18.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/14


REGOLAMENTO (CE) N. 596/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 55, l’articolo 71, paragrafo 1, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 152, paragrafo 4, lettere a) e b), l’articolo 175, paragrafo 1, e l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4) è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo ai fini dell’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(2)

In ottemperanza alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la nuova procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, questi devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(3)

Poiché le modifiche apportate agli atti a tal fine hanno natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, nel caso delle direttive, non richiedono il recepimento da parte degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.

Articolo 2

I riferimenti alle disposizioni degli atti elencati nell’allegato si intendono fatte a tali disposizioni, come adeguate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Š. FÜLE


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 35.

(2)  GU C 117 del 14.5.2008, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2009.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO

1.   IMPRESE

1.1.   Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali  (1)

Per quanto riguarda la direttiva 97/68/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le condizioni per l’adozione delle modifiche necessarie alla luce dell’adeguamento al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 97/68/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 97/68/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione modifica l’allegato VIII. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;

2)

all’articolo 7 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adegua l’allegato VII per incorporare i dati specifici aggiuntivi eventualmente richiesti ai fini del certificato di omologazione per i motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

La Commissione adotta tutte le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico, ad eccezione dei requisiti di cui all’allegato I, punto 1, punti da 2.1 a 2.8, e all’allegato I, punto 4.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;

4)

l’articolo 14 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 14 bis

La Commissione effettua uno studio circa le eventuali difficoltà tecniche ad ottemperare ai requisiti previsti dalla fase II per determinati utilizzi di motori, in particolare per le macchine in cui sono installati motori delle classi SH:2 e SH:3. Qualora lo studio della Commissione stabilisca che per motivi tecnici determinate macchine, in particolare i motori portatili, ad uso professionale, operanti in diverse posizioni, non possono rispettare i termini indicati, la Commissione, entro il 31 dicembre 2003, presenta una relazione accompagnata da opportune proposte di estensione del periodo di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 7, e/o ulteriori deroghe, non superiori a cinque anni, eccetto in circostanze eccezionali per tali macchine. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;

5)

l’articolo 15 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

6)

all’allegato I, punto 4.1.2.7, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione definisce l’ambito di controllo cui si applica la percentuale da non eccedere e le condizioni di funzionamento del motore escluse da tale disposizione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;

7)

all’allegato III, punto 1.3.2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Prima dell’introduzione della sequenza di prova mista, la Commissione modifica i simboli (allegato I, punto 2.18), la sequenza di prova (allegato III) e le equazioni di calcolo (allegato III, appendice 3). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»

1.2.   Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro  (2)

Per quanto riguarda la direttiva 98/79/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure particolari di sorveglianza sanitaria e di modificare l’allegato II. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 98/79/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per motivi imperativi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di divieti, limitazioni o condizioni particolari in relazione a determinati prodotti.

Pertanto, la direttiva 98/79/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (*), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(*)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;"

2)

all’articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 siano registrare immediatamente nella banca dati descritta nell’articolo 12.

Le modalità d’applicazione del presente articolo e in particolare quelle relative alla notifica e alla definizione della nozione di “cambiamento significativo” sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

3)

all’articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Su richiesta, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri i dettagli di cui ai paragrafi da 1 a 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

4)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

5)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Se, in relazione ad un dato prodotto o gruppo di prodotti, uno Stato membro ritiene che, per garantire la tutela della salute e della sicurezza e/o per assicurare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica ai sensi dell’articolo 36 del trattato, la disponibilità di detti prodotti debba essere vietata, limitata o sottoposta a condizioni particolari, esso può adottare tutte le misure transitorie necessarie e giustificate. Esso ne informa in tal caso la Commissione e gli altri Stati membri, indicando le ragioni della sua decisione. La Commissione consulta le parti interessate e gli Stati membri e, se le misure nazionali sono giustificate, adotta le necessarie misure comunitarie.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 7, paragrafo 4.»;

6)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora uno Stato membro ritenga che:

a)

l’elenco dei dispositivi di cui all’allegato II debba essere modificato o ampliato; o

b)

la conformità di un dispositivo o di una categoria di dispositivi debba essere stabilita in deroga all’articolo 9, secondo una o più procedure scelte fra quelle previste nell’articolo 9;

esso presenta una domanda debitamente motivata alla Commissione affinché adotti le misure necessarie.

Qualora tali misure riguardino le materie di cui alla lettera a), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, esse sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

Qualora tali misure riguardino le materie di cui alla lettera b), esse sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»

1.3.   Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità  (3)

Per quanto riguarda la direttiva 1999/5/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare una decisione che specifichi quali requisiti supplementari si applichino agli apparecchi all’interno di determinate categorie o a determinati tipi di apparecchi; determinare la data di applicazione di alcuni requisiti essenziali supplementari a categorie specifiche di apparecchi o a particolari tipi di apparecchi, compreso all’occorrenza un periodo transitorio; decidere infine la forma assunta dall’identificatore di categoria dell’apparecchio da apporre su determinate apparecchiature radio. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/5/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 1999/5/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può stabilire che gli apparecchi all’interno di determinate categorie o determinati tipi di apparecchi siano costruiti in modo da:

a)

interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato all’interno della Comunità; e/o

b)

non danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e/o

c)

contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell’utente e dell’abbonato; e/o

d)

supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e/o

e)

supportare funzioni speciali che consentano l’accesso a servizi d’emergenza; e/o

f)

supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili, nel caso di determinati tipi di apparecchi.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15 bis.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In caso di carenza di norme armonizzate per quanto riguarda i requisiti essenziali, la Commissione può, previo parere del comitato e secondo la procedura di cui all’articolo 14, pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle raccomandazioni sull’interpretazione delle norme armonizzate o sulle condizioni alle quali il rispetto di tali norme solleva una presunzione di conformità. Dopo aver consultato il comitato e secondo la procedura di cui all’articolo 14, la Commissione può revocare le norme armonizzate mediante la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»;

3)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nell’adottare una decisione circa l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, la Commissione determina la data di applicazione dei requisiti.

Se viene stabilito che una categoria delle apparecchiature deve essere conforme ai particolari requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, qualsiasi apparecchio della categoria di apparecchiature in questione immesso sul mercato prima della data di attuazione determinata dalla Commissione può continuare ad essere immesso sul mercato per un periodo ragionevole determinato dalla Commissione.

Le misure di cui al primo e al secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15 bis.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Procedura di regolamentazione con controllo

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

5)

all’allegato VII, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

L’identificatore di categoria dell’apparecchio assume la forma che la Commissione decide.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15 bis

1.4.   Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani  (4)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 141/2000, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le definizioni delle espressioni «medicinale simile» e «clinicamente superiore». Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 141/2000, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 141/2000 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l’attuazione del paragrafo 1 del presente articolo tramite regolamento di applicazione.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   L’Agenzia trasmette immediatamente il parere definitivo del comitato alla Commissione, la quale adotta una decisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento del parere. Qualora, in casi eccezionali, il progetto di decisione non sia conforme al parere del comitato, la decisione finale è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2. La decisione è notificata allo sponsor e comunicata all’Agenzia e alle autorità competenti degli Stati membri.»;

3)

all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adotta le definizioni delle espressioni “medicinale simile” e “clinicamente superiore” tramite un regolamento di applicazione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali per uso umano di cui all’articolo 121, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (**).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (***), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(**)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67."

(***)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»"

1.5.   Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano  (5)

Per quanto riguarda la direttiva 2001/20/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare principi correlati alle buone pratiche cliniche e norme dettagliate in linea con tali principi, di stabilire requisiti specifici e di adeguare alcune disposizioni. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/20/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto la direttiva 2001/20/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta e, se del caso, rivede, i principi di buona pratica clinica e le regole dettagliate conformi a tali principi, per tener conto dell’adeguamento al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.

La Commissione pubblica tali principi e regole dettagliate.»;

2)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché la fabbricazione e l’importazione di medicinali sottoposti a sperimentazione siano assoggettate al possesso di un’autorizzazione.

La Commissione stabilisce i requisiti minimi che il richiedente e, del pari, in seguito il titolare, dovranno soddisfare al fine di ottenere l’autorizzazione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

La Commissione adegua la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali per uso umano di cui all’articolo 121, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (****).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(****)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.»"

1.6.   Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari  (6)

Per quanto riguarda la direttiva 2001/82/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare talune disposizioni e taluni allegati, nonché stabilire condizioni specifiche di applicazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/82/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2001/82/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga all’articolo 11 la Commissione definisce un elenco di sostanze indispensabili per trattare gli equidi e per le quali il tempo d’attesa è di almeno sei mesi secondo il sistema di controllo previsto dalle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE.

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

2)

all’articolo 11, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può tuttavia modificare tali tempi di attesa specifici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

3)

all’articolo 13, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per i medicinali veterinari destinati ai pesci e alle api o ad altre specie determinate dalla Commissione, il periodo decennale di cui al secondo comma è esteso a tredici anni.

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

4)

all’articolo 17, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se nuove conoscenze scientifiche lo giustificano, la Commissione può adattare le disposizioni del primo comma, lettere b) e c). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

5)

all’articolo 39, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta tali provvedimenti sotto forma di regolamento di esecuzione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

6)

all’articolo 50 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta le modifiche necessarie per adattare le disposizioni del paragrafo 1 al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

7)

all’articolo 51, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione per i medicinali veterinari di cui all’articolo 50, lettera f), sono adottati dalla Commissione sotto forma di direttiva di cui sono destinatari gli Stati membri. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

8)

all’articolo 67, la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:

«a bis)

i medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti.

Tuttavia, gli Stati membri possono concedere esenzioni a tale requisito conformemente ai criteri definiti dalla Commissione. La definizione di tali criteri, che consiste in una misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.

Gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali fino:

i)

alla data di applicazione della decisione adottata ai sensi del primo comma; oppure

ii)

al 1o gennaio 2007, se tale decisione non è stata adottata entro il 31 dicembre 2006;»

9)

all’articolo 68, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta le modificazioni dell’elenco di sostanze di cui al paragrafo 1.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

10)

all’articolo 75, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione può modificare il paragrafo 5 alla luce dell’esperienza acquisita nell’ambito della sua applicazione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

11)

l’articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

La Commissione adotta le modificazioni eventualmente necessarie per aggiornare gli articoli da 72 a 78 al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

12)

l’articolo 88 è sostituito dal seguente:

«Articolo 88

La Commissione adotta le modificazioni necessarie per adeguare l’allegato I al progresso tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

13)

l’articolo 89 è modificato come segue:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il regolamento interno del comitato permanente è reso pubblico.»

1.7.   Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine  (7)

Per quanto riguarda la direttiva 2006/42/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le condizioni relative all’aggiornamento dell’elenco indicativo dei componenti di sicurezza e alle misure in materia di limitazione dell’immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/42/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2006/42/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Misure specifiche

1.   La Commissione può adottare tutte le misure appropriate per quanto riguarda:

a)

l’aggiornamento dell’elenco indicativo dei componenti di sicurezza, figurante nell’allegato V, di cui all’articolo 2, lettera c);

b)

la limitazione dell’immissione sul mercato delle macchine di cui all’articolo 9.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

2.   La Commissione, seguendo la procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2, può adottare tutte le misure appropriate connesse con l’applicazione pratica della presente direttiva, comprese le misure necessarie per garantire la cooperazione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione di cui all’articolo 19, paragrafo 1.»;

2)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta gli Stati membri e le altri parti interessate indicando le misure che intende adottare per garantire, a livello comunitario, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone.

