21.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2008

che istituisce una rete europea sulle migrazioni

(2008/381/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2003 la Commissione ha deciso un’azione preparatoria triennale per istituire una rete europea sulle migrazioni («REM») nell’intento di fornire alla Comunità e ai suoi Stati membri dati oggettivi, affidabili e aggiornati sull’immigrazione.

(2)

Il Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003, vista l’importanza del monitoraggio e delle analisi del fenomeno pluridimensionale della migrazione, si è detto compiaciuto nelle sue conclusioni dell’istituzione della REM e ha dichiarato che avrebbe esaminato la possibilità di istituire in futuro una struttura permanente.

(3)

Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha approvato un programma pluriennale, inteso a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il cosiddetto programma dell’Aia, che esorta a sviluppare la seconda fase di una politica comune in materia di asilo, migrazione, visti e frontiere iniziata il 1o maggio 2004, basata in particolare su una più stretta cooperazione pratica fra gli Stati membri e un migliore scambio di informazioni. Il programma dell’Aia riconosce che «L’attuale sviluppo della politica europea in materia di asilo e migrazione dovrebbe basarsi su un’analisi comune del fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti. È di massima importanza rafforzare la raccolta, la fornitura, lo scambio e l’utilizzo efficace di informazioni e dati aggiornati su tutti gli sviluppi migratori pertinenti.»

(4)

Per raccogliere il parere delle parti interessate sul futuro della REM, il 28 novembre 2005 la Commissione ha adottato un «Libro verde relativo al futuro della rete europea sulle migrazioni» che, unitamente ad una valutazione del funzionamento della REM nei primi anni del periodo preparatorio, ne ha anche esaminato aspetti come il mandato e la struttura futura.

(5)

Dalla consultazione pubblica è emerso che la maggioranza delle parti interessate è favorevole a proseguire e intensificare le attività della REM e a mantenerne l’obiettivo iniziale, vale a dire quello di fornire informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili in materia di migrazione e asilo. È altresì emerso che la maggioranza delle parti interessate è favorevole a mantenere il legame della REM con la Commissione.

(6)

La REM dovrebbe evitare doppioni con le attività degli strumenti o delle strutture comunitarie esistenti il cui fine sia raccogliere e scambiare informazioni in materia di migrazione e asilo, rispetto alle quali dovrebbe apportare un valore aggiunto, specie grazie all’ampia gamma dei suoi compiti, all’importanza che attribuisce all’analisi, ai legami con i circuiti accademici e alla diffusione pubblica dei suoi lavori.

(7)

Fra gli strumenti e le strutture esistenti, il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (2), costituisce un quadro di riferimento importante per il funzionamento della rete europea sulle migrazioni. Si dovrebbe prestare particolare attenzione all’utile lavoro svolto dal centro d’informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI) ed alle disposizioni della decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri (3).

(8)

Per raggiungere i suoi obiettivi la REM dovrebbe avere il sostegno di un «punto di contatto nazionale» in ciascuno Stato membro. È opportuno che le attività dei punti di contatto nazionali siano coordinate a livello comunitario dalla Commissione con l’assistenza di un fornitore di servizi che disponga delle competenze necessarie per organizzare le attività di routine della REM e relativo sistema di scambio di informazioni.

(9)

Perché i punti di contatto nazionali dispongano delle competenze necessarie per trattare le complesse questioni della migrazione e dell’asilo, è opportuno che siano composti di almeno tre esperti che, da soli o insieme, abbiano competenze nei seguenti settori: iter decisionale, diritto, ricerca e statistica. Tali esperti potrebbero provenire dalle amministrazioni degli Stati membri o da organizzazioni diverse. Ciascun punto di contatto nazionale dovrebbe inoltre possedere collettivamente adeguate competenze in informatica, nell’istituzione di schemi di collaborazione e di reti con altre organizzazioni e strutture nazionali, nonché nella collaborazione in un ambiente multilingue a livello europeo.

(10)

Ogni punto di contatto nazionale dovrebbe stabilire una rete nazionale sulle migrazioni composta da organizzazioni e soggetti attivi nel settore della migrazione e dell’asilo, fra cui università, istituti di ricerca e ricercatori, organizzazioni governative e non governative e organizzazioni internazionali, in modo da sentire tutte le parti interessate.

