18.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/45


REGOLAMENTO (CE) N. 1275/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 2005/32/CE, stabilisce che secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione distinta volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali e economici delle perdite in modo stand-by e spento. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’UE e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Lo studio preparatorio ha dimostrato che la maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio vendute nella Comunità presentano perdite nei modi stand-by e spento e che nella Comunità il consumo annuo di energia elettrica dovuto a tali perdite è stimato pari a 47 TWh nel 2005, corrispondente a 19 Mt di emissioni di CO2. In assenza di misure specifiche tale consumo dovrebbe salire a 49 TWh nel 2020. Lo studio ha concluso che il consumo di energia elettrica dovuto alle perdite nei modi stand-by e spento può essere significativamente ridotto.

(5)

Un miglioramento dei consumi di energia elettrica, nei modi stand-by e spento, dovrebbe essere conseguito applicando tecnologie non proprietarie esistenti, accessibili in termini di costi e che consentano di ridurre le spese sia per l’acquisto che per il funzionamento delle apparecchiature.

(6)

È opportuno fissare specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con l’obiettivo di armonizzare le specifiche per tali funzionalità in tutta la Comunità, contribuire al funzionamento del mercato interno e migliorare l’efficienza ambientale dei prodotti interessati.

(7)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l’ambiente. In particolare i benefici derivanti da una riduzione del consumo di energia elettrica nella fase di uso dovrebbero più che compensare i possibili impatti ambientali nella fase di produzione di apparecchiature con perdite nei modi stand-by e/o spento.

(8)

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe limitarsi ai prodotti corrispondenti ad apparecchiature domestiche e da ufficio destinate all’uso in ambiente domestico che, per le apparecchiature di tecnologia dell’informazione, corrispondono alle apparecchiature di classe B quali stabilite dalla norma EN 55022:2006. L’ambito di applicazione dovrebbe essere definito in modo tale che le apparecchiature non ancora disponibili sul mercato, ma che hanno funzionalità simili a quelle dei prodotti esplicitamente menzionati nel presente regolamento, siano progettate conformemente alle pertinenti specifiche. Se del caso, l’elenco dei prodotti può essere integrato modificando il presente regolamento.

(9)

Modi operativi non presi in considerazione dal presente regolamento, quali il modo ACPI S3 dei computer, dovrebbero essere considerati nell’ambito di misure di esecuzione specifiche per prodotto, ai sensi della direttiva 2005/32/CE.

(10)

Di norma le specifiche relative ai modi stand-by e spento fissate in misure di esecuzione specifiche per prodotto, conformemente alla direttiva 2005/32/CE, non dovrebbero avere obiettivi meno ambiziosi di quelli fissati nel presente regolamento.

(11)

Allo scopo di evitare inutili perdite di energia, i prodotti dovrebbero passare idealmente a una situazione di consumo «0 Watt» quando non eseguono alcuna funzione. La fattibilità e la conformità tecnica dovrebbero essere valutate prodotto per prodotto nella rispettiva misura di esecuzione, ai sensi della direttiva 2005/32/CE.

(12)

L’entrata in vigore in due fasi delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe garantire ai produttori un lasso di tempo adeguato per riprogettare le apparecchiature per quanto riguarda le perdite nei modi stand-by e spento. Il calendario delle fasi dovrebbe essere fissato in modo da evitare impatti negativi sulla funzionalità delle apparecchiature sul mercato, tenendo conto contestualmente dell’impatto sui costi dei produttori, in particolare delle PMI, e da garantire un rapido conseguimento degli obiettivi fissati. Le misurazioni del consumo di energia dovrebbero essere effettuate tenendo conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto; i produttori potranno applicare norme armonizzate definite in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2005/32/CE.

(13)

Il presente regolamento dovrebbe favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie che consentano di migliorare l’efficienza energetica nei modi stand-by e spento, con risparmi annui di energia stimati nell’ordine di 35 TWh nel 2020 rispetto ad uno scenario che lasci immutata la situazione attuale.

(14)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, il presente regolamento deve specificare che le procedure applicabili di valutazione della conformità sono il controllo della progettazione interno, di cui all’allegato IV della direttiva 2005/32/CE, e il sistema di gestione, di cui all’allegato V della direttiva 2005/32/CE.

(15)

Al fine di agevolare le prove di conformità i produttori sono chiamati a fornire le informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2005/32/CE, relativamente alle condizioni operative che rientrano nelle definizioni del modo stand-by/spento e ai corrispondenti livelli di consumo di energia.

(16)

È opportuno individuare parametri di riferimento per le tecnologie attualmente disponibili che consentano un consumo energetico ridotto nei modi stand-by e spento. Ciò permetterà di assicurare un’ampia disponibilità e un facile accesso alle informazioni, in particolare per le PMI e le microimprese, facilitando ulteriormente l’integrazione delle migliori tecnologie progettuali per ridurre il consumo di energia nei modi stand-by e spento.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce specifiche per la progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/32/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio» (di seguito «apparecchiature») qualsiasi prodotto che consumi energia e che:

a)

sia commercializzato come unità funzionale indipendente e sia destinato all’utente finale;

b)

figuri nell’elenco dei prodotti che consumano energia di cui all’allegato I;

c)

dipenda dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto; e

d)

sia progettato per essere usato con una tensione nominale di 250 V o inferiore;

anche quando sia commercializzato per usi diversi da quello domestico o di ufficio;

2)

«modo stand-by» la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, dipende dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:

funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con un’indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o,

visualizzazione informazioni o dello stato;

3)

«funzione di riattivazione» una funzione che facilita l’attivazione di altri modi, incluso il modo acceso, mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando, un sensore interno, un timer o una condizione finalizzata a fornire funzioni aggiuntive, inclusa la funzione principale;

4)

«visualizzazione informazioni o dello stato» una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell’apparecchiatura, compresi gli orologi, in un quadrante luminoso (display);

5)

«modo acceso» la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ed è stata attivata almeno una delle principali funzioni che forniscono il servizio per il quale l’apparecchiatura è stata attivata;

6)

«modo spento» la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ma non esegue alcuna funzione; si considerano inoltre come «modo spento»:

a)

le condizioni che forniscono soltanto un’indicazione della condizione modo spento;

b)

le condizioni che forniscono esclusivamente le funzionalità intese a garantire la funzionalità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

7)

«apparecchiature di tecnologia dell’informazione» ogni apparecchiatura la cui funzione primaria sia compresa tra le seguenti: inserimento, memorizzazione, visualizzazione, recupero, trasmissione, trattamento, scambio o controllo di dati o di messaggi di telecomunicazione o una combinazione di tali funzioni e che possa essere munita di una o più porte terminal utilizzate in genere per il trasferimento di informazioni;

8)

«ambiente domestico» un ambiente in cui l’uso di ricevitori per le trasmissioni radiotelevisive avviene di norma a una distanza non superiore a 10 metri dall’apparecchiatura in questione.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia nei modi stand-by e spento sono fissate nell’allegato II.

Articolo 4

Valutazione di conformità

Le procedure applicabili per la valutazione della conformità, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, sono il sistema per il controllo interno della progettazione, di cui all’allegato IV della direttiva 2005/32/CE, o il sistema di gestione, di cui all’allegato V della direttiva 2005/32/CE.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

I controlli di sorveglianza sono eseguiti in conformità della procedura di verifica di cui all’allegato III.

Articolo 6

Parametri di riferimento

I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e la tecnologia più efficienti disponibili attualmente sul mercato sono indicati nell’allegato IV.

Articolo 7

Revisione

Entro sei anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede a una sua revisione alla luce del progresso tecnico e presenta i risultati della revisione al forum consultivo.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato II entra in vigore un anno dopo la data di cui al primo comma.

Il punto 2 dell’allegato II entra in vigore quattro anni dopo la data di cui al primo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(2)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.


ALLEGATO I

Elenco dei prodotti che consumano energia disciplinati dal presente regolamento

1.

Apparecchi domestici

Lavatrici

Asciugatrici

Lavastoviglie

Apparecchi di cottura

Forni elettrici

Piastre riscaldanti elettriche

Forni a microonde

Tostapane

Friggitrici

Macinini elettrici, macchinette da caffè elettriche e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti

Coltelli elettrici

Altri elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti, per la pulizia e la conservazione di capi di abbigliamento

Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo

Bilance

2.

Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione destinate prevalentemente all’uso in ambiente domestico

3.

Apparecchiature di consumo

Apparecchi radio

Apparecchi televisivi

Videocamere

Videoregistratori

Registratori hi-fi

Amplificatori audio

Sistemi di «home theatre»

Strumenti musicali

Altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione

4.

Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport

Treni elettrici o piste elettriche per macchinine da corsa

Console di videogiochi portatili

Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici

Altri giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport


ALLEGATO II

Specifiche di progettazione ecocompatibile

1.

Un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:

a)

Consumo di energia in «modo spento»

Il consumo di energia delle apparecchiature in uno qualsiasi dei modi spento non deve superare 1,00 W.

b)

Consumo di energia in «modo stand-by»

Il consumo di energia delle apparecchiature in qualsiasi condizione che fornisca esclusivamente una funzione di riattivazione, o esclusivamente una funzione di riattivazione e la semplice indicazione che la funzione di riattivazione è attivata, non deve superare 1,00 W.

Il consumo di energia delle apparecchiature in qualsiasi condizione che fornisca esclusivamente la visualizzazione di informazioni o dello stato o esclusivamente la combinazione della funzione di riattivazione e della visualizzazione di informazioni o dello stato, non deve superare 2,00 W.

c)

Disponibilità del modo spento e/o del modo stand-by

Le apparecchiature devono essere munite di un modo spento e/o stand-by, e/o di un’altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by quando l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, a meno che ciò non sia inappropriato per l’uso cui è destinata l’apparecchiatura.

2.

Quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:

a)

Consumo di energia in «modo spento»

Il consumo di energia delle apparecchiature in uno qualsiasi dei modi spento non deve superare 0,50 W.

b)

Consumo di energia in «modo stand-by»

Il consumo di energia delle apparecchiature in una qualsiasi delle condizioni che forniscono esclusivamente una funzione di riattivazione, o esclusivamente una funzione di riattivazione e la semplice indicazione che la funzione di riattivazione è attivata, non deve superare 0,50 W.

Il consumo di energia delle apparecchiature in qualsiasi condizione che fornisca esclusivamente la visualizzazione di informazioni o dello stato o esclusivamente la combinazione della funzione di riattivazione e della visualizzazione di informazioni o dello stato, non deve superare 1,00 W.

c)

Disponibilità del modo spento e/o del modo stand-by

le apparecchiature devono essere munite di un modo spento e/o stand-by, e/o di un’altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by quando l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, a meno che ciò non sia inappropriato per l’uso cui è destinata l’apparecchiatura.

d)

Gestione dell’energia

Quando l’apparecchiatura non fornisce la funzione principale, o quando un altro o altri prodotti che consumano energia non dipendono dalle sue funzioni, l’apparecchiatura, a meno che ciò non sia inappropriato per l’uso cui è destinata, deve essere dotata di una funzione di gestione dell’energia, o di una funzione analoga, che, dopo un lasso di tempio il più breve possibile ma adeguato all’uso cui è destinata l’apparecchiatura, faccia passare automaticamente quest’ultima in:

modo stand-by, oppure

modo spento, oppure

Un’altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by quando l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale. La funzione di gestione dell’energia deve essere attivata prima della consegna dell’apparecchiatura.

3.

Misurazioni

Il consumo di energia di cui al punto 1, lettere a) e b), e al punto 2, lettere a) e b), è verificato mediante una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile, che tiene conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.

Le misurazioni di energia pari o superiori a 0,50 W sono effettuate con un’incertezza pari o inferiore al 2 % e a un livello di affidabilità del 95 %. Le misurazioni di energia pari inferiori a 0,50 W sono effettuate con un livello di affidabilità pari o inferiore a 0,01 W e a un livello di confidenza del 95 %.

4.

Informazioni fornite dai fabbricanti

Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 4, la documentazione tecnica deve contenere i seguenti elementi.

a)

Per ciascun modo stand-by e/o spento:

i dati sul consumo di energia espressi in Watt arrotondati al secondo decimale,

il metodo di misurazione utilizzato,

la descrizione di come è stato selezionato o programmato il modo dell’apparecchio,

la sequenza di operazioni necessarie perché l’apparecchio cambi automaticamente modo,

eventuali osservazioni relative al funzionamento dell’apparecchio.

b)

Parametri di prova per le misurazioni:

temperatura ambiente,

tensione di prova in V e frequenza in Hz,

distorsione armonica totale del sistema di alimentazione elettrica,

informazioni e documentazioni sulla strumentazione, configurazione e circuiti utilizzati per le prove elettriche.

c)

Le caratteristiche delle apparecchiature necessarie per la verifica della conformità con le specifiche di cui al punto 1, lettera c) o al punto 2, lettera c) e/o d), a seconda dei casi, incluso il tempo necessario per il passaggio automatico al modo stand-by e/o spento o a un’altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by.

In particolare, e se applicabile, deve essere fornita la giustificazione tecnica del fatto che le specifiche di cui al punto 1, lettera c) o al punto 2, lettera c) e/o d), a seconda dei casi, sono inappropriate per l’uso cui è destinata l’apparecchiatura.


ALLEGATO III

Procedura di verifica

Nell’effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all’allegato II, punto 1, lettere a) e b), o punto 2, lettere a) e b), a seconda dei casi.

Per le specifiche relative a un consumo di energia superiore a 1,00 W le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all’allegato II, punto 1, lettere a) e b), o punto 2, lettere a) e b), a seconda dei casi, del presente regolamento se i risultati nei modi spento e stand-by non superano i valori limite di oltre 10 %.

Altrimenti vengono sottoposte a prova altre tre unità. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove nei modi spento e/o stand-by, a seconda dei casi, non supera i valori limite di oltre 10 %.

Per le specifiche relative a un consumo di energia pari o inferiore a 1,00 W le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all’allegato II, punto 1, lettere a) e b), o punto 2, lettere a) e b), a seconda dei casi, del presente regolamento, se i risultati nei modi spento e/o stand-by non superano i valori limite di oltre 0,10 W.

Altrimenti vengono sottoposte a prova altre tre unità. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove nei modi spento e/o stand-by, a seconda dei casi, non supera i valori limite di oltre 0,10 W.

Altrimenti il modello è considerato non conforme.


ALLEGATO IV

Parametri di riferimento

Ai fini dell’allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2005/32/CE, sono stati individuati i seguenti parametri di riferimento:

Modo spento: 0 W-0,3 W con interruttore «hard off» sul lato principale subordinatamente, tra l’altro, alle caratteristiche relative alla compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2004/108/CE.

Stand-by — funzione di riattivazione: 0,1 W.

Stand-by — visualizzazione: per i quadranti (display) semplici e i LED a bassa energia 0,1 W, per i quadranti più grandi (ad esempio per gli orologi) è necessaria un’energia superiore.