23.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/13


DECISIONE N. 1/2010 «OMNIBUS»DEL COMITATO DI COOPERAZIONE UE-SAN MARINO

del 29 marzo 2010

che stabilisce diverse misure di applicazione dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino

IL COMITATO DI COOPERAZIONE UE-SAN MARINO,

visto l’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino («l’accordo») è entrato in vigore il 1o aprile 2002.

(2)

In conseguenza dell’entrata in vigore dell’accordo, l’accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (2) ha cessato di applicarsi.

(3)

A norma dell’accordo, spetta al comitato di cooperazione UE-San Marino («il comitato di cooperazione») prendere un certo numero di decisioni necessarie per la corretta applicazione dell’accordo.

(4)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 dell’accordo, il comitato di cooperazione dovrebbe precisare le disposizioni dell’Unione relative al funzionamento dell’unione doganale. Dato che esiste un codice doganale comunitario e che, per il momento, le formalità di sdoganamento sono espletate tramite gli uffici doganali dell’Unione, non occorre stilare un elenco dettagliato delle disposizioni applicabili.

(5)

La Repubblica di San Marino è firmataria della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). L’applicazione della legislazione dell’Unione in materia da parte della Repubblica di San Marino faciliterebbe il buon funzionamento dell’unione doganale istituita dall’accordo.

(6)

Per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, la Repubblica di San Marino deve prendere tutti i provvedimenti necessari affinché la normativa dell’Unione in materia veterinaria, fitosanitaria e di sicurezza alimentare sia applicata sul suo territorio nella misura necessaria al buon funzionamento dell’accordo. È opportuno instaurare una cooperazione amministrativa per agevolare il compito delle autorità della Repubblica di San Marino a tale riguardo.

(7)

L’allegato II dell’accordo contiene l’elenco degli uffici doganali che possono espletare le formalità di sdoganamento in nome e per conto della Repubblica di San Marino. Poiché l’Italia e la Repubblica di San Marino hanno deciso di aumentare il numero di uffici per promuovere lo sviluppo economico agevolando gli scambi commerciali della Repubblica di San Marino con i paesi terzi, è opportuno aggiornare detto elenco.

(8)

Le decisioni del comitato di cooperazione relative alla cooperazione doganale adottate in virtù dell’accordo interinale rimangono valide. È pertanto opportuno mantenerle in vigore.

(9)

Il comitato di cooperazione deve determinare, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo, le modalità di attribuzione alla Repubblica di San Marino dei dazi all’importazione riscossi per suo conto. È necessario allineare la percentuale detratta per le spese amministrative con quella indicata all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato di cooperazione, che figura nell’allegato I.

Articolo 2

1.   È istituito un comitato di cooperazione doganale che ha il compito, in particolare, di garantire l’applicazione corretta e uniforme delle disposizioni doganali dell’accordo ed è posto sotto l’autorità del comitato di cooperazione.

2.   Il comitato di cooperazione doganale è composto, da un lato, da esperti doganali dell’Unione e, dall’altro, da esperti doganali della Repubblica di San Marino. Il comitato di cooperazione doganale è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante della Repubblica di San Marino. Il regolamento interno del comitato di cooperazione si applica, mutatis mutandis, al comitato di cooperazione doganale.

3.   Il comitato di cooperazione doganale informa regolarmente il comitato di cooperazione dei suoi lavori. Il flusso di informazioni avviene tramite la segreteria del comitato di cooperazione. Il comitato di cooperazione doganale deve consultare il comitato di cooperazione per tutti i casi che pongono una questione di principio o un problema di interpretazione dell’accordo.

Articolo 3

1.   La Repubblica di San Marino applica la legislazione doganale dell’Unione così come si applica nell’Unione, in particolare il codice doganale comunitario (4) e le sue disposizioni d’applicazione. La Repubblica di San Marino applica la legislazione dell’Unione relativa al commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione.

2.   Per l’applicazione dei regimi doganali particolari e della legislazione relativa al commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, il territorio doganale dell’Unione e il territorio della Repubblica di San Marino sono considerati un unico territorio doganale.