(11)

È opportuno che a impartire l’orientamento strategico della REM sia un «comitato direttivo», che contribuisca anche alla preparazione e all’approvazione del programma annuale di attività.

(12)

Per la più ampia divulgazione possibile delle informazioni da essa prodotte sotto forma di studi e rapporti, la REM dovrebbe avvalersi dei mezzi tecnologici più avanzati, compreso un apposito sito web.

(13)

Se necessario per realizzare i suoi scopi, la REM dovrebbe essere in grado di stabilire relazioni di cooperazione con altre strutture attive nel settore della migrazione e dell’asilo. Nello stabilire queste relazioni, occorrerebbe prestare particolare attenzione ad un buon livello di cooperazione con strutture in Danimarca, Islanda, Norvegia, Svizzera, nei paesi candidati all’adesione, nei paesi rientranti nella politica europea di vicinato e in Russia.

(14)

La REM dovrebbe essere cofinanziata con sovvenzioni della Commissione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4).

(15)

Con riguardo al sistema di scambio di informazioni della REM, è opportuno tenere conto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

(16)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente.

(17)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione.

(18)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

1.   È istituita una rete europea sulle migrazioni («REM»).

2.   L’obiettivo della REM è soddisfare l’esigenza di informazione delle istituzioni comunitarie e delle autorità e istituzioni degli Stati membri sulla migrazione e sull’asilo, fornendo al riguardo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nell’intento di sostenere l’iter decisionale dell’Unione europea in questi settori.

3.   La REM serve inoltre a fornire informazioni in materia ai cittadini.

Articolo 2

Compiti

1.   Per raggiungere l’obiettivo di cui all’articolo 1, la REM:

a)

raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornati e affidabili provenienti da una vasta gamma di fonti;

b)

analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile;

c)

in collaborazione con altri organi competenti dell’UE contribuisce alla messa a punto di indicatori e criteri che migliorino la coerenza delle informazioni e favoriscano lo sviluppo delle attività comunitarie connesse alle statistiche migratorie;

d)

elabora e pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e dell’asilo nella Comunità e negli Stati membri;

e)

crea e mantiene un sistema di scambio di informazioni basato su Internet che permette di accedere a documenti e pubblicazioni pertinenti nel settore della migrazione e dell’asilo;

f)

si fa conoscere fornendo l’accesso alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla diffusione dei propri lavori, a meno che tali informazioni abbiano carattere riservato;

g)

coordina le informazioni e coopera con altri organi competenti europei e internazionali.

2.   La REM assicura che le sue attività siano coerenti e coordinate con i pertinenti strumenti e strutture comunitari nel settore della migrazione e dell’asilo.

Articolo 3

Composizione

La REM è composta:

dai «punti di contatto nazionali» designati dagli Stati membri,

dalla Commissione.

Articolo 4

Comitato direttivo

1.   La REM è diretta da un comitato direttivo composto da un rappresentante per Stato membro e un rappresentante della Commissione, assistito da due esperti scientifici.

2.   Il rappresentante della Commissione presiede il comitato direttivo.

3.   Ogni membro del comitato direttivo ha diritto ad un voto, compreso il presidente. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

4.   Alle riunioni del comitato direttivo un rappresentante del Parlamento europeo può partecipare in qualità di osservatore.

5.   In particolare il comitato direttivo:

a)

contribuisce all’elaborazione e all’approvazione del programma annuale di attività della REM, fornendo anche un importo indicativo per il bilancio minimo e massimo di ciascun punto di contatto nazionale, tale da assicurare la copertura dei costi di base derivanti dal corretto funzionamento della rete, a norma dell’articolo 5, sulla base di un progetto del presidente;

b)

esamina i progressi della REM, formulando all’occorrenza raccomandazioni per le azioni necessarie;

c)

presenta, almeno una volta l’anno, un rapporto di sintesi sullo stato delle attività della REM e sulle conclusioni principali dei suoi studi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni;

d)

individua le relazioni strategiche di cooperazione più appropriate con altre strutture competenti nel settore della migrazione e dell’asilo e approva, laddove necessario, le modalità amministrative di questa cooperazione, come previsto all’articolo 10;

e)

offre consulenza ai punti di contatto nazionali sulle modalità per migliorare il loro funzionamento e li aiuta a prendere gli opportuni provvedimenti qualora ravvisi persistenti lacune nell’operato di un punto di contatto nazionale che potrebbero avere ripercussioni negative sulle attività della REM.

