21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2010

sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive

(2010/787/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera e),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all’industria carboniera (2) scade il 31 dicembre 2010.

(2)

Il modesto contributo della produzione sovvenzionata di carbone al mix energetico complessivo non giustifica più il mantenimento di tali sovvenzioni al fine di assicurare la fornitura di energia nell’Unione.

(3)

La politica dell’Unione volta a promuovere le fonti energetiche rinnovabili e un’economia a basse emissioni di carbonio sostenibile e sicura non giustificano un sostegno temporalmente illimitato alle miniere di carbone non competitive. Le categorie di aiuti ammesse dal regolamento (CE) n. 1407/2002 non sono pertanto prorogate a tempo indeterminato.

(4)

Tuttavia, in mancanza di una regolamentazione settoriale in materia di aiuti di Stato, all’industria carboniera si applica solamente la regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato. In questo contesto, miniere di carbone non competitive, che beneficiano attualmente di aiuti a norma del regolamento (CE) n. 1407/2002, potrebbero non essere più ammesse a beneficiare degli aiuti e vedersi costrette a chiudere.

(5)

Fatta salva la regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per attenuare le conseguenze sociali e regionali della chiusura di queste miniere, ovverosia la sistematica riduzione delle attività nel contesto di un piano irrevocabile di chiusura e/o il finanziamento di oneri straordinari, soprattutto quelli residui.

(6)

La presente decisione segna, per il settore del carbone, la transizione dall’applicazione della regolamentazione settoriale in materia di aiuti di Stato all’applicazione di quella generale valida per tutti i settori.

(7)

Al fine di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel mercato interno derivanti dagli aiuti di Stato tesi ad agevolare la chiusura delle miniere di carbone non competitive, questi ultimi dovrebbero essere regressivi e strettamente limitati alle unità di produzione di carbone la cui chiusura è programmata in modo irrevocabile.

(8)

Onde attenuare le conseguenze ambientali della produzione di carbone ad opera delle unità di produzione di carbone cui sono concessi aiuti per la chiusura, gli Stati membri dovrebbero stabilire un programma di misure adeguate, per esempio nel campo dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio.

(9)

Le imprese dovrebbero beneficiare di aiuti destinati alla copertura di costi che, secondo le pratiche contabili normali, non influiscono direttamente sul costo di produzione. Tali aiuti sono volti a coprire gli oneri straordinari che derivano dalla chiusura delle loro unità produttive. Onde evitare che vi siano imprese che beneficino indebitamente di tali aiuti pur chiudendo solo alcuni dei loro siti produttivi, le imprese interessate dovrebbero tenere una contabilità separata per ciascuna unità di produzione di carbone.

(10)

Nell’assolvimento della sua missione a norma della presente decisione, la Commissione garantisce la definizione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza. Gli aiuti all’industria carboniera, soprattutto per quanto concerne il mercato dell’elettricità, non dovrebbero essere tali da influire sulla scelta delle fonti di approvvigionamento di energia primaria da parte dei produttori di energia elettrica relativamente alle loro. Di conseguenza, i prezzi e le quantità di carbone derivano dalla libera accettazione delle parti contraenti in relazione alle condizioni dominanti sul mercato mondiale.

(11)

L’applicazione della presente decisione non dovrebbe escludere che gli aiuti all’industria carboniera possano essere ritenuti compatibili con il mercato interno per altri motivi. In tale contesto altre norme specifiche, in particolare quelle concernenti gli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, gli aiuti per la tutela dell’ambiente e gli aiuti per le attività di formazione continueranno ad applicarsi nei limiti delle intensità massime di aiuto, salvo disposizioni contrarie previste dalle norme in questione.

(12)

La Commissione dovrebbe valutare le misure notificate sulla base della presente decisione e decidere conformemente ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3).

(13)

Al fine di evitare discontinuità tra le misure previste nel regolamento (CE) n. 1407/2002 e le misure previste nella presente decisione, è opportuno che quest’ultima si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni (4);

b)   «chiusura»: la cessazione permanente della produzione e vendita di carbone;

c)   «piano di chiusura»: piano stabilito da uno Stato membro, in cui vengono indicate le misure che portano alla chiusura definitiva di unità di produzione di carbone;

d)   «unità di produzione di carbone»: l’insieme dei siti estrattivi di carbone e delle infrastrutture connesse, sotterranee o a cielo aperto, in grado di produrre carbone grezzo in maniera indipendente da altre parti dell’impresa;

e)   «esercizio carboniero»: anno civile o altro periodo di 12 mesi utilizzato come riferimento per i contratti nell’industria carboniera;

f)   «costi di produzione»: i costi totali relativi alla produzione corrente, comprendenti le operazioni di estrazione, le operazioni di condizionamento del carbone, in particolare le operazioni di lavaggio, calibratura e vaglio, ed il trasporto al punto di utilizzazione, l’ammortamento normale e gli oneri per interessi, a valori di mercato, sul capitale preso in prestito;

g)   «perdite della produzione corrente»: il divario positivo tra il costo di produzione del carbone e il prezzo di vendita al punto di utilizzazione risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti sul mercato mondiale.

CAPO II

COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO

Articolo 2

Principio

1.   Nell’ambito della chiusura delle miniere non competitive, gli aiuti all’industria carboniera possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato interno se sono conformi alle disposizioni della presente decisione.

2.   Gli aiuti concernono esclusivamente i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all’alimentazione degli altiforni del settore siderurgico, allorché il carbone viene utilizzato nell’Unione.

Articolo 3

Aiuti per la chiusura

1.   Gli aiuti erogati a un’impresa destinati specificamente alla copertura delle perdite della produzione corrente delle unità di produzione di carbone possono essere considerati compatibili con il mercato interno soltanto se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

lo sfruttamento delle unità di produzione di carbone rientra in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 31 dicembre 2018;

b)

le unità di produzione di carbone sono chiuse definitivamente secondo il piano di chiusura;

c)

gli aiuti notificati non superano il divario tra i costi di produzione prevedibili e le entrate prevedibili per un esercizio carboniero. Gli aiuti effettivamente versati sono oggetto di una regolarizzazione annuale in base ai costi e alle entrate reali, non oltre la fine dell’esercizio carboniero successivo a quello per il quale gli aiuti sono stati concessi;

d)

l’importo dell’aiuto per tonnellata equivalente-carbone non deve far sì che i prezzi di vendita del carbone dell’Unione al punto di utilizzazione siano inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile in provenienza da paesi terzi;

e)

le unità di produzione di carbone risultano in attività al 31 dicembre 2009;

f)

il volume complessivo degli aiuti per la chiusura concessi da uno Stato membro deve seguire una tendenza regressiva: entro la fine del 2013 la riduzione non dev’essere inferiore al 25 %, entro la fine del 2015 non inferiore al 40 %, entro la fine del 2016 non inferiore al 60 % ed entro la fine del 2017 non inferiore al 75 % degli aiuti concessi nel 2011;

g)

il volume complessivo degli aiuti alla chiusura concessi all’industria carboniera di uno Stato membro non supera, per qualsiasi anno successivo al 2010, il volume degli aiuti concessi da tale Stato membro e autorizzati dalla Commissione a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002 per l’anno 2010;

h)

gli Stati membri stabiliscono un programma per l’adozione di misure volte ad attenuare l’impatto ambientale della produzione di carbone ad opera delle unità di produzione di carbone cui sono concessi aiuti per la chiusura a norma del presente articolo, per esempio nel campo dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio.

2.   L’inclusione di misure che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato in un piano di cui al paragrafo 1, lettera h), fa salvi gli obblighi di comunicazione e sospensione imposti agli Stati membri, relativamente a dette misure, dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato nonché la compatibilità di dette misure con il mercato interno.

3.   Qualora le unità di produzione di carbone a cui vengono concessi aiuti a norma del paragrafo 1 non risultino chiuse alla data stabilita nel piano di chiusura autorizzato dalla Commissione, lo Stato membro interessato recupererà tutti gli aiuti erogati per l’intero periodo coperto dal piano di chiusura.

Articolo 4

Aiuti alla copertura di oneri straordinari

1.   Gli aiuti di Stato concessi a imprese che svolgono o hanno svolto un’attività legata alla produzione di carbone volti a permettere loro di coprire i costi che derivano o che sono derivati dalla chiusura di unità di produzione di carbone e che non sono correlati alla produzione corrente, possono essere considerati compatibili con il mercato interno se il loro importo non supera tali costi. Tali aiuti possono essere impiegati per coprire:

a)

i costi e i costi previsionali a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto alla chiusura di unità di produzione di carbone, comprese le imprese beneficiarie di aiuti alla chiusura;

b)

i costi a carico di più imprese.

2.   La categorie di costi cui si applica il paragrafo 1 sono definite nell’allegato. Il paragrafo 1 non si applica ai costi derivanti dalla non conformità con la normativa ambientale.

Articolo 5

Cumulo

1.   L’importo massimo degli aiuti autorizzati a norma della presente decisione si applica a prescindere dal fatto che gli aiuti siano finanziati interamente dagli Stati membri o siano parzialmente finanziati dall’Unione.

2.   Gli aiuti autorizzati a norma della presente decisione non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, né con altri finanziamenti dell’Unione per gli stessi costi ammissibili se, a seguito di tale cumulo, l’importo degli aiuti supera quello autorizzato a norma della presente decisione.

Articolo 6

Separazione dei conti

Ogni aiuto percepito da un’impresa dovrà figurare nel conto dei profitti e delle perdite come entrata distinta rispetto al fatturato. Le imprese che beneficiano di aiuti a norma della presente decisione qualora continuino a commerciare e ad operare dopo la chiusura di parte o della totalità delle loro unità di produzione di carbone, tengono una contabilità precisa e separata per ciascuna delle loro unità di produzione di carbone, da un lato, e per altre attività economiche non connesse all’estrazione del carbone, dall’altro. Gli aiuti concessi a norma della presente decisione sono gestiti in modo tale che non sia possibile trasferirli ad altre unità di produzione di carbone non rientranti nel piano di chiusura né ad altre attività economiche della stessa impresa.

