800/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2010

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la posizione comune 2006/795/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1) (la «RPDC»), che ha attuato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006).

(2)

Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/573/PESC (2), che ha modificato la posizione comune 2006/795/PESC ed ha attuato la UNSCR 1874 (2009).

(3)

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1002/PESC (3), che ha modificato la posizione comune 2006/795/PESC.

(4)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della posizione comune 2006/795/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell'elenco, riportato negli allegati II e III di tale posizione comune, delle persone e entità cui si applicano l'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), della medesima. Il Consiglio ha concluso che le persone ed entità interessate dovrebbero continuare ad essere oggetto di misure restrittive.

(5)

Il Consiglio ha identificato altre persone ed entità che dovrebbero essere oggetto di misure restrittive.

(6)

La procedura volta a modificare gli allegati I e II della presente decisione dovrebbe prevedere la comunicazione alle persone e alle entità designate dei motivi di inserimento nell'elenco al fine di dar loro la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona o l'entità interessate.

(7)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(8)

La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

(9)

È opportuno pertanto abrogare la decisione 2006/795/PESC e sostituirla con la presente decisione.

(10)

Le misure di esecuzione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti e tecnologie originari del territorio degli Stati membri:

a)

armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC;

b)

tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) (il «comitato delle sanzioni») conformemente al paragrafo 8, lettera (a), punto (ii), della UNSCR 1718 (2006), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

c)

taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni a duplice uso e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (5). L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

2.   Sono inoltre vietati:

a)

la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione relativi ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie, di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

c)

la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).

3.   È altresì fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 così come è vietata la fornitura ai cittadini degli Stati membri, da parte della RPDC, di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza, finanziamento o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, siano o meno essi originari del territorio di tale paese.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo concernenti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porgli fine.

2.   Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all’esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Articolo 3

Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali beni originari del territorio degli Stati membri.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

alle persone indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone, elencati nell’allegato I;

b)

alle persone che non figurano nell’allegato I che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencate nell’allegato II;

c)

alle persone che non figurano nell’allegato I o nell’allegato II che prestano servizi finanziari o trasferiscono verso il, attraverso il e dal territorio degli Stati membri, o con la partecipazione di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencate nell’allegato III.

2.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009).

3.   Il paragrafo 1 non obbliga lo Stato membro a rifiutare ai propri cittadini l’ingresso nel suo territorio.

4.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

5.   Si considera applicabile il paragrafo 4 anche qualora lo Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

6.   Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui lo Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 4 o 5.

7.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettere b) e c), allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella RPDC.

8.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I, II o III, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.

Articolo 5

1.   Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:

a)

dalle persone ed entità indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencate nell’allegato I;

b)

dalle persone ed entità che non figurano nell’allegato I che sono responsabili dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell’allegato II;

c)

dalle persone ed entità che non figurano nell’allegato I o nell’allegato II che prestano servizi finanziari o trasferiscono da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con la partecipazione di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell’allegato III,

sono congelati.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3.   Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

a)

necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni, per le persone ed entità elencate nell'allegato I, l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4.   Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

a)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni e quest'ultimo abbia dato la sua approvazione per le persone ed entità elencate nell'allegato I; o

b)

oggetto di una garanzia o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale garanzia o della decisione, purché detta garanzia o decisione sia anteriore alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state indicate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni per le persone ed entità elencate nell'allegato I.

5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente al 14 ottobre 2006,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 6

1.   Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso il, attraverso il o dal territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie nell’ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata sulle attività svolte dalle istituzioni finanziarie nell’ambito della loro giurisdizione con:

a)

banche domiciliate nella RPDC;

b)

succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato IV;

c)

succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V; e

d)

enti finanziari non domiciliati nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllati da persone o entità domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V,

al fine di evitare che tali attività contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

2.   A tal fine, nelle attività con le banche e le entità finanziarie di cui al paragrafo 1, le istituzioni finanziarie sono tenute a:

a)

esercitare una vigilanza costante sull’attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;

b)

imporre che siano completati tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’ordinante e al beneficiario dell’operazione in questione; e a rifiutare l’operazione se queste informazioni non sono fornite;

c)

conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;

d)

qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, riferirne prontamente all’unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. L’UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per assolvere correttamente a tale funzione, ivi comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

Articolo 7

1.   Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

2.   Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

3.   Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

4.   Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all’obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all’arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro.