Tenendo debito conto dei risultati di tali consultazioni, la Commissione adotta le misure necessarie.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 22 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso.

2.   AMBIENTE

2.1.   Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)  (8)

Per quanto riguarda la direttiva 96/59/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di fissare i parametri per determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati e i requisiti tecnici per gli altri metodi di smaltimento dei PCB nonché di definire, se necessario, esclusivamente ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), altri prodotti sostitutivi dei PCB meno pericolosi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/59/CE con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 96/59/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La Commissione fornisce secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, un elenco delle denominazioni di produzione dei condensatori, delle resistenze o degli induttori contenenti PCB.

2.   La Commissione:

a)

fissa i parametri per determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati. Le misurazioni effettuate prima della fissazione dei parametri restano valide;

b)

definisce, se necessario, esclusivamente ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), altri prodotti sostitutivi dei PCB meno pericolosi.

La Commissione può fissare requisiti tecnici per gli altri metodi di smaltimento dei PCB di cui alla seconda frase dell’articolo 8, paragrafo 2.

Le misure di cui al primo e secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*****).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(*****)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»"

2.2.   Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano  (9)

Per quanto riguarda la direttiva 98/83/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati II e III al progresso scientifico e tecnico e di definire alcuni dettagli in materia di controlli all’allegato II. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 98/83/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 98/83/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, possono essere stabiliti orientamenti comunitari riguardanti il controllo prescritto nel presente articolo.»;

2)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione adegua gli allegati II e III al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

4)

l’articolo 13 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La presentazione e le informazioni minime delle relazioni di cui al paragrafo 2 devono tener conto in particolare delle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, all’articolo 9, paragrafi 6 e 7, e all’articolo 15, paragrafo 1, e sono eventualmente modificate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Oltre alla prima relazione di cui al paragrafo 2 da pubblicare a norma della presente direttiva, gli Stati membri elaborano anche una relazione da trasmettere alla Commissione sulle misure adottate o sui provvedimenti da prendere per adempiere ai loro obblighi a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’allegato I, parte B, nota 10. Se del caso, viene presentata una proposta sull’impostazione di tale relazione secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»;

5)

all’articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La richiesta viene esaminata secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»;

6)

all’allegato I, parte C, il punto 1 della nota 10 è sostituito dal seguente:

«1.

La Commissione adotta le misure prescritte nelle note 8 e 9 per quanto riguarda la frequenza dei controlli, i metodi di controllo e i siti più importanti per i punti di controllo di cui all’allegato II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Nell’elaborare tali misure la Commissione tiene conto, tra l’altro, delle pertinenti disposizioni della normativa vigente o di opportuni programmi di controllo, ivi compresi i risultati dei controlli ottenuti in tale contesto.»;

7)

all’allegato II, tabella A, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Controllo di verifica

Il controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nella direttiva sono rispettati. Tutti i parametri fissati ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono soggetti a controllo di verifica, a meno che le autorità competenti non stabiliscano che, per un periodo determinato, è improbabile che un parametro si ritrovi in un dato approvvigionamento d’acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un mancato rispetto del relativo valore di parametro. Il presente punto non si applica ai parametri per la radioattività che è controllata, fatte salve le norme 8, 9 e 10 dell’allegato I, parte C, in conformità dei requisiti in materia di controllo adottati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

8)

all’allegato III, punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I seguenti metodi di analisi relativi ai parametri microbiologici sono forniti per riferimento, ogniqualvolta è disponibile un metodo CEN/ISO, o per orientamento, in attesa dell’eventuale futura adozione, da parte della Commissione, di ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali parametri. Gli Stati membri possono usare metodi alternativi, purché conformi alle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5.

Tali misure relative ad ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»

2.3.   Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono  (10)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2037/2000, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’allegato VI; determinare e ridurre il livello calcolato di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto; determinare un meccanismo per l’attribuzione a ciascun produttore ed importatore di quote dei livelli calcolati di bromuro di metile; adottare, se necessario, modifiche e, ove opportuno, un calendario per l’eliminazione graduale degli usi critici di halon di cui all’allegato VII; decidere se modificare il termine ultimo per il divieto dell’uso di idroclorofluorocarburi; modificare l’elenco e le date relativi al controllo dell’uso di idroclorofluorocarburi; modificare l’elenco delle voci riguardanti la domanda di una licenza d’importazione e l’allegato IV; modificare l’elenco di prodotti contenenti sostanze controllate e i codici della nomenclatura combinata riportati nell’allegato V, nonché anticipare la data fissata per vietare le esportazioni di halon recuperato, riciclato e rigenerato per usi critici e modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2037/2000 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2037/2000 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il sedicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

“agente di fabbricazione”, le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell’allegato VI, che hanno luogo negli impianti esistenti al 1o settembre 1997, e le cui emissioni siano trascurabili. La Commissione, alla luce di tali criteri e nel rispetto della procedura di gestione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, stabilisce un elenco di imprese alle quali è permesso l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissa livelli massimi di emissioni per ciascuna di esse.

Alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici, compresa la revisione prevista dalla decisione X/14 della conferenza delle parti del protocollo, la Commissione può:

a)

modificare il suddetto elenco di imprese nel rispetto della procedura di gestione di cui all’articolo 18, paragrafo 2;

b)

modificare l’allegato VI. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, punto iii), il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione prende misure per ridurre il livello calcolato di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto in funzione della disponibilità, sotto il profilo tecnico ed economico, di sostanze o tecnologie alternative e degli sviluppi internazionali nel quadro del protocollo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 3, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

La Commissione può modificare il meccanismo per l’attribuzione a ciascun produttore ed importatore di quote dei livelli calcolati di cui alle lettere da d) a f), applicabili dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003 e per ogni successivo periodo di dodici mesi.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

c)

al paragrafo 4, il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

Il paragrafo 1, lettera c), non si applica all’immissione sul mercato e all’uso di halon recuperati, riciclati o rigenerati in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre 2002 e all’immissione sul mercato e all’uso di halon per usi critici conformemente all’allegato VII. Le autorità competenti degli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le quantità di halon utilizzate per gli usi critici, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e le attività in corso per individuare ed utilizzare alternative appropriate.

Ogni anno la Commissione riesamina l’elenco degli usi critici di cui all’allegato VII e, se necessario, adotta modifiche e, ove opportuno, un calendario per la loro eliminazione graduale, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative sia tecnicamente che economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, lettera c), punto v), il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione presenta i risultati dell’esame al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso decide se modificare il termine del 1o gennaio 2015. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione, in base all’esperienza acquisita con l’applicazione del presente regolamento e al progresso tecnico, può modificare l’elenco e le date di cui al paragrafo 1, senza in alcun caso prorogare i termini ivi previsti, fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 7.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può modificare l’elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell’allegato IV.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’allegato V riporta a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti contenenti sostanze controllate e i codici della nomenclatura combinata. La Commissione può aggiungere e sopprimere voci o modificare tale elenco sulla base degli elenchi redatti dalle parti.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

6)

all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

halon recuperato, riciclato e rigenerato, immagazzinato per usi critici in impianti autorizzati o gestiti dall’autorità competente per soddisfare gli usi critici di cui all’allegato VII entro il 31 dicembre 2009, e prodotti e apparecchiature contenenti halon per soddisfare gli usi critici di cui all’allegato VII. In seguito ad un riesame delle esportazioni di tale halon recuperato, riciclato e rigenerato per usi critici avviato dalla Commissione entro il 1o gennaio 2005, la Commissione può vietare tali esportazioni prima del 31 dicembre 2009. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

7)

all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

8)

all’articolo 19, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 4, per ottemperare al protocollo o per migliorare l’attuazione concreta di tali prescrizioni.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»

2.4.   Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti  (11)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 166/2006, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare provvedimenti di cui all’articolo 8, paragrafo 3; adeguare gli allegati II e III al progresso scientifico e tecnico e adeguare gli allegati II e III in seguito all’adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, di eventuali modifiche degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 166/2006 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 166/2006 è modificato come segue:

1)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Laddove la Commissione accerti che non esistono dati sulle emissioni da fonti diffuse, sono adottati provvedimenti per avviare la comunicazione di dati relativi a sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Modifiche degli allegati

La Commissione apporta le eventuali modifiche necessarie agli allegati al fine di:

a)

adeguare gli allegati II e III al progresso scientifico e tecnico;

b)

adeguare gli allegati II e III in seguito all’adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo, di eventuali modifiche degli allegati.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

2.5.   Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione  (12)

Per quanto riguarda la direttiva 2006/7/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso scientifico e tecnologico i metodi di analisi per i parametri definiti nell’allegato I e le norme sul campionamento di cui all’allegato V, nonché di specificare la norma EN/ISO sull’equivalenza dei metodi microbiologici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/7/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2006/7/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Adeguamenti tecnici e misure di attuazione

1.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, la Commissione stabilisce:

a)

norme dettagliate per l’attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 12, paragrafo 4;

b)

linee guida relative a un metodo comune per la valutazione di singoli campioni.

2.   La Commissione adotta le misure seguenti:

a)

la specificazione della norma EN/ISO sull’equivalenza dei metodi microbiologici ai fini dell’articolo 3, paragrafo 9;

b)

tutte le modifiche necessarie per adattare i metodi di analisi per i parametri definiti nell’allegato I al progresso scientifico e tecnologico;

c)

tutte le modifiche necessarie per adattare l’allegato V al progresso scientifico e tecnologico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

3.   La Commissione presenta un progetto delle misure da adottare ai sensi del paragrafo 1, lettera a), in relazione all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), entro il 24 marzo 2010. Prima di presentarlo, consulta i rappresentanti degli Stati membri, delle autorità regionali e locali, delle pertinenti organizzazioni turistiche e dei consumatori nonché di altre parti interessate. Dopo l’adozione delle pertinenti norme, le rende pubbliche via Internet.»;

2)

all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

2.6.   Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive  (13)

Per quanto riguarda la direttiva 2006/21/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo 13, paragrafo 6; definire i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell’allegato II; interpretare la definizione che figura all’articolo 3, punto 3; definire i criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all’allegato III; definire norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi, nonché adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/21/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2006/21/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2:

a)

le disposizioni necessarie per l’armonizzazione e la trasmissione periodica delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 6;

b)

le linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2;

c)

le linee guida tecniche in materia di ispezioni di cui all’articolo 17.

