30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/49


DECISIONE N. 742/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2008

relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l’uso di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 169 e 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2) (in seguito denominato «il settimo programma quadro»), prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi, ai sensi dell’articolo 169 del trattato.

(2)

Il settimo programma quadro ha definito una serie di criteri per l’identificazione dei settori in cui possono essere avviate iniziative a norma di detto articolo 169: pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari, definizione chiara dell’obiettivo da perseguire e sua pertinenza rispetto agli obiettivi del settimo programma quadro, base preesistente (programmi di ricerca nazionali esistenti o previsti), valore aggiunto europeo, massa critica in termini di dimensioni e numero dei programmi previsti e analogia tra le attività che rientrano in tali programmi e, infine, efficacia dell’articolo 169 quale mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi.

(3)

La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (in seguito denominato il «programma specifico “Cooperazione”»), individua nell’iniziativa ai sensi dell’articolo 169 nel campo della domotica per categorie deboli uno dei campi idonei alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali da attuare congiuntamente a norma dell’articolo 169 del trattato.

(4)

Nella comunicazione «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione» del 1o giugno 2005 la Commissione ha proposto di varare un’iniziativa faro a favore dei cittadini in una società che invecchia.

(5)

Nella comunicazione del 12 ottobre 2006 dal titolo «Il futuro demografico dell’Europa, trasformare una sfida in un’opportunità», la Commissione ha sottolineato che l’invecchiamento demografico è una delle maggiori sfide che dovranno affrontare tutti i paesi dell’Unione europea e che un ricorso maggiore alle nuove tecnologie potrebbe contribuire a contenere i costi e ad accrescere il benessere e la partecipazione attiva degli anziani alla società, migliorando nel contempo anche la competitività dell’economia europea, in linea con la strategia di Lisbona riveduta per la crescita e l’occupazione.

(6)

Nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), in particolare, l’invecchiamento della popolazione può essere considerato un’opportunità per mercati emergenti di nuovi beni e servizi che rispondano alle necessità degli anziani. Tuttavia, la rapida evoluzione e l’utilizzo delle TIC non dovrebbero comportare l’esclusione sociale, né un approfondimento del divario digitale. Tuttavia, l’alfabetizzazione digitale è una condizione indispensabile per l’inclusione e la partecipazione alla società dell’informazione.

(7)

L’attuale iniziativa nel campo della domotica per categorie deboli dovrebbe tener conto del fatto che la popolazione in Europa invecchia e che le donne sono più numerose degli uomini, a causa della loro più alta aspettativa media di vita.

(8)

Un elemento essenziale dei nuovi orientamenti in materia di occupazione è il prolungamento della vita attiva. L’approccio dell’Unione europea intende sviluppare pienamente il potenziale dei cittadini di ogni età, approccio basato sull’intero ciclo di vita, e sottolinea la necessità di adottare d’ora in poi strategie globali e non più frammentate.

(9)

Attualmente vari programmi o attività di ricerca e sviluppo avviati individualmente dagli Stati membri a livello nazionale nel campo delle TIC per invecchiare bene non sono abbastanza coordinati a livello europeo e non consentono un approccio coerente a livello europeo delle attività di ricerca e sviluppo relative a prodotti e servizi innovativi per invecchiare bene basati sulle TIC.

(10)

Nell’intento di seguire un approccio comune a livello europeo nel campo delle TIC per invecchiare bene e di portare avanti un’azione efficace, molti Stati membri hanno preso l’iniziativa di istituire un programma comune di ricerca e sviluppo dal titolo «Ambient Assisted Living (Domotica per categorie deboli)» (in seguito denominato il «programma comune AAL»), nel campo delle TIC per invecchiare bene nella società dell’informazione, per creare sinergie in termini amministrativi e finanziari e per combinare tra loro competenze e risorse disponibili in vari paesi d’Europa, istituendo un unico meccanismo comune di valutazione con l’assistenza di esperti indipendenti sulla base della prassi stabilita, di cui al regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007–2013) (4), e per combinare tra loro competenze e risorse disponibili in vari paesi d’Europa.

