3.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/21


REGOLAMENTO (CE) N. 306/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2008

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006, occorre stabilire norme concernenti la qualifica del personale che svolge attività, legate ad apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, che possono causare fuoriuscite.

(2)

È opportuno che il personale non ancora certificato ma iscritto, per ottenere le competenze pratiche richieste per l’esame, ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, sia autorizzato a svolgere per un periodo di tempo limitato le attività per le quali è necessario possedere la suddetta certificazione, purché siano svolte sotto la supervisione di personale certificato.

(3)

Alcuni Stati membri non dispongono ancora di sistemi di qualificazione o certificazione. Occorre pertanto accordare un determinato periodo di tempo al personale affinché possa ottenere un certificato.

(4)

Per evitare inutili oneri amministrativi, è opportuno consentire l’istituzione di un sistema di certificazione fondato sui sistemi di qualificazione esistenti, a condizione che le competenze e le conoscenze contemplate e il sistema di qualificazione corrispondente siano equivalenti ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento.

(5)

Produttori o utilizzatori di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra possono essere nominati organismi di valutazione o di certificazione, o entrambi, a condizione che rispettino i requisiti previsti.

(6)

Per evitare inutili costi amministrativi, è opportuno che gli Stati membri nei quali i solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra non sono attualmente in uso abbiano la possibilità di non istituire l’intero sistema di certificazione, purché tali Stati adottino disposizioni volte a garantire il rilascio tempestivo dei certificati qualora vengano richiesti in futuro, evitando la creazione di indebiti ostacoli all’ingresso nel mercato.

(7)

L’esame costituisce un mezzo efficace per valutare la capacità del candidato a svolgere correttamente le operazioni che possono provocare delle perdite, sia direttamente che indirettamente.

(8)

Gli organismi ufficiali di valutazione e certificazione devono garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al presente regolamento, contribuendo in tal modo ad un effettivo riconoscimento reciproco dei certificati in tutta la Comunità.

(9)

Occorre notificare alla Commissione le informazioni sul sistema di certificazione che rilascia i certificati soggetti al riconoscimento reciproco, secondo le modalità fissate dal regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (2).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.

Articolo 2

Certificazione del personale

1.   Il personale addetto alle attività di cui all’articolo 1 possiede un certificato di cui all’articolo 4.

2.   Il paragrafo 1 non si applica per un periodo massimo di 1 anno al personale iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato.

3.   Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, al personale che svolge l’attività prevista dall’articolo 1 del presente regolamento prima della data di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.

Per il periodo di cui al primo comma, si considera che detto personale sia certificato per tale attività ai fini delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006.

Articolo 3

Rilascio di certificati al personale

1.   Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 4 rilascia un certificato al personale che ha superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all’articolo 5 e incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate nell’allegato.

2.   Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a)

nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;

b)

l’attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;

c)

data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

3.   Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato e soddisfi i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, ma l’attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 2, del presente articolo, un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 4, può rilasciare un certificato al titolare di tale qualifica senza sottoporlo nuovamente ad esame.

4.   Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame soddisfi i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, e contempli solo in parte le competenze minime indicate nell’allegato, gli organismi di certificazione possono rilasciare un certificato a condizione che il richiedente superi un ulteriore esame concernente le competenze e le conoscenze non contemplate dalla certificazione esistente, organizzato da un organismo di valutazione di cui all’articolo 5.

Articolo 4

Organismo di certificazione

1.   L’organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati al personale che partecipa all’attività di cui all’articolo 1.

L’organismo di certificazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2.   L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.

3.   L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona certificata. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni.

Articolo 5

Organismo di valutazione

1.   L’organismo di valutazione, designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per il personale di cui all’articolo 1. Un organismo di certificazione istituito o designato a norma dell’articolo 4, può anche assumere la funzione di organismo di valutazione.

L’organismo di valutazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2.   Gli esami sono programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato.

3.   L’organismo di valutazione adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.

4.   L’organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi di esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia di esame. Predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

Articolo 6

Notifica

1.   Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli organismi di certificazione per il personale di cui all’articolo 4, nonché i titoli dei certificati rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3.

2.   Qualora in un dato Stato membro non siano utilizzati solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, esso può decidere di nominare l’organismo di certificazione o di valutazione di cui agli articoli 4 e 5, o entrambi, prima che si presenti la necessità di tale certificazione. In tal caso, lo Stato membro in questione è tenuto ad adottare le disposizioni necessarie, ai sensi della legislazione nazionale, a garantire il rilascio tempestivo dei certificati eventualmente richiesti in futuro.

Entro il 4 gennaio 2009, lo Stato membro notifica alla Commissione l’intenzione di avvalersi di quanto previsto dal presente paragrafo e le disposizioni adottate in merito. In tal caso, il paragrafo 1 non si applica.

3.   Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità al paragrafo 1, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.

Articolo 7

Condizioni per il riconoscimento reciproco

1.   Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità all’articolo 3.

2.   Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  Cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).


ALLEGATO

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione

L’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 2, è costituito da:

a)

una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna «Tipo di prova», consistente in una o più domande intese a valutare una determinata competenza o conoscenza;

b)

una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna «Tipo di prova», durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.


N.

Competenze e conoscenze minime

Tipo di prova

1.

Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamento climatico, protocollo di Kyoto, potenziale di riscaldamento globale), delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che attuano detto regolamento.

T

2.

Caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come solventi

T

3.

Uso dei gas fluorurati ad effetto serra come solventi

T

4.

Recupero dei solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra

P

5.

Stoccaggio e trasporto dei solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra

T

6.

Uso di apparecchiature di recupero da sistemi contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra

P