26.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/29 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2010
che modifica le decisioni 2006/920/CE e 2008/231/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità
[notificata con il numero C(2010) 7179]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/640/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
viste le raccomandazioni dell’Agenzia ferroviaria europea del 17 luglio 2009 concernenti delle regole coerenti in materia di ERTMS nelle STI «Controllo-comando e segnalamento» e «Esercizio e gestione del traffico» (ERA/REC/2009-02/INT), una versione rivista dell’allegato P della STI «Esercizio e gestione del traffico» per i sistemi ferroviari convenzionali e ad alta velocità (ERA/REC/2009-03/INT), una versione rivista dell’allegato T della STI «Esercizio e gestione del traffico» per il sistema ferroviario convenzionale (ERA/REC/2009-04/INT) e una modifica destinata ad armonizzare la direttiva 2007/59/CE e le STI «Esercizio e gestione del traffico» per quanto riguarda le disposizioni relative alle qualifiche degli agenti di condotta (ERA/REC/2009-05/INT),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che l’Agenzia ferroviaria europea (in appresso «l’Agenzia») assicura che le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) siano adeguate al progresso tecnico e all’evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale e propone alla Commissione le modifiche delle STI che ritiene necessarie. |
(2) |
Con decisione C(2007) 3371 del 13 luglio 2007 la Commissione ha assegnato un mandato di riferimento all’Agenzia per lo svolgimento di talune attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3) e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale (4). In virtù di questo mandato, l’Agenzia è incaricata di effettuare la revisione della STI «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario convenzionale, adottata con decisione 2006/920/CE della Commissione (5) e della STI riveduta sull’esercizio e la gestione del traffico ad alta velocità adottata con decisione 2008/231/CE della Commissione (6); è stata inoltre incaricata di fornire pareri tecnici sugli errori critici e di pubblicare un elenco di errori secondari individuati. |
(3) |
Un sistema europeo di controllo dei treni (European Train Control System — «ETCS») ed un sistema mondiale per le comunicazioni mobili — Ferrovia (Global System for Mobile communications — Railways o «GSM-R») sono considerati strumenti importanti ai fini dell’armonizzazione del sistema ferroviario transeuropeo. È pertanto necessario armonizzare il più velocemente possibile le regole relative a questi sistemi. In applicazione di questo principio, i sistemi ETCS e GSM-R sono definiti nelle STI. |
(4) |
La coerenza e la chiarezza delle prescrizioni contenute nelle STI sono fondamentali. Ciò significa anche che le STI diverse non possono rinviare a prescrizioni tecniche che si trovano in fasi di sviluppo diverse. Tutte le STI devono fare riferimento a prescrizioni tecniche identiche. |
(5) |
Al fine di armonizzare le regole relative alle STI per i sistemi ferroviari transeuropei convenzionali e ad alta velocità, occorre pubblicare le regole relative agli aspetti operativi sotto forma di un documento tecnico nel sito Internet dell’Agenzia. |
(6) |
È opportuno che la STI sull’esercizio e la gestione del traffico per il trasporto ferroviario convenzionale contenga lo stesso riferimento della STI riveduta sull’esercizio e la gestione del traffico per il trasporto ferroviario ad alta velocità. |
(7) |
La revisione del documento tecnico «Allegato A della STI-OPE» dovrebbe seguire la procedura di «Gestione del controllo del cambiamento — CCM» che si applica per convalidare le specifiche tecniche dell’ERMTS. |
(8) |
Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, ad ogni veicolo deve essere attribuito un numero europeo di veicolo (NEV) al momento del rilascio della prima autorizzazione di messa in servizio. A norma della decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (7), il NEV è inserito nel registro nazionale dei veicoli che è tenuto ed aggiornato dall’organismo nazionale designato dallo Stato membro interessato. |
(9) |
Le prescrizioni relative all’individuazione dei veicoli di cui all’allegato P della STI «Esercizio e gestione del traffico» (per i sistemi ferroviari convenzionali e ad alta velocità) devono essere riviste anche per tenere conto dell’evoluzione del quadro giuridico costituito dalla direttiva 2008/57/CE e dalla decisione 2007/756/CE. Dato che vari codici tecnici sono soggetti ad evoluzione in funzione del progresso tecnico, è opportuno affidare all’Agenzia la pubblicazione e l’aggiornamento degli elenchi di questi codici. |
(10) |
Le prescrizioni in materia di prestazioni di frenatura sono ancora in fase di definizione nella STI «Esercizio e gestione del traffico» per il sistema ferroviario convenzionale. È opportuno armonizzare gli aspetti operativi delle prestazioni di frenatura. |
(11) |
Le prescrizioni in materia di competenze professionali, idoneità fisica e psicologica degli agenti di condotta sono stabilite nella direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni è opportuno che la STI «Esercizio e gestione del traffico» non comprenda le prescrizioni in questione. |
(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2006/920/CE e 2008/231/CE. |
(13) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione 2006/920/CE
La decisione 2006/920/CE è modificata nel modo seguente.
a) |
Sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter: «Articolo 1 bis Gestione dei codici tecnici 1. L’Agenzia ferroviaria europea (ERA) pubblica nel suo sito Internet gli elenchi dei codici tecnici di cui agli allegati P9, P10, P11, P12 e P13. 2. L’ERA tiene aggiornati gli elenchi di codici di cui al paragrafo 1 e informa la Commissione circa la loro evoluzione. La Commissione informa gli Stati membri sull’evoluzione di questi codici tecnici mediante il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE. Articolo 1 ter Fino al 31 dicembre 2013, se un veicolo è venduto o dato in noleggio per un periodo ininterrotto superiore a 6 mesi e se nessun cambiamento interviene per quanto riguarda l’insieme delle caratteristiche tecniche per le quali la messa in servizio del veicolo è stata autorizzata, il numero europeo di veicolo (NEV) può essere modificato mediante una nuova immatricolazione del veicolo previo annullamento della prima immatricolazione. Se questa nuova immatricolazione riguarda uno Stato membro diverso da quello della prima immatricolazione, l’organismo di immatricolazione competente per la nuova immatricolazione può chiedere una copia della documentazione concernente l’immatricolazione precedente. Questo cambiamento di NEV non pregiudica l’applicazione degli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE per quanto riguarda le procedure di autorizzazione. I costi amministrativi legati al cambiamento di NEV sono a carico della parte che richiede la modifica.» |
b) |
Gli allegati sono modificati come indicato nell’allegato I. |
Articolo 2
Modifica della decisione 2008/231/CE
La decisione 2008/231/CE è modificata nel modo seguente.
a) |
Sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter: «Articolo 1 bis Gestione dei codici tecnici 1. L’Agenzia ferroviaria europea (ERA) pubblica nel suo sito Internet gli elenchi dei codici tecnici di cui agli allegati P9, P10, P11, P12 e P13. 2. L’ERA tiene aggiornati gli elenchi di codici di cui al paragrafo 1 e informa la Commissione circa la loro evoluzione. La Commissione informa gli Stati membri sull’evoluzione di questi codici tecnici mediante il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE. Articolo 1 ter Fino al 31 dicembre 2013, se un veicolo è venduto o dato in noleggio per un periodo ininterrotto superiore a 6 mesi e se nessun cambiamento interviene per quanto riguarda l’insieme delle caratteristiche tecniche per le quali la messa in servizio del veicolo è stata autorizzata, il numero europeo di veicolo (NEV) può essere modificato mediante una nuova immatricolazione del veicolo, previo annullamento della prima immatricolazione. Se questa nuova immatricolazione riguarda uno Stato membro diverso da quello della prima immatricolazione, l’organismo di immatricolazione competente per la nuova immatricolazione può chiedere una copia della documentazione concernente l’immatricolazione precedente. Questo cambiamento di NEV non pregiudica l’applicazione degli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE per quanto riguarda le procedure di autorizzazione. I costi amministrativi legati al cambiamento di NEV sono a carico della parte che richiede la modifica.» |
b) |
Gli allegati sono modificati come indicato nell’allegato II. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2010.
Il punto 6 dell’allegato I e il punto 5 dell’allegato II si applicano, tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2010.
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.
(4) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.
(5) GU L 359 del 18.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 84 del 26.3.2008, pag. 1.
(7) GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30.
(8) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.
