16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/85


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che concede alla Repubblica ceca una deroga all’applicazione della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sulla linea Strančice–České Budějovice

[notificata con il numero C(2010) 7789]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(2010/691/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica per l’interoperabilità relativa al sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (1), in particolare la sezione 7.1.3 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/561/CE della Commissione (2) del 22 luglio 2009 recante modifica della decisione 2006/679/CE, stabilisce le modalità di attuazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

(2)

In conformità alla sezione 7.1.3 della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, l’installazione del sistema ERTMS/ETCS è obbligatoria nel caso di ammodernamento o nuove installazioni della protezione del treno in un impianto CCS per i progetti di infrastruttura ferroviaria che beneficiano di una sovvenzione finanziaria a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e/o del Fondo di coesione.

(3)

Quando il segnalamento è rinnovato su sezioni di una linea brevi (inferiori a 150 km) e discontinue, la Commissione può autorizzare una deroga temporanea a tale norma a condizione che lo Stato membro trasmetta un fascicolo alla Commissione. Il fascicolo contiene un’analisi economica che dimostra l’esistenza di un vantaggio economico e/o tecnico considerevole derivante dalla messa in servizio a una data limite per l’installazione invece che durante l’esecuzione del progetto finanziato dall’UE.

(4)

La Commissione esamina il fascicolo trasmesso e le misure proposte dallo Stato membro e informa il comitato di cui all’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) del risultato dell’analisi. In caso di concessione di deroga, lo Stato membro assicura che il sistema ERTMS sia installato al più tardi 5 anni dopo il completamento del progetto e non appena la sezione della linea sia stata collegata a un’altra linea equipaggiata con il sistema ERTMS.

(5)

La linea Strančice–České Budějovice sarà gradualmente ammodernata fino al 2016 e alcune sezioni beneficiano già o beneficeranno prossimamente di una sovvenzione finanziaria a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e/o del Fondo di coesione.

(6)

La linea Strančice–České Budějovice ha una lunghezza inferiore a 150 Km e non è collegata a un’altra linea equipaggiata con il sistema ERTMS. Il 24 gennaio 2010 le autorità ceche hanno inviato alla Commissione una richiesta di deroga accompagnata da un fascicolo attestante il vantaggio economico e tecnico derivante dalla messa in servizio del sistema ERTMS entro la fine del 2018 anziché durante l’esecuzione del progetto finanziato dall’UE.

(7)

A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il 20 maggio 2010 l’Agenzia ferroviaria europea ha fornito un parere tecnico sulla domanda di deroga.

(8)

Questo parere indica che il fascicolo contiene gli elementi richiesti per la deroga, ma suggerisce di verificare che l’offerta contenga un’opzione per l’installazione del sistema ERTMS sulla linea.

(9)

In data 7 giugno 2010 le autorità ceche hanno confermato che l’offerta per l’ultima sottosezione conterrà una specifica opzione per l’installazione del sistema ERTMS sulla linea.

(10)

La Commissione ha informato il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE del risultato dell’analisi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concessa la deroga richiesta dalla Repubblica ceca all’obbligo di applicare la STI «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sulla linea Strančice–České Budějovice

La deroga è applicabile fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1.

(2)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 60.

(3)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1

(4)  GU L 164 del 30.4.2004, pag.1.