18.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 337/37


DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 13 novembre 2009 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [direttiva 2002/21/CE («direttiva quadro») (4), direttiva 2002/19/CE («direttiva accesso») (5), direttiva 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni») (6), direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale») (7), e direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (8) («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche») («la direttiva quadro e le direttive particolari»)], è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se sia necessario modificarlo in funzione del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati.

(2)

A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella sua comunicazione del 29 giugno 2006 sul riesame del quadro normativo dell’Unione europea per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Sulla base di questi risultati iniziali si è tenuta una consultazione pubblica che ha stabilito che l’aspetto più importante da affrontare è la persistente mancanza di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. In particolare, si è rilevato che la frammentazione normativa e le discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione mettono in pericolo non solo la competitività del settore, ma anche i significativi vantaggi che la concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori.

(3)

È opportuno pertanto riformare il quadro normativo dell’Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche rafforzando il meccanismo comunitario che disciplina gli operatori con significativo potere di mercato nei principali mercati. Tale riforma è completata dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (9). La riforma comporta inoltre la definizione di una strategia efficiente e coordinata per la gestione dello spettro radio al fine di conseguire uno spazio unico europeo dell’informazione, nonché il rafforzamento delle disposizioni concernenti gli utenti disabili al fine di costruire una società dell’informazione per tutti.

(4)

Riconoscendo che Internet è essenziale per l’istruzione e l’esercizio pratico della libertà di espressione e l’accesso all’informazione, qualsiasi restrizione imposta all’esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Per quanto riguarda tali temi, la Commissione dovrebbe avviare un’ampia consultazione pubblica.

(5)

Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Tenuto conto del fatto che i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante siano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile.

(6)

Nell’effettuare le sue verifiche sul funzionamento della direttiva quadro e delle direttive particolari, la Commissione valuta se, alla luce degli sviluppi sul mercato e per quanto riguarda la concorrenza e la protezione dei consumatori, sia ancora necessario mantenere le disposizioni relative alla regolamentazione settoriale ex ante di cui agli articoli da 8 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o se sia opportuno modificare o abrogare tali disposizioni.

(7)

Onde assicurare un approccio proporzionato e adeguabile alla diversità delle condizioni di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di definire i mercati su base subnazionale e di revocare gli obblighi regolamentari nei mercati e/o nelle aree geografiche in cui esiste un’effettiva concorrenza infrastrutturale.

(8)

Per conseguire gli obiettivi dell’agenda di Lisbona è necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in nuove reti ad alta velocità, che sosterranno l’innovazione nel campo dei servizi Internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell’Unione europea. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l’Unione europea. È pertanto essenziale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, salvaguardando al contempo la concorrenza e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari.

(9)

Nella sua comunicazione del 20 marzo 2006 dal titolo «Colmare il divario nella banda larga», la Commissione ha riconosciuto l’esistenza di un divario territoriale nell’Unione europea per quanto concerne l’accesso ai servizi a banda larga ad alta velocità. Un accesso più facile allo spettro radio facilita lo sviluppo dei servizi a banda larga ad alta velocità nelle regioni ultraperiferiche. Nonostante l’aumento generalizzato della connettività a banda larga, le limitazioni all’accesso in diverse regioni sono imputabili ai costi elevati dovuti alla bassa densità demografica e alle distanze. Per garantire gli investimenti nelle nuove tecnologie nelle regioni meno sviluppate, la disciplina delle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere coerente con altre politiche, ad esempio la politica in materia di aiuti di Stato, la politica di coesione o gli obiettivi di più ampia politica industriale.

(10)

Gli investimenti pubblici nelle reti dovrebbero essere effettuati in conformità al principio di non discriminazione. Tale sostegno pubblico andrebbe quindi concesso mediante procedure aperte, trasparenti e competitive.

(11)

Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di conseguire gli obiettivi fissati nella direttiva quadro e nelle direttive particolari, soprattutto per quanto riguarda l’interoperabilità da punto a punto, è opportuno estendere l’ambito di applicazione della direttiva quadro per coprire alcuni aspetti delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione definite nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (10), e le apparecchiature di consumo utilizzate per la televisione digitale, al fine di agevolare l’accesso degli utenti disabili.

(12)

È opportuno chiarire o modificare alcune definizioni per tenere conto del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati e per eliminare le ambiguità individuate in fase di attuazione del quadro normativo.

(13)

È opportuno rafforzare l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione per garantire un’applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine è opportuno prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisca che un’autorità nazionale di regolamentazione responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese è al riparo, nell’esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine, è opportuno stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di licenziamento del responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tante ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che il bilancio sia pubblicato annualmente.

(14)

Al fine di assicurare la certezza del diritto agli operatori del mercato, è opportuno che gli organi di ricorso assolvano efficacemente le loro funzioni; in particolare, le procedure di ricorso non dovrebbero subire indebiti ritardi. Le misure transitorie che sospendono la validità della decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbero essere concesse soltanto in casi urgenti al fine di impedire un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che chiede tali misure e ove ciò sia necessario per l’equilibrio degli interessi.

(15)

Si sono registrate notevoli divergenze nel modo in cui gli organi di ricorso hanno applicato le misure provvisorie per sospendere le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. Per giungere ad un approccio più coerente è opportuno applicare norme comuni conformi alla giurisprudenza comunitaria. Gli organi di ricorso dovrebbero essere altresì autorizzati a richiedere le informazioni disponibili pubblicate dal BEREC. Vista l’importanza dei ricorsi per il funzionamento complessivo del quadro normativo, è opportuno istituire un meccanismo per la raccolta di informazioni sui ricorsi e sulle decisioni di sospensione delle decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri e per la trasmissione di tali informazioni alla Commissione.

(16)

Per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di svolgere efficacemente i propri compiti stabiliti dalla normativa, è opportuno che i dati che queste sono tenute a raccogliere comprendano dati contabili sui mercati al dettaglio collegati ai mercati all’ingrosso nei quali un operatore dispone di un notevole potere di mercato e che, come tali, sono disciplinati dall’autorità nazionale di regolamentazione. È opportuno inoltre che i dati consentano all’autorità nazionale di regolamentazione di valutare l’impatto potenziale che i previsti aggiornamenti o cambiamenti alla topologia di rete avranno sull’evoluzione della concorrenza o sui prodotti all’ingrosso messi a disposizione delle altre parti.

(17)

È opportuno svolgere la consultazione nazionale di cui all’articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) prima della consultazione comunitaria prevista agli articoli 7 e 7 bis della stessa direttiva, al fine di tenere conto dei pareri delle parti interessate nella consultazione comunitaria. Ciò eviterebbe il ricorso ad una seconda consultazione comunitaria nel caso di modifiche a una misura che si intende introdurre a seguito di una consultazione nazionale.

(18)

Occorre conciliare la libertà discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione con l’elaborazione di pratiche normative coerenti e l’applicazione coerente del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione sostengano le attività svolte dalla Commissione in materia di mercato interno e quelle del BEREC.

(19)

Il meccanismo comunitario, che permette alla Commissione di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro di misure programmate riguardanti la definizione di mercato e la designazione di operatori che dispongono di un notevole potere di mercato, ha contribuito significativamente allo sviluppo di un approccio coerente per determinare le circostanze nelle quali è possibile applicare una regolamentazione ex ante e quelle nelle quali gli operatori sono assoggettati a tale regolamentazione. Il monitoraggio del mercato da parte della Commissione e, in particolare, l’esperienza acquisita con la procedura di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), dimostrano che le incoerenze nell’applicazione delle misure correttive da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, anche in condizioni di mercato analoghe, potrebbero danneggiare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche. La Commissione può pertanto contribuire a garantire un livello più elevato di coerenza nell’adozione delle misure correttive formulando pareri sui progetti di misure proposti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Per trarre beneficio dalle competenze specialistiche sull’analisi di mercato delle autorità nazionali di regolamentazione la Commissione dovrebbe consultare il BEREC prima di adottare le sue decisioni e/o i suoi pareri.

