18.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/8


REGOLAMENTO (CE) N. 345/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2008

che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). In occasione di nuove modifiche, a fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 stabilisce che i prodotti importati da paesi terzi possono essere commercializzati quando siano originari di un paese terzo che applichi norme di produzione e modalità di controllo equivalenti a quelle della Comunità e che sia incluso in un elenco che deve essere redatto dalla Commissione.

(3)

Occorre costituire detto elenco; è inoltre opportuno precisare le modalità procedurali dell’esame delle domande presentate da paesi terzi ai fini dell’inclusione nell’elenco.

(4)

Affinché il regime possa funzionare per ciascun paese terzo, gli organismi competenti per il rilascio del certificato di controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2092/91 devono essere identificati.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del presente regolamento contiene l’elenco dei paesi terzi menzionato all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Per ogni paese terzo, l’elenco riporta le informazioni idonee a consentire l’identificazione dei prodotti disciplinati dal regime di cui all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, indicando in particolare:

a)

l’autorità, l’organismo o gli organismi del paese terzo, competenti per il rilascio dei certificati di ispezione in vista dell’importazione nella Comunità;

b)

l’autorità o le autorità di controllo del paese terzo e/o gli organismi privati abilitati dal paese terzo al controllo degli operatori.

Inoltre, se del caso, l’elenco può indicare:

le unità di trasformazione e di condizionamento e gli esportatori soggetti al regime di controllo,

i prodotti soggetti al regime.

Articolo 2

1.   La Commissione esamina se includere un paese terzo nell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dopo aver ricevuto la domanda d’inclusione, presentata dalla rappresentanza del paese terzo.

2.   Entro sei mesi dalla data di ricezione, la domanda d’inclusione dovrà essere completata con un fascicolo tecnico redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità e comprendente tutte le informazioni di cui la Commissione necessita per accertare, in ordine ai prodotti destinati all’esportazione verso la Comunità, che le condizioni specificate all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono soddisfatte.

In particolare, il fascicolo deve comprendere le seguenti informazioni dettagliate:

a)

i tipi e se possibile la stima delle quantità dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari destinati all’esportazione verso la Comunità nell’ambito del regime di cui all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b)

le norme di produzione applicate nel paese terzo, fra cui segnatamente:

i)

i principi di base definiti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91;

ii)

i prodotti di cui, durante la fase della produzione agricola, è autorizzato l’impiego in qualità di fitofarmaci, detergenti, fertilizzanti o ammendamenti del terreno;

iii)

gli ingredienti di origine non agricola ammessi nei prodotti trasformati, nonché i processi e i trattamenti autorizzati durante la trasformazione;

c)

le modalità del regime di controllo e l’organizzazione attuativa del controllo stesso nel paese terzo:

i)

la denominazione delle autorità di controllo nel paese terzo e/o degli organismi privati incaricati del controllo degli operatori;

ii)

le modalità del controllo cui sono soggette le aziende agricole e le unità di trasformazione e condizionamento nonché le sanzioni previste per le infrazioni;

iii)

la denominazione e l’indirizzo dell’autorità o degli organismi del paese terzo competenti per il rilascio dei titoli d’importazione nella Comunità;

iv)

le informazioni necessarie in merito alla sorveglianza del rispetto delle norme di produzione e al regime di controllo (in particolare sul rilascio dei titoli), nonché la denominazione e gli altri dati essenziali dell’autorità incaricata della sorveglianza di cui sopra;

v)

l’elenco delle unità di trasformazione e condizionamento e degli esportatori verso la Comunità, nonché il numero di produttori e la superficie coltivata;

d)

ove siano disponibili, i rapporti dei sopralluoghi effettuati da esperti indipendenti per verificare l’effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo.

3.   Durante l’esame di una domanda d’inclusione, la Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per accertare che le norme di produzione e di controllo applicate nel paese terzo corrispondano a quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 2092/91, compresa la presentazione di rapporti di sopralluogo redatti da esperti di cui essa abbia riconosciuto l’indipendenza. La Commissione può inoltre, se necessario, affidare a esperti da essa designati l’incarico di effettuare un esame in loco.

