29.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/18 |
DECISIONE EUPOL COPPS/1/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 27 maggio 2009
relativa all’istituzione del comitato dei contributori per la missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)
(2009/412/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo paragrafo,
vista l’azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 3 dell’azione comune 2005/797/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti sull’istituzione di un comitato dei contributori per EUPOL COPPS. |
(2) |
Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 sono stati stabiliti i principi guida e le modalità per i contributi di paesi terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato il documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE», che ha sviluppato ulteriormente le modalità per la partecipazione dei paesi terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui la costituzione di un comitato dei contributori. |
(3) |
Il comitato dei contributori per la EUPOL COPPS dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana della missione. Esso dovrebbe costituire la principale sede di discussione di tutte le questioni relative alla gestione quotidiana della missione. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal comitato dei contributori, |
DECIDE:
Articolo 1
Costituzione
È costituito un comitato dei contributori («CoC») per la missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS).
Articolo 2
Funzioni
1. Il CoC può formulare pareri. Il CSP prende in considerazione tali pareri ed esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.
2. Il mandato del CoC è fissato nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE».
Articolo 3
Composizione
1. Tutti gli Stati membri dell’UE sono legittimati ad assistere ai lavori del CoC. Tuttavia, soltanto gli Stati contributori partecipano alla gestione quotidiana della missione. I rappresentanti dei paesi terzi che partecipano alla missione possono essere presenti alle riunioni del CoC, così come un rappresentante della Commissione delle Comunità europee.
2. Il CoC riceve informazioni regolari dal Capo della missione.
Articolo 4
Presidenza
Ai fini della EUPOL COPPS, in conformità al mandato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, la presidenza del CoC è esercitata da un rappresentante del segretario generale/Alto rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza.
Articolo 5
Riunioni
1. Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante di uno Stato partecipante, può convocare riunioni di emergenza.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CoC al CPS.
Articolo 6
Riservatezza
1. In conformità alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (2), le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CoC. In particolare, i rappresentanti presso il CoC posseggono gli adeguati nulla osta di sicurezza.
2. Le deliberazioni del CoC sono soggette all’obbligo del segreto professionale.
Articolo 7
Efficacia
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2009.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
I. ŠRÁMEK
(1) GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.
(2) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.