6.   Il comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno e si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l’anno.

Articolo 5

Punti di contatto nazionali

1.   Ciascuno Stato membro designa una struttura che funge da suo punto di contatto nazionale. Per agevolare le attività della REM ed assicurare il raggiungimento dei suoi obiettivi, gli Stati membri, se del caso, tengono conto della necessità di un coordinamento tra il loro rappresentante nel comitato direttivo e il punto di contatto nazionale.

2.   Il punto di contatto nazionale si compone di almeno tre esperti, uno dei quali funge da coordinatore nazionale ed è un funzionario o agente della struttura designata. Gli altri esperti possono provenire dalla struttura stessa ovvero da altre organizzazioni pubbliche o private nazionali e internazionali basate nello Stato membro.

3.   Gli esperti di ciascun punto di contatto nazionale possiedono collettivamente competenze in materia di asilo e migrazione che riguardino anche aspetti attinenti all’iter decisionale, al diritto, alla ricerca e alla statistica.

4.   Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri informano la Commissione in merito agli esperti che compongono il loro punto di contatto nazionale e specificano come questi rispondano ai requisiti di cui al paragrafo 3.

5.   I punti di contatto nazionali svolgono i compiti della REM a livello nazionale; in particolare,

a)

redigono rapporti nazionali, compresi i rapporti di cui all’articolo 9;

b)

contribuiscono con informazioni nazionali al sistema di scambio di informazioni di cui all’articolo 8;

c)

sviluppano la capacità di rivolgere richieste specifiche e di rispondere rapidamente a richieste analoghe degli altri punti di contatto nazionali;

d)

stabiliscono una rete nazionale sulle migrazioni composta da una molteplicità di organizzazioni e persone fisiche attive nel settore della migrazione e dell’asilo che rappresentano le parti interessate. Ai membri della rete nazionale sulle migrazioni può essere chiesto di contribuire alle attività della REM, con particolare riguardo agli articoli 8 e 9.

6.   Gli esperti di ciascun punto di contatto nazionale si incontrano regolarmente per esaminarne i lavori, se del caso anche con i membri delle rispettive reti nazionali sulle migrazioni di cui al paragrafo 5, lettera d), e per scambiare informazioni sulle attività presenti e future.

Articolo 6

Coordinamento

1.   La Commissione coordina i lavori della REM, anche conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e si assicura che questi riflettano opportunamente le priorità politiche della Comunità nel settore della migrazione e dell’asilo.

2.   Per organizzare i lavori della REM la Commissione è assistita da un fornitore di servizi selezionato in base a una procedura di appalto, il quale soddisfa i requisiti stabiliti nell’articolo 5, paragrafo 3 e ogni altro requisito pertinente definito dalla Commissione.

3.   Sotto il controllo della Commissione, il fornitore di servizi svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

organizza il funzionamento quotidiano della REM;

b)

istituisce e gestisce il sistema di scambio di informazioni di cui all’articolo 8;

c)

coordina il contributo dei punti di contatto nazionali;

d)

prepara le riunioni di cui all’articolo 7;

e)

prepara le raccolte e le sintesi dei rapporti e degli studi di cui all’articolo 9.

4.   Previa consultazione dei punti di contatto nazionali e approvazione del comitato direttivo, la Commissione adotta, nei limiti dell’obiettivo generale e dei compiti definiti negli articoli 1 e 2, il programma annuale di attività della REM. Il programma specifica gli obiettivi e le priorità tematiche. La Commissione controlla l’esecuzione del programma annuale di attività e riferisce regolarmente al comitato direttivo circa l’esecuzione e lo sviluppo della REM.

5.   In base alla consulenza fornita dal comitato direttivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera e), la Commissione prende gli opportuni provvedimenti in base alle convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

6.   La Commissione determina, sulla base del programma annuale di attività della REM, gli importi indicativi disponibili per le sovvenzioni e i contratti, nell’ambito di una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

7.   La Commissione eroga sovvenzioni di funzionamento ai punti di contatto nazionali che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, sulla base delle singole domande di sovvenzione che avranno presentato. Il tasso massimo di cofinanziamento comunitario è fissato all’80 % del totale dei costi ammissibili.

