19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/1


REGOLAMENTO (CE) N. 41/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1371/2005 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati (lamiere al silicio a grani orientati o «GOES») originari degli Stati Uniti e della Russia (di seguito «il regolamento definitivo»).

(2)

Con la decisione 2005/622/CE (3) la Commissione ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da due produttori esportatori che hanno collaborato e per i quali era stato istituito un dazio specifico pari rispettivamente al 31,5 % (AK Steel Corporation, USA) e all'11,5 % [Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Russia]. I dazi antidumping nazionali applicabili a tutte le altre società, ad eccezione della Viz Stal (Russia), soggetta a un dazio dello 0 %, sono pari al 37,8 % per gli Stati Uniti e all'11,5 % per la Russia.

B.   INCHIESTA ATTUALE

(3)

Le informazioni di cui disponeva la Commissione indicavano che alcune lamiere al silicio a grani orientati, il cui spessore è generalmente inferiore o uguale a 0,1 mm, presentano, grazie tra l'altro all'efficienza elettromagnetica elevata, al basso peso e al ridotto sviluppo di calore connesso al loro uso, proprietà assenti in altri tipi di GOES. A causa di tali caratteristiche, anche gli impieghi di tali prodotti sono ritenuti diversi e riguardano generalmente i settori dell'aeronautica e dell'ingegneria medica. Si è quindi ritenuto opportuno riesaminare il caso per quanto riguarda la definizione del prodotto.

(4)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ha avviato un riesame intermedio parziale in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (4). L'inchiesta era limitata alla definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore al fine di valutare la necessità di una sua modifica.

C.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(5)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati classificati ai codici NC 7225 11 00 (di larghezza uguale o superiore a 600 mm) e 7226 11 00 (di larghezza inferiore a 600 mm). I codici sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

(6)

Le lamiere al silicio a grani orientati sono prodotte da rotoli laminati a caldo di acciaio al silicio di diversi spessori, in cui i grani sono orientati in modo uniforme per migliorare la conduttività magnetica. I difetti a livello di conduttività magnetica sono chiamati perdite; la presenza di basse perdite indica che il prodotto è di qualità.

(7)

Dal punto di vista del mercato, i prodotti si suddividono tipicamente in prodotti ad alta permeabilità, o ad alta conduttività, e prodotti standard. A parità di spessore della lamiera, i prodotti ad alta permeabilità sono caratterizzati da perdite minori. Tali caratteristiche risultano particolarmente importanti per i produttori industriali di trasformatori elettrici.

D.   INCHIESTA

(8)

La Commissione ha notificato l'apertura del riesame ai produttori comunitari di lamiere al silicio a grani orientati, a tutti gli importatori e utilizzatori comunitari noti e a tutti i produttori esportatori noti negli Stati Uniti e in Russia.

(9)

La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti sopra indicate e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(10)

Le società elencate nel seguito hanno collaborato all'inchiesta e hanno fornito alla Commissione informazioni pertinenti:

Produttori comunitari

ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Germania

Orb Electrical Steels Limited — Cogent Power Limited, Newport, Regno Unito

Produttori statunitensi di GOES

AK Steel Corporation, Butler, Pennsylvania

Allegheny Technologies Incorporated, Pittsburgh, Pennsylvania

Produttori russi di GOES

Novolipetski Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk

VIZ Stal, Ekaterinburg

Produttori statunitensi di GOES sottili

Arnold Magnetic Technologies, Marengo, Illinois

Importatori nella Comunità di GOES sottili

Gebruder Waasner GmbH, Forchheim, Germania

Utilizzatori comunitari di GOES sottili

Gebruder Waasner GmbH, Forchheim, Germania

Sangl GmbH, Erlangen, Germania

Vacuumschmelze GmbH, Hanau, Germania

E.   ESITO DELL'INCHIESTA

1.   Differenza fra produttori di GOES «normali» e produttori di GOES «sottili»

(11)

Nessuno dei produttori di lamiere al silicio a grani orientati oggetto dell'inchiesta condotta nel quadro del procedimento che ha portato all'istituzione delle misure in vigore produce GOES dello spessore considerato nella presente inchiesta sulla definizione del prodotto.

