10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2010

relativa al quantitativo comunitario di quote da rilasciare nel 2013 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE

[notificata con il numero C(2010) 4658]

(2010/384/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE la Commissione deve basare il quantitativo comunitario assoluto di quote per il 2013 sulle quote totali che sono state o saranno rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione concernenti i loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.

(2)

Il Catalogo comunitario indipendente delle operazioni (CITL) contiene le informazioni pertinenti sulle quote totali che sono state o saranno rilasciate a norma dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE. Informazioni supplementari sui quantitativi delle quote da mettere all’asta nel periodo 2008-2012 figurano nelle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Le quote rilasciate o da rilasciare agli impianti nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE, compresi i nuovi entranti, le quote previste dalle tabelle del piano nazionale di assegnazione e le quote da rilasciare per la messa all’asta, come previsto nella tabella del piano nazionale di assegnazione, devono tutte essere considerate quote ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE.

(4)

Queste quote rappresentano quote ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE in quanto costituiscono la quantità delle quote destinate al rilascio iniziale, come indicato nel relativo piano nazionale di assegnazione degli Stati membri per il periodo 2008-2012 e come previsto dall’articolo 45 del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione.

(5)

Ai fini della presente decisione le quote riservate ai nuovi entranti che non siano state assegnate ad un nuovo entrante entro il 30 aprile 2010 possono essere considerate quote ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE soltanto se saranno assegnate a nuovi entranti oppure vendute o messe all’asta entro il termine del periodo 2008-2012, in quanto il quantitativo corrispondente di quote sarà rilasciato solo al momento dell’assegnazione.

(6)

Resterà possibile adeguare la quantità di quote da rilasciare per il 2013 nell’intera Unione tenendo conto di informazioni supplementari che potrebbero rendersi disponibili, in particolare relative a modifiche dei piani nazionali di assegnazione anche in esito a procedimenti giudiziari.

(7)

Per questi motivi la Commissione ha tenuto conto dei seguenti quantitativi per stabilire la quantità complessiva di quote da rilasciare nell’Unione per il 2013:

le quote che sono state o saranno assegnate a impianti inseriti nel sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE a partire dal 2008,

le quote che sono state o saranno messe all’asta o vendute nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE nel periodo 2008-2012 e inserite a questo scopo nelle tabelle del piano nazionale di assegnazione degli Stati membri,

le quote che sono state assegnate a nuovi entranti a partire dalla riserva nazionale degli Stati membri destinata ai nuovi entranti dal 1o gennaio 2008 al 30 aprile 2010,

le quote che non sono state assegnate ai nuovi entranti a partire dalla riserva nazionale degli Stati membri per i nuovi entranti, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia stabilito, mediante disposizioni legislative nazionali o, in mancanza di simili disposizioni, attraverso l’inserimento nel proprio piano nazionale di assegnazione di una dichiarazione secondo cui le quote della riserva destinata ai nuovi entranti che non siano state loro distribuite entro il termine del periodo 2008-2012 saranno messe all’asta o vendute.

(8)

Le quote accantonate in virtù della decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o per altri motivi, come indicato nelle decisioni di determinati Stati membri relativa alla tabella del piano nazionale di assegnazione delle quote, devono essere aggiunte al quantitativo totale delle quote dell’Unione per il 2013 e per gli anni successivi soltanto se sono state rilasciate e assegnate, oppure se sono state rilasciate e messe all’asta o vendute fino al 31 dicembre 2012.

(9)

Poiché l’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di assegnare almeno il 90 % delle quote gratuitamente, è opportuno che le quote riservate ai nuovi entranti siano prese in considerazione nel calcolo del quantitativo complessivo delle quote dell’Unione europea per il 2013 solo nella misura in cui la somma di queste quote e di quelle destinate ad essere messe all’asta o vendute non superi il 10 % del quantitativo totale di quote indicato nella tabella del piano nazionale di assegnazione di uno Stato membro.

(10)

La quantità di quote da assegnare agli operatori aerei a norma della direttiva 2003/87/CE non è compresa nei quantitativi stabiliti dalla presente decisione, poiché a norma dell’articolo 3 quater della medesima direttiva è necessaria una decisione separata.

(11)

Il calcolo del quantitativo assoluto di quote per l’insieme dell’Unione per il 2013 si basa sulle informazioni in possesso della Commissione al 30 aprile 2010.

(12)

La media annua complessiva delle quote rilasciate dagli Stati membri in conformità delle decisioni della Commissione relative ai piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012, che viene presa in considerazione ai fini del calcolo della quantità di quote per l’insieme dell’Unione a norma dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, quale modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ammonta a 2 032 998 912 quote.

(13)

La quantità totale di quote da rilasciare a partire dall’anno 2013 deve diminuire ogni anno di un fattore lineare pari a 1,74 %, corrispondente a 35 374 181 quote,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il 2013 il quantitativo comunitario assoluto di quote di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE ammonta a 1 926 876 368.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2010.

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

(3)  GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.

(4)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.