2.   La Commissione stabilisce le disposizioni necessarie, con priorità per quanto riguarda le lettere b), c) e d), per:

a)

l’attuazione dell’articolo 13, paragrafo 6, comprese le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;

b)

la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell’allegato II;

c)

l’interpretazione della definizione che figura all’articolo 3, punto 3;

d)

la definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all’allegato III;

e)

la definizione di eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l’attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

3.   La Commissione apporta le modifiche necessarie agli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Le suddette modifiche sono apportate per garantire un livello elevato di protezione ambientale.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

3.   EUROSTAT

3.1.   Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati  (14)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2494/95, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le regole da seguire per garantire la comparabilità degli IPCA, nonché per preservarne e rafforzarne l’affidabilità e la pertinenza. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2494/95, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2494/95 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, i termini «all’articolo 14» sono sostituiti da «all’articolo 14, paragrafo 2»;

2)

all’articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione (Eurostat) adotta le regole da seguire per ottenere IPCA comparabili. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta le misure di applicazione del presente regolamento necessarie al fine di garantire la comparabilità degli IPCA nonché per preservarne e rafforzarne l’affidabilità e la pertinenza. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3. La Commissione chiede alla BCE di fornire un parere sulle misure che essa propone di presentare al comitato.»;

4)

all’articolo 8, paragrafo 3, i termini «all’articolo 14» sono sostituiti da «all’articolo 14, paragrafo 2»;

5)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Produzione dei risultati

Gli Stati membri elaborano i dati raccolti per produrre l’IPCA, sulla base di un indice del tipo Laspeyres, che interessa le categorie della classificazione internazionale COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) (******) che saranno adeguate dalla Commissione allo scopo di stabilire gli IPCA comparabili. La Commissione definisce i metodi, le procedure e le formule che garantiscono la conformità ai requisiti di comparabilità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

(******)  Pubblicata dalle Nazioni Unite, serie F n. 2, revisione 3, tabella 6.1, modificata dall’OCSE (DES/NI/86.9), Parigi 1986.»;"

6)

all’articolo 11, i termini «all’articolo 14» sono sostituiti da «all’articolo 14, paragrafo 2»;

7)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (*******) («il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (********), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(*******)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47."

(********)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;"

8)

all’articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel contesto di tali relazioni, la Commissione prenderà posizione sullo svolgimento delle procedure di cui all’articolo 14 e proporrà, all’occorrenza, le modifiche che essa ritiene opportune.»

3.2.   Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità  (15)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 577/98, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiungere ulteriori variabili, adeguare le definizioni, le norme di revisione e la codifica delle variabili, nonché di stabilire l’elenco delle variabili strutturali, le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 577/98 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 577/98 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, quinto comma, terzo trattino, i termini «all’articolo 8» sono sostituiti da «all’articolo 8, paragrafo 2»;

2)

all’articolo 4, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Un ulteriore insieme di variabili, di seguito “modulo ad hoc”, può completare le informazioni richieste al precedente paragrafo 1.

Ogni anno la Commissione stabilisce un programma pluriennale di moduli ad hoc.

Tale programma definisce, per ogni modulo ad hoc, il tema, il periodo di riferimento, la dimensione del campione (pari o inferiore a quella prevista all’articolo 3) nonché i termini di trasmissione dei risultati (eventualmente diversi da quelli indicati all’articolo 6).

Gli Stati membri e le regioni in questione e l’elenco dettagliato delle informazioni da raccogliere nel quadro di un modulo ad hoc sono stabiliti almeno dodici mesi prima del periodo di riferimento previsto per tale modulo.

La dimensione di un modulo ad hoc è limitata a undici variabili.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

3.   La Commissione stabilisce le definizioni, le norme di revisione, la codifica delle variabili, l’adeguamento dell’elenco delle variabili dell’indagine reso necessario dall’evoluzione delle tecniche e dei concetti, nonché un elenco dei principi per la formulazione delle domande relative alla situazione lavorativa. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

4.   Su proposta della Commissione è possibile identificare un elenco di variabili, di seguito “variabili strutturali”, nell’ambito delle caratteristiche dell’indagine specificate al paragrafo 1, che devono essere oggetto di indagine soltanto a livello di medie annuali in riferimento a 52 settimane anziché a medie trimestrali. Tale elenco di variabili strutturali, le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3. Per un periodo transitorio fino alla fine del 2007, la Spagna, la Finlandia e il Regno Unito possono sottoporre a indagine le variabili strutturali con riferimento a un unico trimestre.»;

3)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (*********).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (**********), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(*********)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47."

(**********)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;"

3.3.   Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali  (16)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1165/98, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di approvare e attuare i programmi europei di campionamento, adeguare gli allegati e determinare le modalità di applicazione del regolamento, comprese le misure necessarie per adeguarlo all’evoluzione economica e tecnica nel campo della raccolta e dell’elaborazione statistica dei dati nonché della trasmissione delle variabili. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1165/98, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

partecipazione a programmi di campionamento europei coordinati da Eurostat al fine di produrre stime europee.

I particolari dei programmi di cui al primo comma vengono specificati negli allegati. La Commissione adotta misure per la loro approvazione ed attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

Qualora i programmi di campionamento nazionali non soddisfino le prescrizioni europee, vengono stabiliti programmi di campionamento europei. Inoltre, gli Stati membri possono scegliere di partecipare a programmi di campionamento europei quando tali programmi consentano di ridurre in maniera sostanziale i costi del sistema statistico o l’onere per le imprese che l’osservanza delle prescrizioni europee comporta. La partecipazione a un programma di campionamento europeo deve soddisfare le condizioni di uno Stato membro per la fornitura della variabile pertinente, conformemente all’obiettivo di tale programma. I programmi di campionamento europei possono indicare le condizioni, il livello di informazione e le scadenze per la trasmissione dei dati.»;

2)

all’articolo 16, paragrafo 1, i termini «all’articolo 18» sono sostituiti da «all’articolo 18, paragrafo 2»;

3)

gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 17

Misure di esecuzione

La Commissione determina le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure necessarie per adeguarlo all’evoluzione economica e tecnica nel campo della raccolta e dell’elaborazione statistica dei dati nonché della trasmissione delle variabili. Nel far ciò tiene conto del principio che i benefici derivanti dalla misura devono essere superiori ai suoi costi e che, rispetto alle disposizioni originarie del presente regolamento, non deve derivarne per gli Stati membri o per le imprese la necessità di far ricorso in misura rilevante a risorse supplementari. Le modalità di applicazione del regolamento includono in particolare:

a)

l’impiego di unità particolari (articolo 2);

b)

l’aggiornamento dell’elenco delle variabili (articolo 3);

c)

le definizioni e le forme appropriate delle variabili trasmesse (articolo 3);

d)

l’istituzione di programmi di campionamento europei (articolo 4);

e)

la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 5);

f)

i livelli di scomposizione e di aggregazione delle variabili (articolo 6);

g)

i termini di trasmissione (articolo 8);

h)

i criteri di misurazione della qualità (articolo 10);

i)

i periodi transitori (articolo 13, paragrafo 1);

j)

le deroghe concesse durante il periodo transitorio (articolo 13, paragrafo 2);

k)

l’istituzione di studi pilota (articolo 16);

l)

il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE rev. 2;

m)

per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento.

Le misure di cui alle lettere j) e k) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Le misure di cui alle lettere da a) a i) e alle lettere l) ed m), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (***********).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (************), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(***********)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47."

(************)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;"

4)

l’allegato A («Industria») è modificato come segue:

a)

la lettera a) («Ambito d’applicazione») è sostituita dalla seguente:

«a)   Ambito d’applicazione

Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da B a E della NACE rev. 2, o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da B a E della CPA. I dati non sono richiesti per la divisione 37, i gruppi 38.1 e 38.2 e la divisione 39 della NACE rev. 2. L’elenco delle attività può essere riveduto dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

alla lettera b) («Unità d’osservazione»), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

La Commissione può decidere l’uso di altre unità di osservazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

c)

la lettera c) («Elenco delle variabili»), è modificata come segue:

i)

al punto 2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione stabilisce le condizioni per garantire la qualità necessaria dei dati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

ii)

i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.

a partire dall’inizio del primo periodo di riferimento i dati sui nuovi ordinativi (n. 130, n. 131, n. 132) possono essere approssimati mediante un indicatore anticipatore alternativo che può essere calcolato sulla base dei dati risultanti da un’inchiesta congiunturale di opinione. Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Detto periodo è esteso fino a un massimo di cinque anni, salvo decisione contraria della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

4.

a partire dall’inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Detto periodo è esteso fino a un massimo di cinque anni, salvo decisione contraria della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

iii)

al punto 8, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«L’elenco delle attività può essere riveduto dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

iv)

al punto 10, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«L’elenco delle attività può essere riveduto dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

d)

alla lettera d) («Forma»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Inoltre, le variabili “Produzione” (n. 110) e “Ore di lavoro” (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi.

Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L’elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

e)

alla lettera f) («Livello di dettaglio»), i punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8.

Per la variabile relativa ai prezzi all’importazione (n. 340) la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di un programma europeo di campionamento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

9.

Le variabili relative al mercato non interno (n. 122, n. 132 e n. 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell’industria definita dalle sezioni da B a E della NACE rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE rev. 2. L’informazione su NACE rev. 2, sezioni D ed E, non è richiesta per la variabile 122. La variabile relativa ai prezzi all’importazione (n. 340) inoltre deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell’industria definita dalle sezioni da B a E della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3. All’importazione di prodotti da paesi della zona extra euro il programma europeo di campionamento può limitare il campo d’applicazione della variabile relativa ai prezzi all’importazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 132, 312 e 340.»;

f)

alla lettera j) («Periodo transitorio»), tutti i riferimenti all’articolo 18 sono sostituiti da riferimenti all’articolo 18, paragrafo 2;

5)

l’allegato B («Costruzione») è modificato come segue:

a)

alla lettera b) («Unità d’osservazione»), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

La Commissione può decidere l’uso di altre unità d’osservazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

la lettera c) («Elenco delle variabili»), è modificata come segue:

i)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

A partire dall’inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Tale periodo è esteso fino a un massimo di cinque anni, salvo decisione contraria della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

ii)

al punto 6, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Non oltre l’11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all’articolo 17, lettera b), per sostituire la variabile relativa ai costi di costruzione con la variabile relativa ai prezzi alla produzione a partire dall’anno base 2010. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

c)

alla lettera d) («Forma»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Inoltre, le variabili relative alla produzione (n. 110, n. 115 e n. 116) e alle ore di lavoro (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L’elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

d)

alla lettera j) («Periodo transitorio»), tutti i riferimenti all’articolo 18 sono sostituiti da riferimenti all’articolo 18, paragrafo 2;

6)

l’allegato C («Commercio al dettaglio e riparazioni») è modificato come segue:

a)

alla lettera b) («Unità d’osservazione»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La Commissione può decidere l’uso di altre unità di osservazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

la lettera c) («Elenco delle variabili»), è modificata come segue:

i)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

A partire dall’inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo è esteso fino a un massimo di cinque anni, salvo decisione contraria della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

ii)

al punto 4, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Non oltre l’11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all’articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall’anno base 2010. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

c)

alla lettera d) («Forma»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) devono anche essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L’elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

d)

alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui al punto 3 della lettera f) del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 120 e n. 330/123) gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Le condizioni della ripartizione sono stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

e)

alla lettera j) («Periodo transitorio»), tutti i riferimenti all’articolo 18 sono sostituiti da riferimenti all’articolo 18, paragrafo 2;

7)

l’allegato D («Altri servizi») è modificato come segue:

a)

alla lettera b) («Unità d’osservazione»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La Commissione può decidere l’uso di altre unità d’osservazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

la lettera c) («Elenco delle variabili»), è modificata come segue:

i)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

A partire dall’inizio del primo periodo di riferimento, i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo è esteso fino a un massimo di cinque anni, salvo decisione contraria della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

ii)

al punto 4, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Non oltre l’11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all’articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall’anno base 2010. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

c)

alla lettera d) («Forma»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La variabile relativa al fatturato (n. 120) deve essere anche trasmessa con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L’elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

d)

alla lettera e) («Periodo di riferimento»), l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Non oltre l’11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all’articolo 17, lettera e), per un’eventuale modifica della frequenza di elaborazione della variabile relativa al fatturato. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

e)

alla lettera f) («Livello di dettaglio»), il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

La Commissione può modificare l’elenco delle attività e dei gruppi non oltre l’11 agosto 2008. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

f)

alle lettere i) («Primo periodo di riferimento») e j) («Periodo transitorio»), tutti i riferimenti all’articolo 18 sono sostituiti da riferimenti all’articolo 18, paragrafo 2.

