17.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/62 |
Rettifica della decisione 2009/894/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 320 del 5 dicembre 2009 )
A pagina 28, criterio 3, lettera e):
anziché:
«e) Emissione di formaldeide da materiali a base di legno grezzi non trattati
I materiali a base di legno possono essere utilizzati nei mobili se sono conformi ai seguenti requisiti:
i) |
pannelli truciolari: l’emissione di formaldeide contenuta nei pannelli truciolari allo stato grezzo, vale a dire prima della lavorazione o del rivestimento, non deve superare il 50 % della soglia consentita per l’appartenenza alla classe E1 secondo la norma EN 312; Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno sono conformi al suddetto requisito in base alla norma europea EN 312-1. |
ii) |
pannelli di fibre: la formaldeide contenuta nei pannelli di fibre non deve superare il 50 % della soglia consentita per l’appartenenza alla classe di qualità A secondo la norma EN 622-1. Tuttavia, i panelli di fibre appartenenti alla classe A sono accettati solo se non costituiscono più del 50 % del legno e dei materiali a base di legno totali utilizzati nel prodotto. Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno sono conformi al suddetto requisito in base alla norma europea EN 622-1.», |
leggi:
«e) Emissione di formaldeide da materiali a base di legno grezzi non trattati
I materiali a base di legno possono essere utilizzati nei mobili se sono conformi ai seguenti requisiti:
i) |
pannelli truciolari: l’emissione di formaldeide contenuta nei pannelli truciolari allo stato grezzo, vale a dire prima della lavorazione o del rivestimento, non deve superare il 50 % della soglia consentita per l’appartenenza alla classe E1 secondo la norma EN 312; |
ii) |
pannelli di fibre: l’emissione di formaldeide contenuta in pannelli di fibre allo stato grezzo, vale a dire prima della lavorazione o del rivestimento, non deve superare il 50 % della soglia consentita per l’appartenenza alla classe di qualità E1 secondo la norma EN 622-1. Tuttavia, i panelli di fibre appartenenti alla classe E1 sono accettati solo se non costituiscono più del 50 % del legno e dei materiali a base di legno totali utilizzati nel prodotto. Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno emettono meno di 4 mg/100 g in base alla norma EN 120 (metodo perforatore) o meno di 0,062 mg/m3 in base alla norma EN 717-1 (metodo della camera). Inoltre deve essere rilasciata una dichiarazione relativa all’istituzione di un sistema di controllo della produzione in fabbrica in conformità della norma EN 312 oppure della norma EN 622-1.»; |
A pagina 29, criterio 4, lettera c):
anziché:
«c) Formaldeide
Le emissioni di formaldeide da sostanze e preparati usati nel trattamento superficiale che libera formaldeide devono essere inferiori a 0,05 ppm.
Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono rilasciare una dichiarazione attestante l’osservanza del precedente requisito, insieme a informazioni sulla formulazione utilizzata per il trattamento superficiale (ad esempio schede di sicurezza dei materiali).»,
leggi:
«c) Formaldeide
Le emissioni di formaldeide da sostanze e preparati usati nel trattamento superficiale che libera formaldeide devono essere inferiori a 0,062 mg/m3.
Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono rilasciare una dichiarazione attestante l’osservanza del precedente requisito, insieme a informazioni sulla formulazione utilizzata per il trattamento superficiale (ad esempio schede di sicurezza dei materiali) oppure a risultati di prove da cui risulti che il valore delle emissioni non supera il limite dichiarato (in base alla norma EN 717-1).».