1.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2009

recante modifica della decisione 97/245/CE, Euratom che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità

[notificata con il numero C(2009) 4072]

(2009/504/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, terzo comma e l’articolo 17, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo delle risorse proprie delle Comunità, di cui all’articolo 20 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/245/CE, Euratom della Commissione (3) ha definito i modelli d’estratti della contabilità degli Stati membri relativa alle risorse proprie che devono essere trasmessi alla Commissione.

(2)

A seguito del recepimento nel diritto comunitario degli accordi conclusi nel quadro dell’Uruguay Round, non vi è più alcuna differenza sostanziale tra prelievi agricoli e dazi doganali. Inoltre, la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio non comporta tale distinzione. Di conseguenza, è opportuno eliminare la distinzione nei modelli contenuti negli allegati I e III della decisione 97/245/CE, Euratom.

(3)

Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), ha inoltre istituito una tassa sulla produzione che concorre a finanziare le spese nonché un prelievo sull’eccedenza teso a prevenire l’accumulo di quantitativi in eccesso. Sono inoltre previsti, a determinate condizioni, determinati prelievi unici sulle quote supplementari di zucchero e sulle quote aggiuntive di isoglucosio. Poiché tali contributi costituiscono risorse proprie, occorre adeguare in conformità i modelli contenuti negli allegati I e III della decisione 97/245/CE, Euratom.

(4)

È inoltre opportuno valorizzare l’esperienza acquisita nella trasmissione, da parte degli Stati membri, degli estratti della contabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 e migliorare la presentazione dei formulari predisposti conformemente ai modelli contenuti negli allegati I e III della decisione 97/245/CE, Euratom.

(5)

La decisione 97/245/CE, Euratom fissa le modalità di trasmissione delle informazioni e stabilisce un modello per la comunicazione, da effettuarsi nell’ambito della relazione annuale, dei casi d’irrecuperablità di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(6)

Data l’esperienza acquisita nella trasmissione delle informazioni pertinenti, occorre provvedere affinché vengano trasmessi alla Commissione tutti gli elementi necessari per l’esame completo dei casi d’irrecuperablità segnalati dagli Stati membri.

(7)

I sistemi per la trasmissione delle relazioni e per la gestione efficace delle informazioni devono essere adeguati all’aumento del numero dei casi d’irrecuperabilità, mediante l’introduzione di un nuovo sistema informatico di gestione e informazione elettronica di cui gli Stati membri dovranno valersi per comunicare elettronicamente i casi in cui gli importi si considerano o sono dichiarati irrecuperabli.

(8)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio (5) ha introdotto nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 una distinzione chiara tra la comunicazione dei casi in cui i crediti sono dichiarati o considerati irrecuperabili, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, e le relazioni annuali di cui all’articolo 17, paragrafo 5, dello stesso regolamento. È pertanto opportuno sostituire il modello per tali relazioni annuali e definire un diverso modello per detta comunicazione.

(9)

Occorre inoltre prevedere adeguati termini d’attuazione per la trasmissione degli estratti modificati.

(10)

La decisione 97/245/CE, Euratom deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/245/CE, Euratom è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, i termini «all’articolo 6, paragrafi 3, lettera a) e 3 lettera b), del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89» sono sostituiti da «all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (6).

2)

all’articolo 2, paragrafo 1, i termini «all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89» sono sostituiti da «all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri redigono la relazione annuale di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 secondo il modello di cui all’allegato VI.

2.   Gli Stati membri trasmettono per via elettronica la comunicazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, utilizzando il sistema di gestione ed informazione elettronica.

3.   Le comunicazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, terzo comma sono redatte secondo il modello di cui all’allegato VII.»;

4)

l’allegato I è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I della presente decisione;

5)

l’allegato III è sostituito dal testo contenuto nell’allegato II della presente decisione;

6)

l’allegato VI è sostituito dal testo contenuto nell’allegato III della presente decisione;

7)

è aggiunto l’allegato VII contenuto nell’allegato IV della presente decisione.

Articolo 2

L’estratto mensile e l’estratto trimestrale, compilati secondo i modelli contenuti negli allegati I e III della decisione 97/245/CE, Euratom come modificata dalla presente decisione, sono trasmessi per la prima volta rispettivamente in riferimento al mese di giugno del 2009 e al secondo trimestre del 2009.

Articolo 3

Il sistema di gestione e informazione elettronica e il modello di cui rispettivamente all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della decisione 97/245/CE, Euratom, come modificata dalla presente decisione, devono essere usati a decorrere dalla data comunicata dalla Commissione agli Stati membri.

Fino a tale comunicazione gli Stati membri usano il modello di cui all’allegato VI della decisione 97/245/CE, Euratom, come modificata dalla decisione 2002/235/CE, Euratom (7).

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2009.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(2)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

(3)  GU L 97 del 12.4.1997, pag. 12.

(4)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(5)  GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1.

(6)  GU L 130, del 31.5.2000, pag. 1.»;

(7)  GU L 79 del 22.3.2002, pag. 61.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

CONTABILITÀ “A” DELLE RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Estratto dei dati accertati  (1)

Stato membro:

mese/anno:

(in moneta nazionale)

NATURA DELLA RISORSA

Riferimento Stato membro

(facoltativo)

Accertamenti del mese (2)

(1)

Importi della contabilità separata recuperati

(2)

Rettifiche di accertamenti precedenti (3)

Importi lordi

(5) = (1) + (2) + (3) – (4)

Importi netti

(6)

+

(3)

(4)

1210

Dazi doganali meno dazi compensativi e antidumping

 

 

 

 

 

 

 

1230

Dazi compensativi e antidumping sui prodotti

 

 

 

 

 

 

 

1240

Dazi compensativi e antidumping sui servizi

 

 

 

 

 

 

 

12

DAZI DOGANALI

 

 

 

 

 

 

 

1100

Contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e per gli anni precedenti

 

 

 

 

 

 

 

1110

Contributi connessi all'ammasso di zucchero

 

 

 

 

 

 

 

1130

Importi percepiti sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina C non esportato, nonché a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione

 

 

 

 

 

 

 

1170

Tassa sulla produzione

 

 

 

 

 

 

 

1180

Prelievi unici sulle quote supplementari di zucchero e sulle quote aggiuntive di isoglucosio

 

 

 

 

 

 

 

1190

Prelievo di eccedenza

 

 

 

 

 

 

 

11

CONTRIBUTI ZUCCHERO

 

 

 

 

 

 

 

Totale 12 + 11

 

 

 

 

 

 

 

 

— 25 % spese di riscossione

— 10 % spese di riscossione (4)

 

 

 

Totale da versare alla CE

 

 


(1)  Compresi gli accertamenti a seguito di controlli e di casi di frode e irregolarità individuati.»

(2)  Comprese le correzioni contabili.

(3)  Si tratta di rettifiche degli accertamenti iniziali, in particolare recuperi a posteriori e rimborsi. Per quanto riguarda lo zucchero, le correzioni delle campagne di commercializzazione precedenti devono indicare a quale campagna si riferiscono.

(4)  L'aliquota di trattenuta del 10 % è applicabile agli importi che conformemente alle norme comunitarie avrebbero dovuto essere messi a disposizione prima del 28 febbraio 2001.


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

CONTABILITÀ SEPARATA DELLE RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ EUROPEE  (1)

Estratto dei tributi accertati non indicati nella contabilità “A”

Stato membro:

Trimestre/Anno:

(in moneta nazionale)

NATURA DELLA RISORSA

Importi lordi da recuperare a titolo del trimestre precedente

(1)

Dazi accertati titolo del trimestre in oggetto

(2)

Rettifica degli accertamenti (articolo 8) (2)

(3)

Importi che non possono essere messi a disposizione (articolo 17, paragrafo 2) (3)

(4)

Totale

(1 + 2 ± 3 – 4)

(5)

Recupero nel corso del trimestre (4)

(6)

Importi lordi da recuperare alla fine del trimestre in oggetto

(7) = (5) – (6)

1210

Dazi doganali meno dazi compensativi e antidumping

 

 

 

 

 

 

 

1230

Dazi compensativi e antidumping sui prodotti

 

 

 

 

 

 

 

1240

Dazi compensativi e antidumping sui servizi

 

 

 

 

 

 

 

12

DAZI DOGANALI

 

 

 

 

 

 

 

1100

Contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e per anni precedenti

 

 

 

 

 

 

 

1110

Contributi connessi all'ammasso di zucchero

 

 

 

 

 

 

 

1130

Importi percepiti sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina C non esportato nonché a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione

 

 

 

 

 

 

 

1170

Tassa sulla produzione

 

 

 

 

 

 

 

1180

Prelievi unici sulle quote supplementari di zucchero e sulle quote aggiuntive di isoglucosio

 

 

 

 

 

 

 

1190

Prelievo di eccedenza

 

 

 

 

 

 

 

11

CONTRIBUTI ZUCCHERO

 

 

 

 

 

 

 

Totale 12 + 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima degli accertamenti il cui recupero risulta improbabile (5)

 


(1)  Contabilità “B” a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, compresi gli accertamenti a seguito di controlli e di casi di frode e di irregolarità individuati.»

(2)  Per rettifica degli accertamenti si intendono le correzioni, compresi gli annullamenti dovuti a revisione dell'accertamento iniziale, intervenute a titolo dei trimestri precedenti. Sono per natura diverse da quelle riportate nella colonna (4).

(3)  Tutti i casi devono essere specificati nell'allegato III bis che va trasmesso contemporaneamente all'estratto trimestrale. Il totale della colonna (4) dev'essere identico a quello dell'allegato III bis.

(4)  L'importo totale di questa colonna deve coincidere con il totale degli importi comunicati nella colonna (2) dell'estratto della contabilità “A” per i tre mesi in oggetto.

(5)  Obbligatorio per l'estratto del quarto trimestre di ogni esercizio. Se la stima è zero dev'essere indicata la menzione “nulla”.


ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

RELAZIONE ANNUALE

di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000

20…

Stato membro: …

1.   Attività di controllo degli Stati membri

Controlli

Numero

Dichiarazioni doganali accettate (regimi doganali o destinazioni doganali interessati)

 

Dichiarazioni doganali controllate successivamente allo sdoganamento, regimi doganali o destinazioni doganali interessati (controlli a posteriori)

 

Personale totale dei servizi doganali a livello nazionale (1)

 

Personale totale addetto ai controlli a posteriori a livello nazionale

 

2.   Questioni di principio

Elenco degli aspetti più importanti in materia di accertamento, di contabilizzazione e di messa a disposizione di tributi, rilevati nell’applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, compresi quelli inerenti a casi di contenzioso.

(se necessario, continuare su una pagina da allegare alla relazione, recante un rimando al presente punto).»


(1)  Totale complessivo del personale del servizio doganale (espresso in agenti per anno).


ALLEGATO IV

«ALLEGATO VII

Comunicazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000

Salvo indicazione contraria, occorre fornire tutte le informazioni richieste, se disponibili e pertinenti. Gli importi vanno indicati nella valuta in vigore nei singoli Stati membri al momento dell’invio della relazione.

1.   INFORMAZIONI GENERALI

Stato membro: …

Estremi della comunicazione: …

(codice dello Stato membro/esercizio di riferimento/numero d’ordine dell’esercizio di riferimento)

Riferimento a schede con informazioni attinenti inviate in precedenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000: …

Ragioni del mancato riferimento alle schede informative di cui sopra: …

Caso relativo a un controllo effettuato dalla Comunità (sì/no)

Riferimento al relativo controllo effettuato dalla Comunità: …

Importo totale irrecuperabile: …

Autorità che ha dichiarato irrecuperabile l’importo o ha accertato che l’importo è considerato irrecuperabile: …

Estremi della decisione amministrativa nazionale relativa all’irrecuperabilità:…

(Si veda la seconda colonna dell’allegato III bis della decisione 97/245/CE modificata dalla decisione 2006/246/CE, Euratom, della Commissione) (1))

Data della decisione amministrativa relativa all’irrecuperabilità: …

Data in cui l’importo è stato considerato irrecuperabile: …

2.   NASCITA DELL’OBBLIGAZIONE

Data alla quale o periodo nel corso del quale l’obbligazione è insorta: …

Base giuridica per la nascita dell’obbligazione: …

[Le basi giuridiche antecedenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) devono essere indicate facendo riferimento al corrispondente numero di articolo del regolamento stesso]

Posizione doganale: …

(Regime doganale prevalente, situazione delle merci o destinazione doganale approvata al momento dell’insorgere dell’obbligazione doganale)

Altre informazioni da fornire in caso di regime di transito: …

Data/e di accettazione della dichiarazione di transito: …

Stato/i membro/i di partenza o di ingresso nel mercato comunitario (codice ISO): …

Stato/i membro/i di destinazione o di uscita dal mercato comunitario (codice ISO): …

Numero del carnet TIR: …

Tipo di controllo per l’accertamento del diritto: …

Controlli non attinenti all’accettazione della dichiarazione doganale: …

Controlli effettuati all’atto dello sdoganamento, fra cui il prelievo di campioni: …

Controlli effettuati successivamente allo sdoganamento ma prima dell’appuramento del regime doganale: …

Controlli effettuati dopo l’appuramento del regime doganale per le merci in oggetto: …

Controlli effettuati dopo lo sdoganamento e l’immissione in libera pratica: …

Data/e di appuramento da comunicare qualora la posizione doganale implichi regimi sospensivi: …

Descrizione sommaria dei fatti che hanno portato all’accertamento del tributo: …

3.   MUTUA ASSISTENZA

Caso riguardante la mutua assistenza (MA) ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (3) che coinvolge i servizi della Commissione (sì/no)

Riferimento della comunicazione di MA: …

Data di ricevimento: …

Osservazioni (facoltative): …

4.   ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

Ufficio di accertamento: …

Data di accertamento: …

Riferimento contabile dell’accertamento (facoltativo): …

Data di iscrizione nella contabilità B [articolo 6 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000]: …

Riferimento contabile della contabilità B (facoltativo): …

Importo totale accertato: …

Importo dei dazi doganali e diritti agricoli accertati, esclusi i dazi compensativi e i dazi antidumping: …

Importo dei dazi compensativi e dei dazi antidumping accertati: …

Importo dei contributi nel settore dello zucchero e dell’isoglucosio accertati:…

Importo corrispondente di accise nazionali e IVA accertate (facoltativo): …

Importo totale della correzione (aggiunta/deduzione) operata dopo l’accertamento iniziale: …

Importo della correzione (aggiunta o deduzione) dei dazi doganali e diritti agricoli effettuata dopo l’accertamento iniziale, esclusi i dazi compensativi e i dazi antidumping: …

Importo della correzione (aggiunta/deduzione) dei dazi compensativi e antidumping effettuata dopo l’accertamento iniziale: …

Importo della correzione (aggiunta/deduzione) dei contributi zucchero/isoglucosio effettuata dopo l’accertamento iniziale: …

Importo della correzione (aggiunta/deduzione) di accise e IVA nazionali effettuata dopo l’accertamento iniziale (facoltativo): …

Importo totale della garanzia: …

(È l’importo a copertura delle risorse proprie comunitarie ed eventualmente delle accise nazionali. Può essere uguale a 0 in caso di esonero o di mancata costituzione di una garanzia)

Quota della garanzia da assegnare alle risorse proprie della Comunità: …

Tipo di garanzia (obbligatoria, facoltativa, non prevista): …

Tipo di garanzia obbligatoria: …

Ragioni per la mancata costituzione della garanzia richiesta: …

Importo della garanzia messo a disposizione della Comunità: …

Data di messa a disposizione dell’importo della garanzia: …

5.   PROCEDURA DI RECUPERO

(In caso di molteplici debitori per la stessa obbligazione, fornire le informazioni seguenti per ciascuno di essi:)

Debitore principale o debitore in solido: …

Data di notifica del debito: …

Data/e dei solleciti di pagamento: …

Accertamento soggetto alla procedura di ricorso ai sensi dell’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (sì/no)

Fasi raggiunte nella procedura di ricorso: …

Data della prima presentazione del ricorso: …

Data di notifica della decisione/sentenza definitiva: …

Osservazioni (facoltative): …

Sospensione dell’esecuzione ai sensi degli articoli 222 e 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dell’articolo 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) (sì/no)

Costituzione di una garanzia per sospensione (sì/no)

Importo della garanzia per sospensione: …

Ragioni della mancata costituzione di una garanzia per sospensione: …

(Specificare se è stato concesso o non concesso l’esonero dalla garanzia per prevedibili difficoltà di carattere economico o sociale e indicare i motivi che giustificano la decisione)

Facilitazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 229 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (nessuna richiesta/richiesta respinta/richiesta accettata)

Descrizione delle modalità di concessione delle facilitazioni di pagamento: …

Costituzione di una garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento (sì/no)

Importo della garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento: …

Ragioni della mancata costituzione di una garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento: …

(Specificare se è stato concesso o non concesso l’esonero dalla garanzia per prevedibili difficoltà di carattere economico o sociale e indicare i motivi che giustificano la decisione)

Data dell’emissione del titolo esecutivo: …

Notifica del titolo esecutivo (sì/no)

Data di notifica del titolo esecutivo: …

Osservazioni sul titolo esecutivo (facoltative): …

Data del primo pagamento: …

Importo del primo pagamento: …

Data del pagamento a saldo: …

Importo del pagamento: …

Importo totale pagato: …

Data/e del pignoramento: …

Importo ottenuto tramite il pignoramento: …

Osservazioni sul pignoramento (facoltative): …

Data di avvio delle procedure di fallimento/liquidazione/insolvenza: …

Data di dichiarazione del credito nell’ambito della procedura: …

Data di chiusura delle procedure di fallimento/liquidazione/insolvenza: …

Importo di risorse proprie recuperate mediante la procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza: …

Assistenza reciproca prestata da altri Stati membri per il recupero [direttiva 2008/55/CE del Consiglio (5) o direttiva 76/308/CEE del Consiglio (6) (sì/no)

Estremi della procedura di assistenza reciproca al recupero: …

Stato membro adito: …

Data della domanda: …

Importo recuperato: …

Data della risposta: …

Osservazioni sulla risposta (segnatamente se lo Stato membro adito non ha dato seguito alla domanda): …

6.   RAGIONI PER LE QUALI È RISULTATO IMPOSSIBILE RECUPERARE L’IMPORTO RIMANENTE

(In questa sezione indicare con chiarezza, se del caso, tutte le misure esecutorie concrete prese e le ragioni per cui in caso di procedure di fallimento/liquidazione/insolvenza l’importo ricevuto non è stato sufficiente a ripagare il debito, in parte o per intero).

(Non occorre ripetere informazioni già fornite nei punti da 1 a 5).

7.   ALTRE INFORMAZIONI UTILI


(1)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 46.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(3)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

(4)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.

(6)  GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18