(20)

È importante che il quadro normativo sia attuato in tempi rapidi. Quando la Commissione ha preso una decisione che impone a un’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare una misura programmata, l’autorità dovrebbe presentare una misura rivista alla Commissione. È opportuno fissare un termine per la notifica della misura rivista alla Commissione ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) per permettere agli operatori economici di conoscere la durata dell’analisi di mercato e per rafforzare la certezza del diritto.

(21)

Tenuto conto dei termini ridotti previsti dal meccanismo di consultazione comunitario, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adottare raccomandazioni e/o orientamenti per semplificare le procedure di scambio d’informazioni tra la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione — ad esempio per i casi riguardanti dei mercati stabili oppure modifiche secondarie di misure notificate in precedenza. Dovrebbero inoltre essere conferiti poteri alla Commissione per permettere l’introduzione di un’esenzione dalla notifica così da semplificare le procedure in determinati casi.

(22)

Conformemente agli obiettivi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, è opportuno che il quadro normativo assicuri che tutti gli utilizzatori, comprese le persone disabili, anziane e quelle con esigenze sociali particolari, possano accedere facilmente a servizi di alta qualità a prezzi contenuti. La dichiarazione 22 allegata all’atto finale del trattato di Amsterdam prevede che, nell’elaborazione di misure a norma dell’articolo 95 del trattato, le istituzioni della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap.

(23)

Un mercato competitivo assicura agli utenti un’ampia scelta di contenuti, applicazioni e servizi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero favorire la capacità degli utenti di accedere e distribuire informazioni e di eseguire applicazioni e servizi.

(24)

Le frequenze radio dovrebbero essere considerate una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È interesse di tutti che lo spettro radio sia gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile da un punto di vista economico, sociale ed ambientale, tenendo conto del ruolo importante dello spettro radio per le comunicazioni elettroniche, degli obiettivi della diversità culturale e del pluralismo dei media nonché della coesione sociale e territoriale. È pertanto opportuno che siano gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.

(25)

Le attività in materia di politica dello spettro radio nella Comunità dovrebbero lasciare impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale, a norma del diritto comunitario, per perseguire obiettivi d’interesse generale relativi in particolare alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e dei media, e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

(26)

Tenendo conto della situazione specifica nei diversi Stati membri, il passaggio dalla televisione terrestre analogica a quella digitale dovrebbe, grazie alla maggiore efficienza di trasmissione offerta dalla tecnologia digitale, garantire una maggiore disponibilità di prezioso spettro nella Comunità (il cosiddetto «dividendo digitale»).

(27)

Prima che sia proposta una misura di armonizzazione specifica ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (11), la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni d’impatto che accertino costi e benefici delle misure proposte, quali la realizzazione di economie di scala e l’interoperabilità dei servizi a vantaggio del consumatore, l’impatto sull’efficienza dell’utilizzo dello spettro radio o la richiesta di utilizzazione armonizzata nelle varie parti dell’Unione europea.

(28)

Sebbene la gestione dello spettro resti di competenza degli Stati membri, solo la pianificazione strategica, il coordinamento e, se del caso, l’armonizzazione a livello comunitario possono garantire che gli utilizzatori dello spettro beneficino appieno del mercato interno e che gli interessi dell’Unione europea possano essere efficacemente difesi a livello globale. A tali fini, dovrebbero essere eventualmente definiti programmi strategici legislativi pluriennali in materia di spettro radio per stabilire gli orientamenti e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nella Comunità. Tali orientamenti e obiettivi strategici possono riferirsi alla disponibilità e all’uso efficiente dello spettro radio necessario per la creazione e il funzionamento del mercato interno e possono altresì riferirsi, in opportuni casi, all’armonizzazione delle procedure per la concessione delle autorizzazioni generali o di singoli diritti d’uso delle frequenze radio, se necessario per superare gli ostacoli al mercato interno. Tali orientamenti e obiettivi strategici dovrebbero essere conformi alla presente direttiva e alle direttive particolari.

(29)

La Commissione ha indicato l’intenzione di modificare, prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, la decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (12), al fine di fornire un meccanismo al Parlamento europeo e al Consiglio per chiedere pareri o relazioni, in forma scritta od orale, al gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG) sulla strategia in materia di spettro relativa alle comunicazioni elettroniche e affinché l’RSPG coadiuvi la Commissione sul contenuto proposto dei programmi strategici di spettro radio.

(30)

Le disposizioni della presente direttiva in materia di gestione dello spettro dovrebbero essere coerenti con l’opera svolta dalle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, ad esempio l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), per assicurare la gestione efficiente e l’armonizzazione dell’uso dello spettro in tutta la Comunità e tra gli Stati membri e altri membri dell’UIT.

(31)

È opportuno gestire le frequenze radio in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose per assicurare che l’intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze.

(32)

Il sistema attuale di gestione e distribuzione dello spettro si basa generalmente su decisioni amministrative che non sono sufficientemente flessibili per stare al passo con il progresso tecnologico e l’evoluzione dei mercati, in particolare il rapido sviluppo della tecnologia senza fili e la crescente domanda di banda larga. L’inutile frammentazione delle politiche nazionali comporta costi più elevati e una perdita di opportunità commerciali per gli utilizzatori dello spettro; inoltre, rallenta l’innovazione, a scapito del mercato interno, dei consumatori e dell’economia nel suo complesso. Le condizioni di accesso e di utilizzo delle frequenze radio, poi, possono variare in base al tipo di operatore, mentre i servizi elettronici forniti da tali operatori si sovrappongono sempre più, creando così tensioni tra i titolari dei diritti, discrepanze nel costo dell’accesso allo spettro e potenziali distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

(33)

I confini nazionali rivestono un ruolo sempre più secondario per l’uso ottimale dello spettro radio. La frammentazione della gestione dell’accesso ai diritti sullo spettro radio limita gli investimenti e l’innovazione e non permette agli operatori e ai fabbricanti di apparecchiature di conseguire economie di scala, ostacolando così lo sviluppo di un mercato interno di reti e servizi di comunicazione elettronica basate sullo spettro radio.

(34)

È opportuno aumentare la flessibilità dell’accesso allo spettro radio e della sua gestione mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per le bande di frequenze dichiarate a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica nei pertinenti piani di assegnazione delle frequenze nazionali conformemente al diritto comunitario («principi della neutralità tecnologica e dei servizi»). È opportuno che si ricorra alla determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi quando sono in gioco obiettivi d’interesse generale e sia chiaramente giustificata e soggetta a un riesame periodico.

(35)

È opportuno che le limitazioni al principio della neutralità tecnologica siano appropriate e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l’imposizione di maschere d’emissione e livelli di potenza specifici, di garantire la tutela della salute pubblica limitando l’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, di garantire il buon funzionamento dei servizi mediante un adeguato livello di qualità tecnica dei servizi stessi senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, di salvaguardare l’uso efficiente dello spettro oppure di realizzare un obiettivo di interesse generale in conformità al diritto comunitario.

(36)

È opportuno inoltre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza. D’altra parte, dovrebbero essere previste misure che richiedano la fornitura di un servizio specifico, ove siano necessarie e proporzionate, per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale o l’uso ottimale dello spettro radio. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione adottata dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita o, a titolo eccezionale, per conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, le misure non dovrebbero risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma dovrebbero piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda.