CAPO III

PROCEDURE

Articolo 7

Informazioni fornite dagli Stati membri

1.   Gli aiuti di cui alla presente decisione sono soggetti al regolamento (CE) n. 659/1999 e altresì alle regole speciali previste ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Gli Stati membri che prevedono di concedere gli aiuti alla chiusura di cui all’articolo 3 notificano alla Commissione un piano di chiusura delle unità di produzione interessate. Il piano contiene almeno i seguenti elementi:

a)

l’individuazione delle unità di produzione di carbone;

b)

per ciascuna unità di produzione di carbone, i costi di produzione effettivi o stimati per ogni esercizio carboniero;

c)

la produzione di carbone stimata, per esercizio carboniero, delle unità di produzione di carbone che rientrano nel piano di chiusura;

d)

l’importo stimato degli aiuti alla chiusura, per esercizio carboniero.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica apportata ai piani di chiusura.

4.   Gli Stati membri notificano tutti gli aiuti che intendono concedere all’industria carboniera, a norma della presente decisione, nel corso di un esercizio carboniero. Essi forniscono alla Commissione tutte le informazioni relative al calcolo delle previsioni dei costi di produzione e stabiliscono un legame con i piani di chiusura notificati alla Commissione conformemente al paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’importo e il calcolo degli aiuti effettivamente versati nel corso di un esercizio carboniero al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell’esercizio in questione. Prima della fine dell’esercizio carboniero seguente, gli Stati membri notificano alla Commissione anche le regolarizzazioni eventualmente intervenute rispetto agli importi inizialmente versati.

6.   In occasione della notifica degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 e al momento di informare la Commissione degli aiuti effettivamente versati, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare se sono state osservate le disposizioni della presente decisione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Misure di attuazione

La Commissione adotta tutte le misure necessarie all’applicazione della presente decisione. Essa può, entro i limiti fissati dalla presente decisione, stabilire un quadro comune per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2011.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027.

Fatto a Bruxelles, addi 10 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  Parere del 23 novembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

(2)  GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(4)  Sistema internazionale di codificazione dei carboni di alta e media qualità (1998), classificazione internazionale dei carboni in filone (1998) e sistema internazionale di codificazione per l’utilizzo di carboni di bassa qualità (1999).


ALLEGATO

DEFINIZIONE DEI COSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

1.   Costi e costi previsionali a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto alla chiusura di unità di produzione

Esclusivamente le seguenti categorie di costi e unicamente se derivano dalla chiusura di unità di produzione di carbone:

a)

gli oneri di pagamento delle prestazioni sociali dovute al pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età legale della pensione;

b)

le altre spese eccezionali per i lavoratori che sono o sono stati privati del loro posto di lavoro;

c)

il pagamento di pensioni e di indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori che sono o sono stati privati del loro posto di lavoro in seguito alla chiusura e a quelli che vi avevano diritto prima della chiusura;

d)

gli oneri sostenuti dalle imprese per la riqualificazione della manodopera onde facilitare la ricerca di nuovi impieghi al di fuori del settore carboniero, e in particolare i costi di formazione;

e)

le consegne gratuite di carbone ai lavoratori che sono o sono stati privati del loro posto di lavoro e a quelli che vi avevano diritto prima della chiusura, o il loro equivalente monetario;

f)

gli oneri residui derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative specifiche applicabili all'industria carboniera;

g)

i lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo causati dalla chiusura di unità di produzione di carbone;

h)

i danni minerari, sempre che siano imputabili a unità di produzione di carbone che sono o saranno chiuse;

i)

tutti i costi debitamente giustificati connessi con il ripristino di vecchi siti di estrazione di carbone, inclusi:

gli oneri residui derivanti dai contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombro delle acque di scarico,

gli altri oneri residui derivanti dall'approvvigionamento idrico e dallo sgombro delle acque di scarico;

j)

gli oneri residui per la copertura del regime di assicurazione malattia di ex minatori;

k)

i costi connessi all’annullamento o alla modifica di contratti in corso (per un valore massimo di 6 mesi di produzione);

l)

i deprezzamenti intrinseci eccezionali, sempre che derivino dalla chiusura di unità di produzione di carbone;

m)

i costi per la ricoltivazione delle superfici.

L’aumento del valore del terreno viene detratto dai costi ammissibili per le categorie di costi di cui alle lettere g), h), i) e m).

2.   Costi e costi previsionali a carico di più imprese

Esclusivamente le seguenti categorie di costi:

a)

l'aumento dei contributi inerenti alla copertura degli oneri sociali, al di fuori del sistema legale, derivante dalla diminuzione del numero di chi versa i contributi a seguito della chiusura di unità di produzione di carbone;

b)

le spese per l'approvvigionamento idrico e lo sgombro delle acque di scarico causate dalla chiusura di unità di produzione di carbone;

c)

l'aumento dei contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombro delle acque di scarico, sempre che quest'aumento derivi da una diminuzione, susseguente alla chiusura di unità di produzione di carbone, della produzione di carbone soggetta a contributo.