5.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/3


REGOLAMENTO (CE) N. 100/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2008

recante modifica, per quanto riguarda le collezioni di campioni e talune formalità relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, punti 1 i) e iii), punto 2 e punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di attuare alcune risoluzioni adottate alla tredicesima e alla quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti CITES, dovrebbero essere aggiunte altre disposizioni al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2).

(2)

Le risoluzioni CITES Conf. 9.7 (Rev. CoP13) in materia di transito e trasbordo e Conf. 12.3 (Rev. CoP13) relativa alle licenze e ai certificati fissano procedure speciali al fine di facilitare il movimento transfrontaliero delle collezioni di campioni coperte dai carnet ATA quali definiti nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). Al fine di garantire agli operatori economici della Comunità condizioni analoghe a quelle delle altre parti CITES per quanto riguarda il movimento delle collezioni di campioni di cui trattasi, è necessario provvedere all'inclusione delle citate procedure nella legislazione comunitaria.

(3)

La risoluzione CITES Conf. 12.3 (Rev. CoP13) sulle licenze e i certificati autorizza il rilascio a titolo retroattivo delle licenze relative a effetti personali e oggetti domestici, se l'organo di gestione è convinto che si è trattato di un errore in buona fede e non di un tentativo di frode, e chiede alle parti di riferire in merito a tali licenze nelle relazioni biennali al segretariato. È opportuno adottare disposizioni in tal senso allo scopo di garantire un'adeguata flessibilità e di ridurre gli oneri burocratici che gravano sulle importazioni di effetti personali e oggetti domestici.

(4)

La risoluzione CITES Conf. 13.6 relativa all'attuazione dell'articolo VII, paragrafo 2, della convenzione relativa agli esemplari «pre-convenzione» fornisce una definizione degli «esemplari pre-convenzione» e fissa le date da prendere in considerazione per stabilire se un esemplare possa essere considerato «pre-convenzione». A fini di chiarezza le disposizioni di cui trattasi dovrebbero essere attuate nella legislazione comunitaria.

(5)

La risoluzione CITES Conf. 13.7 (Rev. CoP14) relativa al controllo del commercio di effetti personali e oggetti domestici indica un elenco di specie per le quali, entro un certo quantitativo, non è richiesto nessun documento di importazione o esportazione di esemplari considerati effetti personali e oggetti domestici. L'elenco include, per le tridacne giganti e i cavallucci marini nonché per un quantitativo ridotto di caviale, alcune deroghe che dovrebbero essere attuate.

(6)

La risoluzione CITES Conf. 12.7 (Rev. CoP14) relativa alla conservazione e al commercio di storioni e pesci spatola fissa alle parti condizioni specifiche per consentire le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di caviale. Al fine di ridurre le frodi le disposizioni di cui trattasi dovrebbero essere attuate nella legislazione comunitaria.

(7)

Nella quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti CITES sono stati aggiornati i riferimenti per la nomenclatura standard da utilizzare per indicare i nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati ed è stato risistemato l'elenco delle specie animali negli allegati CITES in modo da presentare in ordine alfabetico gli ordini, le famiglie e i generi. Occorre quindi tenere conto di queste modifiche negli allegati VIII e X del regolamento (CE) n. 865/2006.

(8)

La Conferenza delle Parti della CITES ha adottato un formato per la presentazione delle relazioni biennali previste dall'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b), della convenzione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto inviare le relazioni biennali conformemente al formato richiesto, per quanto riguarda le informazioni richieste ai sensi della convenzione, e conformemente a un formato supplementare per quanto riguarda le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97 e del regolamento (CE) n. 865/2006.

(9)

L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CE) n. 865/2006 dimostra che le disposizioni dello stesso relative ai certificati per operazioni commerciali specifiche dovrebbero essere modificate per garantire una maggiore flessibilità nell'uso di detti certificati e per consentirne l'uso in Stati membri diversi da quello di rilascio.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 865/2006.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è modificato come segue:

1.

