10.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/1


REGOLAMENTO (CE) N. 116/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

relativo all'esportazione di beni culturali

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali (1), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Ai fini del mantenimento del mercato interno è necessario adottare una normativa per gli scambi con i paesi terzi, la quale assicuri la protezione dei beni culturali.

(3)

Sembra necessario prendere misure in particolare per garantire che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne della Comunità.

(4)

Un siffatto sistema dovrebbe prevedere l'obbligo di presentare una licenza rilasciata dallo Stato membro competente, prima dell'esportazione dei beni culturali contemplati dal presente regolamento. Ciò richiede una precisa definizione del campo di applicazione di dette misure e delle loro modalità di attuazione. La realizzazione del sistema dovrebbe presentare la massima semplicità ed efficacia.

(5)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(6)

Data la notevole esperienza acquisita dalle autorità degli Stati membri nell'applicare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (4), detto regolamento dovrebbe essere applicato nel presente settore.

(7)

L'allegato I del presente regolamento ha lo scopo di definire le categorie di beni culturali che dovrebbero formare oggetto di particolare protezione negli scambi con i paesi terzi, ferma restando la libertà degli Stati membri di definire i beni da considerare patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 30 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione

Fatti salvi i poteri degli Stati membri ai sensi dell'articolo 30 del trattato, per «beni culturali» s'intendono, ai fini del presente regolamento, i beni elencati nell'allegato I.

Articolo 2

Licenza di esportazione

1.   L'esportazione di beni culturali al di fuori del territorio della Comunità è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione.

2.   La licenza di esportazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato:

a)

da un'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trovava lecitamente e definitivamente il bene culturale alla data del 1o gennaio 1993;

b)

oppure, dopo la suddetta data, da un'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio il bene culturale si trova dopo essere stato lecitamente e definitivamente spedito da un altro Stato membro o dopo essere stato importato da un paese terzo o reimportato da un paese terzo in seguito a una spedizione lecita da uno Stato membro verso detto paese terzo.

Tuttavia, fermo restando il paragrafo 4, lo Stato membro competente conformemente al primo comma, lettera a) o lettera b), può non richiedere licenze di esportazione per i beni culturali elencati nell'allegato I, categoria A.1, primo e secondo trattino, qualora detti beni abbiano un interesse archeologico o scientifico limitato e purché non provengano direttamente da scavi, scoperte o siti archeologici in uno Stato membro e la loro presenza sul mercato sia lecita.

La licenza di esportazione può essere negata, ai sensi del presente regolamento, qualora i beni culturali in questione siano contemplati da una legislazione che tutela il patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico nello Stato membro di cui trattasi.

Se necessario, l'autorità di cui al primo comma, lettera b), prende contatto con le autorità competenti dello Stato membro da cui il bene culturale proviene, in particolare le autorità competenti ai sensi della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (5).

3.   La licenza di esportazione è valida in tutta la Comunità.

4.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3, l'esportazione diretta dal territorio doganale della Comunità di beni del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico che non rientrano nella definizione di beni culturali ai sensi del presente regolamento è soggetta alla normativa nazionale dello Stato membro di esportazione.

Articolo 3

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

2.   La Commissione pubblica l'elenco di queste autorità, nonché le eventuali modifiche dello stesso, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Articolo 4

Presentazione della licenza

La licenza di esportazione è presentata, a sostegno della dichiarazione di esportazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, presso l'ufficio doganale competente per accettare tale dichiarazione.

Articolo 5

Restrizione del numero degli uffici doganali competenti

1.   Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per espletare le formalità di esportazione di beni culturali.

2.   Quando si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati.

La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Articolo 6

Cooperazione amministrativa

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.

Oltre a cooperare ai sensi del primo comma, gli Stati membri fanno tutto il necessario per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci, una cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 93/7/CEE.