3.4.   Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro  (17)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 530/1999, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare la definizione e la scomposizione dei dati da fornire, nonché di stabilire i criteri di valutazione della qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 530/1999 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 530/1999 è modificato come segue:

1)

gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 11

Misure di attuazione

Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento, comprese quelle destinate a tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono adottate dalla Commissione per ciascun periodo di riferimento almeno nove mesi prima del suo inizio:

i)

la definizione e la scomposizione dei dati da fornire (articolo 6);

ii)

il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati (articolo 9);

iii)

i criteri di valutazione della qualità (articolo 10);

iv)

le deroghe, in casi debitamente giustificati, rispettivamente per gli anni 2004 e 2006 (articolo 13, paragrafo 2).

Le misure di cui ai punti ii) e iv) sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Le misure di cui ai punti i) e iii), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (*************).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (**************), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(*************)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47."

(**************)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;"

2)

all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per gli anni 2004 e 2006, rispettivamente, possono essere concesse deroghe agli articoli 3 e 6 qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti di rilievo, in conformità con la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»

3.5.   Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all’indice del costo del lavoro  (18)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 450/2003, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare le definizioni, modificare le specifiche tecniche, includere nuove sezioni nell’indagine, adeguare la disaggregazione per attività economica degli indici, definire i criteri di qualità, determinare studi di fattibilità e adottare le decisioni derivanti dai loro risultati, nonché determinare la metodologia per il concatenamento dell’indice. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 450/2003 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 450/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può adottare misure per ridefinire le specifiche tecniche dell’indice, compresa la revisione del sistema di ponderazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’inclusione delle attività economiche definite nelle sezioni da O a S della NACE rev. 2 nel campo d’applicazione del presente regolamento è stabilita dalla Commissione tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all’articolo 10. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Disaggregazione delle variabili

1.   I dati vengono disaggregati per attività economiche di cui alle sezioni della NACE rev. 2 e mediante ulteriori disaggregazioni, definite dalla Commissione, non oltre il livello delle divisioni NACE rev. 2 (livello a due cifre) o raggruppamenti di divisioni, tenendo conto dei contributi all’occupazione complessiva ed ai costi del lavoro a livelli nazionali e di Comunità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Gli indici del costo del lavoro sono forniti separatamente per le tre categorie di costi del lavoro riportate di seguito:

a)

costo totale del lavoro;

b)

retribuzioni lorde, definite sulla base della voce D.11 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999;

c)

contributi sociali a carico dei datori di lavoro e imposte pagate dai datori di lavoro al netto dei contributi da essi percepiti, definiti come la somma delle voci D.12 e D.4, meno la voce D.5, di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999.

2.   Viene fornito un indice delle stime del costo totale del lavoro, escluse le gratifiche secondo la definizione che figura alla voce D.11112 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999, disaggregato per attività economiche, definite dalla Commissione, e basato sulla classificazione NACE rev. 2, tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all’articolo 10. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Qualità

1.   I dati attuali e retrospettivi trasmessi soddisfano criteri di qualità distinti definiti dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

2.   A partire dal 2003 gli Stati membri presentano relazioni annuali sulla qualità alla Commissione, che ne definisce il contenuto. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

5)

gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 11

Misure di attuazione

La Commissione adotta le seguenti misure di attuazione del presente regolamento, incluse quelle per tener conto dei mutamenti tecnici ed economici:

a)

la definizione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, delle disaggregazioni da includere nella struttura fissa;

b)

le specifiche tecniche dell’indice (articolo 2);

c)

l’inclusione delle sezioni da O a S della NACE rev. 2 (articolo 3);

d)

la disaggregazione per attività economica degli indici (articolo 4);

e)

il formato per la trasmissione dei risultati e le procedure di adeguamento da applicare (articolo 6);

f)

i criteri distinti di qualità per i dati attuali e retrospettivi trasmessi e i contenuti delle relazioni sulla qualità (articolo 8);

g)

il periodo di transizione (articolo 9);

h)

la determinazione degli studi di fattibilità e le decisioni derivanti dai loro risultati (articolo 10); e

i)

la metodologia per il concatenamento dell’indice (allegato).

Le misure di cui alle lettere e), g) e h) sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Le misure di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (***************).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(***************)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.»;"

6)

nell’allegato, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

La metodologia per il concatenamento dell’indice è stabilita dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»

3.6.   Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese  (19)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1552/2005, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare le definizioni e i requisiti di campionamento, determinare i dati specifici da raccogliere, nonché i requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1552/2005 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1552/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tenendo conto della specifica distribuzione delle imprese per dimensione a livello nazionale e dell’evoluzione dei fabbisogni del settore, gli Stati membri possono estendere la definizione di unità statistica sul loro territorio. La Commissione può a sua volta decidere di estendere tale definizione qualora tale estensione migliori sostanzialmente la rappresentatività e la qualità dei risultati dell’indagine negli Stati membri interessati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione determina i requisiti di campionamento e di esattezza, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE rev. 2 e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione determina i dati specifici da raccogliere in relazione alle imprese che formano e alle imprese che non formano e ai diversi tipi di formazione professionale. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione determina i requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese, la struttura delle relazioni di qualità di cui al paragrafo 2 e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione determina il primo anno di riferimento per il quale si devono raccogliere dati. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

6)

gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Misure di attuazione

Le misure atte a tener conto degli sviluppi economici e tecnici in materia di raccolta, trasmissione e trattamento dei dati, sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Le altre misure di attuazione del presente regolamento, riguardanti altresì il formato tecnico adeguato e la norma sull’interscambio per la trasmissione dei dati in forma elettronica, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (****************).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(****************)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.»"

4.   MERCATO INTERNO

4.1.   Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)  (20)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2195/2002, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare la struttura e i codici del CPV e di procedere agli adeguamenti tecnici di tutti gli allegati di tale regolamento per consentire di mettere a disposizione degli utilizzatori uno strumento adeguato alle loro esigenze e all’evoluzione degli appalti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2195/2002 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per motivi imperativi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di modifiche di natura puramente tecnica.

Pertanto, gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2195/2002 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

La Commissione adotta le misure necessarie alla revisione del CPV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio (*****************).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.2.   Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali  (21)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/17/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di procedere ad adeguamenti tecnici di alcune disposizioni della direttiva e dei suoi allegati, in funzione del progresso tecnico o dell’evoluzione negli Stati membri e di rivedere le soglie d’applicazione del dispositivo. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/17/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per motivi di efficacia, e in considerazione dei vincoli previsti in materia di termini derivanti dalle modalità di calcolo e di pubblicazione, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati per quanto attiene alla revisione di determinate soglie.

Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l’adozione di modifiche di natura puramente tecnica.

Pertanto, la direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Articolo 68

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio (******************).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(******************)  GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15.»;"

2)

l’articolo 69 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 16 ogni due anni dal 30 aprile 2004, e procede, se necessario in relazione al secondo comma, alla loro revisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le soglie di cui all’articolo 61 (concorsi di progettazione) alla soglia riveduta relativa agli appalti di servizi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.»;

3)

l’articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Articolo 70

Modificazioni

1.   La Commissione può modificare, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 68, paragrafo 2, quanto segue:

a)

le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato XX per motivi di progresso tecnico o di ordine amministrativo;

b)

le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63;

c)

ai fini di semplificazione conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, le modalità di applicazione e di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e distribuzione dei prospetti statistici di cui all’articolo 67, paragrafi 1 e 2.

2.   La Commissione può modificare quanto segue:

a)

l’elenco degli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X in modo che rispondano ai criteri di cui agli articoli da 2 a 7;

b)

le modalità di riferimento specifico a voci particolari della nomenclatura CPV negli avvisi;

c)

i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato XVII lasciando immutato il campo di applicazione “ratione materiae” della presente direttiva, e le modalità di riferimento, negli avvisi, a voci particolari della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in detti allegati;

d)

i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato XII, lasciando immutato il campo di applicazione “ratione materiae” della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci particolari della suddetta nomenclatura negli avvisi;

e)

l’allegato XI;

f)

le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui ai punti a), f) e g) dell’allegato XXIV;

g)

le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all’articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 69, paragrafo 2, secondo comma.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.»

4.3.   Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi  (22)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/18/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di procedere ad adeguamenti tecnici di alcune disposizioni della direttiva e dei suoi allegati, in funzione del progresso tecnico o dell’evoluzione negli Stati membri, e di rivedere le soglie d’applicazione del dispositivo. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/18/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per motivi di efficacia, e in considerazione dei vincoli previsti in materia di termini derivanti dalle modalità di calcolo e di pubblicazione, i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene alla revisione di determinate soglie dovrebbero essere abbreviati.

Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di modifiche di natura puramente tecnica.

Pertanto, la direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Articolo 77

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio (*******************).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(*******************)  GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15.»;"

2)

l’articolo 78 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 7 ogni due anni dal 30 aprile 2004 e procede, se necessario, alla loro revisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie:

a)

le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera a), all’articolo 56 e all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori;

b)

le soglie previste all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;

c)

le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b), e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell’allegato IV.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.»;

3)

l’articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

Modificazioni

1.   La Commissione può modificare, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 77, paragrafo 2, quanto segue:

a)

le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonché dei prospetti statistici di cui all’articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76;

b)

le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo.

2.   La Commissione può modificare quanto segue:

a)

le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 78, paragrafo 3;

b)

le modalità particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;

c)

gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all’allegato III, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;

d)

gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all’allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all’accordo;

e)

i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione “ratione materiae” della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;

f)

i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione “ratione materiae” della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;

g)

le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui alle lettere a), f) e g) dell’allegato X.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.»

5.   SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

5.1.   Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari  (23)

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 315/93, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire tolleranze massime per contaminanti specifici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento completandolo, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ritardi nello stabilire tolleranze massime per contaminanti specifici potrebbero costituire una minaccia per la salute umana o animale. Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di tali tolleranze.

Pertanto, il regolamento (CEE) n. 315/93 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per tutelare la salute pubblica e in applicazione del paragrafo 1, la Commissione può stabilire le tolleranze massime eventualmente necessarie per contaminanti specifici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione esamina, nel più breve tempo possibile e nell’ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione 69/414/CEE del Consiglio (********************), i motivi forniti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1, esprime immediatamente il proprio parere in merito ed adotta le misure del caso per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale secondo la procedura di regolamentazione prevista all’articolo 8, paragrafo 2.