L'articolo 1 è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

“data di acquisizione” è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente o, qualora tale data non sia conosciuta o non possa essere dimostrata, qualsiasi data successiva e dimostrabile in cui l'esemplare è stato posseduto per la prima volta da una persona;»

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)

“certificato per operazioni commerciali specifiche” è quello rilasciato ai sensi dell'articolo 48 e valido soltanto per una o più operazioni specifiche;»

c)

sono aggiunti i seguenti punti 9 e 10:

«9)

“collezione di campioni” è una collezione di campioni morti, legalmente acquisita nonché parti o prodotti da esse derivati che sono trasportati oltre confine a fini di presentazione;

10)

“esemplare pre-convenzione” è un esemplare acquisito prima che la specie interessata fosse inclusa per la prima volta nelle appendici della convenzione.»

2.

All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.»

3.

All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I formulari vengono compilati con caratteri dattilografici.

Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale, ai certificati di collezione di campioni e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.»

4.

È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Contenuto specifico delle licenze, dei certificati e delle domande relativi a specie vegetali

Nel caso di specie vegetali che non possono più beneficiare di una deroga dalle disposizioni della convenzione o del regolamento (CE) n. 338/97 in conformità alle “note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D” di cui all'allegato dello stesso regolamento, ai sensi del quale sono state legalmente esportate e importate, il paese da indicare nella casella 15 dei moduli di cui agli allegati I e III, nella casella 4 dei moduli di cui all'allegato II e nella casella 10 dei moduli di cui all'allegato V del presente regolamento può essere il paese in cui le specie hanno smesso di beneficiare della deroga.

In questi casi la casella riservata alla voce “annotazioni particolari” nella licenza o nel certificato deve riportare la dicitura “Importati legalmente in deroga alle disposizioni della CITES”, specificando a quale deroga si fa riferimento.»

5.

All'articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Le licenze e i certificati rilasciati da paesi terzi con codice di origine “O” sono accettati esclusivamente se sono relativi a esemplari pre-convenzione conformi alla pertinente definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 10, e riportano la data di acquisizione degli esemplari o una dichiarazione attestante che gli esemplari sono stati acquisiti anteriormente a una data specifica.»

6.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Spedizione di esemplari

Fatti salvi gli articoli 31, 38 e 44 ter, per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico, viene rilasciata una distinta licenza di importazione o notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.»

7.

L'articolo 10 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale e dei certificati di collezione di campioni»;

b)

al paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) proveniente da stock ittici condivisi soggetti a contingenti di esportazione e coperto da una licenza di esportazione, le licenze di importazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno dell'anno contingentale in cui il caviale è stato raccolto e lavorato o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 12 mesi di cui al primo comma.

Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) coperto da un certificato di riesportazione le licenze di importazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno del periodo di 18 mesi dalla data di rilascio della licenza di esportazione originaria pertinente o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 12 mesi di cui al primo comma.»;

c)

al paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) proveniente da stock ittici condivisi soggetti a quote di esportazione, le licenze di esportazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno dell'anno contingentale in cui il caviale è stato raccolto e lavorato o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 6 mesi di cui al primo comma.

Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) i certificati di riesportazione di cui al primo comma sono validi solo fino all'ultimo giorno del periodo di 18 mesi dalla data di rilascio della licenza di esportazione originaria pertinente o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 6 mesi di cui al primo comma.»;

d)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2, secondo comma, l'anno contingentale è quello deciso dalla Conferenza delle Parti alla convenzione.»;

e)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   La validità dei certificati di collezione di campioni rilasciati a norma dell'articolo 44 bis non può superare i sei mesi. La data di scadenza di un certificato di collezione di campioni non può essere successiva a quella del carnet ATA che lo correda.»;

f)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Scaduto il periodo di validità, le licenze e i certificati di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis si considerano nulli e privi di qualsiasi valore giuridico.»;

g)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale o dei certificati di collezione di campioni scaduti, non utilizzati o non più validi.»

8.