(37)

Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica e al pluralismo dei media.

(38)

Visto che l’attribuzione di spettro radio a tecnologie o servizi specifici costituisce un’eccezione ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi e riduce la libertà di scelta del servizio fornito o della tecnologia utilizzata, è opportuno che ogni proposta di attribuzione sia trasparente e soggetta a consultazione pubblica.

(39)

Ai fini della flessibilità e dell’efficienza le autorità nazionali di regolamentazione, nelle bande che saranno individuate in modo armonizzato, possono permettere agli utilizzatori dello spettro di trasferire o cedere liberamente i loro diritti d’uso a terzi. Ciò permetterebbe al mercato di assegnare un valore allo spettro radio. Tenuto conto del potere che hanno di garantire un uso efficace dello spettro radio, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione agiscano per garantire che lo scambio non dia luogo a una distorsione della concorrenza laddove si verifichi un mancato utilizzo di una parte dello spettro radio.

(40)

L’introduzione della neutralità tecnologia e dei servizi e lo scambio dei diritti d’uso dello spettro esistenti può richiedere norme transitorie, in particolare misure per garantire un’equa concorrenza, in quanto il nuovo sistema può conferire ad alcuni utilizzatori dello spettro la facoltà di competere con altri utilizzatori che hanno acquisito i diritti d’uso dello spettro a condizioni più onerose. Per contro, qualora siano stati concessi diritti in deroga alle norme generali o in base a criteri che non sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori al fine di conseguire un obiettivo d’interesse generale, è opportuno che la condizione dei titolari di tali diritti non vada a scapito dei loro nuovi concorrenti, oltre a quanto sia necessario per conseguire tale obiettivo d’interesse generale o un altro interesse generale correlato.

(41)

Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure tecniche di attuazione nel campo della numerazione.

(42)

Le autorizzazioni rilasciate alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica che permettono loro di avere accesso a proprietà pubbliche o private sono fattori essenziali per l’istituzione di reti di comunicazione elettronica o di nuovi elementi di rete. Le complicazioni e i ritardi inutili nelle procedure per la concessione dei diritti di passaggio possono pertanto costituire considerevoli ostacoli allo sviluppo della concorrenza. È opportuno pertanto semplificare l’acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di coordinare l’acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sui loro siti internet.

(43)

È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l’ingresso o l’istituzione di una nuova rete in modo equo, efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l’accesso alla sua rete di comunicazione elettronica. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in particolare di nuove reti di accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere autorizzate ad imporre ai titolari di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, di condividere tali strutture o proprietà (compresa la coubicazione fisica) in modo da incoraggiare investimenti efficienti nell’infrastruttura e promuovere l’innovazione, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e dovrebbero garantire che vi sia un’adeguata ricompensa dei rischi tra le imprese interessate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero in particolare essere autorizzate ad imporre la condivisione di elementi della rete e risorse correlate come condotti, guaine, piloni, pozzetti, armadi di distribuzione, antenne, torri e altre strutture di supporto, edifici o accesso a edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Le autorità competenti, in particolare le autorità locali, dovrebbero parimenti stabilire procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici e altre strutture o proprietà pubbliche appropriate. Tali procedure possono includere procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti strutture o proprietà pubbliche appropriate e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile.

(44)

Il trasporto affidabile e sicuro delle informazioni attraverso le reti di comunicazione elettronica è un elemento sempre più importante per l’intera economia e la società in generale. La complessità dei sistemi, i guasti tecnici o gli errori umani, gli incidenti o gli attentati possono tutti avere conseguenze sul funzionamento e la disponibilità delle infrastrutture fisiche che forniscono servizi importanti, in particolare quelli della pubblica amministrazione on line, ai cittadini dell’Unione europea. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che siano mantenute l’integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche. È opportuno che l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) (13) contribuisca ad innalzare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche attraverso, tra l’altro, la fornitura di consulenze e pareri e la promozione dello scambio di migliori pratiche. È opportuno che sia l’ENISA sia le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare il potere di ottenere informazioni sufficienti per valutare il livello di sicurezza di reti e servizi, nonché dati completi ed affidabili relativi a incidenti di sicurezza reali che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi. Tenendo presente che l’efficace applicazione di misure di sicurezza adeguate non consiste in un esercizio puntuale, ma in un processo continuo di attuazione, riesame e aggiornamento, è opportuno imporre ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica di adottare misure di tutela della loro integrità e sicurezza conformemente ai rischi esaminati, tenendo conto dello stato dell’arte di tali misure.

(45)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere un adeguato periodo di consultazione pubblica prima dell’adozione di misure specifiche, onde assicurare che le imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico prendano i necessari provvedimenti di natura tecnica e organizzativa per gestire opportunamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi o per garantire l’integrità delle loro reti.

(46)

Ove sia necessario concordare un insieme comune di requisiti di sicurezza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure tecniche di attuazione per conseguire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nel mercato interno. È opportuno che l’ENISA contribuisca all’armonizzazione delle misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza fornendo un parere qualificato. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano impartire istruzioni vincolanti in merito alle misure tecniche di attuazione adottate conformemente alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Per lo svolgimento dei loro compiti è opportuno che le autorità abbiano il potere di svolgere indagini nei casi accertati di mancata conformità e imporre sanzioni.

(47)

Al fine di garantire che non vi siano distorsioni o restrizioni della concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di imporre misure correttive volte a prevenire il passaggio di un significativo potere di mercato da un mercato ad un altro mercato strettamente correlato. Dovrebbe essere chiaro che l’impresa avente un significativo potere di mercato sul primo mercato, può essere designata in quanto avente un significativo potere sul secondo mercato solo qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto nel primo mercato di esser fatto valere nel secondo e se il secondo mercato è suscettibile di una regolamentazione ex ante, in conformità con i criteri definiti nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi (14).

(48)

Per offrire agli operatori del mercato certezze circa le condizioni normative è necessario stabile un termine per le analisi di mercato. È importante condurre un’analisi di mercato a scadenze periodiche ed entro un periodo di tempo ragionevole e adeguato. Nello stabilire il calendario è opportuno considerare se il mercato in questione sia stato in precedenza oggetto di un’analisi di mercato e sia stato debitamente notificato. Il mancato svolgimento di un’analisi di mercato da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione può compromettere il mercato interno ed è possibile che i normali procedimenti d’infrazione non producano l’effetto desiderato per tempo. In alternativa l’autorità nazionale di regolamentazione in questione dovrebbe poter chiedere l’assistenza del BEREC per completare l’analisi del mercato. Ad esempio tale assistenza potrebbe prendere la forma di una task force specifica composta di rappresentanti della altre autorità nazionali di regolamentazione.

(49)

Dato l’elevato livello dell’innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello comunitario, in quanto l’esperienza ha mostrato che le divergenze tra le autorità nazionali di regolamentazione nell’attuazione del quadro normativo dell’Unione europea possono creare ostacoli allo sviluppo del mercato interno.

(50)

Uno dei compiti importanti assegnati al BEREC consiste nell’elaborare pareri in relazione alle controversie transnazionali, ove appropriato. Occorre pertanto che, in questi casi, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto degli eventuali pareri del BEREC.