(********************)  GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.»;"

3)

all’articolo 5, paragrafo 3, quarto comma, i termini «dall’articolo 8» sono sostituiti da «dall’articolo 8, paragrafo 2»;

4)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (*********************), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(*********************)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;"

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.2.   Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali  (24)

Per quanto riguarda la direttiva 93/74/CEE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni generali relative all’applicazione delle indicazioni contenute nell’elenco delle destinazioni e di adottare modifiche dell’elenco delle destinazioni e delle disposizioni generali relative all’applicazione delle indicazioni contenute nell’elenco delle destinazioni a seguito dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 93/74/CEE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali svolgono un ruolo importante nell’alimentazione degli animali da compagnia e nell’allevamento di animali da reddito. Si tratta di alimenti la cui composizione e lavorazione devono essere appositamente studiate per soddisfare le esigenze nutrizionali delle categorie di animali da compagnia o da reddito il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di venire alterati momentaneamente o sono alterati temporaneamente o in forma irreversibile. Risulta pertanto necessario fornire senza indugio all’utilizzatore di tali alimenti tutte le informazioni esatte e pertinenti che gli consentano di effettuare una scelta adeguata. Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione delle disposizioni generali relative all’applicazione delle indicazioni contenute nell’elenco delle destinazioni e all’adozione delle modifiche dell’elenco delle destinazioni e delle disposizioni generali relative all’applicazione delle indicazioni contenute nell’elenco delle destinazioni a seguito dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Pertanto, la direttiva 93/74/CEE è modificata come segue:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

La Commissione adotta:

a)

entro il 30 giugno 1994, un elenco delle destinazioni in conformità dell’allegato, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Tale elenco contiene:

le indicazioni di cui all’articolo 5, punto 1, lettere b), c), d) ed e),

ove necessario, le indicazioni di cui all’articolo 5, punto 2, e all’articolo 5, punto 4, secondo comma;

b)

disposizioni generali relative all’applicazione delle indicazioni di cui alla lettera a), comprese le tolleranze applicabili;

c)

modifiche delle misure adottate in conformità delle lettere a) e b) a seguito dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Le misure di cui alle lettere b) e c), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 9, paragrafo 4.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione avvia quanto prima la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, onde adottare le eventuali misure appropriate per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale.»;

3)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dai seguenti:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.3.   Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti  (25)

Per quanto riguarda la direttiva 96/23/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare modifiche degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/23/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 96/23/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Il piano deve attenersi ai livelli e alle frequenze di campionamento previsti all’allegato IV. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, può adeguare, per gli Stati membri interessati, le esigenze di controllo minime fissate in detto allegato, purché risulti chiaramente che tale adeguamento potenzia l’efficacia generale del piano per lo Stato membro interessato e non riduce in alcun modo le sue possibilità di individuazione dei residui o dei casi di trattamento illecito di sostanze indicate nell’allegato I.

2.   La Commissione procede al riesame delle categorie di residui da ricercare in conformità dell’allegato II e alla determinazione dei livelli e delle frequenze del prelievo di campioni relativi agli animali e ai prodotti di cui all’articolo 3, non ancora fissati dall’allegato IV, la prima volta entro un termine massimo di 18 mesi dall’adozione della presente direttiva. A tal fine la Commissione tiene conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle misure nazionali esistenti, nonché delle informazioni comunicate alla Commissione in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti intese ad assoggettare tali settori specifici alla ricerca di residui. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 4.»;

2)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La Commissione sottopone il piano da essa ritenuto conforme per approvazione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

Su richiesta dello Stato membro interessato o di sua iniziativa — per tener conto dell’evoluzione della situazione in tale Stato membro o in una delle sue regioni, dei risultati delle indagini nazionali o delle constatazioni effettuate in forza degli articoli 16 e 17 — la Commissione può decidere, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, di approvare una modificazione o una integrazione di un piano già approvato in conformità del paragrafo 2.»;

b)

al paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di osservazioni degli Stati membri o qualora l’aggiornamento non sia considerato conforme o sia ritenuto insufficiente dalla Commissione, quest’ultima sottopone il piano aggiornato al comitato permanente veterinario che deve pronunciarsi secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 14, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’elenco dei laboratori così designati è stabilito secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione precisa le modalità per la raccolta di campioni ufficiali, nonché i metodi di routine e di riferimento per l’analisi degli stessi. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 4.»;

5)

all’articolo 20, paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Tenuto conto del parere degli esperti, misure appropriate possono essere prese secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.»;

6)

all’articolo 21, il paragrafo 1, secondo comma, e il paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Lo Stato membro interessato adotta le misure necessarie per tener conto dell’esito di dette verifiche e comunica alla Commissione le misure adottate. La Commissione, se ritiene che tali misure siano insufficienti, adotta — dopo aver consultato lo Stato membro in questione e aver valutato le misure necessarie per garantire la sanità pubblica — le opportune misure secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

2.   Le disposizioni generali d’applicazione del presente paragrafo, in particolare per quanto concerne la frequenza e le modalità di esecuzione di tali verifiche di cui al paragrafo 1, primo comma (comprese le modalità di collaborazione con le autorità competenti), sono fissate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

7)

l’articolo 29 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione approva detto piano secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Secondo la stessa procedura, possono essere ammesse altre garanzie rispetto a quelle derivanti dall’applicazione della presente direttiva.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In caso di inosservanza delle disposizioni del paragrafo 1, l’iscrizione di un paese terzo negli elenchi di paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria o il beneficio del “prelisting” possono essere sospesi, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.»;

8)

all’articolo 30, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Se, nel caso di paesi terzi che hanno concluso accordi di equivalenza con la Comunità, la Commissione, previa indagine presso le autorità competenti del paese terzo in questione, conclude che queste ultime non hanno ottemperato agli obblighi e alle garanzie contemplati nei piani di cui all’articolo 29, paragrafo 1, essa sospende — secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2 — il beneficio di detti accordi per gli animali ed i prodotti in causa fino a quando il paese in questione avrà dimostrato che si è posto rimedio alle inosservanze. Alla sospensione si mette fine secondo la medesima procedura.»;

9)

l’articolo 32 è soppresso;

10)

gli articoli 33, 34 e 35 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 33

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (**********************).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (***********************), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a quindici giorni.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 34

Fatto salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 2, gli allegati I, III, IV e V possono essere modificati o integrati dalla Commissione. In particolare, tali allegati possono essere modificati, ai fini di una valutazione dei rischi riguardanti i seguenti parametri:

la potenzialità tossicologica dei residui nei prodotti di origine animale,

la presenza potenziale di residui nei prodotti di origine animale.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 4.

Articolo 35

La Commissione, può adottare misure transitorie necessarie all’instaurazione del regime previsto dalla presente direttiva.

Misure transitorie di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, e in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni della presente direttiva, sono approvati in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 4.

Altre misure transitorie possono essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

(**********************)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1."

(***********************)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»"

5.4.   Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari  (26)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 258/97, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le modalità relative alla protezione dei dati. Tali misure di portata generale e intese a completare il regolamento (CE) n. 258/97 con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 258/97 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 3, i termini «all’articolo 13» sono sostituiti da «all’articolo 13, paragrafo 2»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, i termini «all’articolo 13» sono sostituiti da «all’articolo 13, paragrafo 2»;

3)

all’articolo 4, paragrafo 5, i termini «all’articolo 13» sono sostituiti da «all’articolo 13, paragrafo 2»;

4)

all’articolo 7, paragrafo 1, i termini «all’articolo 13» sono sostituiti da «all’articolo 13, paragrafo 2»;

5)

all’articolo 8, paragrafo 3, i termini «all’articolo 13» sono sostituiti da «all’articolo 13, paragrafo 2»;

6)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

La Commissione adotta le modalità per la tutela delle informazioni fornite dal richiedente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.»;

7)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione esamina quanto prima, nell’ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari, i motivi di cui al paragrafo 1; essa prende le misure necessarie per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all’entrata in vigore di queste misure.»;

8)

all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.5.   Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità  (27)

Per quanto riguarda la decisione n. 2119/98/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di determinare le malattie trasmissibili e i criteri per la selezione di tali malattie che devono essere oggetto di controllo da parte della rete comunitaria, nonché i metodi di sorveglianza epidemiologica e microbiologica. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della decisione n. 2119/98/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Di fronte a una situazione d’emergenza dovuta all’insorgenza di malattie trasmissibili gravi o a nuovi sviluppi in tale campo, occorre mettere in moto senza indugio il sistema di sorveglianza epidemiologica per garantire la protezione della popolazione e della sanità pubblica. Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di decisioni volte a determinare le malattie trasmissibili, i criteri per la selezione di tali malattie e i metodi di sorveglianza epidemiologica e microbiologica, nonché per la modifica dell’allegato della decisione n. 2119/98/CE contenente l’elenco delle categorie delle malattie trasmissibili.

Pertanto, la decisione n. 2119/98/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

l’alinea è sostituito dal seguente:

«Per un funzionamento efficace della rete comunitaria in materia di sorveglianza epidemiologica e per un’informazione uniforme la Commissione adotta i seguenti elementi:»;

b)

sono aggiunti i seguenti secondo e terzo comma:

«La misure di cui alle lettere a), b) ed e), intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 7, paragrafo 4.

Le misure di cui alle lettere c), d), f), g) e h) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le procedure relative alle informazioni e alla consultazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché le procedure relative al coordinamento di cui ai paragrafi 1 e 4, sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

4)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

L’allegato può essere modificato o completato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 7, paragrafo 4.»

5.6.   Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità  (28)

Per quanto riguarda la direttiva 2000/13/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare alcune misure necessarie per la sua attuazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/13/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini della modifica degli elenchi di talune categorie di ingredienti.

Pertanto, la direttiva 2000/13/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta le disposizioni comunitarie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3 bis, secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per gli altri prodotti, trattandosi di misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 6, il secondo comma è modificato come segue:

i)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all’allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria.

Modifiche all’elenco delle categorie che figurano all’allegato I possono essere decise dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

Tuttavia, la designazione “amido(i)” che figura all’allegato I deve sempre essere completata dall’indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine,»;

ii)

il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all’allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione.

Le modifiche da apportare all’allegato II in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 20, paragrafo 4.

Tuttavia, la designazione “amidi modificati” che figura all’allegato II deve sempre essere completata dall’indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine,»;

c)

al paragrafo 7, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

d)

al paragrafo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il secondo comma, l’allegato III bis può essere modificato dalla Commissione, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare emesso sulla base dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (************************). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 20, paragrafo 4.

(************************)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

nei casi stabiliti dalla Commissione; la determinazione di tali casi, che consiste in una misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, viene effettuata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

nei casi stabiliti dalla Commissione; la determinazione di tali casi, che consiste in una misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, viene effettuata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

c)

al paragrafo 4, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Queste disposizioni comunitarie sono adottate dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Questo elenco può essere completato dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione adotta le disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 1, secondo comma, al paragrafo 2, lettere b) e d), e al paragrafo 5, secondo comma. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 11, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

6)

all’articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le altre bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume, esse sono stabilite dalla Commissione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

7)

all’articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri vietano nel proprio territorio il commercio dei prodotti alimentari per i quali le indicazioni previste dall’articolo 3 e dall’articolo 4, paragrafo 2, non figurano in una lingua facilmente compresa dal consumatore, a meno che l’informazione di quest’ultimo sia effettivamente assicurata da altre misure stabilite per una o più indicazioni dell’etichettatura. Tale determinazione intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, viene effettuata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

8)

l’articolo 20 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

9)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

La Commissione adotta le misure transitorie che si rivelino necessarie per facilitare l’applicazione della presente direttiva.

Le misure transitorie di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, comprese quelle che la completano con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

Altre misure transitorie possono essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2.»