L'articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunta la lettera e) che segue:

«e)

se non sono più soddisfatte le condizioni particolari specificate nella casella 20.»;

b)

al paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Un certificato per operazioni commerciali specifiche rilasciato allo scopo di consentire diverse operazioni è valido esclusivamente sul territorio dello Stato membro di rilascio. I certificati per operazioni commerciali specifiche destinati all'utilizzo in uno Stato membro diverso da quello di rilascio sono rilasciati soltanto per una operazione e la loro validità è limitata a tale operazione. Nella casella 20 deve essere indicato se il certificato è valido per una o più operazioni e lo o gli Stati membri sul cui territorio esso è valido.»;

c)

il secondo comma del paragrafo 4 è sostituito dal nuovo paragrafo 5:

«5.   I documenti che cessano di essere validi ai sensi del presente articolo sono immediatamente restituiti all'organo di gestione che li ha rilasciati il quale, se del caso, può rilasciare un certificato che tenga conto delle necessarie modifiche ai sensi dell'articolo 51.»

9.

L'articolo 15 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è inserito il seguente comma:

«Nel caso di esemplari importati o riesportati come effetti personali o oggetti domestici, ai quali si applicano le disposizioni di cui al capo XIV, o di animali vivi detenuti per finalità personali, legalmente acquisiti e detenuti per scopi personali e non commerciali, la deroga di cui al paragrafo 1 si applica anche quando l'organo di gestione competente dello Stato membro, previa consultazione con le autorità competenti, ha accertato che è stato commesso un errore in buona fede, che non vi è stato un tentativo di frode e che l'importazione o la riesportazione degli esemplari di cui trattasi è conforme al regolamento (CE) n. 338/97, alla convenzione e alla pertinente legislazione di un paese terzo.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis   Nel caso di esemplari per i quali è rilasciata una licenza di importazione in conformità al paragrafo 2, secondo comma, le attività commerciali, quali definite all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, sono vietate per sei mesi a decorrere dalla data di rilascio della licenza e, nel corso di tale periodo, non sono ammesse deroghe per esemplari delle specie di cui all'allegato A, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3 del citato regolamento.

Nel caso delle licenze di importazione rilasciate conformemente al paragrafo 2, secondo comma per esemplari delle specie di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 e per esemplari delle specie di cui all'allegato A, cui si fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) dello stesso regolamento, la dicitura “in deroga agli articoli 8, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 338/97, le attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sono vietate per almeno sei mesi a decorrere dalla data di rilascio di dette licenze” viene riportata nella casella 23.»

10.

È inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione

Gli Stati membri respingono le domande relative a licenze di importazione di caviale e carni di specie di storione (Acipenseriformes spp.) provenienti da stock ittici condivisi, a meno che non siano stati stabiliti dei contingenti di esportazione per le specie in questione, secondo la procedura approvata dalla Conferenza delle Parti alla convenzione.»

11.

È inserito il seguente articolo 26 bis:

«Articolo 26 bis

Rigetto delle domande di licenze di esportazione

Gli Stati membri respingono le domande di licenze di esportazione per il caviale e le carni di specie di storione (Acipenseriformes spp.) provenienti da stock ittici condivisi, a meno che non siano stati stabiliti dei contingenti di esportazione per le specie in questione, secondo la procedura approvata dalla conferenza delle parti alla convenzione.»

12.

All'articolo 31, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari a fini commerciali.»

13.

All'articolo 36, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

“Il presente certificato è una copia conforme all'originale”, oppure “Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx”.»

14.

All'articolo 44, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:

“Il presente certificato è una copia conforme all'originale”, oppure “Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx”.»

15.

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente capo VIII bis:

«CAPO VIII bis

CERTIFICATI DI COLLEZIONE DI CAMPIONI

Articolo 44 bis

Rilascio

Gli Stati membri possono rilasciare certificati di collezione di campioni purché la collezione in questione sia coperta da un carnet ATA valido e comprenda esemplari, parti o prodotti derivati di specie elencate negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97.

Ai fini del primo comma gli esemplari, le parti o i prodotti derivati di specie elencate nell'allegato A devono essere conformi al capo XIII del presente regolamento.

