6.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/3


REGOLAMENTO (CE) N. 105/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 10 e 40,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte. Il regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3) ha modificato le disposizioni relative all’intervento e all’ammasso privato del burro e della crema di latte. In seguito a tali modifiche e alla luce dell’esperienza occorre modificare e, ove occorra, semplificare le modalità d’applicazione delle misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2771/1999 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce i criteri in base ai quali gli organismi di intervento acquistano il burro ad un prezzo fisso oppure nell’ambito di una procedura di gara e le condizioni alle quali gli acquisti devono essere sospesi. È opportuno adottare le modalità pratiche relative alla procedura di acquisto di intervento. Per garantire la conformità delle caratteristiche qualitative e delle condizioni di presentazione del burro al momento di presentazione dell’offerta e dopo l’entrata del burro in magazzino, è opportuno esigere che il venditore presenti, insieme all’offerta, un impegno scritto. L’offerta deve inoltre essere corredata di una cauzione a garanzia della sua irrevocabilità e della consegna del burro della qualità richiesta entro termini da stabilirsi.

(3)

Per poter essere acquistato all’intervento il burro deve essere conforme ai requisiti stabiliti all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1255/1999 e rispondere a caratteristiche qualitative e di presentazione che è necessario definire. Occorre inoltre precisare i metodi di analisi e le modalità relative al controllo della qualità, nonché disporre, ove la situazione lo esiga, l’esecuzione di controlli sulla radioattività del burro, i cui livelli massimi devono essere fissati, se del caso, dalla normativa comunitaria. Appare tuttavia opportuno dare agli Stati membri la facoltà di autorizzare un sistema di autocontrollo, a determinate condizioni.

(4)

Per garantire il corretto funzionamento del regime di intervento, occorre precisare le condizioni relative al riconoscimento delle imprese di produzione e al controllo della loro osservanza. Per l’efficienza del regime è altresì opportuno prevedere le misure da adottare in caso d’inosservanza di tali condizioni. Poiché il burro può essere acquistato all’intervento da un organismo competente di uno Stato membro diverso da quello di fabbricazione, è necessario prevedere, in tali circostanze, le modalità secondo cui l’organismo competente acquirente può verificare il rispetto delle caratteristiche qualitative e di presentazione previste.

(5)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti di intervento sono effettuati mediante gara. La Commissione può decidere di sospendere gli acquisti di intervento non appena le offerte all’intervento raggiungono un determinato quantitativo. Per mettere la Commissione in condizione di prendere questa decisione, occorre adottare disposizioni che le consentano di seguire l’andamento dei quantitativi di burro offerto all’intervento pubblico.

(6)

Non appena raggiunti i quantitativi stabiliti, la Commissione può decidere anche di proseguire gli acquisti nell’ambito di una procedura di gara permanente. Occorre adottare le pertinenti modalità di applicazione. Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati della Comunità è necessario che il bando di gara sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre definire i dati da indicare nell’offerta, in particolare la quantità minima, i termini di presentazione e il prezzo massimo d’acquisto.

(7)

È necessario che la qualità del burro e le condizioni alle quali è subordinato l’acquisto possano essere accertate mediante controlli da effettuarsi nelle varie fasi dell’ammasso. L’inosservanza di tali condizioni non deve comportare oneri supplementari a carico del bilancio comunitario: è pertanto opportuno imporre all’operatore l’obbligo di ritirare il burro non conforme, ponendo a suo carico le relative spese di ammasso.

(8)

Occorre precisare gli obblighi degli Stati membri ai fini della corretta gestione delle quantità immagazzinate, fissando la distanza dal luogo del deposito e le spese da sborsare oltre tale distanza, garantendo in particolare l’accesso alle scorte e l’identificazione delle partite, nonché l’obbligo della copertura assicurativa dei rischi a carico del burro in giacenza. Per garantire l’uniformità dei controlli e della loro frequenza, occorre inoltre precisare la natura e il numero delle ispezioni che le autorità nazionali sono tenute ad effettuare presso gli ammassatori.

(9)

La corretta gestione delle quantità giacenti all’intervento richiede che si proceda alla rivendita del burro non appena si presentino possibilità di smercio. Per migliorare la gestione dei quantitativi ed evitare di destabilizzare il mercato è necessario fissare il prezzo di vendita nell’ambito di una procedura di gara. Occorre a tal fine stabilire le condizioni di vendita, che comprendono il deposito di una cauzione, con particolare riferimento ai termini di pagamento. È opportuno che i concorrenti abbiano la possibilità di distinguere, nell’offerta, tra burro di crema dolce e burro di crema acida; è altresì opportuno che il prezzo di vendita fissato possa variare in funzione dell’ubicazione del burro posto in vendita.

(10)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concessi aiuti per l’ammasso privato di burro. Per l’efficace controllo di tale regime di aiuto è necessario prevedere un contratto ed un capitolato d’oneri, che precisino le condizioni dell’ammasso. Nella stessa ottica, sono necessarie disposizioni dettagliate in merito alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del citato regolamento. Per agevolare il controllo della presenza in deposito del burro oggetto di un contratto di ammasso privato, è opportuno disporre che lo svincolo dall’ammasso si effettui per partite intere, tranne nei casi in cui lo Stato membro autorizzi lo svincolo di una quantità inferiore.

