12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2007

che istituisce l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario «Idee», nel settore della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/37/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di istituire agenzie esecutive conformemente allo statuto generale stabilito dallo stesso regolamento e di affidare loro determinati compiti riguardanti la gestione di uno o più programmi comunitari.

(2)

L’istituzione di un’agenzia esecutiva è intesa a far sì che la Commissione si concentri sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

(3)

La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2) prevede l’istituzione di un Consiglio europeo della ricerca per l’attuazione del programma specifico «Idee» (3). Il Consiglio europeo della ricerca è costituito da un consiglio scientifico indipendente, assistito da una propria struttura esecutiva.

(4)

Nella decisione 2007/134/CE, del 2 febbraio 2007, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (4), la Commissione ha annunciato, in aggiunta al Consiglio europeo della ricerca e del Consiglio scientifico, l’istituzione di un’agenzia esecutiva con atto distinto in conformità del regolamento (CE) n. 58/2003.

(5)

La gestione del programma specifico «Idee» include l’esecuzione di progetti di ricerca che non comportano processi decisionali di natura politica, mentre richiedono un elevato livello di competenza scientifica e finanziaria nel corso dell’intero ciclo del progetto.

(6)

La delega dei compiti connessi all’esecuzione del programma ad un’agenzia esecutiva è possibile sulla base di una netta separazione tra la fase di programmazione, che sarà stabilita dal consiglio scientifico e adottata dalla Commissione, e quella di esecuzione dei progetti, che sarà affidata all’agenzia esecutiva, conformemente ai principi e alla metodologia stabilita dal consiglio scientifico.

(7)

Da un’analisi costi/benefici effettuata a tal fine è emerso che il ricorso a un’agenzia esecutiva per la gestione delle attività del Consiglio europeo della ricerca genera vantaggi sia finanziari che di altra natura.

(8)

L’agenzia deve dare esecuzione al suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (5).

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell’agenzia

1.   È istituita un’agenzia esecutiva (di seguito denominata «l’agenzia») per la gestione delle attività comunitarie nel settore della ricerca, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2.   L’agenzia è denominata Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca.

Articolo 2

Sede

La sede dell’agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

L’agenzia è istituita per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2017.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1.   Nel quadro del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), creato con la decisione n. 1982/2006/CE, all’agenzia sono affidati i seguenti compiti:

la gestione di fasi di progetti specifici — come stabilito dalla decisione che delega le competenze all’agenzia — nel contesto dell’attuazione del programma specifico «Idee», sulla base della decisione 2006/972/CE del Consiglio (6) e del programma di lavoro stabilito dal consiglio scientifico e adottato dalla Commissione, nonché i controlli necessari a tal fine e l’adozione di decisioni pertinenti conformemente alla delega della Commissione,

l’adozione degli strumenti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l’esecuzione, conformemente alla delega della Commissione, di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma specifico «Idee», in particolare quelle relative alla concessione delle sovvenzioni e ai contratti,

la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Commissione e al consiglio scientifico di tutte le informazioni necessarie per orientare l’attuazione del programma comunitario.

2.   La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all’agenzia e viene modificata in funzione degli ulteriori compiti che potrebbero esserle affidati. È trasmessa per informazione al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1.   L’agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore designati dalla Commissione.

2.   I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

3.   Il direttore dell’agenzia è nominato per quattro anni.

4.   Gli incarichi di membro del comitato direttivo e di direttore sono rinnovabili.

Articolo 6

Sovvenzioni

L’agenzia riceve sovvenzioni iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevate dai fondi stanziati per il programma specifico «Idee».

Articolo 7

Controllo e rendiconto dell’esecuzione

L’agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell’esecuzione del programma che le è affidato, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L’agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2007.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 54 del 22.2.2007, pag. 81.

(4)  GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14.

(5)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1821/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 10).

(6)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242.