ALLEGATO I
Gli allegati della decisione 2006/920/CE sono modificati come segue:
1) |
L’allegato è così modificato:
|
2) |
L’allegato A1 e l’allegato A2 sono sostituiti dall’allegato A seguente: «ALLEGATO A NORME DI ESERCIZIO PER L’ERTMS/ETCS E L’ERTMS/GSM-R Le norme di esercizio per l’ERTMS/ETCS e l’ERTMS/GSM-R sono specificate nel documento tecnico “ETCS and GSM-R rules and principles — version 1” pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu).» |
3) |
Nell’allegato G la tabella è modificata come segue:
|
4) |
L’allegato H è soppresso. |
5) |
All’allegato N, l’ultima linea della tabella (4.7.6 — Requisiti specifici legati alle mansioni di condotta dei treni) è soppressa. |
6) |
Gli allegati P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 e P13 sono sostituiti dagli allegati seguenti: «ALLEGATO P IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI 1. Osservazioni generali Questo allegato descrive il numero europeo di veicolo e la marcatura connessa applicati in maniera visibile su ogni veicolo per consentire l’identificazione univoca dello stesso in esercizio. Non descrive altri numeri o marcature eventualmente incisi o apposti in maniera permanente sul telaio o sui componenti principali del veicolo durante la sua costruzione. 2. Numero europeo di veicolo e abbreviazioni connesse A ciascun veicolo ferroviario è assegnato un numero di 12 cifre (detto numero europeo di veicolo — NEV) con la struttura seguente:
All’interno di ogni paese, le 7 cifre delle caratteristiche tecniche e del numero seriale sono sufficienti a identificare in modo univoco un veicolo all’interno di ogni gruppo di carrozze passeggeri rimorchiate e veicoli speciali (1). Il numero è completato da marcature alfabetiche:
3. Assegnazione del numero Il numero europeo di veicolo deve essere assegnato conformemente alle regole di cui alla decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. Il numero europeo di veicolo deve essere modificato quando, a seguito di modifiche tecniche apportate al veicolo, non rispecchia l’idoneità all’interoperabilità o le caratteristiche tecniche conformemente al presente allegato. Queste modifiche tecniche possono richiedere una nuova autorizzazione di messa in servizio conformemente agli articoli da 20 a 25 della direttiva 2008/57/CE sull’interoperabilità. ALLEGATO P1 MARCATURA DELL’AMMINISTRAZIONE PROPRIETARIA DEL VEICOLO 1. Definizione di marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV) La marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV) è un codice alfanumerico composto da un minimo di 2 e un massimo di 5 lettere (2 4 5 9). È apposta su ciascun veicolo ferroviario, vicino al numero europeo di veicolo, e identifica l’amministrazione proprietaria del veicolo quale risulta dall’iscrizione al registro di immatricolazione nazionale. La MAPV è univoca in tutti i paesi in cui si applica la presente STI e in tutti i paesi che aderiscono a un accordo comportante l’applicazione del sistema di numerazione dei veicoli e marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo descritto nella presente STI. 2. Formato della marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo La MAPV indica, possibilmente in modo riconoscibile, la denominazione completa o la sigla dell’amministrazione proprietaria del veicolo. Si possono utilizzare tutte e 26 le lettere dell’alfabeto latino. Le lettere della MAPV sono scritte in maiuscolo. Le lettere che non sono iniziali delle parole che compongono il nome dell’amministrazione proprietaria possono essere scritte in minuscolo. ai fini del controllo dell’univocità, le lettere scritte in minuscolo sono considerate come scritte in maiuscolo. Le lettere possono contenere segni diacritici (3 6 10). Ai fini del controllo dell’univocità non si tiene conto dei segni diacritici usati nelle lettere. Per i veicoli tenuti dagli intestatari aventi sede in un paese che non utilizza l’alfabeto latino, si può far seguire alla MAPV la traduzione della marcatura nell’alfabeto locale, separata da una barra (“/”). La MAPV scritta in caratteri locali non è presa in considerazione ai fini dell’elaborazione dei dati. 3. Disposizioni sull’assegnazione delle marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo Ad un’amministrazione proprietaria di veicoli può essere assegnata più di una MAPV qualora:
È ammessa l’assegnazione di un’unica MAPV a un gruppo di imprese:
4. Registro delle marcature delle amministrazioni proprietarie dei veicoli e procedura di assegnazione Il registro delle MAPV è pubblico ed è aggiornato in tempo reale. Le richieste di MAPV sono presentate all’autorità nazionale competente del richiedente e quindi trasmesse all’ERA. Le MAPV possono essere utilizzate solo dopo la loro pubblicazione da parte dell’ERA. Se l’intestatario di una MAPV cessa di utilizzarla, ne dà comunicazione all’autorità nazionale competente, la quale trasmette l’informazione all’ERA La MAPV viene quindi revocata non appena l’amministrazione proprietaria dimostri di aver modificato la marcatura in tutti i veicoli su cui era apposta. La stessa marcatura non può essere riassegnata per i 10 anni successivi, a meno che non venga nuovamente assegnata all’intestatario originario o, su sua richiesta, a un altro intestatario. Una MAPV può essere trasferita dall’intestatario a un altro intestatario, che diventa il successore legale dell’intestatario originario. La MAPV rimane valida quando l’intestatario assume una nuova denominazione priva di elementi di somiglianza con la MAPV. ALLEGATO P2 ISCRIZIONE DEL NUMERO E MARCATURA ALFABETICA CONNESSA SULLA CASSA 1. Disposizioni generali inerenti alle marcature esterne Le lettere maiuscole e le cifre che compongono le scritte previste dalla marcatura devono avere un’altezza minima di 80 mm, in carattere sans serif di qualità “corrispondenza”. Un’altezza inferiore è consentita solo se non esiste altra possibilità che apporre le scritte sui longheroni del telaio. La marcatura è collocata ad un’altezza non superiore a 2 metri dal livello delle rotaie. 2. Carri La marcatura è stampigliata sulla cassa del carro nel modo seguente:
Se le casse dei carri non offrono una superficie sufficiente per questo tipo di disposizione, in particolare nel caso dei carri pianale, la marcatura è disposta nel modo seguente:
Nel caso in cui su un carro siano iscritte una o più lettere caratteristiche a valore nazionale, queste seguono le lettere caratteristiche a valore internazionale, da cui sono separate mediante un trattino:
3. Carrozze e veicoli passeggeri rimorchiati Il numero è apposto sulle due fiancate del veicolo nel modo seguente:
La marcatura del paese di immatricolazione del veicolo e quella delle caratteristiche tecniche sono apposte subito prima, subito dopo o subito sotto il numero europeo di veicolo. Nel caso di carrozze con cabina per l’agente di condotta, il numero di veicolo europeo è riportato anche all’interno della cabina. 4. Locomotive, automotrici e veicoli speciali Il numero europeo di veicolo deve essere riportato sulle due fiancate del mezzo di trazione nel modo seguente; 92 10 1108 062-6 Il numero di veicolo europeo è riportato anche all’interno di ciascuna cabina dei mezzi di trazione. L’amministrazione proprietaria può aggiungere, in caratteri di dimensioni superiori a quelle del numero europeo di veicolo, un proprio numero (composto generalmente dalle cifre del numero di serie più un codice alfabetico) utile per l’esercizio. La collocazione di tale numero è lasciata alla scelta dell’amministrazione proprietaria; tuttavia il numero NEV deve essere sempre facilmente distinguibile dalla numerazione propria dell’amministrazione proprietaria. ALLEGATO P3 REGOLE PER IL CALCOLO DELLA CIFRA DI CONTROLLO (CIFRA 12) La cifra di controllo si calcola nel modo seguente:
Esempi
ALLEGATO P4 CODICI DEI PAESI DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI (CIFRE 3-4 E SIGLA) Le informazioni riguardanti paesi terzi sono riportate unicamente a titolo informativo.
ALLEGATO P5 MARCATURA ALFABETICA DELL’ATTITUDINE ALL’INTEROPERABILITÀ “TEN”: Veicolo che soddisfa i criteri seguenti: il veicolo è conforme a tutte le STI pertinenti in vigore al momento della messa in servizio ed è autorizzato a essere messo in servizio ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, il veicolo è provvisto di un’autorizzazione valida in tutti gli Stati membri in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE o, in alternativa, ha ottenuto autorizzazioni individuali da tutti gli Stati membri. “PPV/PPW”: Veicolo che risulta conforme all’accordo PPV/PPW o PGW (negli Stati aderenti all’OSJD) (originale: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами) Note:
ALLEGATO P6 CODICI DI INTEROPERABILITÀ USATI PER I CARRI (CIFRE 1-2)
ALLEGATO P7 CODICI DI ATTITUDINE AL TRAFFICO INTERNAZIONALE USATI PER I VEICOLI VIAGGIATORI RIMORCHIATI (CIFRE 1-2)
ALLEGATO P8 TIPI DI MATERIALE DI TRAZIONE E UNITÀ DI UN ELETTROTRENO IN UNA COMPOSIZIONE FISSA O PRESTABILITA (CIFRE 1-2) La prima cifra è «9». Se la seconda cifra descrive il tipo di mezzo di trazione, è obbligatorio usare i seguenti codici:
ALLEGATO P9 MARCATURA NUMERICA UNIFORME DEI CARRI (CIFRE DA 5 A 8) Il presente allegato contiene la marcatura numerica associata alle caratteristiche tecniche principali del carro ed è pubblicato nel sito dell’ERA (www.era.europa.eu). La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la loro pubblicazione da parte di ERA. ALLEGATO P10 CODICI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE PASSEGGERI TRAINATO (CIFRE 5-6) L’allegato P10 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu). La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la loro pubblicazione da parte di ERA. ALLEGATO P11 CODICI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI SPECIALI (CIFRE DA 6 A 8) L’allegato P11 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu). La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la loro pubblicazione da parte di ERA. ALLEGATO P12 MARCATURA LETTERALE DEI CARRI AD ESCLUSIONE DEI CARRI ARTICOLATI E MULTIPLI L’allegato P12 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu). La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la loro pubblicazione da parte di ERA. ALLEGATO P13 MARCATURA LETTERALE PER MATERIALE PASSEGGERI TRAINATO L’allegato P13 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu). La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la loro pubblicazione da parte dell’ERA. |
7) |
L’allegato P14 è abrogato. |
8) |
L’allegato T è sostituito dal seguente: «ALLEGATO T PRESTAZIONI DI FRENATURA Ruolo del gestore dell’infrastruttura Il gestore dell’infrastruttura informa l’impresa ferroviaria circa le prestazioni di frenatura necessarie per ogni linea e circa le caratteristiche di queste linee. Quando calcola le prestazioni di frenatura necessarie, il gestore dell’infrastruttura deve fare in modo di includere dei margini di sicurezza per tenere conto dell’impatto delle caratteristiche e degli impianti fissi del binario. Le prestazioni di frenatura necessarie sono espresse, in linea di massima, in percentuale di massa frenata, tranne se il gestore dell’infrastruttura e l’impresa ferroviaria hanno deciso di utilizzare un’altra unità di misura per esprimere le prestazioni di frenatura (ad esempio tonnellate frenate, forza di frenatura, valori di decelerazione, profili di decelerazione). Per gli elettrotreni e le composizioni di treni fisse, il gestore dell’infrastruttura trasmette le prestazioni di frenatura necessarie in valori di decelerazione se richiesto dall’impresa ferroviaria. Ruolo dell’impresa ferroviaria L’impresa ferroviaria garantisce che ogni treno abbia le prestazioni di frenatura richieste o prestazioni superiori. Pertanto l'impresa ferroviaria calcola le prestazioni di frenatura tenendo conto della composizione del treno. L’impresa ferroviaria deve tenere conto delle prestazioni di frenatura del veicolo o dell’elettrotreno al momento della messa in servizio. Deve tenere conto anche dei margini legati al materiale rotabile, come l’affidabilità e le disponibilità dei freni. L’impresa ferroviaria deve tenere conto anche delle informazioni relative alle caratteristiche della strada che hanno un impatto sul comportamento del treno al momento della regolazione delle prestazioni di frenatura per fermare e mettere in sicurezza un treno. Le prestazioni di frenatura che risultano dal controllo del treno effettivo (come la composizione del treno, la disponibilità di un sistema di frenatura, la regolazione dei freni) saranno utilizzate come valore di input per qualsiasi regola operativa da applicare successivamente al treno. Prestazioni di frenatura richieste non raggiunte. Il gestore dell’infrastruttura deve definire delle regole applicabili qualora un treno non rispetti le prescrizioni in materia di prestazioni di frenatura; deve comunicare queste regole alle imprese ferroviarie. Se un treno non soddisfa le prescrizioni di frenatura applicabili alle linee che serve l’impresa ferroviaria deve rispettare i vincoli che ne risultano, come i limiti di velocità.» |
9) |
L’allegato U è sostituito dal seguente: «ALLEGATO U ELENCO DEI PUNTI IN FASE DI DEFINIZIONE Punto 4.2.2 — Documento di composizione del treno Allegato B (cfr. paragrafo 4.4 della presente STI): — Altre regole intese ad assicurare un funzionamento coerente dei vari sottosistemi strutturali nuovi Allegato R (cfr. paragrafo 4.2.3.2 della presente STI): — Identificazione dei treni Allegato S (cfr. paragrafo 4.2.2.1.3 della presente STI): — Visibilità dei treni — coda». |
(1) Per i veicoli speciali, il numero deve essere univoco in ogni paese e composto dalla prima cifra e dalle ultime 5 cifre delle caratteristiche tecniche e del numero progressivo.
(2) La NMBS/SNCB può continuare ad usare una singola B cerchiata.
(3) I segni diacritici sono “segni di accento”, come in À, Ç, Ö, Č, Ž, Å ecc. Le lettere speciali quali Ø e Æ sono rappresentate con una lettera singola; nelle verifiche di univocità la Ø è considerata una O e la Æ una A.
(4) Conformemente al sistema di codici alfabetici descritto nell’appendice 4 della Convenzione del 1949 e nell’articolo 45, paragrafo 4, della Convenzione del 1968 sulla circolazione stradale.
(5) Carri autorizzati a recare la marcatura TEN, cfr. allegato P5.
(6) Compresi carri che, a norma dei regolamenti esistenti, recano le cifre definite nella presente tabella. COTIF, veicolo conforme alla regolamentazione COTIF in vigore alla data di messa in servizio.
(7) Scartamento fisso o variabile.
(8) Tranne per i carri per la serie I (carri refrigeranti), da non utilizzare per dei veicoli nuovi messi in servizio.
(9) Conformità alla STI applicabile, cfr. allegato P5.
(10) Compresi veicoli che, a norma dei regolamenti esistenti, recano le cifre definite nella presente tabella. COTIF, veicolo conforme alla regolamentazione COTIF in vigore alla data di messa in servizio.
(11) tranne per i carri a scartamento fisso (56) e a scartamento variabile (66) già in servizio, da non utilizzare per veicoli nuovi.
ALLEGATO II
Gli allegati della decisione 2008/231/CE sono modificati come segue:
1) |
L’allegato è così modificato:
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2) |
Nell’allegato G la tabella è modificata come segue:
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3) |
L’allegato H è soppresso. |
4) |
All’allegato N, l’ultima linea della tabella (4.7.6 — Requisiti specifici legati alle mansioni di condotta dei treni) è soppressa. |
5) |
Gli allegati P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 e P13 sono sostituiti dagli allegati seguenti: «ALLEGATO P IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI 1. Osservazioni generali Questo allegato descrive il numero europeo di veicolo e la marcatura connessa applicati in maniera visibile su ogni veicolo per consentire l’identificazione univoca dello stesso in esercizio. Non descrive altri numeri o marcature eventualmente incisi o apposti in maniera permanente sul telaio o sui componenti principali del veicolo durante la sua costruzione. 2. Numero europeo di veicolo ed abbreviazioni connesse A ciascun veicolo ferroviario è assegnato un numero di 12 cifre (detto numero europeo di veicolo — NEV) con la struttura seguente:
All’interno di ogni paese, le 7 cifre delle caratteristiche tecniche e del numero progressivo sono sufficienti a identificare in modo univoco un veicolo all’intero di ogni gruppo di carrozze passeggeri rimorchiate, e veicoli speciali (1). Il numero è completato da marcature alfabetiche:
3. Assegnazione del numero Il numero di veicolo europeo deve essere assegnato conformemente alle regole di cui alla decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. Il numero europeo di veicolo deve essere modificato quando, a causa di modifiche tecniche apportate al veicolo, non rispecchia l’idoneità all’interoperabilità o le caratteristiche tecniche conformemente al presente allegato. Queste modifiche tecniche possono richiedere una nuova autorizzazione di messa in servizio conformemente agli articoli da 20 a 25 della direttiva 2008/57/CE sull’interoperabilità. ALLEGATO P1 MARCATURA DELL’AMMINISTRAZIONE PROPRIETARIA DEL VEICOLO 1. Definizione di marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV) La marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV) è un codice alfanumerico composto da un minimo di 2 e un massimo di 5 lettere (2 4 5 9). È apposta su ciascun veicolo ferroviario, vicino al numero del veicolo, e identifica l’amministrazione proprietaria del veicolo quale risulta dall’iscrizione al registro del materiale rotabile. La MAPV è univoca in tutti i paesi in cui si applica la presente STI e in tutti i paesi che aderiscono a un accordo comportante l’applicazione del sistema di numerazione dei veicoli e marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo descritto nella presente STI. 2. Formato della marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo La MAPV indica, possibilmente in modo riconoscibile, la denominazione completa o la sigla dell’amministrazione proprietaria del veicolo. Si possono utilizzare tutte e 26 le lettere dell’alfabeto latino. Le lettere della MAPV sono scritte in maiuscolo. Le lettere che non sono iniziali delle parole che compongono il nome dell’amministrazione proprietaria possono essere scritte in minuscolo, ai fini del controllo dell’univocità, le lettere scritte in minuscolo sono considerate come scritte in maiuscolo. Le lettere possono contenere segni diacritici (3 6 10). Ai fini del controllo dell’univocità non si tiene conto dei segni diacritici usati nelle lettere. Per i veicoli detenuti degli intestatari aventi sede in un paese che non utilizza l’alfabeto latino, si può far seguire alla MAPV la traduzione della marcatura nell’alfabeto locale, separata da una barra (“/”). La MAPV scritta in caratteri locali non è presa in considerazione ai fini dell’elaborazione dei dati. 3. Disposizioni sull’assegnazione delle marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo Ad un’amministrazione proprietaria di veicoli può essere assegnata più di una MAPV qualora:
È ammessa l’assegnazione di un’unica MAPV a un gruppo di imprese:
4. Registro delle marcature delle amministrazioni proprietarie dei veicoli e procedura di assegnazione Il registro delle MAPV è pubblico ed è aggiornato in tempo reale. Le richieste di MAPV sono presentate all’autorità nazionale competente del richiedente e quindi trasmesse all’ERA. Le MAPV possono essere utilizzate solo dopo la loro pubblicazione da parte dell’ERA. Se l’intestatario di una MAPV cessa di utilizzarla, ne dà comunicazione all’autorità nazionale competente, la quale trasmette l’informazione all’ERA. La MAPV viene quindi revocata non appena l’amministrazione proprietaria dimostri di aver modificato la marcatura in tutti i veicoli su cui era apposta. La stessa marcatura non può essere riassegnata per i 10 anni successivi, a meno che non venga nuovamente assegnata all’intestatario originario o, su sua richiesta, a un altro intestatario. Una MAPV può essere trasferita dall’intestatario a un altro intestatario, che diventa il successore legale dell’intestatario originario. La MAPV rimane valida quando l’intestatario assume una nuova denominazione priva di elementi di somiglianza con la MAPV. ALLEGATO P2 ISCRIZIONE DEL NUMERO E MARCATURA ALFABETICA CONNESSA SULLA PARETE O SPONDA LATERALE 1. Disposizioni generali inerenti alle marcature esterne Le lettere maiuscole e le cifre che compongono le scritte previste dalla marcatura devono avere un’altezza minima di 80 mm, in carattere sans serif di qualità “corrispondenza”. Un’altezza inferiore è consentita solo se non esiste altra possibilità che apporre le scritte sui longheroni del telaio. La marcatura è collocata ad un’altezza non superiore a 2 metri dal livello delle rotaie. 2. Carri La marcatura è stampigliata sulla cassa del carro nel modo seguente:
Se le casse dei carri non offrono una superficie sufficiente per questo tipo di disposizione, in particolare nel caso dei carri pianale, la marcatura è disposta nel modo seguente:
Nel caso in cui su un carro siano iscritte una o più lettere caratteristiche a valore nazionale, queste seguono le lettere caratteristiche a valore internazionale, da cui sono separate mediante un trattino:
3. Carrozze e veicoli passeggeri rimorchiati Il numero è apposto sulle due fiancate del veicolo nel modo seguente:
La marcatura del paese di immatricolazione del veicolo e quella delle caratteristiche tecniche sono apposte subito prima, subito dopo o subito sotto il numero europeo del veicolo. Nel caso di carrozze con cabina per l’agente di condotta, il numero di veicolo europeo è riportato anche all’interno della cabina. 4. Locomotive, automotrici e veicoli speciali Il numero europeo di veicolo deve essere riportato sulle due fiancate del mezzo di trazione nel modo seguente; 92 10 1108 062-6 Il numero di veicolo europeo numero è riportato anche all’interno di ciascuna cabina dei mezzi di trazione. L’amministrazione proprietaria può aggiungere, in caratteri di dimensioni superiori a quelle del numero di veicolo europeo, un proprio numero (composto generalmente dalle cifre del numero progressivo più un codice alfabetico) utile per l’esercizio. La collocazione di tale numero è lasciata alla scelta dell’amministrazione proprietaria; tuttavia il numero NEV deve essere sempre facilmente distinguibile dalla numerazione propria del detentore. ALLEGATO P3 REGOLE PER IL CALCOLO DELLA CIFRA DI CONTROLLO (CIFRA 12) La cifra di controllo si calcola nel modo seguente:
Esempi
ALLEGATO P4 CODICI DEI PAESI DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI (CIFRE 3-4 E SIGLA) Le informazioni riguardanti paesi terzi sono riportate unicamente a titolo informativo.
ALLEGATO P5 MARCATURA ALFABETICA DELL’ATTITUDINE ALL’INTEROPERABILITÀ “TEN”: Veicolo che soddisfa le seguenti condizioni: il veicolo è conforme a tutte le STI pertinenti in vigore al momento della messa in servizio ed è autorizzato a essere messo in servizio ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, il veicolo è provvisto di un’autorizzazione valida in tutti gli Stati membri in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE o, in alternativa, ha ottenuto autorizzazioni individuali da tutti gli Stati membri. “PPV/PPW”: Veicolo che risulta conforme all’accordo PPV/PPW o PGW (negli Stati aderenti all’OSJD) (originale: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами) Note:
ALLEGATO P6 CODICI DI INTEROPERABILITÀ USATI PER I CARRI (CIFRE 1-2)
ALLEGATO P7 CODICI DI ATTITUDINE AL TRAFFICO INTERNAZIONALE USATI PER I VEICOLI VIAGGIATORI RIMORCHIATI (CIFRE 1-2)
ALLEGATO P8 TIPI DI MATERIALE DI TRAZIONE E UNITÀ DI UN ELETTROTRENO IN UNA COMPOSIZIONE FISSA O PRESTABILITA (CIFRE 1-2) La prima cifra è “9”. Se la seconda cifra descrive il tipo di mezzo di trazione, è obbligatorio usare i seguenti codici:
ALLEGATO P9 MARCATURA NUMERICA UNIFORME DEI CARRI (CIFRE DA 5 A 8) Il presente allegato contiene la marcatura numerica associata alle caratteristiche tecniche principali del carro ed è pubblicato nel sito dell’ERA (www.era.europa.eu). La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la pubblicazione da parte dell’ERA. ALLEGATO P10 CODICI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE PASSEGGERI TRAINATO (CIFRE 5-6) L’allegato P10 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu). La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la pubblicazione da parte dell’ERA. ALLEGATO P11 CODICI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI SPECIALI (CIFRE DA 6 A 8) L’allegato P11 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu). La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la pubblicazione da parte dell’ERA. ALLEGATO P12 MARCATURA LETTERALE DEI CARRI AD ESCLUSIONE DEI CARRI ARTICOLATI E MULTIPLI L’allegato P12 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu). La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la pubblicazione da parte dell’ERA. ALLEGATO P13 MARCATURA LETTERALE PER MATERIALE PASSEGGERI TRAINATO L’allegato P13 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu). La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la pubblicazione da parte dell’ERA. |
6) |
L’allegato P14 è abrogato. |
(1) Per i veicoli speciali, il numero deve essere univoco in ogni paese e composto dalla prima cifra e dalle ultime 5 cifre delle caratteristiche tecniche e del numero progressivo.
(2) La NMBS/SNCB può continuare ad usare una singola B cerchiata.
(3) I segni diacritici sono “segni di accento”, come in À, Ç, Ö, Č, Ž, Å ecc. Le lettere speciali quali Ø e Æ sono rappresentate con una lettera singola; nelle verifiche di univocità la Ø è considerata una O e la Æ una A.
(4) Conforme al sistema di codici alfabetici descritto nell’appendice 4 della Convenzione del 1949 e nell’articolo 45, paragrafo 4, della Convenzione del 1968 sulla circolazione stradale.
(5) Carri autorizzati a recare la marcatura TEN, cfr. allegato P5.
(6) Compresi veicoli che, a norma dei regolamenti esistenti, recano le cifre definite nella presente tabella. COTIF: veicolo conforme alla regolamentazione COTIF in vigore alla data di messa in servizio.
(7) Scartamento fisso o variabile.
(8) Tranne per i carri per la serie I (carri refrigeranti), da non utilizzare per dei veicoli nuovi messi in servizio.
(9) Conformità alla STI applicabile, cfr. allegato P5.
(10) Compresi veicoli che, a norma dei regolamenti esistenti, recano le cifre definite nella presente tabella.. COTIF: veicolo conforme alla regolamentazione COTIF in vigore alla data di messa in servizio.
(11) Tranne per i carri a scartamento fisso (56) e a scartamento variabile (66) già in servizio, da non utilizzare per veicoli nuovi.