(11)

Per cogliere la sfida dell’invecchiamento demografico il programma comune AAL fornisce il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su ampia scala fra gli Stati membri nella ricerca applicata e nell’innovazione nel campo delle TIC per invecchiare bene nell’odierna società. Il Belgio, la Danimarca, la Germania, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito (in seguito denominati «gli Stati membri partecipanti») e Israele, la Norvegia e la Svizzera hanno convenuto di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a contribuire al programma comune AAL. La loro partecipazione è stimata globalmente in almeno 150 milioni EUR nel periodo coperto dal settimo programma quadro. La partecipazione di ciascuno di tali paesi al programma comune AAL dovrebbe essere soggetta ad un contributo finanziario minimo, commisurato alla potenziale domanda delle sue comunità di ricerca nazionali ed essere normalmente pari ad almeno 0,2 milioni EUR per la partecipazione al programma di lavoro annuale.

(12)

Il programma comune AAL dovrebbe promuovere anche la partecipazione di piccole e medie imprese (PMI) alle attività che prevede, conformemente agli obiettivi del settimo programma quadro.

(13)

Per migliorare l’impatto del programma comune AAL, gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera hanno approvato la partecipazione della Comunità allo stesso. Il contributo finanziario della Comunità per la partecipazione a tale programma è limitato a 150 milioni EUR. Dato che il programma comune AAL risponde agli obiettivi scientifici del settimo programma quadro e l’ambito di ricerca del programma comune AAL rientra nel tema TIC del programma specifico «Cooperazione» del settimo programma quadro, è opportuno che il contributo finanziario comunitario provenga dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tale tema. Ulteriori alternative di finanziamento possono essere disponibili, fra l’altro, presso la Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio, sviluppato congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, a norma dell’allegato III della decisione 2006/971/CE.

(14)

L’erogazione del contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere soggetta alla definizione di un piano di finanziamento che preveda l’impegno formale delle competenti autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell’attuazione congiunta del programma comune AAL.

(15)

L’attuazione congiunta dei programmi nazionali di ricerca presuppone l’esistenza o la costituzione di una struttura di esecuzione specifica, come previsto dal programma specifico «Cooperazione».

(16)

Gli Stati membri partecipanti hanno convenuto di affidare a tale struttura specifica l’attuazione del programma comune AAL.

(17)

È opportuno che il contributo finanziario della Comunità sia erogato alla struttura specifica di esecuzione la quale avrà il compito di provvedere all’efficace attuazione del programma comune AAL.

(18)

Per un’attuazione efficace del programma comune AAL è opportuno concedere, attraverso la struttura specifica di esecuzione, un aiuto finanziario a terzi partecipanti al programma comune AAL, da selezionare mediante invito a presentare proposte.

(19)

Il contributo comunitario dovrebbe essere subordinato all’impegno di risorse da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera e al pagamento effettivo del loro contributo finanziario.

(20)

È opportuno che nell’ambito di un accordo concluso tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione, che precisa le modalità del contributo finanziario comunitario, sia prevista la possibilità, per la Comunità, di ridurre, ritirare o sospendere il proprio contributo finanziario se il programma comune AAL è attuato in maniera non corretta, parziale o tardiva.

(21)

Tutti gli Stati membri dovrebbero poter partecipare al programma comune AAL.

(22)

Conformemente al settimo programma quadro è opportuno che la Comunità abbia il diritto di approvare condizioni relative al proprio contributo finanziario al programma comune AAL con riguardo alla partecipazione di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se necessario per l’attuazione del programma comune AAL, di qualsiasi altro paese associato al programma nel corso della sua attuazione, conformemente alla presente decisione.

(23)

È opportuno adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (5), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (6), e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7).

(24)

A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8) (in seguito denominato «il regolamento finanziario») e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) (in seguito denominate le «modalità di esecuzione»), il contributo comunitario dovrebbe essere gestito in modo centralizzato indiretto secondo il disposto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 56 del regolamento finanziario, nonché degli articoli 35, 38, paragrafo 2 e dell’articolo 41, delle relative modalità di esecuzione.