Articolo 4

Le modalità pratiche per l’applicazione della normativa dell’Unione in materia veterinaria, fitosanitaria o di sicurezza alimentare saranno stabilite dai servizi della Commissione europea e dalle autorità della Repubblica di San Marino.

Articolo 5

Quando una disposizione dell’Unione che la Repubblica di San Marino deve applicare in virtù dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo in materia di dogane, di politica commerciale comune, di tutela del mercato, della salute, della sicurezza e della protezione dei consumatori, di commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, di agricoltura o di sicurezza alimentare o nei settori veterinario o fitosanitario, prevede che per risolvere determinati casi occorra una decisione della Commissione europea, tale decisione viene presa dalle autorità della Repubblica di San Marino previo accordo della Commissione europea. Quando una disposizione dell’Unione di tal genere prevede che una decisione sia adottata o una comunicazione sia fatta da uno Stato membro, la decisione viene adottata o la comunicazione viene fatta dalle autorità della Repubblica di San Marino. Tali autorità tengono conto dei pareri dei comitati scientifici dell’Unione e si basano, per queste decisioni, sulla giurisprudenza della Corte di giustizia e sulla prassi seguita dalla Commissione europea.

Articolo 6

1.   L’elenco degli uffici doganali dell’Unione competenti per lo sdoganamento delle merci destinate alla Repubblica di San Marino, che figura in allegato all’accordo, è sostituito dall’elenco che figura nell’allegato II della presente decisione.

2.   Le operazioni di sdoganamento per l’esportazione possono essere effettuate presso tutti gli uffici doganali italiani, tranne le formalità:

a)

che sono espletate nell’ambito di regimi doganali economici;

b)

che riguardano esportazioni di armi, opere d’arte, prodotti precursori e prodotti a duplice uso;

che devono essere espletate presso gli uffici e le sezioni elencati nell’allegato II.

Articolo 7

Le modalità di attribuzione al Tesoro della Repubblica di San Marino dei dazi all’importazione riscossi dall’Unione per conto della Repubblica di San Marino sono specificate nell’allegato III.

Articolo 8

1.   La decisione n. 3/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22 dicembre 1992, relativa alle modalità di applicazione della reciproca assistenza di cui all’articolo 13 dell’accordo intermedio tra la Comunità e la Repubblica di San Marino (5), rimane in vigore e costituisce un’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 8, dell’accordo.

2.   La decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22 dicembre 1992, relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l’applicazione dell’accordo intermedio e alla procedura di rispedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino (6), modificata dalla decisione n. 1/2002 del comitato di cooperazione CE-San Marino (7) rimane in vigore. Essa costituisce un’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e c), e dell’articolo 23, paragrafo 8, dell’accordo e si applica, mutatis mutandis, all’uso di tecniche di elaborazione elettronica dei dati nel regime di transito dell’Unione.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2010.

Per il comitato di cooperazione

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

(2)  GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14.

(3)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(4)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato più volte. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è sostituito dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), secondo le modalità di cui all’articolo 188 del regolamento (CE) n. 450/2008.

(5)  GU L 42 del 19.2.1993, pag. 29.

(6)  GU L 42 del 19.2.1993, pag. 34.

(7)  GU L 99 del 16.4.2002, pag. 23.


ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI COOPERAZIONE UE-SAN MARINO

Articolo 1

La presidenza del comitato di cooperazione viene esercitata a turno per un periodo di sei mesi secondo le modalità seguenti:

a)

dal 1o gennaio al 30 giugno da un rappresentante della Commissione europea;

b)

dal 1o luglio al 31 dicembre da un rappresentante della Repubblica di San Marino.

Articolo 2

Il presidente del comitato di cooperazione stabilisce la data e il luogo delle riunioni previo accordo delle due delegazioni. Le riunioni si svolgono alternativamente a Bruxelles e nella Repubblica di San Marino.

Articolo 3

Prima di ogni riunione, la composizione prevista di ciascuna delegazione viene comunicata al presidente.

Articolo 4

1.   Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene inviato alle due delegazioni almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione.

2.   L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la documentazione è trasmessa alle due delegazioni non oltre la data di spedizione dello stesso.