Articolo 44 ter

Uso

Se una collezione di campioni coperta dal pertinente certificato di collezione di campioni è corredata del relativo carnet ATA, un certificato rilasciato conformemente all'articolo 44 bis può essere usato come:

1)

licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;

2)

licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, se il paese di destinazione riconosce e consente l'uso dei carnet ATA;

3)

certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari a fini commerciali.

Articolo 44 quater

Organo di gestione emittente

1.   Quando la collezione di campioni ha origine nella Comunità, l'autorità competente per il rilascio del relativo certificato è l'organo di gestione dello Stato membro nel quale ha origine la collezione di campioni.

2.   Quando la collezione di campioni ha origine in un paese terzo, l'autorità competente per il rilascio del relativo certificato è l'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un certificato equivalente rilasciato dal paese terzo.

Articolo 44 quinquies

Requisiti

1.   Una collezione di campioni coperta dal relativo certificato deve essere reimportata nella Comunità prima della data di scadenza del certificato.

2.   Gli esemplari per i quali è stato rilasciato un certificato di collezione di campioni non possono essere venduti o trasferiti mentre si trovano fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato il certificato.

3.   Un certificato di collezione di campioni non è trasferibile. Se gli esemplari per i quali è stato rilasciato un certificato di collezione di campioni sono trafugati distrutti o smarriti, devono essere immediatamente informate l'autorità che ha rilasciato il certificato e l'autorità di gestione del paese in cui tale fatto si è verificato.

4.   Un certificato di collezione di campioni deve indicare che il documento è per “altro: collezione di campioni” e deve riportare nella casella 23 il numero del carnet ATA di cui è corredato.

Nella casella 23 o in un allegato ad hoc al certificato deve essere riportata la seguente dicitura:

“Per collezione di campioni corredata del carnet ATA n.: xxx

Il certificato riguarda una collezione di campioni e non è valido se non è corredato di un carnet ATA valido. Il presente certificato non è trasferibile. Gli esemplari per i quali è stato rilasciato il presente certificato non possono essere venduti o trasferiti mentre si trovano fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato il certificato. Il presente certificato può essere utilizzato per l'esportazione/riesportazione (indicare il paese di esportazione/riesportazione) via (indicare i paesi da visitare) a fini di presentazione e reimportazione in (indicare il paese di esportazione/riesportazione).”

5.   Nel caso di certificati di collezione di campioni rilasciati a norma dell'articolo 44 quater, paragrafo 2, non si applicano i paragrafi 1 e 4 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura:

“Il certificato non è valido se non è corredato di un documento originale CITES rilasciato da un paese terzo conformemente alle disposizioni emanate dalla Conferenza delle Parti della convenzione.”

Articolo 44 sexies

Domande

1.   Il richiedente di un certificato di collezione di campioni compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e da 7 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 3, 4 e da 7 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Le voci di cui alle caselle 1 e 3 devono essere identiche. L'elenco dei paesi visitati deve essere riportato nella casella 23.

Gli Stati membri, tuttavia, possono disporre che venga compilato un solo formulario di domanda.

2.   Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso di cui all'articolo 44 quater, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3.   Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 44 septies

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare

1.   Nel caso di un certificato di collezione di campioni rilasciato a norma dell'articolo 44 quater, paragrafo 1, il titolare o il suo rappresentante autorizzato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato (formulario n. 1) e una copia dello stesso, e, se del caso, la copia per il titolare (formulario n. 2) e la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3), come pure l'originale del carnet ATA in corso di validità all'ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

L'ufficio doganale, dopo avere esaminato il carnet ATA sulla base delle norme doganali di cui al regolamento (CE) n. 2454/93 e, se necessario, aver riportato il numero del carnet ATA sull'originale e sulla copia del certificato di collezione di campioni, restituisce i documenti originali al titolare o al suo rappresentante autorizzato, vista la copia del certificato di collezione di campioni e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.