4.   L’inclusione del paese terzo nell’elenco contenuto nell’allegato I del presente regolamento può essere subordinato alla condizione che l’effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo nel paese stesso venga periodicamente verificata da esperti indipendenti e che questi facciano regolarmente rapporto in merito. Inoltre, se del caso, la Commissione può in qualsiasi momento assegnare l’incarico di un esame in loco a esperti da essa designati.

5.   Dopo l’inclusione nell’elenco contenuto nell’allegato I, il paese terzo è tenuto a informare la Commissione qualora subentrino mutamenti per ciò che riguarda le misure in esso vigenti o la loro applicazione. Sulla scorta di tale informazione, la Commissione può decidere, con la procedura definita nell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91, di modificare le modalità d’inclusione di questi paesi terzi nell’allegato I o di revocare l’inclusione medesima. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni che era tenuto a trasmettere in forza del presente paragrafo.

6.   Dopo l’inclusione del paese terzo nell’elenco contenuto nell’allegato, la Commissione, qualora venga a conoscenza di elementi che diano adito a dubbi sull’effettiva applicazione delle misure comunicate, può chiedere al paese terzo stesso tutte le informazioni necessarie, compresi rapporti di sopralluogo redatti da esperti indipendenti, oppure può affidare a esperti da essa designati l’incarico di un esame in loco. Sulla base di tali informazioni e rapporti la Commissione può decidere di revocare l’inclusione, secondo la procedura di cui all’ articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni richieste entro il termine precisato nella domanda della Commissione o non abbia ammesso un esame in loco, effettuato da esperti incaricati da quest’ultima di verificare il rispetto delle condizioni prescritte per l’inclusione.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 94/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione (GU L 38 del 12.2.2008, pag. 3).

(2)  GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 956/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 41).

(3)  V. allegato II.


ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE

ARGENTINA

1.   Categorie di prodotti:

a)

prodotti vegetali non trasformati e animali e prodotti di origine animale non trasformati così come definiti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica;

b)

prodotti vegetali trasformati e prodotti di origine animale trasformati destinati al consumo umano così come definiti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica.

2.   Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Argentina.

3.   Organismi di controllo:

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

Letis SA

Food Safety SA

4.   Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.

AUSTRALIA

1.   Categorie di prodotti:

a)

prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b)

derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2.   Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Australia.

3.   Organismi di controllo:

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

Australian Certified Organic Pty. Ltd

4.   Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.

COSTA RICA

1.   Categorie di prodotti:

a)

prodotti agricoli vegetali non trasformati, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b)

prodotti agricoli vegetali trasformati, destinati all’alimentazione umana, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2.   Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ottenuti con il metodo di produzione biologico nella Costa Rica.

3.   Organismi d’ispezione: Eco-LOGICA e BCS Oko-Garantie.

4.   Organismo di certificazione: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2011.

INDIA

1.   Categorie di prodotti::

a)

prodotti agricoli non trasformati ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b)

derrate alimentari composte essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2.   Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in India.

3.   Organismi di controllo:

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

Ecocert SA (India Branch Office)

IMO Control Private Limited

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

Natural Organic Certification Association

OneCert Asia Agri Certification private Limited

SGS India Pvt. Ltd

Control Union Certifications

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

4.   Organismi che rilasciano il certificato: cfr. punto 3.

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2009.

ISRAELE

1.   Categorie di prodotti::

a)

prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b)

derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2.   Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Israele o importati in Israele in provenienza:

dalla Comunità,

o da un paese terzo nell’ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

3.   Organismi di controllo:

Skal Israel Inspection & Certification

AGRIOR Ltd — Organic Inspection & Certification

IQC Institute of Quality & Control

Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development)

4.   Autorità che rilascia il certificato: cfr. il punto 3.

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.

SVIZZERA

1.   Categorie di prodotti:

a)

prodotti agricoli vegetali non trasformati e animali e prodotti animali non trasformati, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

i prodotti ottenuti durante il periodo di conversione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b)

prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91, contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto durante il periodo di conversione.

