6.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1432/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la marcatura e il trasporto di sottoprodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1 e l'allegato VI, capitolo I, punto 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce requisiti sanitari specifici relativi ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(2)

Gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispongono che i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'articolo 7 dello stesso regolamento.

(3)

L'articolo 7 e l'allegato II fissano i requisiti applicabili all'identificazione, alla raccolta e al trasporto delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati. Al fine di migliorare il controllo e la rintracciabilità, è opportuno che per gli scambi di tali sottoprodotti e prodotti trasformati sia impiegato un codice colore standardizzato da applicare a imballaggi, contenitori e veicoli. I colori vanno scelti in modo da garantire che vengano facilmente distinti, anche da persone affette da un'alterazione della percezione dei colori.

(4)

Per motivi di chiarezza è opportuno aggiungere una definizione di «codice colore» alle definizioni specifiche di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(5)

Gli Stati membri devono avere la possibilità di istituire sistemi o di definire norme supplementari riguardanti il codice colore impiegato per imballaggi, contenitori e veicoli destinati al trasporto delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati all'interno del loro territorio. Tali sistemi o norme non devono essere in contraddizione con il codice colore standardizzato utilizzato per gli scambi commerciali.

(6)

Gli Stati membri devono altresì avere la possibilità di prescrivere la marcatura dei sottoprodotti di origine animale provenienti dal loro territorio e destinati a rimanervi, oltre alla marcatura dei materiali specifici a rischio di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (2). Tale marcatura non deve tuttavia creare ostacoli agli scambi e alle esportazioni verso paesi terzi.

(7)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme relative al modello di documento commerciale che deve accompagnare i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati durante il trasporto. Al fine di migliorare l'identificazione e la rintracciabilità dei sottoprodotti di origine animale è opportuno definire norme supplementari riguardanti tali documenti.

(8)

Gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispongono che alcuni sottoprodotti di origine animale trasformati vengano contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, dello stesso regolamento.

(9)

A norma dell'allegato VI, capitolo I, del regolamento (CE) n. 1774/2002 i prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1 o 2, ad eccezione dei prodotti liquidi destinati a un impianto di produzione di biogas o a un impianto di compostaggio, devono essere contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, tramite un sistema approvato dall'autorità competente. Sinora, data la mancanza di dati scientifici relativi alla marcatura, non sono state definite norme dettagliate a tale riguardo.

(10)

Il 17 ottobre 2006 il centro comune di ricerca della Commissione ha pubblicato uno studio di attuazione inteso a valutare l'adeguatezza del trieptanoato di glicerina quale marcatore dei sottoprodotti di origine animale nei sistemi di lavorazione degli scarti. Sulla base di tale relazione vanno definiti requisiti dettagliati per la marcatura dei sottoprodotti di origine animale trasformati.

(11)

Tali requisiti non devono pregiudicare la marcatura dei prodotti trasformati utilizzati in concimi organici e fertilizzanti, al fine di rispettare l'obbligo di non applicarli direttamente a superfici accessibili agli animali da allevamento a norma del regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento (3).

(12)

È opportuno prevedere alcune deroghe all'obbligo di contrassegnare i prodotti trasformati con trieptanoato di glicerina, in particolare per quanto riguarda i prodotti trasportati ai fini di utilizzo o di eliminazione con un metodo conforme al regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell'allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (4).

(13)

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 vanno pertanto modificati di conseguenza.

(14)

Per concedere agli Stati membri e all'industria il tempo per adattarsi alle nuove norme prescritte dal presente regolamento, è opportuno che tali norme si applichino dal 1o luglio 2008.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 8).

(3)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.

(4)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2006 (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 4).


ALLEGATO

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

1)

nell'allegato I è aggiunto il seguente punto:

«65.

“codice colore”: impiego sistematico dei colori conformemente all'allegato II, capitolo I, al fine di presentare le informazioni di cui al presente regolamento sulla superficie, o su parte della superficie, di un imballaggio, un contenitore o un veicolo, o su un'etichetta o un simbolo ad essi applicati.»;

2)

l'allegato II è modificato come segue:

a)

il capitolo I è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO I

Identificazione

1.

Vanno adottate tutte le misure necessarie per garantire che:

a)

i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano identificabili e restino separati e identificabili per tutta la durata delle operazioni di raccolta e trasporto;

b)

i prodotti trasformati siano identificabili e restino separati e identificabili durante il trasporto;

c)

le sostanze marcanti che consentono l'identificazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti trasformati di una categoria specifica siano utilizzate solo per la categoria per la quale il loro impiego è prescritto a norma del presente regolamento o stabilito conformemente al punto 4; e

d)

i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati siano spediti da uno Stato membro a un altro in imballaggi, contenitori o veicoli che recano in modo ben visibile e indelebile, almeno per il periodo del trasporto, il seguente codice colore:

i)

per i materiali di categoria 1 il colore nero;

ii)

per i materiali di categoria 2 (diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente), il colore giallo;

iii)

per i materiali di categoria 3 il colore verde, con un'elevata percentuale di blu, per garantire che si distingua chiaramente dagli altri colori.