(25)

È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell’ambito del programma comune AAL siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e rispettino i principi delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere. Nell’attuazione del programma si dovrebbe altresì prendere in considerazione la promozione del ruolo delle donne nella scienza e nella ricerca.

(26)

Il programma comune AAL dovrebbe altresì essere inteso a favorire un accesso equo e semplificato ai pertinenti prodotti e servizi basati sulle TIC in tutti gli Stati membri.

(27)

È opportuno che entro il 2010 la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare la qualità e l’efficienza dell’attuazione del programma comune AAL e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti. Nel quadro di tale valutazione si dovrebbe inoltre vagliare la necessità di altre valutazioni intermedie da effettuarsi prima della valutazione finale alla fine del 2013,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per l’attuazione del settimo programma quadro la Comunità fornisce un contributo finanziario al programma comune di ricerca e sviluppo «Ambient Assisted Living (Domotica per categorie deboli)» (il programma comune AAL) avviato congiuntamente dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Irlanda, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall’Italia, da Cipro, dal Lussemburgo, dall’Ungheria, dai Paesi Bassi, dall’Austria, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito («gli Stati membri partecipanti») e da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera.

2.   Per l’attuazione del programma comune AAL il contributo finanziario della Comunità è limitato a 150 milioni EUR per la durata del settimo programma quadro, nel rispetto dei principi enunciati nell’allegato I, che costituisce parte integrante della presente decisione.

3.   Il contributo finanziario della Comunità è erogato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione europea assegnati al tema Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) del programma specifico «Cooperazione».

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità è subordinato:

a)

alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera dell’effettiva istituzione del programma comune AAL descritto nell’allegato I;

b)

alla creazione o alla designazione formale da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera, oppure da parte delle organizzazioni designate dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera, di una struttura specifica di esecuzione con personalità giuridica, incaricata dell’attuazione del programma comune AAL e del percepimento, dell’assegnazione e del controllo del contributo finanziario comunitario gestito in modo centralizzato indiretto nel rispetto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 56 del regolamento finanziario e degli articoli 35, 38, paragrafo 2, e articolo 41, delle modalità di esecuzione;

c)

all’istituzione di un modello di efficace e appropriata gestione del programma comune AAL, conforme agli orientamenti fissati nell’allegato II, che costituisce parte integrante della presente decisione;

d)

all’efficace esecuzione, da parte della struttura specifica di esecuzione, delle attività previste dal programma comune AAL descritto nell’allegato I, compresa l’emissione di inviti a presentare proposte per la concessione di contributi finanziari;

e)

all’assunzione dell’impegno, da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera, di cofinanziare il programma comune AAL e all’effettivo pagamento del rispettivo contributo finanziario, in particolare al finanziamento, da parte dei partecipanti, dei progetti selezionati in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nell’ambito del programma;

f)

al rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca e sviluppo e innovazione (10);

g)

alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità ai principi generali del settimo programma quadro, dell’integrazione delle questioni di genere, dell’uguaglianza di genere e dello sviluppo sostenibile; nonché

h)

all’istituzione di disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività realizzate nell’ambito del programma comune AAL e all’attuazione e al coordinamento di programmi e attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera, in modo da promuovere la creazione di conoscenze e di sostenere il largo impiego e la diffusione delle conoscenze create.

Articolo 3

Nell’attuazione del programma comune AAL la struttura specifica di esecuzione concede un contributo finanziario a terzi, in particolare ai partecipanti a progetti selezionati in esito agli inviti a presentare proposte per l’ottenimento di contributi, nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della trasparenza, della prevedibilità per i candidati e di una valutazione indipendente. Il contributo finanziario a terzi è concesso in base all’eccellenza scientifica, all’impatto socioeconomico a livello europeo e all’attinenza con gli obiettivi generali del programma comune AAL, conformemente ai principi e alle procedure previste nell’allegato I.

