13.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/22


AZIONE COMUNE 2008/108/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione dei Grandi Laghi in Africa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/112/PESC (1) che nomina il sig. Roeland VAN DE GEER rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione dei Grandi Laghi in Africa per il periodo dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

(2)

Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (2), e l’azione comune 2007/406/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (3).

(3)

Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/38/PESC (4) che modifica l’azione comune 2007/405/PESC (EUPOL RD Congo) per rispecchiare la nuova struttura di comando e controllo delle operazioni dell’UE di gestione civile delle crisi, approvata dal Consiglio il 18 giugno 2007.

(4)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere adeguato al ruolo ad esso assegnato in relazione a queste due missioni di SSR dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo e, in base al riesame dell’azione comune 2007/112/PESC, dovrebbe essere prorogato per un periodo di dodici mesi.

(5)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Roeland VAN DE GEER quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione dei Grandi Laghi in Africa è prorogato fino al 28 febbraio 2009.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea con riguardo all’ulteriore stabilizzazione e consolidamento della situazione post-bellica nella regione dei Grandi laghi in Africa, dedicando particolare attenzione alla dimensione regionale dello sviluppo nei paesi interessati. Promuovendo in particolare l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia e del buon governo, incluso il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, tali obiettivi includono:

a)

il contributo attivo ed efficace ad una politica coerente, sostenibile e responsabile dell’Unione europea nella regione dei Grandi laghi in Africa, promuovendo un approccio dell’Unione europea coerente e globale nella regione. L’RSUE sostiene le attività del Segretario Generale/Alto rappresentante (SG/AR) nella regione;

b)

il costante impegno dell’Unione europea a favore dei processi di stabilizzazione e di ricostruzione nella regione, attraverso una presenza attiva in loco e nelle pertinenti sedi internazionali, il mantenimento dei contatti con i principali attori e il contributo alla gestione delle crisi;

c)

il contributo alla fase di post-transizione nella Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare per quanto riguarda il processo politico di consolidamento delle nuove istituzioni e la definizione di un quadro internazionale più ampio per la consultazione e il coordinamento politici con il nuovo governo;

d)

il contributo, in stretta cooperazione con le Nazioni Unite/MONUC, agli sforzi di sostegno internazionali volti a perseguire una riforma globale del settore della sicurezza nella RDC, tenuto conto in particolare del ruolo di coordinamento che l’Unione europea è disposta ad assumere in tale contesto;

e)

il contributo all’adozione di misure adeguate di follow-up alla Conferenza internazionale della regione dei Grandi laghi, in particolare stabilendo stretti contatti con il segretariato della regione dei Grandi laghi e il suo Segretario esecutivo, nonché con la troika del meccanismo di follow-up, e promuovendo le relazioni di buon vicinato nella regione;

f)

la trattazione del grave problema dei gruppi armati che operano lungo le frontiere, con il rischio di destabilizzare i paesi della regione e di aggravare i loro problemi interni;

g)

il contributo alla stabilizzazione post-bellica nel Burundi, nel Ruanda e in Uganda, in particolare tramite negoziati di pace con gruppi armati quali l’FNL e l’LRA.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

istituire e mantenere stretti contatti con i paesi della regione dei Grandi Laghi in Africa, le Nazioni Unite, l’Unione Africana, i paesi africani principali e i principali partner dell’RDC e dell’Unione europea, nonché con le organizzazioni regionali e subregionali africane e con altri paesi terzi interessati e altri dirigenti regionali di spicco;

b)

consultarsi e riferire sulle possibilità dell’Unione europea di sostenere il processo di stabilizzazione e di consolidamento e sul modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione europea;

c)

fornire consulenza e assistenza per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nell’RDC;

d)

contribuire al follow-up della Conferenza internazionale della regione dei Grandi laghi, in particolare sostenendo le politiche definite nella regione per perseguire gli obiettivi di non violenza e di difesa reciproca nella soluzione dei conflitti, come pure quelle riguardanti la cooperazione regionale, promuovendo i diritti umani e la democratizzazione, il buon governo, la lotta contro l’impunità, la cooperazione giudiziaria e la lotta contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali;

e)

contribuire a far sì che le personalità influenti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell’Unione europea;

f)

contribuire, ove richiesto, alla negoziazione e all’attuazione degli accordi di pace e di cessate il fuoco conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inosservanza dei termini di tali accordi; nel contesto dei negoziati in corso con l’RLA, tali attività dovrebbero essere svolte in stretto coordinamento con l’RSUE per il Sudan;

g)

contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’Unione europea in materia di diritti umani, con particolare riguardo agli orientamenti dell’Unione europea sui bambini e i conflitti armati, e della politica dell’Unione europea in merito alla risoluzione 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente le donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi e relazioni sugli sviluppi al riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR).

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2008 al 28 febbraio 2009 è pari a 1 370 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2008. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (5), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari generali e relazioni esterne.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE promuove la coerenza tra gli attori PESC/PESD e il coordinamento politico generale dell’UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.

2.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

3.   L’RSUE garantisce la coerenza tra le azioni intraprese dalla missione EUSEC e dalla missione EUPOL RD Congo e fornisce ai capimissione consulenza politica a livello locale. Egli contribuisce al coordinamento operato con gli altri attori internazionali impegnati nella riforma del settore della sicurezza nell’RDC. Se necessario, l’RSUE e il comandante dell’operazione civile si consultano reciprocamente.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK


(1)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 79.

(2)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 46.

(3)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 52.

(4)  GU L 9 del 12.1.2008, pag. 18.

(5)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).