5.   Nei casi in cui è effettuata l’ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione in conformità del punto 14 della UNSCR 1874 (2009).

6.   La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e distrutto, in conformità dei paragrafi 1, 2 e 4.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un’istruzione o formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari della RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari.

Articolo 9

1.   Il Consiglio adotta le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II e III e adotta le relative modifiche.

Articolo 10

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.

2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), esso modifica di conseguenza l'allegato II.

3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

4.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.

Articolo 11

1.   Gli allegati I e II riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.

2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data dell'indicazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 12

1.   La presente decisione è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell’ambito delle misure restrittive ovvero alla luce delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

2.   Le misure di cui all'articolo 6 sono riviste entro sei mesi dall'adozione della presente decisione.

3.   Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

Articolo 13

La posizione comune 2006/795/PESC è abrogata.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.

(2)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 111.

(3)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 47.

(4)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

(5)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

 

Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data della designazione

Altre informazioni

1.

Yun Ho-jin

pseudonimo Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Direttore della Namchongang Trading Corporation; controlla l’importazione di beni necessari per il programma di arricchimento dell’uranio.

2.

Ri Je-son

pseudonimo Ri Che-son

1938

16.7.2009

Direttore del General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l’energia atomica) (GBAE), l’agenzia centrale che dirige il programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; facilita varie azioni nel settore nucleare quali la gestione GBAE del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Direttore presso l’Ufficio generale per l’energia atomica (GBAE); impegnato nel programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; come capo dell’ufficio di orientamento scientifico del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico all’interno dell’Istituto congiunto per la ricerca nucleare.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l’impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l’impianto di ritrattamento.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation; impegnato nel programma di missili balistici della Repubblica popolare democratica di Corea.


B.   Elenco degli enti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data della designazione

Altre informazioni

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; alias «KOMID»

Central District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Principale fornitore di armi e principale esportatore di beni e attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; già LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese.

3.

Tanchon Commercial Bank

già CHANGGWANG CREDIT BANK; già KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all’assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

4.

Namchongang Trading Corporation

alias NCG; alias NAMCHONGANG TRADING; alias NAM CHON GANG CORPORATION; alias NOMCHONGANG TRADING CO.; alias NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

La Namchongang è una società commerciale nordcoreana dipendente dall’Ufficio generale per l’energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell’approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell’acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell’uranio dalla fine degli anni ’90. Il rappresentante è un ex diplomatico che ha rappresentato la RPDC per l’ispezione da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) dell’impianto nucleare di Yongbyon nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato.

5.

Hong Kong Electronics

alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.

Sanaee St., Kish Island, Iran

16.7.2009

Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank e dalla KOMID, o agisce o sembra agire per o per conto di esse. La Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi legati alla proliferazione per conto della Tanchon Commercial Bank e della KOMID (ambedue indicate dal comitato nell’aprile 2009) dal 2007. La Hong Kong Electronics ha facilitato la circolazione di denaro dall’Iran verso la RPDC per conto della KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Società nordcoreana con base a Pyongyang che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (indicata dal comitato nell’aprile 2009) ed è coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa.

7.

General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l’energia atomica) (GBAE)

alias General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Il GBAE è responsabile del programma nucleare della RPDC, compreso il Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e il relativo reattore per la ricerca sulla produzione di plutonio da 5 MWe (25 MWt), nonché dei relativi impianti di fabbricazione e ritrattamento del combustibile. Il GBAE ha partecipato a riunioni e discussioni legate al nucleare con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa nordcoreana che controlla i programmi nucleari, compreso il funzionamento del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

La Korean Tangun Trading Corporation dipende dalla seconda Accademia di scienze naturali della RPDC ed è principalmente responsabile dell’approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell’ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.


ALLEGATO II

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

#

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Data di nascita: 2.2.1946 o 6.2.1946 o 23.2.1946 (provincia di Hamgyong Nord)

Numero di passaporto (a partire dal 2006): PS 736420617

Membro della commissione nazionale di difesa. Direttore del dipartimento amministrazione del partito dei lavoratori della Corea.

2.