Articolo 4

Le modalità del contributo finanziario della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di proprietà intellettuale, nonché le modalità per l’erogazione del contributo finanziario a terzi a cura della struttura specifica di esecuzione sono stabilite mediante un accordo generale, concluso tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione, e in base a convenzioni annuali di finanziamento.

Articolo 5

Nei casi in cui il programma comune AAL non sia attuato o lo sia in modo non corretto, parziale o tardivo, la Comunità può ridurre, sospendere o interrompere definitivamente il proprio contributo finanziario in funzione dell’effettiva attuazione del programma comune AAL.

Alle condizioni stabilite nell’accordo concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, nel caso in cui gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera non contribuiscano o contribuiscano solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune AAL, la Comunità può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell’importo effettivo dei fondi pubblici stanziati dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera per la sua attuazione.

Articolo 6

Per l’esecuzione del programma comune AAL gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera adottano le misure necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario e dell’articolo 38, paragrafo 2 delle modalità di esecuzione.

Articolo 7

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e a tutte le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità nei confronti di frodi o irregolarità. A tal fine, gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera e la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Articolo 8

La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione che sia coerente con gli obblighi generali in materia di resoconto di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 9

Ogni Stato membro può partecipare al programma comune AAL nel rispetto dei criteri stabiliti all’articolo 2, lettere da e) ad h).

Articolo 10

Ogni paese terzo può partecipare al programma comune AAL nel rispetto dei criteri stabiliti all’articolo 2, lettere da e) ad h), purché la sua partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e previo accordo della Commissione, degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera.

Articolo 11

La Comunità può approvare, in base alle norme stabilite dalla presente decisione e ad eventuali altre modalità di applicazione, le condizioni relative al suo contributo finanziario con riguardo alla partecipazione al programma comune AAL di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se necessario per l’attuazione del programma comune AAL, di qualsiasi altro paese.

Articolo 12

1.   Il rapporto annuale relativo al settimo programma quadro presentato al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 173 del trattato comprende in particolare un resoconto sulle attività del programma comune AAL.

2.   Due anni dopo l’inizio del programma e in ogni caso entro il 2010, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma comune AAL. Ove ciò sia ritenuto necessario, dopo la prima valutazione intermedia si possono effettuare altre valutazioni intermedie.

La valutazione intermedia analizza i progressi rispetto agli obiettivi del programma comune AAL stabiliti nell’allegato I e contiene raccomandazioni sul modo migliore di rafforzare l’integrazione, la qualità e l’efficienza dell’attuazione, compresa l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria del programma comune AAL e se il livello dei contributi finanziari degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera sia adeguato, in considerazione della domanda potenziale delle diverse comunità di ricerca nazionali. L’esperienza di altri programmi comuni realizzati ai sensi dell’articolo 169 del trattato è altresì tenuta in considerazione.

La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di adattamento della presente decisione.

3.   Alla fine del 2013 la Commissione effettua una valutazione finale del programma comune AAL. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 9 luglio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.

(2)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

(4)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 10).

(6)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(9)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

(10)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DELLE ATTIVITÀ E DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNE AAL

I.   Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici del programma comune AAL sono i seguenti:

favorire l’avvento di prodotti, servizi e sistemi innovativi basati sulle TIC per invecchiare bene, a casa, in comunità e sul lavoro, migliorando la qualità della vita, l’autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l’occupabilità degli anziani e riducendo i costi sanitari e dell’assistenza sociale. A tal fine si possono ad esempio utilizzare le TIC in modo innovativo, trovare nuove modalità di interazione con gli utenti e nuovi tipi di catene del valore per servizi a favore di una vita autonoma. I risultati del programma comune AAL potrebbero essere utilizzati anche da altri gruppi di persone, in particolare le persone disabili,

creare una massa critica per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione a livello dell’Unione europea nel campo delle tecnologie e dei servizi per invecchiare bene nella società dell’informazione, in particolare instaurando un ambiente propizio alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma,

migliorare le condizioni per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca prevedendo un quadro europeo coerente, che sviluppi approcci comuni, che comprenda norme minime comuni e che agevoli la localizzazione e l’adattamento di soluzioni comuni compatibili con le diverse preferenze sociali e gli aspetti regolamentari a livello nazionale o regionale in tutta Europa.