(11)

Per garantire una corretta gestione del regime di ammasso privato è opportuno fissare annualmente l’importo dell’aiuto. In funzione della situazione del mercato si possono modificare le date di entrata in magazzino e le date alle quali gli ammassatori possono svincolare i prodotti dall’ammasso, i periodi di ammasso e gli importi di aiuto.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D’APPLICAZIONE

Articolo 1

1.   Il presente regolamento reca le modalità d’applicazione delle seguenti misure di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari previste dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1255/1999:

a)

ammasso pubblico:

i)

acquisto di burro all’intervento:

a prezzo fisso,

nell’ambito di una procedura di gara;

ii)

vendite di burro;

b)

aiuto all’ammasso privato di burro.

2.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento l’Unione economica belgo-lussemburghese è considerata un solo Stato membro.

3.   Ai fini del presente regolamento per «organismo competente» si intende l’organismo pagatore, o se del caso, l’organismo delegato da un organismo pagatore a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (4).

CAPO II

AMMASSO PUBBLICO

SEZIONE 1

Condizioni di acquisto del burro all’intervento

Articolo 2

L’organismo competente acquista esclusivamente burro conforme ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e all’articolo 3 del presente regolamento, offerto all’intervento nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto di ogni anno.

Articolo 3

1.   L’organismo competente controlla la qualità del burro secondo i metodi di analisi descritti nell’allegato I e su campioni prelevati secondo le modalità di cui all’allegato II. Gli Stati membri possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.

2.   I livelli di radioattività del burro non superano i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa comunitaria.

Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del burro si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e il contenuto delle misure di controllo sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

3.   Il burro deve essere stato fabbricato nel corso dei 23 giorni precedenti il giorno di ricevimento dell’offerta di vendita da parte dell’organismo competente.

4.   La quantità minima del burro oggetto dell’offerta è di 10 tonnellate. Gli Stati membri possono disporre che l’offerta riguardi solo tonnellate intere.

5.   Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno 25 kg.

6.   Gli imballaggi del burro sono nuovi, di materiali resistenti, pensati in modo da proteggere il burro per tutta la durata delle operazioni di trasporto, di entrata all’ammasso e di svincolo dall’ammasso. Essi recano almeno le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:

a)

il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di fabbricazione;

c)

la data di entrata all’ammasso;

d)

il numero della partita di fabbricazione e del collo; il numero del collo può essere sostituito da un numero di paletta indicato sulla paletta stessa;

e)

la dicitura «burro di crema dolce» se vi corrisponde il pH della fase acquosa del burro.

Gli Stati membri possono prevedere che l’obbligo di indicazione della data di entrata all’ammasso sugli imballaggi non si applichi se il responsabile del magazzino si impegna a tenere un registro nel quale vengono registrate, il giorno dell’entrata all’ammasso, le indicazioni di cui al primo comma.

Articolo 4

1.   Le imprese di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 possono ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:

a)

se sono riconosciute a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dispongono degli idonei impianti tecnici;

b)

se si impegnano a tenere registri aggiornati nei modi previsti dall’organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano il fornitore, l’origine delle materie prime, i quantitativi di burro fabbricati, il confezionamento, l’identificazione e la data di uscita di ogni partita di produzione destinata all’intervento pubblico;

c)

se accettano di sottoporre la produzione di burro ad una particolare ispezione ufficiale;

d)

se si impegnano a comunicare all’organismo competente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l’intenzione di fabbricare burro per l’intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

2.   Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di fabbricazione di burro destinato all’intervento dalle imprese interessate.

I controlli sono almeno i seguenti:

a)

un controllo ogni 28 giorni di fabbricazione di burro destinato all’intervento e almeno un controllo all’anno, in particolare per esaminare i dati di cui al paragrafo 1, lettera b);

b)

un controllo all’anno per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento di cui al paragrafo 1.

3.   Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatti i prerequisiti di cui al paragrafo 1, lettera a). Su domanda dell’impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

Salvo in caso di forza maggiore, qualora si accerti che un’impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell’irregolarità.

La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l’irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la sua gravità è minima sotto il profilo dell’incidenza sull’efficacia dei controlli di cui al paragrafo 2.

4.   I controlli eseguiti in forza dei paragrafi 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a)

la data del controllo;

b)

la durata dei controlli;

c)

le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall’agente responsabile.

Articolo 5

1.   L’acquisto del burro offerto all’intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di produzione.

Il certificato è presentato all’organismo competente dello Stato membro acquirente nel termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dell’offerta e contiene le indicazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 6, lettere a), b) e d), e del presente regolamento, nonché la conferma che si tratta di burro prodotto in un’impresa riconosciuta nella Comunità, direttamente ed esclusivamente a partire da crema, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999, pastorizzata.

2.   Qualora lo Stato membro di produzione abbia eseguito i controlli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento è sigillato con un’etichetta numerata rilasciata dall’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell’etichetta.

SEZIONE 2

Procedura di acquisto di burro all’intervento a prezzo fisso

Articolo 6

Si procede all’acquisto di intervento di burro al 90 % del prezzo di intervento, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, in conformità alle disposizioni della presente sezione.

Articolo 7

1.   I venditori presentano un’offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure la inviano con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

2.   L’offerta reca:

a)

il nome e l’indirizzo del venditore;

b)

il quantitativo offerto;

c)

il nome e il numero di riconoscimento dell’impresa riconosciuta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

d)

le date di fabbricazione del burro; e

e)

il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

3.   L’offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

a)

se riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell’articolo 3, paragrafo 4;

b)

se è corredata dell’impegno scritto del venditore di rispettare il disposto dell’articolo 11, paragrafo 2;

c)

se è addotta la prova che il venditore ha costituito una cauzione di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell’offerta, al più tardi il giorno di ricevimento dell’offerta.