Articolo 7

Misure di attuazione

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al formulario da utilizzare (ad esempio, il modello e le caratteristiche tecniche), sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Relazione

1.   Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure che prende per l'esecuzione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

2.   Ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni tre anni a esaminare e se del caso a rivalutare gli importi indicati nell'allegato I, per tener conto degli indicatori economici e monetari nella Comunità.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 3911/92, come modificato dai regolamenti elencati all'allegato II, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1.

(2)  Cfr. allegato II.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

(5)  GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74.


ALLEGATO I

Categorie di beni culturali di cui all'articolo 1

1.

Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:

 

scavi e scoperte terrestri o sottomarini

9705 00 00

siti archeologici

9706 00 00

collezioni archeologiche

2.

Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

9705 00 00

9706 00 00

3.

Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 4 o 5, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)

9701

4.

Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1)

9701

5.

Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia (1)

6914

9701

6.

Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1)

Capitolo 49

9702 00 00

8442 50 99

7.

Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1

9703 00 00

8.

Fotografie, film e relativi negativi (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10.

Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

9705 00 00

9706 00 00

11.

Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni

9706 00 00

12.

Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

13.

a)

Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia

9705 00 00

b)

Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico

9705 00 00

14.

Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

9705 00 00

Capitoli 86-89

15.

Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie da A.1 a A.14

 

a)

aventi fra 50 e 100 anni:

 

giocattoli, giochi

Capitolo 95

vetrerie

7013

articoli di oreficeria

7114

mobili e oggetti d'arredamento

Capitolo 94

strumenti ottici, fotografici o cinematografici

Capitolo 90

strumenti musicali

Capitolo 92

orologi

Capitolo 91

opere in legno

Capitolo 44

vasellame

Capitolo 69

arazzi

5805 00 00

tappeti

Capitolo 57

carte da parati

4814

armi

Capitolo 93

b)

aventi più di 100 anni

9706 00 00

I beni culturali rientranti nelle categorie da A.1 a A.15 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B.   Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in EUR)

Valori:

 

qualunque ne sia il valore

1 (Reperti archeologici)

2 (Smembramento di monumenti)

9 (Incunaboli e manoscritti)

12 (Archivi)

 

15 000

5 (Mosaici e disegni)

6 (Incisioni)

8 (Fotografie)

11 (Carte geografiche stampate)

 

30 000

4 (acquerelli, guazzi e pastelli)

 

50 000

7 (Arte statuaria)

10 (Libri)

13 (Collezioni)

14 (Mezzi di trasporto)

15 (Altri oggetti)

 

150 000

3 (Quadri)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.

Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato I sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni dal 31 dicembre 2001 in poi. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.


(1)  Aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore.

(2)  Quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune e hanno un valore elevato.»


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio

(GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio

(GU L 335 del 24.12.1996, pag. 9)

 

Regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio

(GU L 137 del 19.5.2001, pag. 10)

 

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

limitatamente all’allegato I, punto 2


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 3911/92

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4

Articoli da 3 a 9

Articoli da 3 a 9

Articolo 10, primo comma

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articolo 10, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, quarto comma

Articolo 10, quinto comma

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Allegato, punti A.1, A.2 e A.3

Allegato I, punti A.1, A.2 e A.3

Allegato, punto A.3 bis

Allegato I, punto A.4

Allegato, punto A.4

Allegato I, punto A.5

Allegato, punto A.5

Allegato I, punto A.6

Allegato, punto A.6

Allegato I, punto A.7

Allegato, punto A.7

Allegato I, punto A.8

Allegato, punto A.8

Allegato I, punto A.9

Allegato, punto A.9

Allegato I, punto A.10

Allegato, punto A.10

Allegato I, punto A.11

Allegato, punto A.11

Allegato I, punto A.12

Allegato, punto A.12

Allegato I, punto A.13

Allegato, punto A.13

Allegato I, punto A.14

Allegato, punto A.14

Allegato I, punto A.15

Allegato, punto B

Allegato I, punto B

Allegato II

Allegato III