Nel concentrarsi sulla ricerca applicata, il programma comune AAL completa le attività di ricerca a lungo termine correlate previste dal settimo programma quadro, come pure le attività di dimostrazione che fanno parte del programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), che mira all’adozione su vasta scala delle soluzioni esistenti.

Attraverso le sue attività il programma comune AAL contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata e alla creazione di una società basata sulla conoscenza, cercando nel contempo di garantire che l’uso di nuove tecnologie non conduca all’esclusione sociale. Il programma promuove anche lo sviluppo di soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi che contribuiscano a garantire un accesso equo e semplificato ai relativi prodotti e servizi basati sulle TIC, incluso l’accesso ai servizi attraverso una scelta di canali diversi che rispettino la riservatezza e la dignità degli anziani in tutte le regioni d’Europa, comprese le zone rurali e periferiche.

Il programma comune AAL dovrebbe altresì promuovere l’innovazione e il cofinanziamento, da parte del settore privato, in particolare delle PMI, di progetti correlati al mercato e lo sviluppo, nel quadro dei progetti, di tecnologie e soluzioni adeguate alle esigenze degli anziani, al fine di accrescere la partecipazione sociale di questi ultimi.

Ove possibile, si dovrebbe garantire la complementarità e le sinergie tra il programma comune AAL e altri programmi comunitari, nazionali e regionali.

Occorrerà tenere adeguatamente conto delle eventuali questioni etiche e connesse alla tutela della vita privata, in conformità alle linee guida internazionali.

II.   Attività

Le principali attività del programma comune AAL consistono in attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Esse devono essere attuate nell’ambito di progetti transnazionali con condivisione dei costi, che coinvolgono partner di almeno tre diversi paesi fra gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera e altri paesi partecipanti che svolgono attività connesse alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e alla divulgazione. Queste attività devono avere per oggetto la ricerca orientata al mercato, essere limitate al breve-medio termine e dimostrare che è possibile sfruttare i risultati del progetto entro termini realistici.

Inoltre, attività di mediazione, di promozione del programma e di creazione di reti possono essere attuate attraverso l’organizzazione di specifici eventi o in combinazione con eventi esistenti. Può trattarsi dell’organizzazione di seminari e della presa di contatto con altri soggetti interessati all’interno della catena del valore.

Il programma comune AAL implica la consultazione dei soggetti europei interessati (attori del processo decisionale all’interno di ministeri e autorità pubbliche, servizi del settore privato e assicuratori privati, come pure il mondo dell’industria, delle piccole e medie imprese e rappresentanti degli utenti) in merito alle priorità della ricerca e all’attuazione del programma.

Il programma comune AAL dovrebbe anche tenere conto delle tendenze demografiche e della ricerca demografica nei diversi paesi d’Europa onde fornire soluzioni che riflettano la situazione sociale ed economica in tutta l’Unione.

III.   Attuazione del programma

Programma di lavoro annuale e inviti a presentare proposte

Il programma comune AAL è attuato in base a programmi di lavoro annuali che individuano i temi degli inviti a presentare proposte che la Commissione dovrà approvare per l’erogazione del contributo finanziario della Comunità.

Il programma comune AAL prevede la pubblicazione regolare di inviti a presentare proposte in linea con il programma di lavoro approvato. La struttura specifica di esecuzione centralizza le proposte presentate dai candidati (punto di accesso unico).

Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte, la struttura specifica di esecuzione procede ad un controllo centrale di ammissibilità in cooperazione con le agenzie nazionali di gestione del programma. Tale controllo è effettuato in base a criteri comuni di ammissibilità pubblicati con il programma di lavoro annuale e che includono almeno quanto segue:

presentazione tempestiva, completa e per via elettronica della proposta, e

adempimento degli obblighi in materia di composizione dei consorzi.