8.   Le sovvenzioni non hanno, in caso di rinnovo, carattere degressivo a norma dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 7

Riunioni

1.   La REM si riunisce di norma almeno cinque volte l’anno.

2.   Ogni punto di contatto nazionale è rappresentato alle riunioni della REM da almeno uno dei suoi esperti. Al massimo tre esperti di ciascun punto di contatto nazionale partecipano alle riunioni.

3.   Le riunioni della REM sono convocate e presiedute da un rappresentante della Commissione.

4.   Obiettivo delle riunioni periodiche della REM è:

a)

permettere ai punti di contatto nazionali di scambiare conoscenze e esperienze, specie sul funzionamento della REM;

b)

esaminare i progressi dei lavori della REM, con particolare riguardo alla preparazione dei rapporti e degli studi di cui all’articolo 9;

c)

scambiare informazioni e pareri, in particolare sulla struttura, l’organizzazione, il contenuto delle informazioni disponibili di cui all’articolo 8, e il relativo accesso;

d)

fornire una piattaforma per discutere i problemi pratici e giuridici degli Stati membri nel settore della migrazione e dell’asilo, in particolare le richieste specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera c);

e)

consultare i punti di contatto nazionali per l’elaborazione del programma annuale di attività della REM di cui all’articolo 6, paragrafo 4.

5.   Possono essere invitati alle riunioni esperti e strutture che non siano membri della REM ma la cui presenza sia considerata auspicabile. Possono anche essere organizzate riunioni congiunte con altre reti o organizzazioni.

6.   Ove le attività di cui al paragrafo 5 non siano previste nel programma annuale della REM, sono comunicate tempestivamente ai punti di contatto nazionali.

Articolo 8

Sistema di scambio di informazioni

1.   È istituito, a norma del presente articolo, un sistema di scambio di informazioni basato su Internet, accessibile mediante apposito sito Web.

2.   Il contenuto del sistema di scambio di informazioni è di norma pubblico.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7), l’accesso alle informazioni riservate è limitato soltanto ai membri della REM.

3.   Il sistema di scambio di informazioni comprende almeno i seguenti elementi:

a)

accesso alla legislazione comunitaria e nazionale, alla giurisprudenza e agli sviluppi delle politiche nei settori della migrazione e dell’asilo;

b)

una funzionalità per le richieste specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera c);

c)

un glossario ed un thesaurus sulla migrazione e l’asilo;

d)

accesso diretto a tutte le pubblicazioni della REM, inclusi i rapporti e gli studi di cui all’articolo 9, e un notiziario periodico;

e)

un repertorio dei ricercatori e degli istituti di ricerca nel settore della migrazione e dell’asilo.

4.   Ai fini dell’accesso alle informazioni citate al paragrafo 3, la REM può, all’occorrenza, aggiungere collegamenti verso altri siti nei quali figurino le informazioni originali.

5.   L’apposito sito Web agevola l’accesso a iniziative analoghe di informazione pubblica in settori connessi e ai siti contenenti informazioni sulla situazione della migrazione e dell’asilo negli Stati membri e nei paesi terzi.

Articolo 9

Rapporti e studi

1.   Ciascun punto di contatto nazionale redige ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dell’asilo nei rispettivi Stati membri nel quale è contenuta una descrizione degli sviluppi delle politiche e dati statistici.

2.   Nell’ambito del programma annuale di attività ogni punto di contatto nazionale elabora, sulla scorta di specifiche comuni, altri studi su aspetti specifici della migrazione e dell’asilo necessari per sostenere l’iter decisionale.

Articolo 10

Cooperazione con altre strutture

1.   La REM coopera con strutture degli Stati membri o dei paesi terzi, comprese le agenzie dell’UE e le organizzazioni internazionali, competenti in materia di migrazione e asilo.

2.   Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 1, fra cui l’eventuale conclusione di accordi da parte della Commissione a nome della Comunità, sono subordinate all’approvazione del comitato direttivo.

Articolo 11

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nella presente decisione sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell’Unione europea. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 12

Esecuzione del bilancio

La Commissione attua il sostegno finanziario comunitario conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.

Articolo 13

Riesame

Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione, basata su una valutazione esterna e indipendente, sullo sviluppo della REM. La relazione è corredata, se necessario, di proposte di modifica.

Articolo 14

Pubblicazione e data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK


(1)  Parere del 10 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 199, del 31.7.2007, pag. 23.

(3)  GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.