(12)

Né la ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, né la Orb Electrical Steels Limited (Cogent) producono lamiere al silicio a grani orientati di spessore ridotto e lo stesso dicasi per i produttori statunitensi, ovvero AK Steel Corporation e Allegheny Technologies Incorporated, e per quelli russi, VIZ Stal e NLMK. Nessuno di tali produttori aveva quindi un interesse diretto e nessuno di loro ha espresso obiezioni riguardo alla possibile esclusione dei GOES sottili dal campo di applicazione delle misure.

(13)

La produzione di GOES sottili implica un processo di rilaminazione che viene eseguito da società specializzate, di cui solamente due sono note alla Commissione nei paesi interessati: il produttore statunitense Arnold Magnetic Technologies e il produttore russo Ileko (Asha), solo il primo dei quali ha collaborato all'inchiesta. Come indicato sopra nei considerando 10 e 11, questo tipo di produzione non risulta essere presente nella Comunità.

2.   Differenziazione dei prodotti

(14)

La AK Steel Corporation ha prodotto GOES sottili, cosiddetti di qualità T (T-grades) fino al 1971. Il processo di produzione cominciava con lamiere al silicio a grani orientati finite (standard e ad alta permeabilità), cui veniva ritirato il rivestimento applicato dal laminatoio; le lamiere erano poi rilaminate, ricotte e dotate di un nuovo rivestimento. Impieghi finali specifici erano presenti in aeronautica, nella fabbricazione di trasformatori e in un'ampia gamma di applicazioni elettrotecniche, per cui le dimensioni e il peso dei materiali sono di fondamentale importanza. È stato riscontrato che questi GOES sottili non sono intercambiabili con gli altri GOES.

(15)

Si è inoltre esaminato se tali GOES di qualità T costituissero un prodotto in grado di essere distinto dai GOES «normali» in base alle caratteristiche tecniche. È risultato che il processo di rilaminazione (che consiste in un processo di stiramento meccanico a freddo e di spianatura), la ricottura e l'applicazione di un nuovo rivestimento modificano sostanzialmente le specifiche tecniche del prodotto, il che è confermato dalla scomparsa della garanzia del fabbricante iniziale.

(16)

Si è riscontrato inoltre che la caratteristica fisica relativa allo spessore non è limitata a 0,10 mm, che era lo spessore massimo menzionato nell'avviso di apertura. Gli spessori più frequenti in commercio sono 0,1016 mm e 0,1524 mm, che negli Stati Uniti vengono generalmente indicati come 4 «mil» e 6 «mil». Un «mil» equivale a un millesimo di pollice, ovvero 0,0254 mm.

(17)

La definizione di prodotto relativa ai GOES sottili deve quindi precisare che si tratta di GOES che sono stati rilaminati fino ad uno spessore massimo di 0,16 mm, ricotti e nuovamente rivestiti.

F.   APPLICAZIONE RETROATTIVA

(18)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra, in base alle quali i GOES sottili presentano caratteristiche fisiche e tecniche di base e impieghi finali diversi dagli altri GOES, è opportuno escludere le importazioni di GOES di uno spessore massimo di 0,16 mm dalle misure antidumping in vigore.

(19)

Ne consegue che, per i prodotti non contemplati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2005 quale modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2005 nella versione iniziale vanno rimborsati o sgravati.

(20)

Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali.

(21)

Dato che la presente inchiesta di riesame è limitata a precisare il prodotto e che tale tipo di prodotto non avrebbe dovuto essere oggetto delle misure iniziali, per evitare che gli importatori di quest'ultimo subiscano eventuali pregiudizi, si ritiene opportuno che le conclusioni siano applicate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento definitivo. Inoltre, tenuto conto in particolare dell'entrata in vigore relativamente recente del regolamento iniziale e del numero di domande di rimborso, che si prevede limitato, non vi sono ragioni imperative contrarie a tale applicazione retroattiva.

(22)

Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 1371/2005 scadrà conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1371/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati di spessore superiore a 0,16 mm, originari degli Stati Uniti e della Russia, classificati ai codici NC ex 7225 11 00 (prodotti di larghezza uguale o superiore a 600 mm) (codice TARIC 7225110010) ed ex 7226 11 00 (prodotti di larghezza inferiore a 600 mm) (codici TARIC 7226110011 e 7226110091).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 28 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 223 del 27.8.2005, pag. 1.

(3)  GU L 223 del 27.8.2005, pag. 42.

(4)  GU C 254 del 20.10.2006, pag. 10.