Tuttavia, al momento della prima esportazione dalla Comunità, l'ufficio doganale, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale del certificato di collezione di campioni (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al titolare o al suo rappresentante autorizzato e inoltra la copia per restituzione all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) a norma dell'articolo 45.

2.   Nel caso di un certificato di collezione di campioni rilasciato a norma dell'articolo 44 quater, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato o il suo rappresentante autorizzato deve inoltre presentare, a fini di verifica, l'originale del certificato rilasciato dal paese terzo.

Articolo 44 octies

Sostituzione

Soltanto l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di collezione di campioni smarriti, trafugati o distrutti.

Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:

“Il presente certificato è una copia conforme all'originale”, oppure “Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx”.»

16.

All'articolo 57, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4, per introdurre o reintrodurre nella Comunità le seguenti voci dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione:

a)

caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) fino a un quantitativo massimo di 125 grammi per persona in contenitori contrassegnati individualmente conformemente all'articolo 66, paragrafo 6;

b)

“bastoni della pioggia” di Cactaceae spp. fino a un massimo di tre per persona;

c)

esemplari morti lavorati di Crocodylia spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino a un massimo di quattro per persona;

d)

conchiglie Strombus gigas fino a un massimo di tre per persona;

e)

Hippocampus spp. fino a un massimo di quattro esemplari morti per persona;

f)

conchiglie di Tridacnidae spp. fino a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre kg, dove per esemplare si intende una conchiglia intera o due metà corrispondenti.»

17.

All'articolo 58, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3, per l'esportazione o la riesportazione delle voci di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettere da a) a f), non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione.»

18.

All'articolo 66, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente testo:

«6.   Gli esemplari di cui agli articoli 64 e 65 sono marcati in conformità al metodo approvato o raccomandato dalla Conferenza delle Parti della convenzione per gli esemplari interessati e, in particolare, i contenitori di caviale di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 64, paragrafo 2, nonché all'articolo 65, paragrafo 3, sono contrassegnati individualmente da etichette non riutilizzabili, da apporre su ciascun contenitore primario. Se il contenitore primario non è sigillato con un'etichetta non riutilizzabile, il caviale è confezionato in modo tale che sia possibile accertare visivamente qualsiasi eventuale apertura del contenitore.

7.   Sono autorizzati a lavorare e a confezionare o riconfezionare il caviale per l'esportazione, la riesportazione o il commercio intracomunitario solo gli impianti di lavorazione e di (ri)confezionamento riconosciuti dall'organo di gestione di uno Stato membro.

Gli impianti autorizzati di lavorazione e di (ri)confezionamento sono tenuti a riportare su opportuni registri i quantitativi di caviale importati, esportati, riesportati, prodotti in situ o immagazzinati. Detti registri devono essere disponibili per poter essere controllati dall'organo di gestione nello Stato membro interessato.

L'organo di gestione attribuisce a ciascun impianto di lavorazione o di (ri)confezionamento un codice di registrazione distintivo.

L'elenco degli impianti autorizzati ai sensi del presente paragrafo e le modifiche ad esso apportate sono trasmessi al segretariato della convenzione e alla Commissione.

Ai fini del presente paragrafo gli impianti di lavorazione comprendono gli impianti di acquacoltura per la produzione di caviale.»

19.

L'articolo 69 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

casi in cui le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono stati rilasciati a titolo retroattivo a norma dell'articolo 15 del regolamento.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Le informazioni di cui al paragrafo 5 sono presentate in formato elettronico e conformemente al formato richiesto per le relazioni biennali, pubblicato dal segretariato della convenzione e modificato dalla Commissione, entro il 15 giugno di ogni biennio e fanno riferimento al periodo di due anni che ha termine il 31 dicembre dell'anno precedente.»

20.

All'articolo 71, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 71

Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione a seguito dell'adozione di restrizioni.»

21.

L'allegato VIII è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

22.

