5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/8


REGOLAMENTO (CE) N. 107/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2009

recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione deve fissare le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento senza comportare costi eccessivi.

(2)

L'articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2005/32/CE, stabilisce che secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione relative all'elettronica di consumo.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio che ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei ricevitori digitali semplici. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate della UE e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Nello studio preparatorio si afferma che il numero di ricevitori digitali semplici immessi sul mercato comunitario passerà da 28 milioni nel 2008 a 56 milioni nel 2014, che il consumo annuo di energia di tali apparecchi aumenterà da 6 TWh nel 2010 a 14 TWh nel 2014, ma anche che tale consumo può essere ridotto in modo efficiente in termini di costi.

(5)

Il consumo di energia elettrica dei ricevitori digitali semplici può essere ridotto introducendo esistenti soluzioni progettuali non proprietarie che, nonostante la loro efficienza in termini di costi, non sono immesse sul mercato in modo soddisfacente perché gli utilizzatori finali non sono consapevoli dei costi di funzionamento dei ricevitori digitali semplici e quindi non forniscono ai produttori alcun incentivo a integrare negli apparecchi soluzioni che consentano di ridurne il consumo di energia.

(6)

È opportuno fissare specifiche di progettazione ecocompatibile relativamente al consumo di energia elettrica dei ricevitori digitali semplici con l'obiettivo di armonizzare le specifiche per tali dispositivi in tutta la Comunità, contribuire al funzionamento del mercato interno e al miglioramento dell'efficienza ambientale dei dispositivi in parola.

(7)

Il presente regolamento deve favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie che consentano di migliorare l'efficienza energetica dei ricevitori digitali semplici, con risparmi annui di energia stimati nell'ordine di 9 TWh nel 2014 in rapporto a uno scenario che lasci immutata la situazione attuale.

(8)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto né conseguenze negative per la salute, la sicurezza e l'ambiente.

(9)

Un'entrata in vigore in fasi successive delle specifiche per la progettazione ecocompatibile deve garantire ai produttori un lasso di tempo sufficiente per riprogettare i prodotti. Il calendario delle fasi deve essere fissato in modo da evitare impatti negativi legati alle funzionalità dei dispositivi presenti sul mercato, tenendo conto contestualmente dell'impatto sui costi dei produttori, in particolare delle PMI, e da garantire un rapido conseguimento degli obiettivi politici.

(10)

Le misurazioni del consumo di energia devono essere effettuate tenendo conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto; i produttori possono applicare norme armonizzate definite in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2005/32/CE.

(11)

Le disposizioni del presente regolamento devono prevalere sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, che attua la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi standby e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (2).

(12)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, il presente regolamento deve specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili quali il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV della direttiva 2005/32/CE, e il sistema di gestione, di cui all'allegato V della direttiva 2005/32/CE.

(13)

Al fine di agevolare i test di conformità i produttori devono essere invitati a fornire le informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2005/32/CE, nella misura in cui esse facciano riferimento alle specifiche di cui alla presente misura di esecuzione.

(14)

È opportuno individuare parametri di riferimento per i ricevitori digitali semplici a ridotto consumo energetico attualmente disponibili. La disponibilità di un «modo 0 Watt» sul ricevitore digitale semplice potrebbe incoraggiare i consumatori ad adottare un comportamento e a prendere decisioni che consentano di ridurre inutili perdite di energia. I parametri di riferimento contribuiscono ad assicurare l'ampia disponibilità e la facile accessibilità delle informazioni, in particolare per le PMI e per le microimprese, facilitando ulteriormente l'integrazione nei ricevitori digitali semplici delle migliori tecnologie per ridurre il loro consumo di energia.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di ricevitori digitali semplici.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/32/CE, nonché le definizioni riportate di seguito:

1)

«ricevitore digitale semplice»: un apparecchio autonomo che, a prescindere dalle interfacce utilizzate,

a)

ha la funzione primaria di convertire i segnali digitali in definizione standard (SD) o in alta definizione (HD) di programmi televisivi in chiaro in segnali analogici adatti per apparecchi televisivi o radiofonici analogici;

b)

è privo della funzione di «accesso condizionato» (CA);

c)

non offre funzioni di registrazione basate su supporto rimuovibile in formato di libreria standard.