4.   L’impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all’organismo competente, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte del venditore o da parte dell’organismo competente, alle seguenti condizioni:

a)

che il venditore precisi nell’offerta iniziale che intende avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo;

b)

che le offerte successive facciano riferimento alle disposizioni del presente paragrafo e alla data dell’offerta iniziale.

5.   L’organismo competente registra il giorno di ricevimento dell’offerta, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

6.   L’offerta non può essere ritirata dopo essere stata ricevuta dall’organismo competente.

Articolo 8

L’irrevocabilità dell’offerta, la consegna del burro al magazzino frigorifero designato dall’organismo competente entro i termini fissati all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento e il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente regolamento costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6).

Articolo 9

1.   Dopo aver verificato l’offerta, l’organismo competente rilascia, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’offerta, un buono di consegna datato e numerato in cui sono indicati i seguenti dati:

a)

il quantitativo da consegnare;

b)

il termine per la consegna del burro;

c)

il magazzino frigorifero al quale il burro deve essere consegnato.

2.   Il venditore provvede alla consegna del burro presso la banchina del magazzino frigorifero entro 21 giorni dalla data di ricevimento dell’offerta. La consegna può essere frazionata.

Le eventuali spese di scarico sulla banchina del magazzino frigorifero sono a carico del venditore.

3.   La cauzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena il venditore abbia consegnato tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito e sia stata accertata la conformità ai requisiti di cui all’articolo 2.

Il burro non conforme ai requisiti di cui all’articolo 2 è respinto e la cauzione è incamerata in proporzione al quantitativo respinto.

4.   Salvo forza maggiore, se il venditore non effettua la consegna entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), è incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l’acquisto dei quantitativi non ancora consegnati viene risolto.

5.   Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all’organismo competente il giorno in cui l’intero quantitativo di burro oggetto dell’offerta entra nel deposito designato dal medesimo organismo, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.

6.   I diritti e gli obblighi derivanti dalla vendita non sono trasferibili.

Articolo 10

1.   Entro un termine che decorre dal quarantacinquesimo giorno successivo al giorno di presa in consegna del burro e scade il sessantacinquesimo giorno successivo a tale data, l’organismo pagatore paga al venditore i quantitativi di burro presi in consegna risultato conforme ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

2.   Ai fini del presente articolo, il giorno della presa in consegna è il giorno di entrata del burro nel magazzino frigorifero designato dall’organismo competente, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 11

1.   Il burro è sottoposto a un periodo probativo di magazzinaggio. Detto periodo è fissato a 30 giorni a decorrere dal giorno della presa in consegna.

2.   Se dal controllo compiuto all’entrata nel magazzino designato dall’organismo competente risulta che il burro non soddisfa i requisiti degli articoli 2 e 3, oppure se alla fine del periodo probativo di magazzinaggio la qualità organolettica minima del burro risulta inferiore a quella fissata nell’allegato I, il venditore si impegna, con la sua offerta, a quanto segue:

a)

a riprendere il burro di cui trattasi; e

b)

a pagare le spese di magazzinaggio del burro di cui trattasi a partire dal giorno della presa in consegna sino alla data di uscita.

Le spese di magazzinaggio da pagare sono determinate in base agli importi forfettari delle spese di entrata, uscita e magazzinaggio fissati a norma dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (7).

Articolo 12

1.   Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, l’organismo competente comunica alla Commissione i quantitativi di burro che nella settimana precedente sono stati oggetto di un’offerta di vendita conformemente all’articolo 7.

2.   Non appena si constati che in un dato anno le offerte si avvicinano a 18 000 t, la Commissione comunica agli Stati membri a partire da quale data sono tenuti a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1 quotidianamente entro le ore 12 (ora di Bruxelles) con riferimento ai quantitativi di burro offerti il giorno precedente.

Non appena si constati che in un dato anno le offerte superano il quantitativo di 30 000 t, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti di intervento possono essere sospesi secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

In caso di sospensione degli acquisti di intervento a norma del secondo comma del presente paragrafo, non sono accettate nuove offerte a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della decisione di sospensione degli acquisti.

SEZIONE 3

Procedura di acquisto all’intervento di burro mediante gara

Articolo 13

1.   Se la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, di avviare l’acquisto di intervento di burro nell’ambito di una procedura di gara permanente, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento, si applicano l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 e gli articoli 4, 5, 9, 10 e 11 del presente regolamento, salvo disposizione contraria prevista nella presente sezione.

2.   Si procede alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni terzo martedì del mese. Nel mese di agosto tuttavia il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del quarto martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

Articolo 14

1.   Gli interessati partecipano alla gara presentando all’organismo competente di uno Stato membro un’offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviando l’offerta con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

2.   L’offerta reca:

a)

il nome e l’indirizzo dell’offerente;

b)

il quantitativo offerto;

c)

il prezzo offerto per 100 kg di burro, al netto delle tasse interne, franco banchina del magazzino frigorifero, espresso in euro con due decimali;

d)

il nome e il numero di riconoscimento dell’impresa riconosciuta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

e)

le date di fabbricazione del burro; e

f)

il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

3.   Un’offerta è valida soltanto se:

a)

riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell’articolo 3, paragrafo 4;

b)

il burro è stato prodotto nei 31 giorni precedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

c)

è corredata dell’impegno scritto dell’offerente di rispettare il disposto dell’articolo 11, paragrafo 2;

d)

è addotta la prova che l’offerente ha costituito una cauzione di gara di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell’offerta, entro il termine previsto all’articolo 13, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte, per la gara di cui trattasi.

4.   L’impegno di cui al paragrafo 3, lettera c), trasmesso inizialmente all’organismo competente, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte dell’offerente o da parte dell’organismo competente, alle seguenti condizioni:

a)

che l’offerente precisi nell’offerta iniziale di voler avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo;

b)

che le offerte successive facciano riferimento alle disposizioni del presente paragrafo e alla data dell’offerta iniziale.

5.   L’organismo competente registra il giorno di ricevimento dell’offerta, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

6.   L’offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 13, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte relative alla gara di cui trattasi.

Articolo 15

L’irrevocabilità dell’offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la consegna del burro al magazzino frigorifero designato dall’organismo competente entro i termini fissati all’articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento e il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente regolamento costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 16

1.   Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 13, paragrafo 3, l’organismo competente comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

Se non sono presentate offerte l’organismo competente ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

2.   Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto in funzione dei prezzi di intervento in vigore, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Si può decidere di non dare seguito alla gara.

Articolo 17

L’offerta è respinta se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all’articolo 16, paragrafo 2, valido per la gara di cui trattasi.

Articolo 18

1.   Ogni offerente è immediatamente informato dall’organismo competente dell’esito della sua partecipazione alla gara.

La cauzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera d), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

2.   L’organismo competente rilascia immediatamente all’aggiudicatario un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

a)

il quantitativo da consegnare;

b)

il termine per la consegna del burro;

c)

il magazzino frigorifero al quale il burro deve essere consegnato.

3.   Entro 21 giorni dal giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte l’aggiudicatario provvede alla consegna del burro presso la banchina del magazzino frigorifero. La consegna può essere frazionata.

Le eventuali spese di scarico sulla banchina del magazzino frigorifero sono a carico dell’aggiudicatario.

4.   La cauzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera d), è svincolata non appena l’aggiudicatario abbia consegnato tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito e sia stata accertata la conformità ai requisiti di cui all’articolo 2.

Il burro non conforme ai requisiti di cui all’articolo 2 è respinto e la cauzione è incamerata in proporzione al quantitativo respinto.

5.   Salvo forza maggiore, se l’aggiudicatario non consegna il burro entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera d), è incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l’acquisto dei quantitativi non ancora consegnati viene risolto.

6.   Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all’organismo competente il giorno in cui l’intero quantitativo di burro indicato nel buono di consegna entra nel magazzino designato dall’organismo competente, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.

SEZIONE 4

Entrata all’ammasso e svincolo dall’ammasso

Articolo 19

1.   Gli Stati membri adottano norme tecniche per i magazzini frigoriferi, che prevedono in particolare una temperatura di magazzinaggio pari o inferiore a –15 °C, e prendono ogni altra misura necessaria per garantire la corretta conservazione del burro. I rischi relativi al magazzinaggio sono coperti da un’assicurazione che può assumere la forma di un’obbligazione contrattuale degli ammassatori oppure di un’assicurazione globale contratta dall’organismo competente; lo Stato membro può anche essere il proprio assicuratore.

2.   Gli organismi competenti esigono che la consegna presso la banchina del magazzino frigorifero, l’immagazzinamento e la conservazione del burro siano eseguiti su palette, in modo da costituire partite facilmente identificabili ed agevolmente accessibili.

3.   L’organismo competente incaricato del controllo procede a controlli, senza preavviso, della presenza del burro in magazzino in conformità all’allegato I del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (8).

Articolo 20

1.   L’organismo competente sceglie il magazzino frigorifero disponibile più vicino al luogo in cui il burro è immagazzinato.

La distanza massima di cui all’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissata a 350 chilometri.

Tuttavia, l’organismo competente può scegliere un altro magazzino situato ad una distanza non superiore a quella definita al secondo comma, purché ciò non comporti spese di magazzinaggio supplementari.

Oltre tale distanza, l’organismo competente può scegliere un altro magazzino se tale scelta comporti spese minori, tenendo conto delle spese di magazzinaggio e di trasporto. In tal caso l’organismo competente ne dà immediata comunicazione alla Commissione.

2.   Se l’organismo competente acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è immagazzinato il burro offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 non si tiene conto della distanza tra il magazzino del venditore e la frontiera dello Stato membro in cui ha sede l’organismo acquirente.

3.   Oltre la distanza massima di cui al paragrafo 1, le spese supplementari di trasporto a carico dell’organismo pagatore sono fissate a 0,065 EUR per tonnellata al chilometro. Le spese supplementari sono a carico dell’organismo pagatore solo se la temperatura del burro all’arrivo al magazzino non è superiore a 6 °C.

Articolo 21

All’uscita del burro dall’ammasso, l’organismo competente, in caso di consegna franco magazzino frigorifero, mette a disposizione il burro sulla banchina del magazzino, posto su palette ed eventualmente caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell’organismo pagatore e le eventuali spese di fissaggio e di scaricamento delle palette sono a carico dell’acquirente del burro.

