16.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/85 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2010
che concede alla Repubblica ceca una deroga all’applicazione della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sulla linea Strančice–České Budějovice
[notificata con il numero C(2010) 7789]
(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)
(2010/691/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica per l’interoperabilità relativa al sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (1), in particolare la sezione 7.1.3 dell’allegato,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/561/CE della Commissione (2) del 22 luglio 2009 recante modifica della decisione 2006/679/CE, stabilisce le modalità di attuazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. |
(2) |
In conformità alla sezione 7.1.3 della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, l’installazione del sistema ERTMS/ETCS è obbligatoria nel caso di ammodernamento o nuove installazioni della protezione del treno in un impianto CCS per i progetti di infrastruttura ferroviaria che beneficiano di una sovvenzione finanziaria a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e/o del Fondo di coesione. |
(3) |
Quando il segnalamento è rinnovato su sezioni di una linea brevi (inferiori a 150 km) e discontinue, la Commissione può autorizzare una deroga temporanea a tale norma a condizione che lo Stato membro trasmetta un fascicolo alla Commissione. Il fascicolo contiene un’analisi economica che dimostra l’esistenza di un vantaggio economico e/o tecnico considerevole derivante dalla messa in servizio a una data limite per l’installazione invece che durante l’esecuzione del progetto finanziato dall’UE. |
(4) |
La Commissione esamina il fascicolo trasmesso e le misure proposte dallo Stato membro e informa il comitato di cui all’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) del risultato dell’analisi. In caso di concessione di deroga, lo Stato membro assicura che il sistema ERTMS sia installato al più tardi 5 anni dopo il completamento del progetto e non appena la sezione della linea sia stata collegata a un’altra linea equipaggiata con il sistema ERTMS. |
(5) |
La linea Strančice–České Budějovice sarà gradualmente ammodernata fino al 2016 e alcune sezioni beneficiano già o beneficeranno prossimamente di una sovvenzione finanziaria a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e/o del Fondo di coesione. |
(6) |
La linea Strančice–České Budějovice ha una lunghezza inferiore a 150 Km e non è collegata a un’altra linea equipaggiata con il sistema ERTMS. Il 24 gennaio 2010 le autorità ceche hanno inviato alla Commissione una richiesta di deroga accompagnata da un fascicolo attestante il vantaggio economico e tecnico derivante dalla messa in servizio del sistema ERTMS entro la fine del 2018 anziché durante l’esecuzione del progetto finanziato dall’UE. |
(7) |
A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il 20 maggio 2010 l’Agenzia ferroviaria europea ha fornito un parere tecnico sulla domanda di deroga. |
(8) |
Questo parere indica che il fascicolo contiene gli elementi richiesti per la deroga, ma suggerisce di verificare che l’offerta contenga un’opzione per l’installazione del sistema ERTMS sulla linea. |
(9) |
In data 7 giugno 2010 le autorità ceche hanno confermato che l’offerta per l’ultima sottosezione conterrà una specifica opzione per l’installazione del sistema ERTMS sulla linea. |
(10) |
La Commissione ha informato il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE del risultato dell’analisi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È concessa la deroga richiesta dalla Repubblica ceca all’obbligo di applicare la STI «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sulla linea Strančice–České Budějovice
La deroga è applicabile fino al 31 dicembre 2018.
Articolo 2
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1.
(2) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 60.
(3) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1
(4) GU L 164 del 30.4.2004, pag.1.