CHON Chi Bu

 

Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Data di nascita: tra il 1928 e il 1933

Primo vicedirettore del dipartimento dell'industria di difesa (programma balistico), partito dei lavoratori della Corea, membro della Commissione nazionale di difesa.

4.

HYON Chol-hae

Anno di nascita: 1934 (Manciuria, Cina)

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari (consigliere militare di Kim Jong Il).

5.

JON Pyong-ho

Anno di nascita: 1926

Segretario del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea, capo del dipartimento dell'industria delle forniture militari presso il comitato centrale che controlla il secondo comitato economico del comitato centrale, membro della Commissione nazionale di difesa.

6.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Data di nascita:

4.3.1935

Numero di passaporto: 554410660

Vice presidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari, consigliere speciale di Kim Jong Il per la strategia nucleare.

7.

O Kuk-Ryol

Anno di nascita: 1931

(provincia di Jilin, Cina)

Vice presidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistica.

8.

PAEK Se-bong

Anno di nascita: 1946

Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.

9.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Anno di nascita: 1933

Numero di passaporto: 554410661

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare di Kim Jong Il).

10.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Data di nascita:

20.9.1929

Numero di passaporto: 645310121 (rilasciato il 13.9.2005)

Presidente dell'accademia della scienza che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.

11.

RYOM Yong

 

Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.

12.

SO Sang-kuk

Data di nascita: tra il 1932 e il 1938

Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.


B.   Elenco degli enti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

#

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

La Ch’o’ngsong Yo’nhap è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica in aziende iraniane del settore della difesa. La Green Pine è responsabile all'incirca della metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla Corea del Nord e ha rilevato molte delle attività della KOMID dopo la sua designazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Ubicazione: Pyongyang

Entità con sede a Pyongyang che la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) usa per scopi commerciali (la KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009). La Korea Heungjin Trading Company è anche sospettata di essere coinvolta nella fornitura di beni connessi a missili allo Shahid Hemmat Industrial Group dell'Iran.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009); provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio che può essere utilizzata nel settore dei missili.

4.

Korea Taesong Trading Company

Ubicazione: Pyongyang

Entità con sede a Pyongyang che la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) usa per scopi commerciali (la KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009). La Korea Taesong Trading Company ha trattato con la Siria per conto della KOMID.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Corea del Nord

Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009).

6.

Secondo comitato economico e Seconda accademia di scienze naturali

 

Il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della Corea del Nord. È incaricato di sovrintendere alla produzione dei missili balistici nordcoreani. Dirige inoltre le attività della KOMID (la KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009). È un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della Corea del Nord, compresi missili e probabilmente armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Korea Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, materiale e informazioni dall'estero destinati a programmi missilistici e probabilmente di armamenti nucleari della Corea del Nord.

7.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.

8.

Centro di ricerca nucleare di Yongbyon

 

Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite, 16.7.2009).


ALLEGATO III

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

#

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

JON Il-chun

Data di nascita:

24.8.1941

Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato sollevato dalla carica di direttore dell'«Ufficio 39», il quale è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.ed è responsabile, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della Corea del Nord evitando le sanzioni. È stato sostituito da JON Il-chun, il quale è considerato peraltro una delle figure di spicco della State Development Bank.

2.

KIM Tong-un

 

Ex direttore dell'«Ufficio 39» del comitato centrale del partito dei lavoratori che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.


B.   Elenco delle persone di cui all'articolo5, paragrafo 1, lettera c)

#

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Korea Daesong Bank

(alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Indirizzo:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Tel.: 850 2 381 8221

Tel.: 850 2 18111 interno 8221

Fax: 850 2 381 4576

Ente finanziario nordcoreano che dipende direttamente dall'«Ufficio 39» e favorisce progetti di finanziamento della proliferazione della Corea del Nord.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Indirizzo:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Tel.: 850 2 18111 interno 8204/8208

Tel.: 850 2 381 8208/4188

Fax: 850 2 381 4431/4432

Società che dipende dall'«Ufficio 39» e viene usata per favorire le transazioni estere per conto dell'«Ufficio 39».

Il direttore dell'«Ufficio 39», Kim Tong-un, figura nell'elenco di cui all'allegato V del regolamento n. 1283/2009 del Consiglio.


ALLEGATO IV

Elenco delle succursali e filiali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)


ALLEGATO V

Elenco delle succursali e filiali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d)