SEZIONE 5

Procedura di vendita di burro mediante gara

Articolo 22

1.   La vendita del burro si effettua nell’ambito di una procedura di gara permanente.

2.   La vendita riguarda il burro entrato all’ammasso anteriormente al 1o giugno 2007.

3.   Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

4.   L’organismo competente redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

Per i quantitativi di burro che detiene, l’organismo competente indica inoltre:

a)

l’ubicazione dei magazzini frigoriferi nei quali è immagazzinato il burro destinato alla vendita;

b)

i quantitativi messi in vendita in ciascun magazzino frigorifero e, se del caso, la quantità di burro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, lettera e).

5.   L’organismo competente tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 4. Tale organismo pubblica regolarmente elenchi aggiornati, nei modi specificati nel bando di gara permanente.

6.   L’organismo competente prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di:

a)

esaminare a loro spese, prima di presentare un’offerta, campioni prelevati dal burro messo in vendita;

b)

verificare i risultati delle analisi di cui all’allegato I in merito al tenore di grasso, di acqua e di materie secche non grasse.

Articolo 23

1.   Durante il periodo di validità della gara permanente, l’organismo competente procede a gare parziali.

2.   Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni terzo martedì del mese. Nel mese di agosto tuttavia il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del quarto martedì e in dicembre alle ore 11 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

Articolo 24

1.   Gli interessati partecipano alla gara parziale presentando l’offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviandola con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

L’offerta è presentata all’organismo competente che detiene il burro.

2.   L’offerta reca:

a)

il nome e l’indirizzo dell’offerente;

b)

il quantitativo richiesto;

c)

il prezzo, espresso in euro, offerto per 100 kg, al netto delle tasse interne, franco banchina del magazzino frigorifero;

d)

se del caso, il magazzino frigorifero nel quale è immagazzinato il burro ed eventualmente un magazzino frigorifero alternativo;

e)

se del caso, l’indicazione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, lettera e), del tipo di burro oggetto dell’offerta.

3.   L’offerta è valida soltanto se:

a)

riguarda un quantitativo di almeno 5 tonnellate oppure, qualora il quantitativo disponibile in un magazzino frigorifero sia inferiore a 5 tonnellate, il quantitativo effettivamente disponibile;

b)

è fornita la prova che l’offerente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l’offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all’articolo 23, paragrafo 2, una cauzione di gara di 70 EUR/t per la gara parziale di cui trattasi.

4.   L’offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 25

Ai fini della cauzione di gara di cui all’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, l’irrevocabilità dell’offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento e il pagamento del prezzo entro il termine stabilito dall’articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 26

1.   Il giorno della scadenza del termine di cui all’articolo 23, paragrafo 2, l’organismo competente comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti e il quantitativo di burro offerto.

Se non sono presentate offerte, l’organismo competente ne informa la Commissione entro lo stesso termine nel caso in cui nello Stato membro in questione sia disponibile burro per la vendita.

2.   Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, è fissato un prezzo minimo di vendita del burro, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda dell’ubicazione dei quantitativi di burro posto in vendita.

Si può decidere di non procedere all’aggiudicazione.

Articolo 27

L’offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo stabilito.

Articolo 28

1.   L’organismo competente aggiudica il burro in funzione della sua data di entrata all’ammasso, cominciando dal prodotto del quantitativo totale immagazzinato da più tempo, ovvero dal quantitativo di burro di crema dolce o di burro di crema acida immagazzinato da più tempo disponibile nel magazzino frigorifero designato dall’offerente.

2.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 27, l’aggiudicatario è l’offerente che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

3.   Qualora con l’accettazione di un’offerta si superi il quantitativo di burro disponibile in un determinato magazzino frigorifero, all’offerente è attribuito soltanto il quantitativo disponibile.

Tuttavia, l’organismo competente può designare, d’intesa con l’offerente, altri magazzini frigoriferi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell’offerta.

4.   Qualora con l’accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per il burro di un determinato magazzino frigorifero si superi il quantitativo disponibile, l’aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle relative offerte.

Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l’attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio.

5.   Se dopo l’accettazione di tutte le offerte accolte il quantitativo rimanente nei magazzini è inferiore a 5 000 kg, l’organismo competente offre tale quantitativo residuo agli aggiudicatari cominciando da quello che aveva presentato l’offerta più elevata. All’aggiudicatario è offerta la possibilità di acquistare il quantitativo residuo allo stesso prezzo del quantitativo aggiudicatogli.

Articolo 29

I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 30

1.   Ogni concorrente è immediatamente informato dall’organismo competente dell’esito della sua partecipazione alla gara.

La cauzione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

2.   Prima di ritirare il burro e nel termine di cui all’articolo 31, paragrafo 2, l’aggiudicatario versa all’organismo competente, per ogni quantitativo che intende ritirare, l’importo corrispondente alla propria offerta.

3.   Salvo forza maggiore, se l’aggiudicatario non ha rispettato la condizione di cui al paragrafo 2, oltre all’incameramento della cauzione di gara di cui all’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), la vendita è annullata per i quantitativi di cui trattasi.

Articolo 31

1.   Ricevuto il versamento dell’importo di cui all’articolo 30, paragrafo 2, l’organismo competente rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

a)

il quantitativo per il quale è stato versato il corrispondente importo;

b)

il magazzino frigorifero nel quale è immagazzinato il burro;

c)

il termine ultimo per il ritiro del burro.