Inoltre, la struttura specifica di esecuzione procede, con l’assistenza delle agenzie nazionali di gestione del programma, ad un controllo del soddisfacimento dei criteri nazionali di ammissibilità pubblicati con il programma di lavoro annuale ed indicati nei rispettivi inviti a presentare proposte. I criteri di ammissibilità nazionali riguardano esclusivamente lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati e non il contenuto della proposta e comprendono:

tipo di candidato, compresi status giuridico e finalità,

responsabilità e validità, compresi solidità finanziaria, rispetto di obblighi fiscali e sociali.

Le proposte di progetti ammissibili sono valutate e selezionate, a livello centrale con l’assistenza di esperti indipendenti, in funzione di criteri di ammissibilità e di valutazione comuni e trasparenti fissati nel programma di lavoro. La selezione, una volta adottata dall’assemblea generale, è vincolante per gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera.

La struttura specifica di esecuzione è responsabile della sorveglianza dei progetti; sono istituite procedure comuni operative per gestire l’intero ciclo del progetto.

Dato che le questioni amministrative relative ai partecipanti nazionali ai progetti selezionati sono di competenza delle agenzie nazionali di gestione del programma, si applicano i criteri di ammissibilità nazionali riguardanti esclusivamente lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati, come precisato in precedenza, ed i principi amministrativi nazionali.

Nel caso in cui nella fase contrattuale un candidato non soddisfi uno dei criteri nazionali di ammissibilità, il programma comune AAL salvaguarda l’eccellenza scientifica. A tal fine il comitato esecutivo può decidere che sia effettuata un’ulteriore valutazione centrale e indipendente della proposta in questione con l’assistenza di esperti indipendenti, al fine di valutare la proposta senza la partecipazione del candidato in questione oppure, se proposto dal consorzio del progetto, con un sostituto del candidato.

Ogni paese finanzia i candidati nazionali la cui proposta è stata selezionata, per il tramite di agenzie nazionali, le quali inoltre ripartiscono i fondi provenienti dalla struttura specifica di esecuzione, in base ad un accordo concluso tra i partecipanti nazionali a ciascun progetto e la rispettiva agenzia nazionale.

Assicurare l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria

Il programma comune AAL garantisce l’integrazione scientifica dei programmi nazionali partecipanti attraverso l’elaborazione di programmi di lavoro comuni e la fissazione di temi comuni a tutti i programmi nazionali.

All’integrazione amministrativa dei programmi nazionali provvede l’entità giuridica costituita dagli Stati membri partecipanti e da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera. La gestione del programma comune AAL include:

l’organizzazione centralizzata degli inviti a presentare proposte,

la valutazione centrale, indipendente e trasparente da parte di esperti a livello europeo, in base a regole e criteri comuni di valutazione e la selezione delle proposte in funzione dell’eccellenza scientifica,

un indirizzo unico per la presentazione delle proposte (è prevista la trasmissione per via elettronica).

Il programma comune AAL deve rafforzare l’integrazione finanziaria:

garantendo l’assunzione di impegni di finanziamento nazionale globale per la durata dell’iniziativa e di impegni annuali per ciascun programma di lavoro proposto,

garantendo che la graduatoria finale delle proposte stabilita in esito alla loro valutazione sia vincolante per gli Stati membri partecipanti e per Israele, Norvegia e Svizzera come indicato precedentemente, anche nella fase contrattuale,

promuovendo per quanto possibile la flessibilità nell’assegnazione delle risorse nazionali in modo da poter gestire le eccezioni, ad esempio aumentando i contributi nazionali o attraverso finanziamenti incrociati.

Gli Stati membri partecipanti si adoperano per rafforzare l’integrazione e rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi esistenti a livello nazionale alla cooperazione internazionale nell’ambito dell’iniziativa.