5.7.   Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco  (29)

Per quanto riguarda la direttiva 2001/37/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare orientamenti per l’utilizzo di fotografie a colori o pittogrammi sui prodotti del tabacco e di adeguare al progresso scientifico e tecnico le disposizioni riguardanti i metodi di misurazione e le avvertenze relative alla salute. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/37/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2001/37/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 5, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta orientamenti per l’utilizzo di fotografie a colori o pittogrammi che illustrino e spieghino le ripercussioni del fumo sulla salute per assicurare che non siano pregiudicate le disposizioni del mercato interno. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Misure di adeguamento

1.   L’adeguamento al progresso scientifico e tecnico dei metodi di misurazione di cui all’articolo 4, nonché delle definizioni ad essi relative è deciso dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3 completandola.

2.   L’adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle avvertenze relative alla salute da apporre sulle confezioni dei prodotti del tabacco di cui all’allegato I e della frequenza della loro rotazione è deciso dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

3.   La Commissione provvede, secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, all’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della marcatura per l’identificazione e la rintracciabilità dei prodotti del tabacco.»;

3)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.8.   Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti  (30)

Per quanto riguarda la direttiva 2001/95/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire e adeguare le principali norme e procedure relative alla notifica di gravi rischi presentati da prodotti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/95/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per motivi di efficacia, e tenuto conto in particolare del fatto che l’adeguatezza delle principali norme e procedure in materia di notifica di gravi rischi presentati da prodotti è un presupposto del corretto funzionamento del sistema di allarme rapido, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati.

Pertanto, la direttiva 2001/95/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la Commissione definisce i requisiti intesi a garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfino l’obbligo generale di sicurezza; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 4;»

2)

all’articolo 5, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adatta i requisiti specifici di tale obbligo di informazione che figurano nell’allegato I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 5.»;

3)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le procedure particolareggiate concernenti il RAPEX figurano nell’allegato II. Esse sono adattate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 5.»;

4)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.»

5.9.   Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare  (31)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni relative al numero e al nome dei gruppi di esperti scientifici, regole riguardanti la procedura per la presentazione di una richiesta di parere all’Autorità, nonché criteri per l’inserimento di un istituto nell’elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 178/2002 completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 178/2002 è modificato come segue:

1)

all’articolo 28, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici il numero e il nome dei gruppi di esperti scientifici possono essere adattati dalla Commissione su richiesta dell’Autorità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 29, il paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6.   Le regole per l’applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione sentita l’Autorità. Tali regole specificano in particolare quanto segue:

a)

la procedura che l’Autorità deve seguire per le richieste che le sono demandate;

b)

le linee direttrici che disciplinano la valutazione scientifica di sostanze, prodotti o processi soggetti in base alla legislazione comunitaria ad autorizzazione preventiva o all’inserimento in un elenco positivo, in particolare laddove la legislazione preveda o autorizzi la presentazione a tal fine di un fascicolo da parte del richiedente.

La misura di cui alla lettera a), intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.

Le linee direttrici di cui alla lettera b) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 58, paragrafo 2.»;

3)

all’articolo 36, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione, previa consultazione dell’Autorità, fissa le regole che stabiliscono i criteri per l’inserimento di un istituto nell’elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri, le modalità per la definizione di requisiti di qualità armonizzati e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di sostegno finanziario. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.

Altre regole per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono stabilite dalla Commissione, sentita l’Autorità, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 58, paragrafo 2.»;

4)

all’articolo 58, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.10.   Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano  (32)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1774/2002, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire norme in materia di eliminazione, lavorazione, importazione/esportazione e trasformazione di materiale di categoria 1, 2 e 3 di sottoprodotti di origine animale, nonché norme riguardanti l’immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale provenienti da territori soggetti a restrizioni di polizia sanitaria e di fertilizzanti organici e ammendanti; definire le condizioni per l’importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e delle relative materie prime, nonché requisiti d’igiene specifici o alternativi stabiliti negli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1774/2002, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per motivi imperativi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione delle norme riguardanti l’immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale, o prodotti da essi derivati, provenienti da territori soggetti a restrizioni di polizia sanitaria; l’adozione di condizioni diverse per situazioni specifiche riguardanti l’immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale, o prodotti da essi derivati, provenienti da territori soggetti a restrizioni di polizia sanitaria; le modifiche degli allegati.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1774/2002 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tuttavia, gli Stati membri possono disciplinare nella legislazione nazionale l’importazione e l’immissione sul mercato di prodotti non contemplati negli allegati VII e VIII in attesa dell’adozione di una decisione della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’eventuale ricorso a questa possibilità.»;

2)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

in funzione dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, sono eliminati con altri metodi riconosciuti dalla Commissione, sentito il comitato scientifico competente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Tali metodi possono completare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a d).»;

b)

al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I materiali di categoria 1 possono essere importati o esportati soltanto in conformità del presente regolamento o di disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

se si tratta di materiali proteici risultanti, sono utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, rispettando le condizioni definite, se del caso, dalla Commissione sentito il comitato scientifico competente; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3;»

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

se si tratta di materiali di origine ittica, sono insilati o compostati secondo modalità adottate dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3;»

iii)

alla lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati secondo modalità stabilite dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3;»

iv)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

sono eliminati con altri metodi o utilizzati in altri modi, secondo modalità stabilite dalla Commissione, sentito il comitato scientifico competente; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Tali metodi o modi possono completare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a f).»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I materiali di categoria 2 possono essere immessi sul mercato o esportati soltanto in conformità del presente regolamento o di disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 6, paragrafo 2, le lettere g), h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

«g)

se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di cui al paragrafo 1, lettera l), sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati secondo modalità stabilite dalla Commissione o, in attesa dell’adozione di tali modalità, conformemente alla legislazione nazionale. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3;

h)

se si tratta di materiali di origine ittica, sono insilati o compostati secondo modalità stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3; o

i)

sono eliminati con altri metodi o utilizzati in altri modi, secondo modalità stabilite dalla Commissione sentito il comitato scientifico competente; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Tali metodi o modi possono completare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a h).»;

5)

all’articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere modificati dalla Commissione alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, sentito il comitato scientifico competente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

6)

all’articolo 16, il paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

rispettino i requisiti di cui agli allegati VII e VIII, o le modalità di applicazione che la Commissione dovrà stabilire. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 33, paragrafo 4.»;

b)

al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«In situazioni specifiche, condizioni diverse da quelle previste al primo comma possono essere stabilite con decisioni adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 33, paragrafo 4.»;

7)

all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché i fertilizzanti organici e gli ammendanti ottenuti da prodotti trasformati diversi da quelli derivanti dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente siano immessi sul mercato o esportati unicamente se rispettano le condizioni definite, se del caso, dalla Commissione, sentito il comitato scientifico competente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

8)

all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione stabilisce regole riguardanti le misure di controllo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

Altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Possono essere concesse deroghe al paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne i pesci e gli animali da pelliccia, previa consultazione del comitato scientifico competente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

9)

l’articolo 23 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare l’uso, sotto il controllo dell’autorità competente, dei materiali di categoria 1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), per l’alimentazione di specie di uccelli necrofagi minacciate di estinzione o protette, secondo modalità stabilite dalla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le modalità di applicazione delle misure di controllo possono essere stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

10)

all’articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può stabilire regole concernenti la frequenza dei controlli e i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

Eventuali altre modalità di applicazione del presente articolo possono essere stabilite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.»;

11)

all’articolo 26, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può stabilire regole concernenti la frequenza dei controlli e i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

Eventuali altre modalità di applicazione del presente articolo possono essere stabilite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.»;

12)

all’articolo 28, ilsecondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, l’importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e delle relative materie prime, provenienti da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, è autorizzata purché tali materie prime siano contrassegnate in modo indelebile e a condizioni specifiche stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

13)

all’articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Previa consultazione del comitato scientifico competente su qualsiasi questione che possa avere conseguenze per la salute pubblica o degli animali, gli allegati possono essere modificati o integrati e opportune misure transitorie possono essere adottate dalla Commissione.

Le misure transitorie e le misure che modificano o integrano gli allegati, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 33, paragrafo 4.

Altre misure transitorie possono essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.»;

14)

l’articolo 33 è così sostituito:

«Articolo 33

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, di seguito “il Comitato”.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

15)

all’allegato III, capitolo II, parte B, il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

Le acque reflue devono essere trattate in modo da garantire, per quanto ragionevolmente possibile, che non rimangano agenti patogeni. I requisiti specifici per il trattamento delle acque reflue provenienti dagli impianti di transito di categoria 1 e 2 possono essere fissati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

16)

l’allegato V è modificato come segue:

a)

al capitolo II, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Le acque reflue provenienti dalla zona sporca devono essere trattate in modo da garantire, per quanto ragionevolmente possibile, che non rimangano agenti patogeni. I requisiti specifici per il trattamento delle acque reflue provenienti dagli impianti di trasformazione possono essere fissati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

b)

al capitolo V, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Le procedure di convalida basate su metodi di prova possono essere stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

17)

l’allegato VI è modificato come segue:

a)

al capitolo I, parte C, il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

I prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1 o 2, ad eccezione dei prodotti liquidi destinati a un impianto di produzione di biogas o a un impianto di compostaggio, devono essere contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, tramite un sistema approvato dall’autorità competente. Le modalità dettagliate del sistema volto ad applicare un contrassegno possono essere fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

b)

al capitolo III, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti, o condizioni equivalenti stabilite dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

18)

l’allegato VII è modificato come segue:

a)

al capitolo II, parte C, punto 13, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

viene sottoposta a nuovo trattamento presso un impianto di trasformazione riconosciuto ai sensi del presente regolamento o decontaminata per mezzo di un trattamento autorizzato dall’autorità competente. Un elenco di trattamenti autorizzati può essere stabilito dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3. La partita non viene rimessa in circolazione finché non sia stata trattata e analizzata dall’autorità competente per accertare l’assenza di salmonella conformemente al capitolo I, punto 10, sempre che dalle prove la partita risulti negativa alla salmonella.»;

b)

il capitolo V è modificato come segue:

i)

nella parte A, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Il latte crudo e il colostro devono essere prodotti in condizioni che diano adeguate garanzie per quanto riguarda la salute degli animali. Queste condizioni possono essere definite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

ii)

nella parte B, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Qualora si individui il rischio dell’introduzione di una malattia esotica o di qualsiasi altro rischio per la salute degli animali, la Commissione può fissare condizioni ulteriori per la protezione della salute degli animali. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

c)

al capitolo VI, parte B, punto 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

da un processo di produzione equivalente approvato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

d)

al capitolo VII, parte A, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Il fosfato bicalcico deve essere elaborato mediante un processo che:

a)

è atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;

b)

in seguito alla procedura descritta sub a) prevede un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e

c)

prevede infine che il precipitato di fosfato bicalcico sia essiccato con aria avente una temperatura d’ingresso compresa tra i 65 e i 325 °C e una temperatura di uscita compresa tra i 30 e i 65 °C;

ovvero elaborato mediante un processo equivalente approvato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

e)

al capitolo VIII, parte A, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Il fosfato tricalcico deve essere elaborato utilizzando un processo atto a garantire che:

a)

tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori ai 14 mm);

b)

i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;

c)

il brodo di proteine venga separato dall’idrossiapatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; e

d)

il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C;

ovvero mediante un processo equivalente approvato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

19)

l’allegato VIII è modificato come segue:

a)

al capitolo VI, parte A, punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

conservate mediante un processo diverso dalla conciatura, precisato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»;

b)

al capitolo VII, parte A, punto 4, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

conservati con un trattamento diverso dalla conciatura, approvato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3.»