2.

Durante il trasporto l'etichetta applicata all'imballaggio, al contenitore o al veicolo deve:

a)

indicare chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati ottenuti i prodotti trasformati; e

b)

recare quanto segue:

i)

in caso di materiali di categoria 3, la dicitura “Non destinato al consumo umano”;

ii)

in caso di materiali di categoria 2 (diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente) e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura “Non destinato al consumo animale”; tuttavia, quando i materiali di categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indica invece “Per l'alimentazione di …” con il nome della specie animale alla cui alimentazione sono destinati i materiali;

iii)

in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura “Destinato esclusivamente all'eliminazione”;

iv)

in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura “Stallatico”.

3.

Gli Stati membri possono istituire sistemi o stabilire norme riguardanti il codice colore impiegato per imballaggi, contenitori o veicoli destinati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati provenienti dal loro territorio e destinati a rimanervi, purché tali sistemi o norme non contraddicano il codice colore di cui al punto 1, lettera d).

4.

Fatto salvo l'allegato V, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri possono istituire sistemi o definire norme in merito alla marcatura dei sottoprodotti di origine animale provenienti dal loro territorio e destinati a rimanervi purché tali sistemi e tali norme non contraddicano i requisiti relativi alla marcatura dei prodotti trasformati stabiliti nell'allegato VI, capitolo I, del presente regolamento.

5.

In deroga ai punti 3 e 4 gli Stati membri possono applicare i sistemi e le norme menzionati in tali punti per i sottoprodotti di origine animale provenienti dal loro territorio ma non destanti a rimanervi se lo Stato membro o il paese terzo di destinazione ha dato il proprio accordo.»;

b)

nel capitolo X, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati da un documento commerciale conforme al modello figurante nel presente capitolo. Tuttavia, per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati all'interno del loro territorio gli Stati membri possono prescrivere:

a)

l'impiego di un documento commerciale diverso, su supporto cartaceo o elettronico, purché tale documento rispetti i requisiti di cui al capitolo III, punto 2;

b)

che nel documento commerciale la quantità dei materiali di cui al capitolo III, punto 2, lettera c), sia espressa in peso;

c)

che il destinatario invii una copia del documento commerciale al produttore, affinché questi la conservi conformemente al capitolo V come prova di arrivo della partita.»;

3)

l'allegato VI è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

il capitolo I è modificato come segue:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

ii)

nella parte C sono aggiunti i seguenti punti:

«10.

Negli impianti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 13 i prodotti trasformati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), sono contrassegnati in modo permanente:

a)

ove tecnicamente possibile mediante una sostanza odorante; nonché

b)

con trieptanoato di glicerina (GHT) in modo che:

i)

il GHT sia addizionato ai prodotti trasformati sottoposti in precedenza a un trattamento termico sterilizzante a una temperatura di almeno 80° nella parte più interna che li preservi da successive ricontaminazioni; e

ii)

tutti i prodotti trasformati contengano in modo omogeneo in tutta la massa una concentrazione minima di 250 mg di GHT per chilo di grasso.

11.

Gli operatori degli impianti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 13 devono disporre di un sistema di costante controllo e registrazione dei parametri atti a dimostrare all'autorità competente che nei prodotti trasformati di cui al punto 10 è raggiunta la concentrazione omogenea minima di GHT prescritta conformemente al punto 10, lettera b).

Il sistema di controllo e di registrazione permette inoltre di determinare, mediante il prelevamento di campioni a intervalli regolari, il contenuto di GHT intatto come trigliceride in un estratto di GHT lavato con etere di petrolio 40-70.

12.

L'autorità competente effettua una verifica del funzionamento del sistema di controllo e registrazione di cui al punto 11 al fine di accertare il rispetto del presente regolamento e, laddove necessario, può richiedere l'analisi di campioni supplementari conformemente al metodo di cui al secondo comma del punto 11.

13.

La marcatura mediante GHT non è prescritta per i prodotti trasformati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), ove tali prodotti:

a)

siano trasportati dall'impianto di trasformazione mediante un sistema di convoglio chiuso, qualora tale sistema sia stato autorizzato dall'autorità competente ai fini:

i)

di incenerimento o coincenerimento diretto immediato; ovvero

ii)

di un impiego immediato secondo un metodo approvato per i sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2 a norma degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 92/2005; oppure

b)

siano destinati all'impiego a fini scientifici o di ricerca autorizzato dall'autorità competente.»