20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/65


DIRETTIVA 2008/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati e di adottare norme per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/96/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Dal momento che la Commissione ha stabilito le modalità di applicazione menzionate all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/96/CE con decisione 2005/369/CE (6), è opportuno sopprimere il riferimento alla scadenza del 13 agosto 2004.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/96/CE.

(7)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2002/96/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2002/96/CE è così modificata:

1)

all'articolo 6, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'allegato II può essere modificato al fine di introdurvi altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

2)

all'articolo 7, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sono stabilite le modalità dettagliate necessarie per controllare l'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2, comprese le specifiche per i materiali. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

3)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Sono adottate le modifiche necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico l'articolo 7, paragrafo 3, l'allegato I B (in particolare per inserirvi eventualmente gli apparecchi di illuminazione delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i prodotti fotovoltaici, per esempio i pannelli solari), l'allegato II (in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il trattamento dei RAEE) e gli allegati III e IV. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.»;

4)

all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

5)

nell'allegato II, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Deliberando secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(6)  Decisione 2005/369/CE della Commissione, del 3 maggio 2005, che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE (GU L 119 dell'11.5.2005, pag. 13).