IV.   Principi di finanziamento

Il contributo comunitario rappresenta una percentuale fissa del finanziamento pubblico complessivo dei programmi nazionali partecipanti e non può in nessun caso superare il 50 % del finanziamento pubblico totale assegnato ad un partecipante ad un progetto selezionato in seguito a invito a presentare proposte nell’ambito del programma comune AAL. Questa percentuale fissa è definita nell’accordo tra la struttura specifica di esecuzione e la Commissione e si basa sull’impegno pluriennale degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera e sul contributo finanziario della Comunità.

Un massimo del 6 % del contributo finanziario della Comunità è impiegato per contribuire ai costi operativi complessivi del programma comune AAL.

Anche gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera contribuiscono ad assicurare il buon funzionamento del programma.

I progetti sono cofinanziati dai partecipanti.

V.   Risultati attesi dall’attuazione del programma comune AAL

La struttura specifica di esecuzione redige un rapporto annuale che fornisce un resoconto dettagliato dell’attuazione del programma comune AAL (numero di progetti presentati e selezionati per il finanziamento, utilizzazione dei fondi comunitari, ripartizione dei fondi nazionali, tipo di partecipanti, statistiche nazionali, incontri di partenariato e attività di divulgazione, ecc.) e dei progressi compiuti verso un’ulteriore integrazione.

I risultati attesi sono definiti con maggiore precisione nell’accordo da concludersi tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione.


(1)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.


ALLEGATO II

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNE AAL

La struttura organizzativa del programma comune AAL è descritta qui di seguito.

 

L’associazione AAL, un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, costituisce la struttura specifica di esecuzione creata dagli Stati membri partecipanti e da Israele e dalla Svizzera.

 

L’associazione AAL è responsabile dell’esecuzione di tutte le attività del programma comune AAL. Rientrano tra i compiti dell’associazione AAL la gestione dei contratti e del bilancio, l’elaborazione dei programmi annuali di lavoro, l’organizzazione degli inviti a presentare proposte nonché la realizzazione della valutazione e della graduatoria dei progetti. Inoltre, l’associazione AAL esercita una sorveglianza sui progetti ed esegue i trasferimenti dei corrispondenti pagamenti dei contributi comunitari alle agenzie nazionali di gestione designate. Essa organizza inoltre attività di divulgazione.

 

L’associazione AAL è gestita dall’assemblea generale. L’assemblea generale, che è l’organo decisionale del programma comune AAL, nomina i membri del comitato esecutivo e sovrintende all’attuazione del programma comune AAL, in particolare per quanto riguarda l’approvazione dei programmi di lavoro annuali, l’assegnazione delle risorse nazionali ai progetti e le nuove domande di partecipazione. Funziona secondo il principio di un voto per paese. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, tranne che per le decisioni relative alla successione, all’ammissione o all’esclusione di membri o allo scioglimento dell’associazione, per le quali possono essere definite condizioni di voto particolari negli statuti dell’associazione. La Commissione partecipa alle riunioni dell’assemblea generale in qualità di osservatore.

 

Il comitato esecutivo AAL, costituito da almeno un presidente, un vicepresidente e un tesoriere, è eletto dall’assemblea generale col compito di esercitare specifiche responsabilità di gestione come la pianificazione finanziaria, l’assunzione del personale e la conclusione di contratti. È il rappresentante legale dell’associazione e rende conto all’assemblea generale.

 

Le agenzie nazionali di gestione del programma sono autorizzate dagli Stati membri partecipanti e da Israele, Norvegia e Svizzera a svolgere attività correlate alla gestione dei progetti e ad aspetti amministrativi e giuridici per i partecipanti nazionali ad un progetto, nonché a collaborare alla valutazione e alla negoziazione di proposte di progetti. Le agenzie nazionali lavorano sotto la supervisione dell’associazione AAL.

 

Un consiglio consultivo composto da rappresentanti dell’industria e delle altre parti interessate, compresi rappresentanti delle diverse generazioni, formula raccomandazioni sulle priorità e sui temi da trattare negli inviti a presentare proposte per il programma comune AAL.