6.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1432/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2007
che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la marcatura e il trasporto di sottoprodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1 e l'allegato VI, capitolo I, punto 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce requisiti sanitari specifici relativi ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. |
(2) |
Gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispongono che i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'articolo 7 dello stesso regolamento. |
(3) |
L'articolo 7 e l'allegato II fissano i requisiti applicabili all'identificazione, alla raccolta e al trasporto delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati. Al fine di migliorare il controllo e la rintracciabilità, è opportuno che per gli scambi di tali sottoprodotti e prodotti trasformati sia impiegato un codice colore standardizzato da applicare a imballaggi, contenitori e veicoli. I colori vanno scelti in modo da garantire che vengano facilmente distinti, anche da persone affette da un'alterazione della percezione dei colori. |
(4) |
Per motivi di chiarezza è opportuno aggiungere una definizione di «codice colore» alle definizioni specifiche di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002. |
(5) |
Gli Stati membri devono avere la possibilità di istituire sistemi o di definire norme supplementari riguardanti il codice colore impiegato per imballaggi, contenitori e veicoli destinati al trasporto delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati all'interno del loro territorio. Tali sistemi o norme non devono essere in contraddizione con il codice colore standardizzato utilizzato per gli scambi commerciali. |
(6) |
Gli Stati membri devono altresì avere la possibilità di prescrivere la marcatura dei sottoprodotti di origine animale provenienti dal loro territorio e destinati a rimanervi, oltre alla marcatura dei materiali specifici a rischio di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (2). Tale marcatura non deve tuttavia creare ostacoli agli scambi e alle esportazioni verso paesi terzi. |
(7) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme relative al modello di documento commerciale che deve accompagnare i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati durante il trasporto. Al fine di migliorare l'identificazione e la rintracciabilità dei sottoprodotti di origine animale è opportuno definire norme supplementari riguardanti tali documenti. |
(8) |
Gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispongono che alcuni sottoprodotti di origine animale trasformati vengano contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, dello stesso regolamento. |
(9) |
A norma dell'allegato VI, capitolo I, del regolamento (CE) n. 1774/2002 i prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1 o 2, ad eccezione dei prodotti liquidi destinati a un impianto di produzione di biogas o a un impianto di compostaggio, devono essere contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, tramite un sistema approvato dall'autorità competente. Sinora, data la mancanza di dati scientifici relativi alla marcatura, non sono state definite norme dettagliate a tale riguardo. |
(10) |
Il 17 ottobre 2006 il centro comune di ricerca della Commissione ha pubblicato uno studio di attuazione inteso a valutare l'adeguatezza del trieptanoato di glicerina quale marcatore dei sottoprodotti di origine animale nei sistemi di lavorazione degli scarti. Sulla base di tale relazione vanno definiti requisiti dettagliati per la marcatura dei sottoprodotti di origine animale trasformati. |
(11) |
Tali requisiti non devono pregiudicare la marcatura dei prodotti trasformati utilizzati in concimi organici e fertilizzanti, al fine di rispettare l'obbligo di non applicarli direttamente a superfici accessibili agli animali da allevamento a norma del regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento (3). |
(12) |
È opportuno prevedere alcune deroghe all'obbligo di contrassegnare i prodotti trasformati con trieptanoato di glicerina, in particolare per quanto riguarda i prodotti trasportati ai fini di utilizzo o di eliminazione con un metodo conforme al regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell'allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (4). |
(13) |
Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 vanno pertanto modificati di conseguenza. |
(14) |
Per concedere agli Stati membri e all'industria il tempo per adattarsi alle nuove norme prescritte dal presente regolamento, è opportuno che tali norme si applichino dal 1o luglio 2008. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 8).
(3) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.
(4) GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2006 (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 4).
ALLEGATO
Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:
1) |
nell'allegato I è aggiunto il seguente punto:
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2) |
l'allegato II è modificato come segue:
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3) |
l'allegato VI è modificato come segue:
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