5.11.   Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti  (33)

Per quanto riguarda la direttiva 2002/98/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso scientifico e tecnico i requisiti tecnici fissati negli allegati da I a IV. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/98/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Qualora dall’evoluzione tecnica e scientifica risultasse la necessità di fornire o richiedere ai donatori informazioni supplementari, ad esempio per escludere donatori che rappresentino un rischio per la salute altrui, si dovrà procedere senza indugio a un adeguamento. Analogamente, qualora da progressi realizzati in campo scientifico emergessero nuovi criteri in materia di idoneità dei donatori di sangue e di plasma, bisognerà aggiungere immediatamente all’elenco nuovi criteri di esclusione. Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per adeguare al progresso tecnico e scientifico i requisiti tecnici in materia di informazioni da fornire o richiedere ai donatori, nonché i requisiti in materia di idoneità dei donatori di sangue e di plasma, fissati negli allegati da I a IV.

Pertanto, la direttiva 2002/98/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

2)

l’articolo 29 è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’adeguamento dei requisiti tecnici fissati negli allegati da I a IV al progresso tecnico e scientifico è stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 28, paragrafo 4, per quanto riguarda i requisiti tecnici fissati negli allegati III e IV.»;

b)

al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente:

«I seguenti requisiti tecnici e il loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico sono stabiliti dalla Commissione:»;

c)

sono aggiunti i commi seguenti:

«I requisiti tecnici di cui alle lettere da a) ad i) del secondo comma, che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 28, paragrafo 4, per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del secondo comma.»

5.12.   Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale  (34)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di istituire, in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico, nuove categorie e gruppi funzionali di additivi per mangimi, di adottare le modifiche da apportare all’allegato III e alle condizioni generali di cui all’allegato IV per tener conto del progresso tecnologico e dello sviluppo scientifico e di adottare modifiche dell’allegato II. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1831/2003, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1831/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ove del caso, a seguito del progresso tecnologico o dello sviluppo scientifico, la Commissione può adeguare le condizioni di cui all’allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Ove necessario, in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico, la Commissione può istituire nuove categorie e gruppi funzionali di additivi per mangimi. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 7, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«In seguito a consultazione dell’Autorità, possono essere definite ulteriori norme per l’attuazione del presente articolo.

La Commissione stabilisce le disposizioni atte a consentire procedure semplificate per l’autorizzazione degli additivi che sono stati autorizzati per l’impiego negli alimenti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Altre misure di attuazione possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2. Tali norme di attuazione dovrebbero, ove opportuno, distinguere fra i requisiti relativi agli additivi per mangimi destinati agli animali d’allevamento e quelli per mangimi destinati ad altri animali, in particolare gli animali da compagnia.»;

4)

all’articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione può adottare modifiche dell’allegato III per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 21, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, si adottano norme dettagliate per l’attuazione dell’allegato II.

L’allegato II può essere modificato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

6)

all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.13.   Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari  (35)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2065/2003, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare modifiche degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2065/2003, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2065/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se necessario, dopo aver richiesto l’assistenza tecnica e scientifica dell’Autorità, la Commissione adotta criteri di qualità per i metodi analitici convalidati proposti conformemente al punto 4 dell’allegato II, con riferimento anche alle sostanze da misurare.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Modifiche

1.   Le modifiche agli allegati sono adottate dalla Commissione previa richiesta all’Autorità per assistenza scientifica e/o tecnica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

2.   Le modifiche all’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, previa richiesta all’Autorità per assistenza scientifica e/o tecnica.»;

3)

all’articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.14.   Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti  (36)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2160/2003, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, metodi specifici di controllo e norme specifiche relative ai criteri di valutazione dei metodi di prova, nonché stabilire le responsabilità e i compiti dei laboratori di riferimento e le modalità di attuazione dei controlli comunitari. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2160/2003, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2160/2003 è modificato come segue:

1)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli obiettivi e le eventuali modifiche ad essi relative sono definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

La Commissione può modificare l’allegato I per i fini elencati alla lettera b), dopo aver tenuto conto in particolare dei criteri elencati alla lettera c). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   L’allegato III può essere modificato o integrato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I requisiti e le norme minime in materia di campionamento figuranti nell’allegato II possono essere modificati, adeguati o integrati dalla Commissione, dopo aver tenuto conto in particolare dei criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 6, lettera c). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

l’alinea è sostituito dal seguente:

«Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro:»;

b)

è aggiunto il seguente secondo comma:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 6, la Commissione può stabilire norme specifiche relative alla definizione, da parte degli Stati membri, dei criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 5, ed al precedente paragrafo 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lo Stato membro di destinazione finale può essere autorizzato ad esigere, per un periodo transitorio, che i risultati delle prove di cui al paragrafo 4 soddisfino gli stessi criteri previsti dal proprio programma nazionale, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5. La Commissione può ritirare l’autorizzazione e, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 6, fissare modalità specifiche relative a tali criteri. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

6)

l’articolo 11 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le responsabilità e i compiti dei laboratori comunitari di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei laboratori nazionali di riferimento, sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Talune responsabilità e taluni compiti dei laboratori nazionali di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei pertinenti laboratori negli Stati membri designati ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), possono essere definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

7)

all’articolo 12, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se del caso, altri metodi di prova possono essere approvati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

8)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Modalità di attuazione e misure transitorie

La Commissione può adottare idonee modalità di attuazione o misure transitorie, comprese le necessarie modifiche ai pertinenti certificati sanitari. Le misure transitorie di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, comprese quelle che lo completano con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Altre misure transitorie o di attuazione possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»;

9)

all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

10)

all’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le modalità pratiche di attuazione del presente articolo, in particolare quelle volte a disciplinare la procedura di cooperazione con le autorità nazionali competenti, sono stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»

5.15.   Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani  (37)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/23/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule e le relative procedure d’esecuzione, nonché alcuni requisiti tecnici riguardanti, tra l’altro, un sistema di accreditamento degli istituti dei tessuti e la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale direttiva anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Qualora i progressi scientifici e tecnici in materia di criteri di selezione ed esami di laboratorio per i donatori fornissero nuove prove in merito a malattie trasmissibili mediante donazione, la normativa comunitaria dovrà essere immediatamente adeguata per tener conto di tali elementi. Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di decisioni relative ai criteri di selezione dei donatori di tessuti e/o cellule e agli esami di laboratorio richiesti per i donatori.

Pertanto, la direttiva 2004/23/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità e la sicurezza sono adottati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le procedure volte a garantire la rintracciabilità a livello comunitario sono stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 28 è modificato come segue:

a)

l’alinea è sostituito dal seguente:

«I seguenti requisiti tecnici e il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico sono adottati dalla Commissione:»;

b)

sono aggiunti i seguenti commi:

«I requisiti tecnici di cui alle lettere da a) ad i), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 29, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 29, paragrafo 4, per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui alle lettere d) ed e).»;

4)

l’articolo 29 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.16.   Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali  (38)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure d’attuazione riguardanti i metodi di campionamento e di analisi, stabilire le condizioni in cui vengono eseguiti i trattamenti speciali, aggiornare gli importi minimi delle tasse eventualmente riscosse, stabilire le circostanze nelle quali è necessaria una certificazione ufficiale, modificare e aggiornare gli elenchi dei laboratori di riferimento comunitari, stabilire criteri per la valutazione del rischio presentato dai prodotti esportati verso la Comunità, nonché condizioni speciali di importazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 11, il paragrafo 4 è modificato come segue:

a)

l’alinea è sostituito dal seguente:

«Le seguenti misure di attuazione possono essere adottate dalla Commissione:»;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

2)

all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’autorità competente assicura che i trattamenti speciali siano eseguiti in stabilimenti sotto il suo controllo o sotto il controllo di un altro Stato membro e conformemente alle condizioni previste dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4. In mancanza di tali condizioni, i trattamenti speciali sono eseguiti conformemente alle norme nazionali.»;

3)

all’articolo 27, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli importi di cui all’allegato IV, sezione B, e all’allegato V, sezione B, sono aggiornati almeno ogni due anni dalla Commissione, in particolare per tenere conto dell’inflazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

4)

all’articolo 30, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

l’alinea è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi i requisiti di certificazione ufficiale adottati per la salute e il benessere degli animali, la Commissione può adottare i requisiti seguenti:»;

b)

sono aggiunti i seguenti secondo e terzo comma:

«Le misure di cui alla lettera a) intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.

Le misure di cui alle lettere da b) a g) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 62, paragrafo 3.»;

5)

l’articolo 32 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può inserire altri laboratori di riferimento comunitari pertinenti per i campi di cui all’articolo 1 nell’allegato VII. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4. L’allegato VII può essere aggiornato secondo la stessa procedura.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori comunitari di riferimento possono essere stabiliti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

6)

all’articolo 33, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Responsabilità e compiti supplementari per i laboratori nazionali di riferimento possono essere stabiliti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

7)

all’articolo 46, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I criteri per determinare i rischi ai fini della valutazione del rischio di cui alla lettera a) sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

8)

all’articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nella misura in cui le condizioni e le procedure dettagliate da rispettare all’atto di importare merci da paesi terzi o da regioni degli stessi non siano previste dalla normativa comunitaria, e in particolare dal regolamento (CE) n. 854/2004, esse sono stabilite, se necessario, dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

9)

all’articolo 62, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

10)

l’articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

Misure transitorie e di attuazione

1.   Misure transitorie di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare:

eventuali modifiche delle norme di cui all’articolo 12, paragrafo 2,

definizione dei mangimi che, ai fini del presente regolamento, devono essere considerati mangimi di origine animale,

e ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.

Altre misure transitorie e modalità di attuazione necessarie per assicurare l’applicazione uniforme del presente regolamento possono essere stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 62, paragrafo 3. Ciò si applica in particolare:

alla delega di compiti di controllo agli organismi di controllo di cui all’articolo 5, se tali organismi di controllo erano già funzionanti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento,

alla non conformità di cui all’articolo 28 che ha generato spese determinate da controlli ufficiali supplementari,

alle spese sostenute in applicazione dell’articolo 54,

alle norme relative alle analisi microbiologiche, fisiche e/o chimiche nell’ambito dei controlli ufficiali, in particolare in caso di sospetto rischio e anche alla sorveglianza della sicurezza dei prodotti importati da paesi terzi.

2.   Per tener conto della specificità dei regolamenti (CEE) n. 2092/91, (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92, misure specifiche che la Commissione dovrà adottare possono prevedere le necessarie deroghe e modifiche alle norme stabilite nel presente regolamento. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.»;

11)

l’articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

Modifica degli allegati e riferimenti a norme europee

Le misure seguenti intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4:

1)

gli allegati del presente regolamento possono essere aggiornati, a eccezione dell’allegato I, dell’allegato IV e dell’allegato V, senza pregiudizio dell’articolo 27, paragrafo 3, in particolare per tener conto delle modifiche di carattere amministrativo e del progresso scientifico e/o tecnologico;

2)

i riferimenti alle norme europee di cui al presente regolamento possono essere aggiornati nel caso in cui il CEN modifichi tali riferimenti.»