2.   Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’aggiudicatario prende in consegna il burro che gli è stato aggiudicato. Il ritiro può essere frazionato in quantitativi parziali non inferiori a 5 tonnellate. Tuttavia, se in un magazzino frigorifero rimane un quantitativo inferiore a 5 t, può essere ritirato tale quantitativo residuo.

Salvo forza maggiore, se il burro non è ritirato entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio è a carico dell’aggiudicatario a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine. Inoltre, il magazzinaggio avviene a suo rischio.

3.   La cauzione costituita conformemente all’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), è svincolata immediatamente per i quantitativi ritirati entro il termine di cui al paragrafo 2, primo comma.

Nel caso di forza maggiore di cui al paragrafo 2, secondo comma, l’organismo competente prende i provvedimenti che ritiene necessari in relazione alle circostanze addotte.

CAPO III

AMMASSO PRIVATO DEL BURRO

SEZIONE 1

Contratto e condizioni di ammasso

Articolo 32

Ai fini del presente capo si intende per:

«partita all’ammasso», un quantitativo del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, proveniente dallo stesso stabilimento ed entrato all’ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino,

«giorno di inizio dell’ammasso contrattuale», il giorno successivo a quello dell’entrata all’ammasso.

Articolo 33

I contratti di ammasso privato riguardano esclusivamente burro di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Il burro deve essere stato prodotto nei 28 giorni precedenti la data di inizio dell’ammasso contrattuale in un’impresa riconosciuta conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Il suo livello di radioattività non può superare i livelli massimi ammessi, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 34

L’organismo competente dello Stato membro sul cui territorio è immagazzinato il burro conclude i contratti di ammasso privato di cui all’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 con persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate «contraenti».

Articolo 35

1.   Il contratto di ammasso è stipulato in forma scritta per una o più partite all’ammasso e contiene in particolare i seguenti dati:

a)

il quantitativo di burro oggetto del contratto;

b)

l’importo dell’aiuto;

c)

i termini fissati per l’esecuzione del contratto, salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

d)

l’identificazione dei magazzini frigoriferi.

2.   Le misure di controllo, in particolare quelle previste all’articolo 40 del presente regolamento, nonché le indicazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, formano oggetto di un capitolato d’oneri stabilito dall’organismo competente dello Stato membro di ammasso. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.

3.   Il capitolato d’oneri prevede che sull’imballaggio del burro figurino almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

a)

il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di fabbricazione;

c)

la data di entrata all’ammasso;

d)

il numero della partita di fabbricazione;

e)

la dicitura «salato», se si tratta di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999;

f)

il peso netto.

Gli Stati membri possono prevedere che l’obbligo di indicazione della data di entrata all’ammasso sugli imballaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell’entrata all’ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al primo comma.

Articolo 36

1.   Le operazioni di entrata all’ammasso possono aver luogo soltanto tra il 1o marzo e il 15 agosto di ogni anno. Le operazioni di uscita dall’ammasso possono aver luogo soltanto a partire dal 16 agosto dell’anno di ammasso. L’ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell’uscita dall’ammasso o al più tardi l’ultimo giorno di febbraio successivo all’entrata in magazzino.

2.   Lo svincolo dall’ammasso si effettua per partite intere oppure, previa autorizzazione dell’organismo competente, per quantità inferiori. Tuttavia, nel caso di cui all’articolo 40, paragrafo 2, lettera a), possono essere svincolati dall’ammasso soltanto quantitativi sigillati.

Articolo 37

1.   La domanda di conclusione di un contratto con l’organismo competente può vertere soltanto su partite di burro per le quali le operazioni di entrata all’ammasso sono terminate.

Le domande devono pervenire all’organismo competente entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla data di entrata nel magazzino frigorifero. L’organismo competente registra la data di ricezione della domanda.

Se la domanda perviene all’organismo competente entro e non oltre dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del suddetto termine, il contratto di ammasso può essere concluso, ma l’importo dell’aiuto è ridotto del 30 %.

2.   I contratti di ammasso sono conclusi nei 30 giorni successivi alla data di registrazione della domanda fatta salva, se del caso, la successiva conferma dell’ammissibilità del burro ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma. In caso di mancata conferma dell’ammissibilità del burro il contratto è considerato nullo e non avvenuto.

Articolo 38

1.   Se il burro è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, la conclusione del contratto di ammasso di cui all’articolo 34 è subordinata alla presentazione di un certificato.

Il certificato contiene le indicazioni precisate all’articolo 35, paragrafo 3, lettere a), b) e d), e la conferma che si tratta di burro prodotto da un’impresa riconosciuta, soggetta ai controlli intesi a verificare che il burro sia prodotto a partire da crema o latte ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Il certificato è rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di produzione entro 50 giorni dalla data di entrata del burro all’ammasso.

Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, i contratti di ammasso sono conclusi nei 60 giorni successivi alla data di registrazione della domanda fatta salva, se del caso, la successiva conferma dell’ammissibilità del burro ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma. In caso di mancata conferma dell’ammissibilità del burro il contratto è considerato nullo e non avvenuto.

2.   Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui all’articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento sulla natura e sulla composizione del burro, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio è sigillato con un’etichetta numerata dell’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell’etichetta.

SEZIONE 2

Controlli

Articolo 39

1.   Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell’aiuto.

2.   Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del magazzino frigorifero, tiene a disposizione dell’organismo competente tutti i documenti che consentono di accertare, per il burro conferito all’ammasso privato, i seguenti dati:

a)

il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di fabbricazione;

c)

la data di entrata all’ammasso;

d)

il numero della partita all’ammasso;

e)

la presenza in magazzino e l’indirizzo del magazzino frigorifero;

f)

la data di uscita dall’ammasso.

3.   Il contraente, o eventualmente il responsabile del magazzino frigorifero, tiene a disposizione nel magazzino stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto, contenente i seguenti dati:

a)

il numero della partita di burro conferito all’ammasso privato;

b)

le date di entrata e di uscita dall’ammasso;

c)

il quantitativo di burro per partita all’ammasso;

d)

l’ubicazione del burro nel magazzino frigorifero.

4.   Il burro immagazzinato deve essere facilmente accessibile e facilmente identificabile per partita e per contratto.

Articolo 40

1.   L’organismo competente esegue controlli alla data o dopo la data di entrata del burro nel magazzino frigorifero ed entro 28 giorni dalla data di registrazione della domanda di conclusione di un contratto ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1.

Per verificare l’ammissibilità all’aiuto del burro immagazzinato, si esegue un controllo su un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei quantitativi entrati all’ammasso, per accertare la conformità di tutte le partite all’ammasso con i dati indicati nella domanda di conclusione del contratto, in particolare per quanto riguarda il peso, l’identificazione, la natura e la composizione del burro.

2.   L’organismo competente procede:

a)

al momento del controllo di cui al paragrafo 1, a sigillare il burro per contratto, per partita all’ammasso o per quantitativo inferiore; oppure

b)

a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza del burro nel magazzino frigorifero. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto di una misura di aiuto all’ammasso privato.

3.   Al termine del periodo di ammasso contrattuale, l’organismo competente verifica il peso e l’identificazione del burro, mediante un controllo a campione. Tuttavia, se il burro resta in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell’uscita dall’ammasso.

Ai fini del controllo di cui al primo comma, il contraente informa l’organismo competente, indicando le partite di ammasso interessate, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi:

a)

prima della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale; oppure

b)

prima dell’inizio delle operazioni di svincolo dall’ammasso, se il burro esce dal magazzino prima della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

4.   I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a)

la data dei controlli;

b)

la durata dei controlli;

c)

le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall’ispettore responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del magazzino frigorifero, ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

5.   Se si riscontrano irregolarità sul 5 % almeno dei quantitativi di burro controllati, il controllo è esteso ad un campione più ampio, da stabilirsi a cura dell’organismo competente.

Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.

SEZIONE 3

Aiuto all’ammasso

Articolo 41

1.   L’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 può essere concesso esclusivamente per un periodo di ammasso contrattuale compreso tra 90 e 210 giorni.

Se il contraente non rispetta il periodo di cui all’articolo 40, paragrafo 3, l’aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisce la prova, ritenuta soddisfacente dall’organismo competente, che il burro è rimasto all’ammasso alle condizioni contrattuali.

2.   Salvo il disposto dell’articolo 43 del presente regolamento, la Commissione stabilisce ogni anno, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento per i contratti di ammasso privato che iniziano nel corso dell’anno considerato.

3.   L’aiuto è versato su richiesta del contraente, al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro centoventi giorni dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all’articolo 40, paragrafo 3, e siano state rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell’aiuto.

Tuttavia, se è in corso un’indagine amministrativa avente ad oggetto il diritto all’aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che sia stato riconosciuto detto diritto.

4.   Dopo 60 giorni di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell’aiuto, previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all’importo dell’anticipo maggiorato del 10 %. L’anticipo è calcolato in base ad un periodo di ammasso di 90 giorni. La cauzione è svincolata immediatamente dopo il versamento del saldo dell’aiuto di cui al paragrafo 3.

Articolo 42

Se i controlli eseguiti durante l’ammasso o all’uscita dall’ammasso rilevano la presenza di burro non idoneo, l’aiuto non può essere versato per i rispettivi quantitativi. Il quantitativo rimanente della partita all’ammasso che rimane ammissibile all’aiuto non può essere inferiore ad una tonnellata. La stessa regola si applica in caso di svincolo parziale di una partita per tale motivo prima del 16 agosto dell’anno di entrata in magazzino o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso.

Articolo 43

Se la situazione del mercato lo richiede, la Commissione può modificare nel corso dell’anno, per i contratti non ancora conclusi, l’importo dell’aiuto, i periodi delle operazioni di entrata e di uscita dall’ammasso e la durata massima dell’ammasso.

CAPO IV

ABROGAZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44

Il regolamento (CE) n. 2771/1999 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti di ammasso privato conclusi anteriormente al 1o gennaio 2008.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 2771/1999 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell’allegato III.

Articolo 45

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1171/2007 (GU L 261 del 6.10.2007, pag. 11).

(3)  GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(7)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

(8)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.


ALLEGATO I

Requisiti di composizione, caratteristiche di qualità e metodi di analisi

Il burro è un’emulsione solida, sostanzialmente del tipo «acqua in olio», che presenta le seguenti caratteristiche di composizione e di qualità:

Parametri

Tenore, caratteristiche di qualità

Materie grasse

82 % min

Acqua

16 % max

Materie secche non grasse

2 % max

Acidi grassi liberi

Max 1,2 mmol/100 g di materie grasse

Indice di perossido

Max 0,3 mequiv di ossigeno/1 000 g di materie grasse

Coliformi

Non rilevabili in 1 g

Grassi diversi da quelli del latte

Non rilevabili mediante analisi dei trigliceridi

Rivelatori (1)

steroli

Non rilevabili, β-sitosterolo ≤ 40 mg/kg

vanillina

Non rilevabile

estere etilico dell’acido carotenico

≤ 6 mg/kg

trigliceridi dell’acido enantico

Non rilevabili

Altri rivelatori (1)  (2)

Non rilevabili

Caratteristiche organolettiche

Almeno 4 punti su 5 per quanto riguarda l’aspetto, il gusto e la consistenza

Dispersione idrica

Almeno 4 punti

I metodi di riferimento da applicare sono quelli fissati dal regolamento (CE) n. 213/2001 (GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1).


(1)  Rivelatori approvati a norma del regolamento (CE) n. 1898/2005 (GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1). Non si eseguono controlli nei periodi di sospensione delle gare previsti dal regolamento (CE) n. 1039/2007 (GU L 238 dell’11.9.2007, pag. 28).

(2)  Metodi approvati dall’organismo competente.


ALLEGATO II

Campionamento per l’analisi chimica e microbiologica e per la valutazione organolettica

1.   Analisi chimica e microbiologica

Quantità di burro

(kg)

Numero minimo di campioni da prelevare

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 ogni 25 000 kg o frazione di tale quantitativo

Il campionamento per l’analisi microbiologica deve essere eseguito in condizioni asettiche.

Possono essere combinati fino a 5 campioni da 100 g in modo da ottenere un unico campione che viene analizzato dopo accurata miscelazione.

I campioni devono essere prelevati casualmente, da punti differenti del lotto offerto, prima o al momento dell’ingresso nel magazzino frigorifero designato dall’organismo competente.

Preparazione del campione composito di burro (analisi chimica):

a)

utilizzando un campionatore per burro pulito e asciutto o uno strumento simile adatto, estrarre una carota di burro da almeno 30 g e introdurla in un portacampioni. Il campione composito può poi essere sigillato e inviato al laboratorio per l’analisi;

b)

al laboratorio, il campione composito è riscaldato a 30 °C nel contenitore originario non aperto, e viene frequentemente scosso fino ad ottenimento di un’emulsione fluida omogenea, esente da particelle non rammollite. Il contenitore va riempito in misura compresa tra metà e due terzi della capienza.

Per ciascun produttore che offre burro all’intervento, analizzare due campioni all’anno per determinare i grassi estranei e un campione per determinare i rivelatori.

2.   Valutazione organolettica

Quantità di burro

(kg)

Numero minimo di campioni da prelevare

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 ogni 25 000 kg o frazione di tale quantitativo

I campioni devono essere prelevati casualmente, da punti differenti della quantità offerta, tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo alla presa in consegna e classificati.

Ciascun campione deve essere valutato singolarmente in conformità all’allegato VII del regolamento (CE) n. 213/2001. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.

3.   Linee guida da seguire per i campioni non idonei

a)

Analisi chimica e microbiologica

Nell’analisi di campioni singoli, sono tollerati un campione con un solo difetto ogni 5-10 campioni o, rispettivamente, due campioni con un solo difetto ogni 11-15 campioni. Nel caso di un campione non idoneo, prelevare due nuovi campioni su ciascun lato del campione non idoneo e controllare il parametro fuori norma. Se nessuno dei due campioni è conforme alla specifica, la quantità di burro compresa tra i due campioni originali su ciascun lato del campione non idoneo deve essere respinta ed eliminata dalla quantità offerta.

Quantità da respingere nel caso di nuova inidoneità del campione:

Image

Nell’analisi di campioni compositi, se un campione composito è fuori norma per un parametro, la quantità rappresentata da tale campione composito è respinta ed eliminata dalla quantità offerta. La quantità rappresentata da un campione composito può essere determinata mediante suddivisione della quantità offerta, prima di sottoporre ogni singola parte separatamente ad un campionamento casuale.

b)

Valutazione organolettica

Se un campione non supera la valutazione organolettica, la quantità di burro compresa tra due campioni adiacenti su ciascun lato del campione fuori norma è respinta ed eliminata dalla quantità offerta.

c)

In caso di inidoneità chimica o microbiologica e di inidoneità organolettica, l’intera quantità è respinta.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2771/1999

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5, paragrafi da 1 a 4

Articolo 4, paragrafi da 1 a 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 15 bis

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 17 bis

Articolo 15

Articolo 17 ter

Articolo 16

Articolo 17 quater

Articolo 17

Articolo 17 quinquies

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 24 bis

Articolo 26

Articolo 24 ter

Articolo 27

Articolo 24 quater, paragrafo 1

Articolo 24 quater, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 24 quater, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 24 quater, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 24 quater, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 24 quinquies

Articolo 29

Articolo 24 sexies, paragrafi 1 e 2

Articolo 30, paragrafi 1 e 2

Articolo 24 septies

Articolo 31

Articolo 24 octies

Articolo 25

Articolo 32

Articolo 26

Articolo 34

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 33

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 35

Articolo 29

Articolo 36

Articolo 30

Articolo 37

Articolo 31

Articolo 38

Articolo 32

Articolo 39

Articolo 33

Articolo 40

Articolo 34

Articolo 41

Articolo 35, paragrafo 1, primo comma

Articolo 35, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 42

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 43

Allegato I

Allegato I

Allegato IV

Allegato II

Allegato V