Un ricevitore digitale semplice può essere munito dei seguenti componenti e/o funzioni aggiuntivi che non costituiscono requisiti minimi di un ricevitore digitale semplice:

a)

funzioni «time-shift» (che consente di seguire un programma anche se è in corso la registrazione di un altro) e di registrazione mediante un disco rigido integrato;

b)

conversione di segnali di trasmissione HD ricevuti in uscita video HD o SD;

c)

un secondo sintonizzatore;

2)

«modo standby»: la condizione in cui l'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione principale dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:

a)

funzione di riattivazione o funzione di riattivazione e soltanto un'indicazione della funzione di riattivazione attivata; e/o

b)

visualizzazione delle informazioni o dello stato;

3)

«funzione di riattivazione»: una funzione che consente l'attivazione di altri modi, incluso il modo acceso, mediante interruttore a distanza, compreso telecomando, sensore interno, timer a una condizione che fornisce funzioni aggiuntive, inclusa la funzione principale;

4)

«visualizzazione delle informazioni o dello stato»: una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchio, compresi gli orologi, in un quadrante luminoso;

5)

«modo acceso»: la condizione in cui l'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione principale ed è stata attivata almeno la o una delle principali funzioni che forniscono il servizio per il quale l'apparecchio è stato attivato;

6)

«spegnimento automatico»: una funzione che fa passare un ricevitore digitale semplice dal modo acceso al modo standby dopo un periodo in cui l'apparecchio è rimasto in modo acceso dopo l'ultima manipolazione da parte dell'utente e/o l'ultimo cambio di canale;

7)

«secondo sintonizzatore»: una parte del ricevitore digitale semplice che consente di effettuare una registrazione indipendente mentre si sta guardando un altro programma;

8)

«accesso condizionato» (CA): un servizio di trasmissione controllato dall'emittente televisiva che può essere fruito solo previa sottoscrizione di un abbonamento ai servizi televisivi.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli ricevitori digitali semplici sono indicate nell'allegato I.

Articolo 4

Relazione con il regolamento (CE) n. 1275/2008

Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su quelle del regolamento (CE) n. 1275/2008.

Articolo 5

Valutazione di conformità

Le procedure applicabili per la valutazione della conformità, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, sono il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV della direttiva 2005/32/CE, e il sistema di gestione, di cui all'allegato V della direttiva 2005/32/CE.

Articolo 6

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

I controlli di sorveglianza sono eseguiti in conformità alla procedura di verifica di cui all'allegato II.

Articolo 7

Parametri di riferimento

I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e la tecnologia più efficienti disponibili attualmente sul mercato sono indicati nell'allegato III.

Articolo 8

Revisione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento , la Commissione procede a una sua revisione alla luce del progresso tecnico e presenta i risultati della revisione al forum consultivo.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Il punto 2 dell'allegato I si applica a decorrere da tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2009.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(2)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45.


ALLEGATO I

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1.   Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i ricevitori digitali semplici immessi sul mercato o messi in servizio non devono superare i limiti di consumo di energia di seguito specificati; i ricevitori digitali semplici con disco rigido integrato e/o un secondo sintonizzatore sono esentati da tale specifica:

 

Modo standby

Modo acceso

Ricevitore digitale semplice

1,00 W

5,00 W

Consumo consentito per la visualizzazione in modo standby

+1,00 W

Consumo consentito per la decodifica di segnali HD

+3,00 W

2.   Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i ricevitori digitali semplici immessi sul mercato o messi in servizio non devono superare i limiti di consumo di energia di seguito specificati:

 

Modo standby

Modo acceso

Ricevitore digitale semplice

0,50 W

5,00 W

Consumo consentito per la visualizzazione in modo standby

+0,50 W

Consumo consentito per il disco rigido

+6,00 W

Consumo consentito per il secondo sintonizzatore

+1,00 W

Consumo consentito per la decodifica di segnali HD

+1,00 W

3.   Disponibilità del modo standby

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i ricevitori digitali semplici devono disporre del modo standby.

4.   Spegnimento automatico

A un anno dall'entrata in vigore della presente misura di esecuzione, i ricevitori digitali semplici devono essere muniti di una funzione di «spegnimento automatico» o di una funzione analoga, avente le seguenti caratteristiche:

i ricevitori digitali semplici devono passare automaticamente dal modo acceso al modo standby se sono rimasti per tre ore in modo acceso dopo l'ultima manipolazione da parte dell'utente e/o l'ultimo cambio di canale, con visualizzazione di un messaggio di avviso due minuti prima di passare al modo standby,

la funzione di «spegnimento automatico» deve essere preselezionata.

5.   Misurazioni

Il consumo di energia di cui ai punti 1 e 2 è verificato mediante una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile che tiene conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto.

Le misurazioni di energia pari o superiori a 0,50 W sono effettuate con un'incertezza pari o inferiore al 2 % e a un livello di confidenza del 95 %. Le misurazioni di energia inferiori a 0,50 W sono effettuate con un'incertezza pari o inferiore a 0,01 W e a un livello di confidenza del 95 %.

6.   Informazioni fornite dai produttori ai fini della valutazione di conformità

Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 5, la documentazione tecnica deve contenere i seguenti elementi:

a)

per i modi standby e acceso

i dati sul consumo di energia espressi in Watt arrotondati al secondo decimale, compresi i dati sul consumo per le varie funzioni aggiuntive e/o componenti,

il metodo di misurazione utilizzato,

il periodo di misurazione,

la descrizione di come è stato selezionato o programmato il modo dell'apparecchio,

la sequenza di operazioni necessarie perché l'apparecchio cambi automaticamente modo,

eventuali osservazioni relative al funzionamento dell'apparecchio;

b)

parametri di prova per le misurazioni:

temperatura ambiente,

tensione di prova in V e frequenza in Hz,

distorsione armonica totale del sistema di alimentazione elettrica,

fluttuazione della tensione di alimentazione nel corso delle prove,

informazioni e documentazioni sugli strumenti, la configurazione e i circuiti utilizzati per le prove elettriche,

segnali di ingresso in RF (per le trasmissioni in digitale terrestre) o in IF (per le trasmissioni via satellite),

segnali di prova audio/video quali descritti nel flusso di trasporto MPEG-2,

modulazione dei controlli.

Non è necessario inserire nella documentazione tecnica i requisiti di potenza delle periferiche alimentate dal ricevitore digitale per la ricezione di trasmissioni, quali l'antenna terrestre attiva, il convertitore LNB satellitare o eventuali cavi e modem.

7.   Informazioni fornite dai produttori ai fini dell'informazione dei consumatori

I produttori assicurano che i consumatori che acquistano ricevitori digitali semplici siano informati sui consumi di energia in Watt arrotondati al primo decimale dei modi standby e acceso dei ricevitori digitali semplici.


ALLEGATO II

Procedura di verifica

Nell'effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica per quanto riguarda le specifiche da applicare di cui all'allegato I, punti 1, 2 e 4, a seconda dei casi.

Per un consumo di energia superiore a 1,00 W:

le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2, a seconda dei casi, del presente regolamento se i risultati nei modi standby e acceso non superano i valori limite di più del 10 %.

Se ciò non avviene, vengono sottoposte a prova altre tre unità. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove nei modi acceso e standby, a seconda dei casi, non supera di più del 10 % i valori limite.

Per un consumo di energia pari o inferiore a 1,00 W:

le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2, a seconda dei casi, del presente regolamento se i risultati nei modi acceso e/o standby non superano i valori limite di più di 0,10 W.

Se ciò non avviene, vengono sottoposte a prova altre tre unità. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove nei modi acceso e/o standby, a seconda dei casi, non supera di più di 0,10 W i valori limite.

Se ciò non avviene, il modello è considerato non conforme.


ALLEGATO III

Parametri di riferimento

Ai fini dell'allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2005/32/CE, sono stati individuati i seguenti parametri di riferimento indicativi, che fanno riferimento alla migliore tecnologia disponibile alla data di adozione del regolamento:

 

ricevitore digitale semplice senza funzioni aggiuntive:

modo acceso: 4,00 W,

modo standby esclusa la funzione display: 0,25 W,

modo spento: 0 W;

 

ricevitore digitale semplice con disco rigido integrato:

modo acceso: 10,00 W,

modo standby esclusa la funzione display: 0,25 W,

modo spento: 0 W.

I predetti parametri di riferimento sono stati fissati sulla base di un ricevitore digitale semplice dotato di configurazione di base, funzione di «spegnimento automatico» e pulsante «hard-off».