2.   Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Svizzera o importati in Svizzera in provenienza:

dalla Comunità,

o da un paese terzo nell’ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91,

o da un paese terzo per il quale uno Stato membro della Comunità ha riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, che il medesimo prodotto è stato ottenuto e controllato in tale paese in base a disposizioni equivalenti a quelle dello Stato membro di cui trattasi,

o da un paese terzo le cui regole di produzione e il cui sistema di ispezione sono stati riconosciuti dalla Svizzera come equivalenti a quelli stabiliti ai sensi della legislazione svizzera.

3.   Organismi di controllo:

Institut für Marktökologie (IMO)

bio.inspecta AG

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts-und Management-Systeme (SQS)

Bio Test Agro (BTA)

ProCert Safety AG.

4.   Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.

NUOVA ZELANDA

1.   Categorie di prodotti:

a)

prodotti agricoli vegetali non trasformati, animali e prodotti di origine animale non trasformati, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

animali e prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,

prodotti dell’acquacoltura.

b)

prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all’alimentazione umana, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

prodotti animali recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,

prodotti contenenti prodotti dell’acquacoltura.

2.   Origine: Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti nella Nuova Zelanda o importati nella Nuova Zelanda in provenienza:

dalla Comunità,

da un paese terzo nell’ambito di regimi riconosciuti equivalenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91,

da un paese terzo, le cui norme di produzione e il cui sistema d’ispezione sono stati riconosciuti equivalenti al Food Official Organic Assurance del MAF in base a garanzie e informazioni fornite dall’autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni stabilite dal MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ricavati con il metodo di produzione biologico destinati ad essere incorporati, nella misura massima del 5 % dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria 1.b) preparati nella Nuova Zelanda.

3.   Organismi di controllo::

AsureQuality Ltd

BIO-GRO New Zealand

4.   Organismo di certificazione: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

5.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2011.


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione

(GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14)

 

Regolamento (CE) n. 522/96 della Commissione

(GU L 77 del 27.3.1996, pag. 10)

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 314/97 della Commissione

(GU L 51 del 21.2.1997, pag. 34)

 

Regolamento (CE) n. 1367/98 della Commissione

(GU L 185 del 30.6.1998, pag. 11)

 

Regolamento (CE) n. 548/2000 della Commissione

(GU L 67 del 15.3.2000, pag. 12)

 

Regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione

(GU L 180 del 19.7.2000, pag. 17)

 

Regolamento (CE) n. 1616/2000 della Commissione

(GU L 185 del 25.7.2000, pag. 62)

 

Regolamento (CE) n. 2426/2000 della Commissione

(GU L 279 dell’1.11.2000, pag. 19)

 

Regolamento (CE) n. 349/2001 della Commissione

(GU L 52 del 22.2.2001, pag. 14)

 

Regolamento (CE) n. 2589/2001 della Commissione

(GU L 345 del 29.12.2001, pag. 18)

 

Regolamento (CE) n. 1162/2002 della Commissione

(GU L 170 del 29.6.2002, pag. 44)

 

Regolamento (CE) n. 2382/2002 della Commissione

(GU L 358 del 31.12.2002, pag. 120)

 

Regolamento (CE) n. 545/2003 della Commissione

(GU L 81 del 28.3.2003, pag. 10)

 

Regolamento (CE) n. 2144/2003 della Commissione

(GU L 322 del 9.12.2003, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione

(GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10)

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CE) n. 956/2006 della Commissione

(GU L 175 del 29.6.2006, pag. 41)

 


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 94/92

Presente regolamento

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, secondo comma, alinea

Articolo 1, secondo comma, alinea

Articolo 1, secondo comma, primo trattino

Articolo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 1, secondo comma, secondo trattino

Articolo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 1, terzo comma

Articolo 1, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) i)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) ii)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) iii)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), alinea

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) i)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) ii)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) iii)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), quarto trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) iv)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), quinto trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) v)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)

Articolo 2, paragrafi da 3 a 6

Articolo 2, paragrafi da 3 a 6

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III