(51)

L’esperienza acquisita nell’applicazione del quadro normativo dell’Unione europea dimostra che le disposizioni in vigore che autorizzano le autorità nazionali di regolamentazione ad infliggere sanzioni pecuniarie non costituiscono un adeguato incentivo al rispetto delle prescrizioni normative. Poteri d’esecuzione adeguati possono contribuire alla tempestiva applicazione del quadro normativo dell’Unione europea e dunque promuovere la certezza normativa, che è un fattore importante per gli investimenti. L’assenza di poteri effettivi in caso di mancata conformità vale per l’intero quadro normativo dell’Unione europea. È opportuno pertanto che l’introduzione nella direttiva quadro di una nuova disposizione riguardante l’inosservanza degli obblighi previsti dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dalle direttive particolari permetta di applicare principi coerenti in relazione all’applicazione e alle sanzioni per l’intero quadro normativo dell’Unione europea.

(52)

Il quadro normativo dell’Unione europea in vigore prevede alcune disposizioni destinate a facilitare la transizione dal vecchio quadro del 1998 al nuovo quadro del 2002. Tale transizione è ormai terminata in tutti gli Stati membri ed è opportuno abrogare le norme in questione in quanto sono ormai obsolete.

(53)

È opportuno incoraggiare sia gli investimenti sia la concorrenza, in modo da tutelare e non pregiudicare la scelta dei consumatori.

(54)

La concorrenza può essere promossa al meglio grazie ad un livello economicamente efficiente di investimenti in infrastrutture nuove ed esistenti integrato da regolamentazione, ogniqualvolta sia necessario per conseguire un’effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio. Un efficiente livello di concorrenza basata sulle infrastrutture è il grado di duplicazione infrastrutturale in cui gli investitori possono ragionevolmente attendersi di ottenere un equo utile sulla base di ragionevoli aspettative circa l’evoluzione delle quote di mercato.

(55)

Le autorità nazionali di regolamentazione, al momento di imporre obblighi in materia di accesso ad infrastrutture nuove e migliorate, dovrebbero garantire che le condizioni di accesso riflettano le circostanze alla base della decisione di investimento, anche tenendo conto dei costi di sviluppo, del tasso di assorbimento previsto per i nuovi prodotti e servizi e dei livelli previsti in materia di prezzi al dettaglio. Inoltre, al fine di garantire la certezza di pianificazione per gli investitori, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di fissare, se del caso, termini e condizioni di accesso che siano coerenti nell’arco di opportuni periodi di revisione. Tali termini e condizioni possono comprendere modalità tariffarie che dipendano dai volumi o dalla durata del contratto, in conformità al diritto comunitario e purché non abbiano effetti discriminatori. L’imposizione di eventuali condizioni di accesso dovrebbe rispettare la necessità di salvaguardare l’effettiva concorrenza nel settore dei servizi ai consumatori e alle imprese.

(56)

Nel valutare la proporzionalità degli obblighi e delle condizioni da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto della diversità delle condizioni di concorrenza esistenti nelle diverse zone all’interno dei rispettivi Stati membri.

(57)

Quando impongono misure correttive per il controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero cercare di consentire un equo utile per l’investitore in un nuovo progetto di investimento specifico. In particolare, possono insorgere rischi connessi a progetti d’investimento specifici a nuove reti di accesso che sostengono prodotti per i quali la domanda è incerta nel momento in cui è effettuato l’investimento.

(58)

Eventuali decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) dovrebbero limitarsi ai principi, agli approcci e alle metodologie regolamentari. Per evitare dubbi, essa non dovrebbe prescrivere dettagli che in genere devono riflettere le circostanze nazionali, né dovrebbe vietare approcci alternativi che si possono ragionevolmente presumere avere effetto equivalente. Siffatta decisione dovrebbe essere proporzionata e non dovrebbe influire sulle decisioni adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione che non creano un ostacolo al mercato interno.

(59)

L’allegato I della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) conteneva l’elenco dei mercati da includere nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di una regolamentazione ex ante. È opportuno sopprimere tale allegato in quanto ha esaurito la sua finalità, che era quella di fungere da base di riferimento per la redazione della versione iniziale della raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi.

(60)

Potrebbe non essere economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare in parte o integralmente ed entro tempi accettabili la rete di accesso locale dell’operatore esistente. In tale contesto, l’obbligo di accesso disaggregato alla rete o sottorete locale degli operatori che hanno un considerevole potere di mercato può agevolare l’ingresso nel mercato e aumentare la concorrenza nei mercati al dettaglio dell’accesso a banda larga. Nei casi in cui l’accesso disaggregato alla rete o sottorete locale non è tecnicamente o economicamente fattibile, possono applicarsi i pertinenti obblighi per la fornitura dell’accesso non fisico o virtuale alla rete con funzionalità equivalente.

(61)

La separazione funzionale, in base alla quale l’operatore verticalmente integrato è tenuto a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La separazione funzionale permette di migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l’applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. In casi eccezionali la separazione funzionale può essere giustificata come misura correttiva ove non si sia riusciti a conseguire un’effettiva non discriminazione in alcuni dei mercati interessati e ove siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture in un lasso di tempo ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso ad una o più misure correttive precedentemente ritenute appropriate. È tuttavia molto importante assicurare che la sua imposizione non dissuada l’impresa interessata dall’investire nella sua rete e non comporti effetti potenzialmente negativi sui vantaggi per i consumatori. La sua imposizione richiede un’analisi coordinata dei vari mercati rilevanti collegati alla rete d’accesso, secondo la procedura per l’analisi del mercato di cui all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Nell’esecuzione dell’analisi del mercato e nell’elaborazione dettagliata della misura correttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prestare particolare attenzione ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle entità commerciali separate, tenendo in considerazione il livello di sviluppo della rete e il grado del progresso tecnologico, fattori che potrebbero influenzare la possibilità di sostituzione dei servizi fissi e senza fili. Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale.

(62)

È opportuno che l’attuazione della separazione funzionale non escluda il ricorso a meccanismi di coordinamento adeguati tra le varie entità commerciali separate per assicurare la tutela dei diritti economici e di controllo gestionale della società madre.

(63)

L’ulteriore integrazione nel mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica rende necessario un migliore coordinamento nell’applicazione della regolamentazione ex ante conformemente al quadro normativo dell’Unione europea per le comunicazioni elettroniche.

(64)

Qualora un’impresa verticalmente integrata scelga di trasferire tutte le sue attività di rete di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata sotto controllo di terzi oppure istituisca un’entità commerciale separata per i prodotti di accesso, è opportuno che l’autorità nazionale di regolamentazione valuti l’effetto che la transazione prevista avrà su tutti gli obblighi normativi esistenti imposti all’operatore verticalmente integrato per garantire la conformità delle nuove disposizioni alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). L’autorità nazionale di regolamentazione interessata dovrebbe avviare una nuova analisi dei mercati in cui opera l’entità separata ed imporre, mantenere, modificare o abrogare gli obblighi di conseguenza. A tal fine è opportuno che l’autorità nazionale di regolamentazione possa chiedere informazioni all’impresa.

(65)

Sebbene in alcune circostanze sia opportuno che un’autorità nazionale di regolamentazione imponga obblighi a operatori che non dispongono di un potere significativo di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da utente a utente o l’interoperabilità dei servizi, è tuttavia necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo dell’Unione europea e, in particolare, alle procedure di notifica che esso prescrive.

(66)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione per adeguare le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali fissati nell’allegato relativo al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per l’elenco minimo di voci nell’allegato II che deve essere pubblicato per rispettare l’obbligo della trasparenza.

(67)

Facilitare l’accesso alle risorse dello spettro radio da parte degli operatori del mercato contribuirà a rimuovere gli ostacoli all’ingresso nel mercato. Il progresso tecnologico, inoltre, sta riducendo il rischio di interferenze dannose in talune bande di frequenze e, di conseguenza, sta riducendo la necessità di diritti individuali d’uso. È opportuno pertanto fissare le condizioni per l’utilizzo dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica con autorizzazioni generali, salvo i casi in cui siano necessari diritti individuali, tenuto conto dell’uso dello spettro radio, per proteggersi da interferenze dannose, per assicurare la qualità tecnica del servizio, per assicurare un utilizzo efficiente dello spettro o per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale. È opportuno che le decisioni sulla necessità dei diritti individuali siano prese in modo trasparente e proporzionato.

(68)

L’introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nella concessione dei diritti d’uso, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica, agevolando in tal mondo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Tuttavia, taluni obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi possono richiedere il ricorso a criteri specifici per la concessione dei diritti d’uso, quando ciò appare necessario per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale stabilito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria. È opportuno che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie.

(69)

Tenuto conto del suo impatto restrittivo sul libero accesso alle frequenze radio, è opportuno limitare nel tempo la validità di un diritto d’uso individuale che non possa essere scambiato. Ove i diritti d’uso contengano disposizioni per il rinnovo della loro validità, è opportuno che le autorità nazionali competenti effettuino innanzi tutto un riesame, che comprenda una consultazione pubblica, tenendo conto del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e della copertura. Vista la limitatezza dello spettro radio, è opportuno sottoporre a riesame periodico i diritti individuali concessi alle imprese. Nell’effettuare tale riesame, è opportuno che le autorità nazionali competenti concilino gli interessi dei titolari di diritti con l’esigenza di promuovere l’introduzione dello scambio di spettro radio, e l’uso più flessibile dello spettro attraverso le autorizzazioni generali, ove possibile.

(70)

Le modifiche minori ai diritti e agli obblighi sono le modifiche di natura principalmente amministrativa, che non cambiano la natura sostanziale delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali di uso e che quindi non possono determinare alcun vantaggio comparativo per le altre imprese.

(71)

È opportuno che le autorità nazionali competenti abbiano il potere di garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate, di intervenire per evitare l’accumulo anticoncorrenziale, che può ostacolare i nuovi ingressi nel mercato.

(72)

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei dritti d’uso, in particolare sanzioni pecuniarie o amministrative efficaci nel caso di violazioni di tali condizioni.

(73)

È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l’accessibilità per gli utenti disabili e l’esigenza delle autorità pubbliche e dei servizi di emergenza di comunicare tra loro e con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell’importanza dell’innovazione tecnica, è opportuno che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l’uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.

(74)

Il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale (15), si è rivelato efficace nella fase iniziale di apertura del mercato. La direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) invita la Commissione a monitorare la transizione dal quadro normativo del 1998 al quadro del 2002 e a presentare, al momento opportuno, una proposta di abrogazione di detto regolamento. Ai sensi del quadro del 2002 le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad analizzare il mercato all’ingrosso dell’accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche per la fornitura di servizi vocali e in banda larga, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi. Dato che tutti gli Stati membri hanno analizzato tale mercato almeno una volta e che sono in vigore obblighi adeguati basati sul quadro normativo del 2002, il regolamento (CE) n. 2887/2000 è diventato inutile ed è opportuno abrogarlo.

(75)

Le misure necessarie per l’esecuzione della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).

(76)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare raccomandazioni e/o misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); l’armonizzazione nell’ambito dello spettro radio e della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l’individuazione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi; l’individuazione di mercati transnazionali; l’applicazione delle norme; l’applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Dovrebbe inoltre essere conferito alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione per adeguare gli allegati I e II della direttiva accesso al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive, anche completandole con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)

La direttiva 2002/21/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali onde facilitare l’accesso agli utenti disabili; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario.

Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev’essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla privacy. Dev’essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dev’essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;»

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“mercati transnazionali”, mercati individuati conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, che coprono la Comunità, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro.»;

c)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;»

d)

è inserita la lettera seguente:

«d bis)

“punto terminale di rete”, il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di abbonato o ad un nome di abbonato;»

e)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

“risorse correlate”, servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l’altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;»

f)

è inserita la lettera seguente:

«e bis)

“servizi correlati”, i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l’altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;»

g)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

“direttive particolari”, la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (17);

h)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«q)

“attribuzione di spettro radio”, la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

r)

“interferenza dannosa”, un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, comunitarie o nazionali applicabili;

s)

“chiamata”, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale.»;

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell’articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un’autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma o i loro sostituti possano essere sollevati dall’incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l’esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell’ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell’esonero. Il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall’incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (18).

ter.   Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.

quater.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.

4)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso.

In attesa dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Gli Stati membri raccolgono informazioni sull’argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Gli Stati membri forniscono tali informazioni alla Commissione e al BEREC su richiesta motivata di uno di essi.»;

5)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso.

Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall’autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall’autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all’assolvimento di tale compito. L’autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3.»;

6)

gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 9, e degli articoli 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole.

Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.

Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d’informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l’autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un’informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale.

Articolo 7

Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme e con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo lavorano in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3.   Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati a norma dell’articolo 7 ter al termine della consultazione di cui all’articolo 6, qualora un’autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a)

rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della presente direttiva o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso); e

b)

influenzi gli scambi tra Stati membri,

essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell’articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all’autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4.   Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

a)

identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1; oppure

b)

decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5;

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all’autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso le altre autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve.

5.   Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione può:

a)

adottare una decisione con cui si richieda ad un’autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura; e/o

b)

decidere di sciogliere le sue riserve in relazione ad un progetto di misura di cui al paragrafo 4.

Prima di adottare una decisione, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC. La decisione è accompagnata da un’analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura.

6.   Se la Commissione che ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 5 impone all’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l’autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l’autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all’articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3.

7.   L’autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione.

8.   L’autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell’articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b).

9.   In circostanze straordinarie l’autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all’altra autorità nazionale di regolamentazione e al BEREC. La decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.»;

7)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 7 bis

Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

1.   Quando la misura prevista di cui all’articolo 7, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell’articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione, entro il termine di un mese di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, può notificare all’autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario. In tal caso, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione.

In assenza di una notifica in tal senso, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione, dal BEREC o da altra autorità nazionale di regolamentazione.

2.   Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, il BEREC e l’autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all’articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3.   Entro sei settimane dall’inizio del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, il BEREC, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, esprime un parere sulla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato e reso pubblico.

4.   Se nel proprio parere condivide i seri dubbi della Commissione il BEREC coopera strettamente con l’autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione può:

a)

modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione di cui al paragrafo 1 nonché il parere e la consulenza del BEREC;

b)

mantenere il suo progetto di misura.

5.   Qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione o non esprima un parere o qualora l’autorità nazionale di regolamentazione modifichi o mantenga il suo progetto di misura a norma del paragrafo 4, la Commissione, entro un mese dalla fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nella massima considerazione l’eventuale parere del BEREC, può:

a)

formulare una raccomandazione in cui si invita l’autorità nazionale di regolamentazione interessata a modificare o ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, e a fornire le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, e proposte specifiche a tal fine;

b)

decidere di sciogliere le sue riserve indicate conformemente al paragrafo 1.

6.   Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l’autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata.

Tale periodo può essere prorogato per consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 6.

7.   L’autorità nazionale di regolamentazione che decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 5, lettera a), fornisce una giustificazione motivata.

8.   L’autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

Articolo 7 ter

Disposizioni di attuazione

1.   Previa consultazione pubblica e consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione del parere del BEREC, la Commissione può adottare raccomandazioni e/o orientamenti in relazione all’articolo 7 che definiscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2.»;

8)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo diversa disposizione dell’articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nella massima considerazione l’opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.»;

b)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;

b)

garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;»

c)

al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

d)

al paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;

e)

al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

collaborando tra loro, con la Commissione e con il BEREC per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l’applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.»;

f)

al paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, degli utenti anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;»

g)

al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

«g)

promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta;»

h)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l’altro:

a)

promuovendo la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell’arco di opportuni periodi di revisione;

b)

garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

c)

salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;

d)

promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese di investimento e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e)

tenendo debito conto della varietà delle condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo nelle diverse aree geografiche all’interno del territorio di uno Stato membro;

f)

imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.»;

9)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

1.   Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nella Comunità europea. A tal fine essi prendono in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.

2.   Cooperando tra loro e con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nella Comunità europea e, ove opportuno, l’instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3.   La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo “Politica dello spettro radio” (RSPG), istituito con decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo “Politica dello spettro radio” (19), può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio, in conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.

4.   Ove necessario per assicurare l’efficace coordinamento degli interessi della Comunità europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell’RSPG, può proporre obiettivi politici comuni al Parlamento europeo e al Consiglio.

10)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1.   Tenendo debito conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 8 e 8 bis. Essi garantiscono che l’attribuzione degli spettri ai fini dei servizi di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d’uso individuali in materia da parte delle autorità nazionali competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Nell’applicare il presente articolo gli Stati membri rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell’UIT, e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2.   Gli Stati membri promuovono l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi. In tale contesto gli Stati membri agiscono ai sensi dell’articolo 8 bis e della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3.   Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie usate per i servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano di assegnazione delle frequenze nazionali a norma del diritto comunitario.

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

a)

evitare interferenze dannose;

b)

proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;

c)

assicurare la qualità tecnica del servizio;

d)

assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;

e)

salvaguardare l’uso efficiente dello spettro; oppure

f)

garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 4.

4.   Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica nei rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze a norma del diritto comunitario. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell’UIT.

Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale definito dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:

a)

garantire la sicurezza della vita;

b)

la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale;

c)

evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure

d)

la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, ad esempio mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.

Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti dagli Stati membri a norma del diritto comunitario.

5.   Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

6.   I paragrafi 3 e 4 si applicano agli spettri radio attribuiti ai fini dei servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal 25 maggio 2011.

Alle attribuzioni degli spettri radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali esistenti al 25 maggio 2011 si applicano le disposizioni dell’articolo 9 bis.

7.   Fatte salve le disposizioni delle direttive particolari e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, gli Stati membri possono stabilire norme volte a impedire l’accumulo di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti d’uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie o la revoca dei diritti d’uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.»;

11)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti

1.   Per un periodo di cinque anni a partire dal 25 maggio 2011, gli Stati membri possono consentire ai titolari di diritti d’uso delle radio frequenze concessi prima di quella data e che rimarranno validi per un periodo non inferiore a cinque anni di presentare all’autorità nazionale competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Prima di adottare la sua decisione, l’autorità nazionale competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l’entità del diritto dopo il riesame, e concede al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta.

Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.

2.   Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l’articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti autorizzazioni generali/diritti d’uso individuali e attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica esistenti al 25 maggio 2011.

3.   Nell’applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.

4.   Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d’uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Articolo 9 ter

Trasferimento o affitto di diritti individuali d’uso delle radiofrequenze

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese, secondo le condizioni legate ai diritti d’uso delle radiofrequenze e secondo le procedure nazionali, i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma del paragrafo 3.

Sulle altre bande gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o affittare i diritti d’uso delle radiofrequenze ad altre imprese secondo le procedure nazionali.

Le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d’uso delle radiofrequenze continuano ad applicarsi dopo il trasferimento o la locazione, salva indicazione contraria dell’autorità nazionale competente.

Gli Stati membri possono anche stabilire che le disposizioni del presente paragrafo non si applichino qualora il diritto individuale dell’impresa ad utilizzare le frequenze radio sia stato inizialmente ottenuto a titolo gratuito.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’intenzione di un’impresa di trasferire diritti d’uso delle radiofrequenze e l’avvenuto trasferimento siano notificati secondo le procedure nazionali alla competente autorità responsabile della concessione dei diritti individuali di uso siano resi pubblici. Qualora l’uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti rispettano quest’uso armonizzato.

3.   La Commissione può adottare le opportune misure di attuazione al fine di individuare le bande per le quali i diritti d’uso delle radiofrequenze possono essere trasferiti o affittati tra imprese. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva.

Tali misure tecniche di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

12)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino la concessione dei diritti d’uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d’uso delle risorse nazionali di numerazione.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione nazionale siano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l’impresa cui sia stato concesso il diritto d’uso di una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri sostengono l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all’interno della Comunità che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione appropriate in materia.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

13)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, è sostituito dal seguente:

«—

agisca in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, e»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi sia un’effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.»;

14)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica

1.   Quando un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l’altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.

2.   Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l’ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, abbiano anche la facoltà di imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell’edificio, ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 e/o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie, su richiesta delle autorità competenti, per consentire a queste ultime, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, di elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate.

5.   I provvedimenti adottati da un’autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità locali.»;

15)

è inserito il seguente capitolo:

«CAPITOLO III bis

SICUREZZA E INTEGRITÀ DELLE RETI E DEI SERVIZI

Articolo 13 bis

Sicurezza e integrità

1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

2.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino tutte le misure opportune per garantire l’integrità delle loro reti e garantire in tal modo la continuità della fornitura dei servizi su tali reti.

3.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino all’autorità nazionale di regolamentazione competente ogni violazione della sicurezza o perdita dell’integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Se del caso, l’autorità nazionale interessata informa le autorità nazionali degli altri Stati membri e l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA). L’autorità nazionale di regolamentazione interessata può informare il pubblico o imporre all’impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell’interesse pubblico.

L’autorità nazionale di regolamentazione interessata trasmette ogni anno alla Commissione e all’ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.

4.   La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell’ENISA, può adottare le opportune misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. Queste misure di attuazione tecnica si basano, per quanto possibile, sulle norme europee ed internazionali, e non ostano a che gli Stati membri adottino requisiti supplementari per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tali misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 13 ter

Attuazione e controllo

1.   Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’attuazione dell’articolo 13 bis, le competenti autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti, comprese quelle in materia di termini di attuazione, alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione competenti abbiano la facoltà di imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di:

a)

fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l’integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché

b)

sottostare a una verifica della sicurezza effettuata da un organismo qualificato indipendente o dall’autorità nazionale competente mettendo a disposizione dell’autorità nazionale di regolamentazione i risultati di tale verifica. L’impresa si assume l’onere finanziario della verifica.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l’integrità delle reti.

4.   Queste disposizioni lasciano impregiudicato l’articolo 3 della presente direttiva.»;

16)

all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se un’impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico (il primo mercato), può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso (il secondo mercato) qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto nel primo mercato di esser fatto valere nel secondo, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell’impresa interessata. Pertanto, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 9, 10, 11 e 13 della direttiva 2002/19/CE (“direttiva accesso”) e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”).»;

17)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati»;

b)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Previa consultazione pubblica, anche delle autorità nazionali di regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione adotta, secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (“la raccomandazione”). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi l’individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Previa consultazione, anche delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adottare una decisione relativa all’individuazione dei mercati transnazionali secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

18)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un’analisi dei mercati rilevanti tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

2.   Quando, ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, dell’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”) o dell’articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (“direttiva accesso”), è tenuta a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, l’autorità nazionale di regolamentazione determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.»;

b)

i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l’autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato conformemente all’articolo 14 e l’autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

5.   Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l’analisi di mercato, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6.   Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un’analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente progetto di misura a norma dell’articolo 7:

a)

entro tre anni dall’adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo può tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l’autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;

b)

entro due anni dall’adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione; oppure

c)

entro due anni dalla data di adesione all’Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione non completi l’analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al paragrafo 6, il BEREC fornisce, su richiesta, assistenza all’autorità nazionale di regolamentazione in questione, per completare l’analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l’autorità nazionale di regolamentazione in questione notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell’articolo 7.»;

19)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

alla prima frase del paragrafo 1, la parola «norme» è sostituita dalle parole «norme non vincolanti»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall’organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (IEC).»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Se intende rendere obbligatoria l’applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione adotta misure di attuazione appropriate e rende obbligatoria l’applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell’elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall’elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.»;

d)

al paragrafo 6, le parole «conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall’elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1» sono sostituite dalle parole «adotta le misure di attuazione adeguate e stralcia dette norme e/o specifiche dall’elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1.»;

e)

è inserito il seguente paragrafo:

«6 bis.   Le misure di attuazione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, di cui ai paragrafi 4 e 6, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

20)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

21)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Procedure di armonizzazione

1.   Fatto salvo l’articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), ove rilevi che le divergenze nell’attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, emettere una raccomandazione o una decisione sull’applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 8.

2.   Quando emette una raccomandazione conformemente al paragrafo 1, la Commissione si avvale della procedura di consultazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L’autorità nazionale di regolamentazione che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

3.   Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 possono comportare unicamente la definizione di un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare le seguenti questioni:

a)

l’incoerente applicazione degli approcci normativi generali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in applicazione degli articoli 15 e 16, qualora si crei un ostacolo al mercato interno. Tali decisioni non si riferiscono a notifiche specifiche emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell’articolo 7 bis.

In tal caso, la Commissione propone un progetto di decisione unicamente:

dopo almeno due anni dall’adozione di una raccomandazione della Commissione che tratti della stessa questione, e

tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC per l’adozione di tale decisione, parere che deve essere fornito dal BEREC entro tre mesi dalla richiesta della Commissione;

b)

numerazione, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza del 112.

4.   La decisione di cui al paragrafo 1, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

5.   Il BEREC può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull’opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1.»;

22)

all’articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso e/o di interconnessione derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all’autorità nazionale di regolamentazione.»;

23)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Risoluzione delle controversie transnazionali

1.   Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell’ambito di applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 8.

Gli eventuali obblighi imposti alle imprese dalle autorità nazionali di regolamentazione nell’ambito della composizione di una controversia sono conformi alla presente direttiva e alle direttive particolari.

Ogni autorità nazionale di regolamentazione che ha competenza in controversie di questo tipo può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all’azione da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari per comporre la controversia.

Quando al BEREC è presentata una tale richiesta, ogni autorità nazionale di regolamentazione competente per un qualsiasi aspetto della controversia attende il parere del BEREC, prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ciò non preclude alle autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure urgenti ove necessario.

Ogni obbligo imposto a un’impresa dall’autorità nazionale di regolamentazione nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari e tiene nella massima considerazione il parere emesso dal BEREC.

3.   Gli Stati membri possono disporre che le competenti autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente all’articolo 8.

Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 8 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC.

4.   La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.»;

24)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 25 maggio 2011 e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.»;

25)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

26)

l’articolo 27 è soppresso;

27)

l’allegato I è soppresso;

28)

l’allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Criteri che le autorità nazionali di regolamentazione devono utilizzare nell’accertare l’esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma.

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un’effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo. In conformità con il diritto comunitario applicabile e con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti:

scarsa elasticità della domanda,

analoghe quote di mercato,

forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione,

integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura,

mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell’acquirente,

mancanza di potenziale concorrenza.

Questo elenco è indicativo e non esauriente e i criteri non sono cumulativi. L’elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)

La direttiva 2002/19/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per “accesso” si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’ordinazione preventiva, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale.»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

per “rete locale” si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica.»;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli da 5 a 8.»;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l’efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.»;

ii)

è inserita la seguente lettera:

«a ter)

in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l’accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«3.   Per quanto concerne l’accesso e l’interconnessione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ai sensi delle disposizioni della presente direttiva e secondo le procedure di cui agli articoli 6, 7, 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

4)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla luce dell’evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, la Commissione può adottare misure di attuazione per modificare l’allegato I. Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

5)

l’articolo 7 è soppresso;

6)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le parole «articoli da 9 a 13» sono sostituite dalle parole «articoli da 9 a 13 bis»;

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

il primo comma è così modificato:

nel primo trattino, la frase «dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 6» è sostituita dalla frase «dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6»,

nel secondo trattino, la frase «della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (20)» è sostituita dalla frase «della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (21)

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In circostanze eccezionali l’autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (22). La Commissione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all’autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure

7)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell’articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni che limitino l’accesso a servizi e applicazioni e/o il loro utilizzo, qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, e prezzi.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nonostante il paragrafo 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 12 relativi all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della rete, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un’offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell’allegato II.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può adottare le modifiche all’allegato II necessarie per adattarlo ai progressi tecnologici e all’evoluzione del mercato. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3. Nell’attuazione delle disposizioni del presente paragrafo la Commissione può essere assistita dal BEREC.»;

8)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l’accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o la preselezione del vettore e/o l’offerta di rivendita delle linee di abbonati;»

b)

al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;»

c)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«j)

di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.»;

d)

al paragrafo 2, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

«2.   Nel valutare l’opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a)

fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e/odi accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti;»

e)

al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;

d)

necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace;»

f)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell’imporre ad un operatore l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

9)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai sensi dell’articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’operatore anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.»;

10)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 13 bis

Separazione funzionale

1.   Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 9 a 13 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza e/o carenze del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l’autorità nazionale di regolamentazione può, a titolo di misura eccezionale e conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente.

Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2.   Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’autorità nazionale di regolamentazione sottopone una proposta alla Commissione fornendo:

a)

prove che giustifichino le conclusioni dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1;

b)

prove che attestino che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;

c)

un’analisi dell’impatto previsto sull’autorità di regolamentazione, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;

d)

un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.

3.   Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

a)

la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata;

b)

l’individuazione degli attivi dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c)

le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d)

le norme per garantire l’osservanza degli obblighi;

e)

le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f)

un programma di controllo per assicurare l’osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale.

4.   A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Sulla base della sua valutazione, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

5.   Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 13 ter

Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata

1.   Le imprese che siano stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) informano anticipatamente e tempestivamente l’autorità nazionale di regolamentazione al fine di consentire alla stessa di valutare l’effetto dell’auspicata transazione, quando intendono trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso perfettamente equivalenti.

Le imprese informano inoltre l’autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.

2.   L’autorità nazionale di regolamentazione valuta l’effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

A tal fine, l’autorità nazionale di regolamentazione conduce un’analisi coordinata dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Sulla base della sua valutazione, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3.   L’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico e/o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 8, paragrafo 3.»;

11)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

12)

l’allegato II è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

la definizione a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“sottorete locale”, una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;»

c)

la definizione c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“accesso completamente disaggregato alla rete locale”, la fornitura a un beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell’operatore SPM che consenta l’uso dell’intera capacità dell’infrastruttura di rete;»

d)

la definizione d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“accesso condiviso alla rete locale”, la fornitura a un beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell’operatore SPM che consenta l’uso di una parte specifica delle capacità dell’infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili;»

e)

alla parte A, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Elementi della rete cui è offerto l’accesso, tra cui in particolare i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:

a)

accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);

b)

accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate;

c)

se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso.

2.

Informazioni relative all’ubicazione dei punti di accesso fisici, inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilità di reti locali, sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all’ubicazione di condotti e alla disponibilità nei condotti.

3.

Condizioni tecniche relative all’accesso alle reti e alle sottoreti locali, e alla loro utilizzazione, incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale e/o della fibra ottica e/o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all’accesso ai condotti.»;

f)

alla parte B, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Informazioni sui siti pertinenti esistenti dell’operatore SPM o sull’ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato (23).

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)

La direttiva 2002/20/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

per “autorizzazione generale” si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.»;

3)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Diritti d’uso delle radiofrequenze e dei numeri

1.   Gli Stati membri facilitano l’uso delle frequenze radio nel quadro di autorizzazioni generali. Ove necessario, gli Stati membri possono concedere diritti individuali di uso per:

evitare interferenze dannose,

assicurare la qualità tecnica del servizio,

assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure

conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

2.   Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa per la fornitura di reti o servizi in forza di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 3, nel rispetto degli articoli 6, 7 e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse a norma della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, i diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti individuali d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

Al momento della concessione dei diritti d’uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi agli articoli 9 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

Quando i diritti individuali d’uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un’impresa a un’altra, come permesso a norma dell’articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l’autorità nazionale competente provvede affinché si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d’uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono più applicabili, i diritti individuali d’uso sono trasformati in un’autorizzazione generale per l’uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un’impresa ad un’altra, ai sensi dell’articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3.   Le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell’ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali.

4.   Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all’articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d’uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre tre settimane il periodo massimo di tre settimane.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le frequenze radio si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

5.   Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d’uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle frequenze radio a norma dell’articolo 7.

6.   Le autorità nazionali competenti assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio l’obbligo di vendita o di locazione dei diritti d’uso delle frequenze radio.»;

4)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso delle radiofrequenze e i diritti d’uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritto d’uso delle radiofrequenze, sono conformi all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

b)

al paragrafo 2, le parole «degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)» sono sostituite dalle parole «dell’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)»;

5)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Quando valuta se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le radiofrequenze oppure se prolungare la durata dei diritti d’uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, uno Stato membro, tra l'altro:»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d’uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;»

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle radiofrequenze solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e delle prescrizioni di cui all’articolo 9 della stessa direttiva.»;

c)

al paragrafo 5 «articolo 9» è sostituito da «articolo 9 ter»;

6)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano e controllano il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, conformemente all’articolo 11.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall’autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze o di numeri di comunicare, a norma dell’articolo 11, tutte le informazioni necessarie per verificare l’effettiva osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

2.   L’autorità nazionale di regolamentazione che accerti l’inosservanza da parte di un’impresa di una o più condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, notifica all’impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.

3.   L’autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta tutte le misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l’osservanza.

A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre:

a)

se del caso sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo; e

b)

ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate tempestivamente all’impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l’impresa deve rispettare la misura.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri autorizzano l’autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), della presente direttiva o dell’articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall’autorità nazionale di regolamentazione.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora si verifichino violazioni gravi o ripetute delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate sanzioni, anche pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l’autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All’impresa interessata viene quindi offerta un’adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l’autorità pertinente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.»;

7)

all’articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell’allegato e l’osservanza degli obblighi specificati all’articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva;»

b)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«g)

per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;

h)

per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disponibili ai concorrenti.»;

c)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) del primo comma può essere richiesta prima dell’accesso al mercato né come condizione necessaria per l’accesso al mercato.»;

8)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Modifica dei diritti e degli obblighi

1.   Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, l’intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2.   Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti d’uso delle radiofrequenze o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente a norma dell’allegato e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.»;

9)

all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d’uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.»;

10)

all’articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Fatto salvo l’articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati membri rendono le autorizzazioni generali e i diritti individuali d’uso già in vigore al 31 dicembre 2009 conformi agli articoli 5, 6, 7 e all’allegato della presente direttiva, entro 19 dicembre 2011.

2.   Quando l’applicazione del paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e i diritti individuali d’uso già in vigore, gli Stati membri possono prorogare la validità di tali autorizzazioni e diritti fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, motivandone le ragioni.»;

11)

l’allegato è modificato come stabilito all’allegato della presente direttiva.

Articolo 4

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2887/2000 è abrogato.

Articolo 5

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 25 maggio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 maggio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 febbraio 2009 (GU C 103 E del 5.5.2009, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009, decisione del Consiglio del 20 novembre 2009 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(8)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(9)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(10)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(11)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(12)  GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

(13)  Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1).

(14)  Raccomandazione della Commissione, dell’11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 45).

(15)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;

(18)  Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio.»;

(19)  GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.»;

(20)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(21)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;

(22)  Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio.»;

(23)  È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, onde evitare pericoli per la pubblica sicurezza.»


ALLEGATO

L’allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) è così modificato:

1)

il primo comma è sostituito dalla seguente dicitura:

«Nel presente allegato è riportato l’elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (parte A), i diritti d’uso delle radiofrequenze (parte B) e i diritti d’uso dei numeri (parte C) come precisato all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE (la direttiva quadro).»;

2)

la parte A è così modificata:

a)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).»;

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (1).

c)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni a norma della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le condizioni relative all’accessibilità per gli utenti disabili conformemente all’articolo 7 di tale direttiva.»;

d)

al punto 11, le parole «direttiva 97/66/CE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2002/58/CE»;

e)

è inserito il seguente punto:

«11 bis.

Condizioni d’uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.»;

f)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12.

Condizioni d’uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.»;

g)

il punto 16 è sostituito dal seguente:

«16.

Sicurezza delle reti pubbliche contro l’accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).»;

h)

è aggiunto il seguente punto:

«19.

Gli obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l’accesso ai servizi e alle applicazioni e/o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri in conformità con il diritto comunitario nonché, ove necessario e proporzionato, l’accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l’accuratezza della divulgazione.»;

3)

la parte B è così modificata:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d’uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità.»;

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente.

«2.

Uso effettivo ed efficiente dei numeri a norma della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

c)

è aggiunto il seguente punto:

«9.

Obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze.»;

4)

nella parte C il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»


(1)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA NEUTRALITÀ DELLA RETE

La Commissione ritiene che sia della massima importanza conservare l’apertura e la neutralità di Internet, tenendo pienamente conto della volontà dei colegislatori di dichiarare la neutralità della rete come obiettivo politico e principio della regolamentazione che dovrà essere promosso dalle autorità nazionali di regolamentazione (1), rafforzare i correlati requisiti di trasparenza (2) e conferire strumenti di salvaguardia alle autorità nazionali di regolamentazione per prevenire il degrado dei servizi e intralci o rallentamenti del traffico sulle reti pubbliche (3). La Commissione sorveglierà da vicino l’attuazione di queste disposizioni negli Stati membri, riservando una particolare attenzione al modo in cui sono tutelate le libertà dei cittadini europei sulla rete nella propria relazione sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel frattempo, la Commissione sorveglierà l’impatto degli sviluppi tecnologici e del mercato sulle libertà della rete e riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del 2010, sulla necessità di adottare orientamenti supplementari; farà inoltre ricorso alle proprie competenze nell’ambito della vigente normativa in materia di concorrenza per far fronte alle pratiche anticoncorrenziali che possano insorgere.


(1)  Articolo 8, paragrafo 4, lettera g), della direttiva quadro.

(2)  Articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e articolo 21, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva servizio universale.

(3)  Articolo 22, paragrafo 3, della direttiva servizio universale.