3.   D’intesa con le due delegazioni, il presidente può abbreviare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 a seconda delle circostanze specifiche.

4.   Il comitato di cooperazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. Per l’iscrizione all’ordine del giorno di un punto che non figuri nell’ordine del giorno provvisorio è necessario l’accordo dell’Unione e della Repubblica di San Marino.

Articolo 5

1.   Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di cooperazione non sono pubbliche.

2.   Salvo altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del comitato di cooperazione sono coperte dal segreto professionale, sempreché il comitato non decida altrimenti.

Articolo 6

Le deliberazioni del comitato di cooperazione possono avvenire mediante procedura scritta con l’accordo dell’Unione e della Repubblica di San Marino.

Articolo 7

Gli atti adottati dal comitato di cooperazione sono firmati dal presidente.

Articolo 8

1.   Le raccomandazioni e le decisioni del comitato di cooperazione ai sensi dell’articolo 23 dell’accordo recano rispettivamente il titolo di «raccomandazione» o di «decisione», seguito da un numero d’ordine e da un’indicazione dell’oggetto.

2.   Le raccomandazioni e le decisioni del comitato di cooperazione sono comunicate ai destinatari di cui all’articolo 10.

Articolo 9

1.   Viene stilato di comune accordo un resoconto delle conclusioni adottate dal comitato di cooperazione.

2.   Le mansioni di segreteria sono svolte congiuntamente da un agente della Commissione europea e da un agente della Repubblica di San Marino.

Articolo 10

Tutte le comunicazioni del presidente previste dal presente regolamento interno sono inviate alla Commissione europea e alla Repubblica di San Marino.

Articolo 11

1.   Le parti contraenti prendono a loro carico le spese rispettivamente sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di cooperazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese per l’organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, ecc.) vengono sostenute rispettivamente dall’Unione o dalla Repubblica di San Marino, a seconda del luogo della riunione.

Articolo 12

Le lingue ufficiali del comitato di cooperazione sono le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

Articolo 13

La corrispondenza destinata al comitato di cooperazione è inviata al suo presidente presso la segreteria del comitato di cooperazione, all’indirizzo della Commissione europea.


ALLEGATO II

Elenco degli uffici doganali dell’Unione competenti per lo sdoganamento delle merci destinate alla Repubblica di San Marino

ANCONA: Ufficio delle dogane di Ancona; sezione operativa territoriale di Falconara aeroporto

BOLOGNA: Ufficio delle dogane di Bologna; sezione operativa territoriale aeroporto «G. Marconi»

FORLÌ: Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena; sezione operativa territoriale aeroporto «Ridolfi»

GENOVA: Ufficio delle dogane di Genova; sezione operativa territoriale Passo Nuovo; sezione operativa territoriale Voltri; sezione operativa territoriale aeroporto

GIOIA TAURO: Ufficio delle dogane di Gioia Tauro

LA SPEZIA: Ufficio delle dogane di La Spezia

LIVORNO: Ufficio delle dogane di Livorno

MILANO: Ufficio delle dogane di Varese; sezione operativa territoriale di Malpensa

ORIO AL SERIO: Ufficio delle dogane di Bergamo; sezione operativa territoriale di Orio al Serio

RAVENNA: Ufficio delle dogane di Ravenna; sezione operativa territoriale di San Vitale

RIMINI: Ufficio delle dogane di Rimini; sezione operativa territoriale di aeroporto «F. Fellini»

ROMA: Ufficio delle dogane di Roma II; sezione operativa territoriale di Fiumicino

TARANTO: Ufficio delle dogane di Taranto

TRIESTE: Ufficio delle dogane di Trieste; sezione operativa territoriale di Porto industriale; sezione operativa territoriale di Punto Franco Vecchio; sezione operativa territoriale di Punto Franco Nuovo

VENEZIA: Ufficio delle dogane di Venezia; sezione operativa territoriale di Interporto; sezione operativa territoriale di Portogruaro


ALLEGATO III

Modalità di attribuzione al Tesoro di San Marino dei dazi all’importazione riscossi dall’Unione per conto della Repubblica di San Marino