5.17.   Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari  (39)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1935/2004, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti, l’autorizzazione comunitaria di una sostanza, nonché la modifica, la sospensione o la revoca di tale autorizzazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1935/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per rendere più competitiva e innovativa l’industria europea, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dovrebbero essere commercializzati non appena dimostrata la loro sicurezza. Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati per quanto riguarda l’adozione di: un elenco di sostanze autorizzate per essere impiegate nella fabbricazione di materiali e oggetti; uno o più elenchi di sostanze autorizzate incorporate in materiali e oggetti attivi o intelligenti a contatto con i prodotti alimentari; uno o più elenchi di materiali e oggetti attivi o intelligenti nonché, se necessario, condizioni particolari d’impiego di tali sostanze e/o dei materiali e oggetti in cui sono incorporate; requisiti di purezza; condizioni particolari d’impiego di determinate sostanze e/o dei materiali e degli oggetti nei quali le sostanze sono utilizzate; limiti specifici di cessione di taluni componenti o gruppi di componenti nei o sui prodotti alimentari; modifiche di direttive specifiche vigenti riguardanti materiali e oggetti; autorizzazioni comunitarie, nonché la loro modifica, sospensione o revoca.

Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di misure specifiche riguardanti la modifica, la sospensione o la revoca di autorizzazioni comunitarie.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1935/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per i gruppi di materiali e oggetti elencati nell’allegato I e, se del caso, le combinazioni di tali materiali e oggetti o di materiali e oggetti riciclati impiegati nella fabbricazione di tali materiali e oggetti, la Commissione può adottare o modificare misure specifiche.»;

b)

al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«Le misure specifiche di cui alla lettera m) sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Le misure specifiche di cui alle lettere f), g), h), i), j), k), l) e n), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Le misure specifiche di cui alle lettere da a) a e), che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4.»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può modificare le direttive specifiche esistenti sui materiali e oggetti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4.»;

2)

all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’autorizzazione comunitaria sotto forma di misura specifica, di cui al paragrafo 1, è adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4.»;

3)

all’articolo 12, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La misura specifica finale relativa alla modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione è adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 23, paragrafo 5.»;

4)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Le modifiche degli allegati I e II sono adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.»;

5)

l’articolo 23 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

6.   ENERGIA E TRASPORTI

6.1.   Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo  (40)

Per quanto riguarda la direttiva 96/98/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme di prova qualora gli organismi internazionali omettano o rifiutino di adottarle entro un congruo periodo di tempo, trasferire elementi dell’equipaggiamento dall’allegato A.2 all’allegato A.1, nonché autorizzare, in casi eccezionali, la sistemazione a bordo di un equipaggiamento innovatore sotto il profilo tecnico. È opportuno altresì conferire alla Commissione la facoltà di applicare, ai fini di tale direttiva, le successive modifiche degli strumenti internazionali, aggiornare l’allegato A, introdurre la possibilità di servirsi di determinati moduli per gli equipaggiamenti di cui all’allegato A.1 e modificare le colonne relative ai moduli per la valutazione della conformità, nonché includere altri organismi di normalizzazione nella definizione delle «norme di prova» di cui all’articolo 2. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/98/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 96/98/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 7, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Qualora gli organismi internazionali, compresa l’IMO, omettano o rifiutino di adottare le opportune norme di prova per un determinato elemento dell’equipaggiamento entro un congruo periodo di tempo, possono essere adottate norme basate sui lavori degli organismi europei di normalizzazione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

6.   Quando le norme di prova di cui al paragrafo 1 o 5 sono adottate o entrano in vigore per un determinato elemento dell’equipaggiamento, quest’ultimo può essere trasferito dall’allegato A.2 all’allegato A.1. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

Le disposizioni dell’articolo 5 sono applicabili dalla data di tali trasferimenti.»;

2)

all’articolo 13, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

i provvedimenti sono giustificati, essa provvede a informare immediatamente lo Stato membro che aveva assunto l’iniziativa e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia attribuita a carenze delle norme di prova, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone entro due mesi la questione al comitato di cui all’articolo 18, paragrafo 1, se lo Stato membro che ha preso la decisione intende mantenerla, e avvia la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2,»;

3)

all’articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L’equipaggiamento di cui al paragrafo 1 è aggiunto all’allegato A.2 della presente direttiva. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La presente direttiva può essere modificata allo scopo di:

a)

applicare ai fini della presente direttiva modifiche successive degli strumenti internazionali;

b)

aggiornare l’allegato A, sia introducendo un nuovo equipaggiamento, sia trasferendo un equipaggiamento dall’allegato A.2 all’allegato A.1 e viceversa;

c)

introdurre la possibilità di servirsi dei moduli B + C e del modulo H per gli equipaggiamenti di cui all’allegato A.1, e modificando le colonne relative ai moduli per la valutazione della conformità;

d)

includere altri organismi di normalizzazione nella definizione delle “norme di prova” di cui all’articolo 2.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

5)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*************************).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (**************************), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(*************************)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1."

(**************************)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»"

6.2.   Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi  (41)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2099/2002, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’articolo 2, paragrafo 2, per inserirvi la menzione degli atti comunitari entrati in vigore dopo l’adozione di tale regolamento, che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2099/2002, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2099/2002 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Istituzione di un comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (“comitato COSS”).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Competenze del comitato COSS

Il comitato COSS esercita le competenze che gli sono assegnate in virtù della legislazione comunitaria in vigore. L’articolo 2, punto 2, può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo cui all’articolo 3, paragrafo 3, per inserirvi la menzione degli atti comunitari entrati in vigore dopo l’adozione del presente regolamento che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 3.»

6.3.   Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile  (42)

Per quanto riguarda la direttiva 2003/42/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati per estendere o modificare gli esempi, agevolare lo scambio di informazioni e adottare misure per la diffusione delle informazioni alle parti interessate. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/42/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2003/42/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può decidere di modificare gli allegati al fine di estendere o modificare gli esempi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo il diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione stabilito nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (***************************), la Commissione adotta di propria iniziativa le misure concernenti la diffusione delle informazioni di cui al paragrafo 1 alle parti interessate, nonché le relative condizioni. Tali misure possono essere generali o individuali e sono dettate dalla necessità:

di fornire alle persone e alle organizzazioni le informazioni loro necessarie per migliorare la sicurezza dell’aviazione civile,

di limitare la diffusione delle informazioni allo stretto necessario per gli scopi di chi ne fa uso, al fine di garantire un adeguato grado di riservatezza di tali informazioni.

Le misure individuali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 8, la decisione di diffondere le informazioni menzionate nel presente paragrafo è limitata a quanto strettamente necessario per gli scopi di chi ne fa uso.

(***************************)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»;"

3)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (****************************).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(****************************)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.»"

6.4.   Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari  (43)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/36/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure per la diffusione alle parti interessate delle informazioni ottenute tramite ispezioni a terra effettuate nel quadro del programma SAFA della Comunità europea, nonché misure intese a modificare gli allegati della direttiva, che stabiliscono gli elementi delle procedure tecniche per lo svolgimento delle ispezioni a terra SAFA e la redazione dei relativi rapporti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/36/CE e anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/36/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatto salvo il diritto del pubblico di avere accesso ai documenti della Commissione, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione adotta di propria iniziativa misure per la diffusione alle parti interessate delle informazioni di cui al paragrafo 1 e delle relative condizioni. Dette misure, che possono essere generali o specifiche, si basano sulla necessità di:

fornire a persone e organizzazioni le informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza dell’aviazione civile,

limitare la diffusione delle informazioni a quanto strettamente necessario per i fini degli utenti, così da assicurare l’adeguata riservatezza di dette informazioni.

Le misure specifiche sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 1, la Commissione può:

a)

conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, prendere opportune misure per agevolare l’applicazione degli articoli 3, 4 e 5, provvedendo ad esempio a:

stabilire il formato per la registrazione e la diffusione delle informazioni,

costituire o sostenere organismi idonei a gestire o utilizzare gli strumenti necessari per la raccolta e lo scambio delle informazioni;

b)

indicare le condizioni per condurre le ispezioni a terra, ivi comprese le ispezioni sistematiche e redigere l’elenco delle informazioni da raccogliere. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.»;

3)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

5.   Il comitato può essere inoltre consultato dalla Commissione in merito a qualsiasi altra questione relativa all’applicazione della presente direttiva.»;

4)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

La Commissione può modificare gli allegati della presente direttiva.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.»

6.5.   Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea  (44)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 868/2004, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di elaborare una metodologia dettagliata per stabilire l’esistenza di pratiche tariffarie sleali, che tenga conto tra l’altro del modo in cui sono valutati nel contesto specifico del settore dei trasporti aerei le normali pratiche tariffarie concorrenziali, i costi effettivi e i ragionevoli margini di profitto. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 868/2004 completandolo, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 868/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione sviluppa una metodologia dettagliata per stabilire l’esistenza di pratiche tariffarie sleali, che tenga conto tra l’altro del modo in cui sono valutati nel contesto specifico del settore dei trasporti aerei le normali pratiche tariffarie concorrenziali, i costi effettivi e i ragionevoli margini di profitto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 4.»;

2)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (*****************************).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

(*****************************)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.»"

6.6.   Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea  (45)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/54/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/54/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/54/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il 30 aprile 2009 la Commissione pubblica una relazione sulle prassi seguite negli Stati membri. Se del caso, essa formula delle raccomandazioni per l’adozione di una metodologia dell’analisi dei rischi comune e armonizzata conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Adeguamento al progresso tecnico

La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

6.7.   Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo  (46)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2111/2005, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare i criteri comuni da applicare per imporre un divieto operativo a un vettore aereo per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2111/2005 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati per quanto riguarda la modifica dell’allegato che stabilisce i criteri comuni per la valutazione dell’opportunità di un divieto operativo per motivi di sicurezza a livello comunitario.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2111/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I criteri comuni da applicare, basati sulle pertinenti norme di sicurezza, per imporre un divieto operativo al vettore aereo sono stabiliti nell’allegato (di seguito “criteri comuni”). La Commissione può modificare l’allegato, in particolare per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 4.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se del caso, la Commissione adotta le misure di esecuzione per definire le modalità delle procedure di cui al presente capitolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 4.»;

3)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 (“comitato”).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

5.   La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l’applicazione del presente regolamento.»


(1)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

(3)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(4)  GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

(5)  GU L 121 dell’1.5.2001, pag. 34.

(6)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(7)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(8)  GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

(9)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

(10)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

(11)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

(12)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

(13)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.

(14)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(15)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

(16)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

(17)  GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.

(18)  GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1.

(19)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.

(20)  GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.

(21)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(22)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(23)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(24)  GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23.

(25)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(26)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(27)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

(28)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(29)  GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

(30)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(31)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(32)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(33)  GU L 33 dell’8.2.2003, pag. 30.

(34)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(35)  GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

(36)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(37)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.

(38)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(39)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(40)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

(41)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

(42)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

(43)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

(44)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 1.

(45)  GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39.

(46)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

Indice cronologico

1)

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari.

2)

Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

3)

Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati.

4)

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

5)

Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).

6)

Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo.

7)

Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.

8)

Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali.

9)

Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità.

10)

Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali.

11)

Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità.

12)

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

13)

Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

14)

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

15)

Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro.

16)

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani.

17)

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

18)

Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

19)

Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

20)

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

21)

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

22)

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

23)

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

24)

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

25)

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi.

26)

Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).

27)

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.

28)

Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all’indice del costo del lavoro.

29)

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile.

30)

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale.

31)

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari.

32)

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.

33)

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

34)

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

35)

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

36)

Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

37)

Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea.

38)

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

39)

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

40)

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

41)

Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese.

42)

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo.

43)

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

44)

Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

45)

Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

46)

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine.