16.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/5


REGOLAMENTO (CE) N. 668/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2008

recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (2) fanno riferimento ad alcuni allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale. Successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 2096/2005, tali allegati sono stati modificati dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) come indicato nelle lettere indirizzate agli Stati («State letters») 2001/74 datata 10 agosto 2001; 2003/29 datata 28 marzo 2003; 2004/16 datata 26 marzo 2004; 2005/35 e 2005/39 datate 24 marzo 2005; 2006/38 datata 24 marzo 2006; 2006/64 datata 18 agosto 2006; 2007/11, 2007/13, 2007/19, 2007/20, 2007/23 e 2007/24 datate 30 marzo 2007. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti nel regolamento (CE) n. 2096/2005 per conformarsi agli obblighi di diritto internazionale degli Stati membri e garantire la coerenza con la normativa internazionale.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2096/2005.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2096/2005 è modificato come segue.

1)

Nell’allegato II, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

Il fornitore di servizi di traffico aereo deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di traffico aereo nello spazio aereo interessato:

a)

l’allegato 2 relativo alle norme per la navigazione aerea, 10a edizione, luglio 2005, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 40;

b)

l’allegato 10 relativo alle telecomunicazioni aeronautiche, volume II sulle procedure di comunicazione, comprese quelle con status PANS, 6a edizione, ottobre 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 82;

c)

l’allegato 11 relativo ai servizi di traffico aereo, 13a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 45.»

2)

Nell’allegato III, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

Il fornitore di servizi meteorologici deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi meteorologici nello spazio aereo interessato:

a)

l’allegato 3 relativo ai servizi meteorologici per la navigazione aerea internazionale, 16a edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 74;

b)

l’allegato 11 relativo ai servizi di traffico aereo, 13a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 45;

c)

l’allegato 14 relativo agli aeroporti nelle seguenti versioni:

i)

il volume I relativo alla progettazione e al funzionamento degli aerodromi (Aerodrome design and Operations), 4a edizione, luglio 2004, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 9;

ii)

il volume II relativo agli eliporti, 2a edizione, luglio 1995, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 3.»

3)

Nell’allegato IV, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

Il fornitore di servizi d’informazione aeronautica deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di informazioni aeronautiche nello spazio aereo interessato:

a)

l’allegato 3 relativo ai servizi meteorologici per la navigazione aerea internazionale, 16a edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 74;

b)

l’allegato 4 relativo alle carte aeronautiche, 10a edizione del luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 54;

c)

l’allegato 15 relativo ai servizi d’informazione aeronautica, 12a edizione, luglio 2004, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 34.»

4)

Nell’allegato V, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

Il fornitore di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nell’allegato 10 relativo alle telecomunicazioni aeronautiche della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza nello spazio aereo interessato:

a)

il volume I relativo agli ausili radio alla navigazione, 6a edizione, luglio 2006, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 82;

b)

il volume II sulle procedure di comunicazione, comprese quelle con status PANS, 6a edizione, ottobre 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 82;

c)

il volume III relativo ai sistemi di comunicazione, 2a edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 82;

d)

il volume IV relativo ai radar di sorveglianza e ai sistemi anticollisione, 4a edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 82;

e)

il volume V relativo all’utilizzo dello spettro delle radiofrequenze aeronautiche, 2a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 82.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/2008 (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5).