29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/1


REGOLAMENTO (CE) N. 75/2008 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 (1) contiene disposizioni volte a garantire il rilascio o la compilazione corretti di prove dell'origine in relazione alle esportazioni di prodotti dalla Comunità nel contesto delle sue relazioni commerciali preferenziali con taluni paesi terzi.

(2)

Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1207/2001 dovrebbero essere modificati per garantire l'indicazione corretta dell'origine dei materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare prodotti originari.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 è modificato come segue:

1)

L'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento.

2)

L'allegato IV è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Le dichiarazioni del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1617/2006 (GU L 300 del 31.10.2006, pag. 5).


ALLEGATO I

«ALLEGATO III

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Image


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Image