Articolo 1

Per quanto riguarda l’accertamento, il controllo e la messa a disposizione dei dazi all’importazione riscossi sulle merci destinate alla Repubblica di San Marino si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 3, l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), l’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, l’articolo 10, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (1). In particolare, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

gli Stati membri dell’Unione con uffici doganali figuranti nell’elenco dell’allegato II della presente decisione, tengono, per i dazi all’importazione riscossi sulle merci destinate alla Repubblica di San Marino, una contabilità separata, identica a quella prevista per le risorse proprie dell’Unione all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000;

b)

i dazi all’importazione relativi ai documenti T2 SM o T2L SM sono accertati dagli uffici doganali di cui all’allegato II della presente decisione al momento della registrazione e riportati nella contabilità di cui alla lettera a).

Se l’ufficio doganale di partenza del regime di transito T2 SM o di rilascio del documento T2L SM non ha ricevuto le informazioni richieste per giustificare l’arrivo delle merci nella Repubblica di San Marino all’ufficio doganale di partenza o di rilascio entro tre mesi, si procede a una rettifica dell’iscrizione contabile iniziale.

In questo caso, i dazi all’importazione sono accertati come risorse proprie dell’Unione e riportati nella contabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 o, se del caso, nella contabilità separata di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del succitato regolamento.

La stessa procedura si applica, mutatis mutandis, per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate commercializzate sul territorio della Repubblica di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo oppure per le merci per le quali è insorta un’obbligazione doganale nel quadro del regime dell’ammissione temporanea;

c)

conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione europea estratti della loro contabilità, allegati a quelli relativi alle risorse proprie. Negli estratti, compilati come per le risorse proprie, vengono indicati anche gli importi totali dei dazi riscossi presso ciascun ufficio doganale;

d)

i documenti giustificativi vengono conservati conformemente all’articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. Tali documenti e quelli relativi alle risorse proprie sono classificati separatamente;

e)

non si tiene conto delle rettifiche dei dazi accertati o della contabilità effettuate dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto l’accertamento iniziale, fatta eccezione per i punti notificati al più tardi in questa data dalla Commissione europea, da uno Stato membro o dalla Repubblica di San Marino;

f)

si applica l’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. I controlli in questione riguardano anche i documenti che giustificano l’arrivo nella Repubblica di San Marino delle merci di cui alla lettera b) dell’articolo 18, paragrafo 2, primo comma. Gli agenti incaricati dalla Repubblica di San Marino possono partecipare ai controlli;

g)

gli Stati membri interessati accreditano sul conto della Commissione europea di cui all’articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, entro i termini indicati all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, e previa detrazione delle spese di riscossione, i dazi indicati nella contabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), di detto regolamento.

La percentuale dei dazi all’importazione riscossi dall’Unione per conto della Repubblica di San Marino che può essere detratta dall’Unione a titolo delle spese di riscossione è fissata al 25 %;

h)

gli Stati membri interessati sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione europea gli importi corrispondenti ai dazi accertati per la Repubblica di San Marino solo ove risultino soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Articolo 2

Entro trenta giorni dalla notifica di ciascuna iscrizione da parte degli Stati membri, la Commissione europea riversa gli importi contabilizzati su un conto aperto dalla Repubblica di San Marino. Quest’ultima comunica alla Commissione europea gli estremi del conto da accreditare e ne sostiene le spese di gestione.

Articolo 3

Per l’esecuzione dell’articolo 1, lettere a) e b), si applica l’appendice.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Appendice

Procedura amministrativa da applicare per l’attuazione dell’articolo 1, lettere a) e b)

1.   Espletamento delle formalità di immissione in libera pratica presso gli uffici doganali abilitati

Le merci destinate alla Repubblica di San Marino, quando sono svincolate per l’immissione in libera pratica, circolano coperte da un regime di transito T2 SM o da un documento T2L SM, a seconda dei casi. I dazi all’importazione sono presi in conto entro i termini previsti dalla normativa dell’Unione in merito.

A fini di controllo, i dazi presi in conto sono debitamente iscritti in un registro specifico presso l’ufficio doganale interessato, in cui vengono riportate tutte le importazioni destinate alla Repubblica di San Marino indicando le merci importate, la data dell’accettazione della dichiarazione d’importazione, gli elementi di imposizione, l’importo dei dazi corrispondenti e il numero di riferimento del movimento o il documento T2 SM o T2L SM rilasciato.

Le autorità della Repubblica di San Marino, che utilizzano il messaggio «Avviso di arrivo avvenuto», informano l’ufficio di partenza dell’arrivo delle merci lo stesso giorno della loro presentazione all’ufficio di destinazione e trasmettono il messaggio «Risultati del controllo» all’ufficio di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio di destinazione.

Quando nel regime di transito di riserva viene usato un documento T2 SM o un documento T2L SM, l’ufficio doganale indica su tali documenti il termine ultimo di tre mesi a decorrere dalla data di rilascio dei documenti per rispedire, a seconda dei casi, l’esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM, debitamente vistati dalle autorità della Repubblica di San Marino, all’ufficio doganale che ha rilasciato il documento.

2.   Espletamento delle formalità contabili presso gli uffici doganali abilitati

L’iscrizione dei dazi all’importazione nella contabilità «San Marino» [procedura analoga a quella di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000] è effettuata in base alle disposizioni del suddetto articolo.

Le autorità degli Stati membri con uffici doganali figuranti nell’elenco dell’allegato II possono tuttavia decidere di non procedere all’iscrizione nella suddetta contabilità «San Marino» quando i dazi accertati e coperti da una garanzia danno luogo a contestazioni e possono subire variazioni in seguito alle controversie che ne risultano. In tal caso, e fintanto che non si conclude la procedura nazionale per il trattamento amministrativo e/o giudiziario presso le autorità competenti, l’importo dei dazi all’importazione viene iscritto nella contabilità separata «San Marino» [procedura analoga a quella di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000].

Ai sensi del presente punto, sono considerate «autorità competenti»:

per qualunque questione riguardante l’applicazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili in materia doganale, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro che ha proceduto allo sdoganamento o, se del caso, dell’Unione,

per qualunque questione relativa a disposizioni di procedura (notifiche, termini, ecc.) le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro che ha proceduto allo sdoganamento,

per qualunque questione relativa all’attuazione di una decisione esecutiva tesa alla riscossione forzata di debiti sul territorio della Repubblica di San Marino, le autorità giudiziarie di tale Repubblica.

3.   Appuramento del regime di transito e rispedizione dei documenti giustificativi

L’appuramento dell’operazione di transito può avvenire quando l’ufficio doganale di partenza delle merci ha ricevuto gli appropriati messaggi di «Avviso di arrivo avvenuto» e di «Risultati del controllo» entro i termini di cui alla normativa doganale dell’Unione.

Quando si usa un regime di transito di riserva o è stato rilasciato un documento T2L SM, l’esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM, debitamente vistati dalle autorità della Repubblica di San Marino, sono rispediti entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 1, quarto comma, all’ufficio doganale che ha rilasciato il documento.

Se i messaggi di cui al primo comma non sono presentati o se l’esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM non vengono rispediti all’ufficio di partenza entro il termine stabilito, vengono effettuate le annotazioni nel registro di cui sopra e una rettifica dell’iscrizione contabile iniziale. In questo caso, i dazi all’importazione sono accertati come risorse proprie dell’Unione e riportati nella contabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 o, se del caso, nella contabilità separata di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del succitato regolamento.

Detta iscrizione non osta a eventuali correzioni che potrebbero risultare necessarie alla luce delle indagini svolte nell’ambito del regime di transito dell’Unione o a seguito dei provvedimenti adottati in base all’assistenza reciproca prevista dalla decisione n. 3/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino.

4.   Applicazione della procedura specifica nel quadro del regime di perfezionamento attivo e dell’ammissione temporanea

La procedura di cui sopra si applica, mutatis mutandis, per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate commercializzate sul territorio della Repubblica di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo oppure per le merci per le quali è insorta un’obbligazione doganale nel quadro del regime dell’ammissione temporanea.