L'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

(2)  GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO I

«ALLEGATO VIII

Opere di riferimento per l'indicazione dei nomi delle specie nelle licenze e nei certificati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4

FAUNA

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Terza edizione, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [Per tutti i mammiferi, ad esclusione del riconoscimento dei seguenti nomi per le forme selvatiche delle specie (di preferenza rispetto ai nomi delle forme domestiche): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion e ad eccezione delle specie di seguito indicate]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Seconda edizione. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [Per Loxodonta africana e Ovis vignei]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [Per la nomenclatura dell'ordine e delle famiglie di uccelli]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Terza edizione rivista e ampliata. 1039 pp., Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003), http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES website) [Per tutte le specie di uccelli — eccetto che per i taxa di seguito indicati]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [Per Psittacus intermedia e Trichoglossus haematodus]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [Per Calumma vatosoa & Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [Per Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [Per Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [Per Varanidae]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) preparato per il comitato CITES per la nomenclatura (Documento NC2006 Doc. 8, disponibile sul sito web della CITES). [Per Cordylus]

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [Per Cyclura lewisi]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Per Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [Per Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [Per Eunectes beniensis]

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (disponibile sul sito web della CITES) [Per Testudines per i nomi della specie e della famiglia — ad eccezione dei generi Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata, per i quali si continuano ad utilizzare tali nomi]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma: 1-229 — Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [Per il genere Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [Per Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, ed elevazione al livello di specie di Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. [Per Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [Per Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [Per Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [Per Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B. D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C, Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [Per Iguanidae]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [Per Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [Per Furcifer nicosiai]

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [Per Python breitensteini & Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [for Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer — ad esclusione del riconoscimento di Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis come specie valide]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [Per Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [Per Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [Per Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists' League, Washington, DC. [Per Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae — ad eccezione dei generi Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura per i quali si continuano ad utilizzare tali nomi e del riconoscimento di Epicrates maurus come specie valida]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [Per Phelsuma malamakibo]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [Per la delimitazione delle famiglie nell'ambito dei Sauria]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [Per Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [Per Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [Per Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (ristampa). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [Per i nomi dell'ordine Testudines, Crocodylia & Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [Per il genere Uromastyx]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [Per Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana]

d)   Amphibia

Brown, J. L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. [Per Dendrobates uakarii]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D. R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) versione 3.0 del 7 aprile 2006 (disponibile sul sito web della CITES) [Per Amphibia]

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [Per tutti i pesci]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. [Per Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [Per Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. [Per Hippocampus]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. [Per Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (seconda edizione disponibile su CD-ROM). [Per Hippocampus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [Per gli scorpioni del genere Pandinus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), the World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Versione 6.5 del 7 aprile 2006 (disponibile sul sito web della CITES) [Per Theraphosidae]

g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [Per le farfalle «birdwing» dei generi Ornithoptera, Trogonoptera e Troides]

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (ristampato con correzioni nel 1998) [Per i nomi generici di tutte le piante elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla Conferenza delle Parti].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [Per i sinonimi generici non citati in The Plant-Book, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla Conferenza delle Parti come indicato nei paragrafi successivi].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie delle Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi di specie Cyclamen (Primulaceae), Galanthus e Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, seconda edizione (1999, redatta da D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie delle Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, seconda edizione (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie Dionaea, Nepenthes e Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, redatta dalla Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Svizzera,in collaborazione con i Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti [Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. Organo di gestione CITES della Svizzera, Berna, Svizzera] (disponibile sul sito web della CITES) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie Aloe e Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie Taxus.

CITES Orchid Checklist, (redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione e Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), seconda edizione (S. Carter and U. Eggli, 2003, pubblicata dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie di euphorbie succulente.

Dicksonia species of the Americas (2003, redatta dal Giardino botanico di Bonn e dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): — Medicinal Plant Conservation 12: #-#. (disponibile sul sito web della CITES) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES Website) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005 e relativi aggiornamenti) pubblicata dall'UNEP-WCMC può essere utilizzata come sintesi non ufficiale dei nomi scientifici adottati dalla Conferenza delle Parti per le specie animali che figurano negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e come sintesi informale delle informazioni contenute nei riferimenti standard adottati per la nomenclatura.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO X

SPECIE ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 62, PUNTO 1

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis»