22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2007

che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 del Mar Baltico è sceso a livelli in cui la sua capacità riproduttiva risulta ridotta e viene attualmente sfruttato in maniera insostenibile.

(2)

Secondo recenti pareri scientifici del CIEM, lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24 del Mar Baltico è oggetto di un eccessivo sfruttamento e ha raggiunto livelli in cui rischia una ridotta capacità riproduttiva.

(3)

Occorre adottare misure volte a stabilire un piano pluriennale per la gestione della pesca degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

(4)

L’obiettivo del piano è di garantire che gli stock di merluzzo bianco del Baltico possano essere sfruttati in condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), prevede tra l’altro che, per conseguire tale obiettivo, la Comunità debba applicare un approccio precauzionale, adottando misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l’impatto della pesca sugli ecosistemi marini. Esso dovrebbe essere finalizzato alla progressiva adozione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e contribuire a rendere le attività di pesca efficienti nell’ambito di un settore competitivo ed economicamente redditizio, garantendo buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca del merluzzo bianco del Mar Baltico e tenendo conto degli interessi dei consumatori.

(6)

Per conseguire questo obiettivo è necessario ricondurre lo stock orientale entro i limiti biologici di sicurezza e per entrambi gli stock devono essere garantiti livelli in cui sia mantenuta la piena capacità riproduttiva e possano essere ottenuti i massimi rendimenti a lungo termine.

(7)

Questo obiettivo può essere conseguito stabilendo un metodo appropriato per ridurre gradualmente lo sforzo di pesca del merluzzo bianco a livelli compatibili con l’obiettivo stesso e fissando i totali ammissibili di catture (TAC) per gli stock di merluzzo bianco a livelli compatibili con lo sforzo di pesca.

(8)

Poiché nell’ambito della pesca dell’aringa e dello spratto, nonché nell’ambito della pesca del salmone con reti da posta fisse e reti da posta impiglianti, le catture di merluzzo bianco risultano alquanto limitate, tali attività non dovrebbero essere soggette alla graduale riduzione dello sforzo di pesca.

(9)

Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, è opportuno limitare da un anno all’altro la variazione dei TAC.

(10)

Un’attuazione adeguata del controllo dello sforzo di pesca consiste nel regolare la lunghezza dei periodi in cui è consentita la cattura del merluzzo bianco. Gli Stati membri possono fissare giorni comuni in cui tutti i pescherecci comunitari battenti le rispettive bandiere sono autorizzati ad essere fuori dal porto.

(11)

Per garantire il rispetto delle misure stabilite dal presente regolamento è necessario introdurre misure di controllo in aggiunta o in deroga a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (3), dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4), e dal regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5).

(12)

Nei primi tre anni di applicazione il piano pluriennale dovrebbe essere considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(13)

Le sottodivisioni CIEM 27 e 28 potrebbero essere escluse dalle disposizioni per la gestione dello sforzo di pesca in considerazione dell’entità minima delle catture in tali sottodivisioni CIEM.

(14)

Il piano pluriennale previsto dal presente regolamento sostituisce l’attuale regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico. Pertanto, il regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio, del 24 aprile 1997, recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico (6), dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per i seguenti stock di merluzzo bianco (di seguito «stock di merluzzo bianco in questione») e le attività di pesca che sfruttano questi stock:

a)

merluzzo bianco presente nella zona A;

b)

merluzzo bianco presente nelle zone B e C.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri operanti nel Mar Baltico e agli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico (di seguito «Stati membri interessati»). Tuttavia, l’articolo 9 si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a otto metri operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (7), si applicano le seguenti definizioni:

a)

«divisioni e sottodivisioni del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)», quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (8);

b)

«Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;

c)

«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d)

«VMS»: un sistema di controllo dei pescherecci (vessel monitoring system) ai sensi del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (9), per pescherecci di qualsiasi lunghezza;

e)

«zona A»: sottodivisioni CIEM da 22 a 24;

«zona B»: sottodivisioni CIEM da 25 a 28;

«zona C»: sottodivisioni CIEM da 29 a 32;

f)

«giorni fuori dal porto»: qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale il peschereccio è fuori dal porto.

CAPO II

FINALITÀ E OBIETTIVI

Articolo 4

Finalità e obiettivi

Il piano deve garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco in questione riducendo gradualmente i tassi di mortalità per pesca e mantenendoli a livelli non inferiori a:

a)

0,6 per gli esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona A; e

b)

0,3 per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle zone B e C.

CAPO III

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 5

Fissazione dei TAC

1.   Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC relativo all’anno successivo per ciascuno degli stock in questione.

2.   I TAC per gli stock di merluzzo bianco in questione sono fissati conformemente agli articoli 6 e 7.

Articolo 6

Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco in questione

1.   Per gli stock di merluzzo bianco in questione il Consiglio adotta il TAC che, secondo una valutazione scientifica condotta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), risulta più elevato fra i seguenti:

a)

il TAC che consentirebbe di ottenere, nell’anno della sua applicazione, una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente;

b)

il TAC che consentirebbe di raggiungere il livello di mortalità per pesca di cui all’articolo 4.

2.   Qualora l’applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % al TAC di tale anno.

3.   Qualora l’applicazione del paragrafo 1 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell’anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % a quello di tale anno.

4.   Il paragrafo 3 non si applica qualora una valutazione scientifica effettuata dallo CSTEP mostri che il tasso di mortalità per pesca nell’anno di applicazione del TAC supera un valore dell’1 % annuo per gli esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona A o un valore dello 0,6 % annuo per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle zone B e C.

Articolo 7

Deroga

In deroga all’articolo 6, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può adottare un TAC inferiore a quello conseguente all’applicazione del suddetto articolo.

CAPO IV

LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 8

Procedimento per la fissazione dei periodi in cui è autorizzata la pesca con taluni tipi di attrezzi

1.   Ai pescherecci è vietata la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi, palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e degli attrezzi «jigging»:

a)

dal 1o al 30 aprile nella zona A; e

b)

dal 1o luglio al 31 agosto nella zona B.

2.   Qualora la pesca sia effettuata con palangari, i pescherecci non sono autorizzati a detenere a bordo alcun quantitativo di merluzzo bianco.

3.   Il Consiglio decide ogni anno a maggioranza qualificata il numero massimo di giorni fuori dal porto al di fuori dei periodi specificati nel paragrafo 1 dell’anno successivo in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme fissate nei paragrafi 4 e 5.

4.   Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di almeno il 10 % il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all’articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 è ridotto del 10 % rispetto al numero totale di giorni autorizzati nell’anno in corso.

5.   Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di meno del 10 % il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all’articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 sarà pari al numero totale di giorni autorizzati nell’anno in corso moltiplicato per il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all’articolo 4 diviso per il tasso di mortalità per pesca stimato dallo CSTEP.

6.   In deroga al paragrafo 1, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri sono consentiti fino a cinque giorni al mese suddivisi in periodi di almeno due giorni consecutivi sul numero massimo di giorni fuori dal porto risultante dall’applicazione dei paragrafi 3, 4 e 5 durante i periodi di riposo di cui al paragrafo 1. Durante tali giorni i pescherecci possono soltanto gettare le reti e sbarcare le catture dalle 06.00 del lunedì alle 18.00 del venerdì della stessa settimana.

L’articolo 16 si applica ai pescherecci di cui al primo comma che non detengono un permesso per la pesca del merluzzo bianco.

7.   Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, gli Stati membri rendono disponibile sul loro sito internet o forniscono alla Commissione ed a tutti gli Stati membri una descrizione del sistema applicato per garantire il rispetto dei paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 9

Restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca

1.   È proibita ogni attività di pesca dal 1o maggio al 31 ottobre nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

a)

zona 1:

55° 45′ N, 15° 30′ E,

55° 45′ N, 16° 30′ E,

55° 00′ N, 16° 30′ E,

55° 00′ N, 16° 00′ E,

55° 15′ N, 16° 00′ E,

55° 15′ N, 15° 30′ E,

55° 45′ N, 15° 30′ E;

b)

zona 2:

55° 00′ N, 19° 14′ E,

54° 48′ N, 19° 20′ E,

54° 45′ N, 19° 19′ E,

54° 45′ N, 18° 55′ E,

55° 00′ N, 19° 14′ E;

c)

zona 3:

56° 13′ N, 18° 27′ E,

56° 13′ N, 19° 31′ E,

55° 59′ N, 19° 13′ E,

56° 03′ N, 19° 06′ E,

56° 00′ N, 18° 51′ E,

55° 47′ N, 18° 57′ E,

55° 30′ N, 18° 34′ E,

56° 13′ N, 18° 27′ E.

2.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 157 mm o con palangari derivanti. Non è consentito detenere a bordo altri attrezzi.

3.   Qualora la pesca sia effettuata con uno degli attrezzi di cui al paragrafo 2, non è consentito detenere a bordo alcun quantitativo di merluzzo bianco.

CAPO V

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 10

Permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

1.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, tutti i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2187/2005 devono essere in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

2.   Gli Stati membri possono rilasciare il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 solo a pescherecci comunitari titolari nel 2005 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico a norma del punto 6.2.1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per i pescherecci comunitari, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (10). Tuttavia, gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera non titolari di un permesso di pesca speciale nel 2005, purché provvedano al ritiro di una capacità almeno equivalente, espressa in chilowatt (kW), dello sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con gli attrezzi di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri interessati redigono e tengono aggiornato un elenco dei pescherecci in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico e lo mettono a disposizione sul proprio sito internet ufficiale.

4.   Il comandante di un peschereccio al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, o un suo rappresentante autorizzato, conserva a bordo una copia di tale permesso.

Articolo 11

Giornali di bordo

1.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, a norma dell’articolo 6 del regolamento succitato.

Nonostante il primo comma, i pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra gli 8 e i 10 metri aventi a bordo merluzzo bianco catturato nella zona C tengono un giornale di bordo conformemente alle disposizioni che figurano nel punto 2 dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83.

2.   Per i pescherecci equipaggiati di VMS, gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS che le informazioni ricevute ai centri di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni.

3.   Ciascuno Stato membro tiene aggiornato e mette a disposizione sul proprio sito internet ufficiale un elenco con il nome e il recapito degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo, le dichiarazioni di cattura e le notifiche preventive di cui all’articolo 17.

Articolo 12

Registrazione elettronica e trasmissione dei dati relativi alle catture

In deroga all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2807/83 gli Stati membri possono autorizzare il comandante di un peschereccio dotato di VMS a trasmettere per via elettronica le informazioni richieste nel giornale di bordo. Le informazioni sono trasmesse al CCP dello Stato membro di bandiera su base giornaliera dopo il completamento delle operazioni di pesca relative al giorno civile in questione. Le informazioni contenute nel giornale di bordo sono messe a disposizione su richiesta del CCP dello Stato costiero durante il periodo in cui il peschereccio si trova nelle acque di tale Stato e su richiesta di un’ispezione.

Articolo 13

Registrazione dei dati relativi allo sforzo di pesca

1.   In deroga all’articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario, che trasporta a bordo uno degli attrezzi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, al momento di entrare in un porto o di lasciarlo o di entrare nelle acque del Mar Baltico o di lasciarle, trasmette al CCP dello Stato membro di bandiera una relazione sullo sforzo di pesca contenente le seguenti informazioni:

a)

al momento di lasciare un porto o di entrare nelle acque del Mar Baltico:

i)

il nome del peschereccio, la marcatura esterna di identificazione e l’indicativo internazionale di chiamata della nave;

ii)

la data e l’ora della partenza dal porto o dell’entrata nelle acque del Mar Baltico (ora locale);

iii)

la zona in cui il peschereccio effettua l’attività di pesca definita nell’articolo 3, lettera e);

b)

al momento di entrare in un porto o di lasciare le acque del Mar Baltico:

i)

il nome del peschereccio, la marcatura esterna di identificazione e l’indicativo internazionale di chiamata della nave;

ii)

la data e l’ora dell’entrata nel porto o dell’uscita dalle acque del Mar Baltico (ora locale).

2.   I punti i) e ii) del paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 1, lettera b), non si applicano ai pescherecci dotati di VMS.

3.   Il CCP dello Stato membro di bandiera registra la relazione sullo sforzo di pesca nella propria banca dati informatizzata.

4.   Se richiesto, lo Stato membro di bandiera fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 allo Stato membro costiero.

Articolo 14

Monitoraggio e controllo dello sforzo di pesca

Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera provvedono a monitorare e controllare il rispetto:

a)

delle limitazioni dello sforzo di pesca di cui all’articolo 8;

b)

delle restrizioni applicabili alla pesca di cui all’articolo 9.

Articolo 15

Margine di tolleranza nel giornale di bordo

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari al 10 % della cifra indicata nel giornale di bordo, tranne per il merluzzo bianco nel qual caso il margine di tolleranza è pari all’8 %.

Per le catture effettuate nelle zone A e B, sbarcate senza essere sottoposte a cernita, il margine di tolleranza permesso nella stima dei quantitativi è pari al 10 % del quantitativo totale detenuto a bordo.

Articolo 16

Entrata o uscita da zone specifiche

1.   Un peschereccio con un permesso di pesca speciale per la pesca del merluzzo bianco può pescare solo nelle zone A, B o C per una sola bordata di pesca.

2.   Un peschereccio può iniziare l’attività di pesca nelle acque comunitarie, nelle zone A, B o C, soltanto se non ha merluzzo bianco a bordo.

Se un peschereccio raggiunge un porto, senza sbarcare il pesce, all’interno della zona in cui ha effettuato la pesca, può continuare l’attività di pesca in quella zona con merluzzo bianco a bordo.

3.   Quando un peschereccio esce dalle zone A, B o C con merluzzo bianco a bordo, esso:

a)

raggiunge direttamente un porto situato al di fuori della zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce;

b)

nel lasciare la zona in cui è stata effettuata la pesca, ripone le reti conformemente alle seguenti disposizioni in modo da non essere disponibili per un impiego immediato:

i)

le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

ii)

le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, un peschereccio può pescare nelle zone A e B per una sola bordata di pesca e può esercitare l’attività di pesca in una delle due zone solo con meno di 150 kg di merluzzo bianco a bordo nel 2008. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire un efficace controllo e informano la Commissione di tali misure entro il 31 gennaio 2008.

Articolo 17

Notifica preliminare

1.   Il comandante di un peschereccio comunitario che esce dalla zona A, B o C con più di 300 kg di peso vivo di merluzzo bianco a bordo comunica alle autorità competenti dello Stato membro costiero in cui intende sbarcare il pesce almeno un’ora prima di lasciare la zona:

a)

l’ora e la posizione di uscita;

b)

i quantitativi di merluzzo bianco e il peso totale delle altre specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

c)

il nome del luogo di sbarco;

d)

l’ora di arrivo prevista in detto luogo di sbarco;

lo Stato costiero notifica lo sbarco allo Stato di bandiera.

2.   Se un peschereccio comunitario intende entrare in un porto della zona in cui ha effettuato l’attività di pesca con un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg di peso vivo a bordo, il comandante del peschereccio comunitario notifica alle autorità competenti dello Stato costiero e quest’ultimo notifica allo Stato di bandiera almeno un’ora prima dell’entrata nel porto tutte le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1.

3.   L’obbligo di fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, non si applica ai pescherecci soggetti all’articolo 12.

4.   La lettera a) del paragrafo 1 non si applica ai pescherecci dotati di VMS.

5.   La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere fatta anche da un rappresentante del comandante del peschereccio comunitario.

Articolo 18

Porti designati

1.   I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 750 kg di peso vivo possono sbarcare tale merluzzo bianco esclusivamente nei porti designati.

2.   Ogni Stato membro può designare i porti in cui vengono sbarcati i quantitativi di merluzzo bianco del Baltico superiori a 750 kg di peso vivo.

3.   Entro il 10 ottobre 2007 ciascuno Stato membro che ha redatto un elenco dei porti designati lo aggiorna e lo mette a disposizione sul proprio sito Internet ufficiale.

Articolo 19

Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta

Il comandante di un peschereccio provvede affinché ogni quantitativo di merluzzo bianco pescato nel Mar Baltico e sbarcato in un porto comunitario venga pesato prima della vendita o prima di essere trasportato altrove dal porto di sbarco. Le bilance usate per la pesatura devono essere omologate dalle competenti autorità nazionali. La cifra risultante dalla pesatura deve figurare nella dichiarazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 20

Parametri specifici in materia di ispezione

Ogni Stato membro che si affaccia sul Mar Baltico stabilisce parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato I.

Articolo 21

Divieto di transito e di trasbordo

1.   Il transito nelle zone chiuse alla pesca del merluzzo bianco è consentito unicamente a condizione che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano correttamente fissati e riposti a norma della lettera b) dell’articolo 16, paragrafo 3.

2.   Il trasbordo di merluzzo bianco è vietato.

Articolo 22

Trasporto del merluzzo bianco del Baltico

In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario avente lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri deve compilare una dichiarazione di sbarco quando il pesce è trasportato in un luogo diverso da quello di sbarco.

In deroga all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2874/93, la dichiarazione di sbarco accompagna i documenti di trasporto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento riguardante i quantitativi trasportati. Non si applica l’esenzione prevista alla lettera b) dell’articolo 13, paragrafo 4, di detto regolamento.

Articolo 23

Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori

Gli Stati membri interessati effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza.

Articolo 24

Programmi nazionali di controllo

1.   Gli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico elaborano un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico a norma dell’allegato II.

2.   Ogni Stato membro che si affaccia sul Mar Baltico stabilisce parametri specifici in materia di ispezione a norma dell’allegato I. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato I.

3.   Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri del Mar Baltico mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico, sul proprio sito internet ufficiale, il programma nazionale di controllo di cui al paragrafo 1 e il relativo calendario di attuazione.

4.   La Commissione convoca almeno una volta all’anno il comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare il rispetto e i risultati del programma di azione nazionale per il controllo degli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

Articolo 25

Programma di controllo specifico

In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma specifico di controllo e ispezione per gli stock di merluzzo bianco può avere una durata superiore a tre anni.

CAPO VI

SEGUITO

Articolo 26

Valutazione del piano

1.   Nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale (CCR) per il Baltico, valuta l’impatto delle misure di ricostituzione sugli stock interessati e sulle attività di pesca ad essi correlate.

2.   Nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni tre anni, la Commissione si avvale dei pareri scientifici dello CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4. Qualora il parere dello CSTEP indichi che gli obiettivi non saranno probabilmente conseguiti, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a una proposta della Commissione riguardante le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.

Articolo 27

Revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca

Se la Commissione, sulla base di un parere dello CSTEP, constata che i tassi minimi di mortalità per pesca di cui all’articolo 4 non sono in linea con gli obiettivi del piano di gestione, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata in merito a una revisione dei suddetti tassi che risulti in linea con tali obiettivi.

Articolo 28

Fondo europeo per la pesca

Nel primo triennio della sua applicazione il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 29

Sottodivisioni CIEM 27 e 28

1.   Annualmente, entro il 31 ottobre, gli Stati membri che pescano nella zona B presentano alla Commissione una relazione su tutte le catture e le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nei dodici mesi precedenti nella zona B nonché sui rigetti di tale specie specificandone la sottodivisione CIEM e le categorie di attrezzi definiti nell’articolo 8, paragrafo 1.

2.   Annualmente, entro il 15 dicembre, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e sulla base della relazione trasmessa dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 e sulla scorta del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, di escludere le sottodivisioni CIEM 27 e/o 28.2 dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 13, se si può dimostrare che le catture in tali sottodivisioni CIEM sono inferiori al 3 % del totale delle catture di merluzzo bianco nella zona B.

3.   L’esclusione delle sottodivisioni CIEM 27 e/o 28.2 ha effetto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo.

4.   L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1. Tuttavia, se si può dimostrare che le catture di merluzzo bianco sono superiori all’1,5 % del totale delle catture di merluzzo bianco nella zona B, si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, e sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio è abrogato.

2.   Il paragrafo 1 bis dell’articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93 è abrogato.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 7 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(4)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(6)  GU L 113 del 30.4.1997, pag. 1.

(7)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

(8)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

(9)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(10)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE

Obiettivo

1.

Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione a norma del presente allegato.

Strategia

2.

L’attività di ispezione e di sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca del merluzzo bianco. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco.

Priorità

3.

Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione della misura in cui le flotte sono interessate dalle limitazioni delle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

Parametri di riferimento

4.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione può accedere su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

a)   Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell’ambito del quale le ispezioni vertono sul 20 % in peso degli sbarchi totali di merluzzo bianco in uno Stato membro.

b)   Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste.

c)   Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d)   Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.


ALLEGATO II

CONTENUTO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO

I programmi nazionali di controllo contengono, in particolare, gli elementi di seguito indicati.

1.   MEZZI DI CONTROLLO

Risorse umane

1.1.

Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse tecniche

1.2.

Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse finanziarie

1.3.

La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2.   REGISTRAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza di quanto disposto agli articoli 13, 14, 15 e 18.

3.   PORTI DESIGNATI

Se necessario, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco a norma dell’articolo 19.

4.   ENTRATA O USCITA DA ZONE SPECIFICHE

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza di quanto disposto all’articolo 17.

5.   CONTROLLO DEGLI SBARCHI

Descrizione delle strutture e/o dei sistemi impiegati per garantire l’osservanza di quanto disposto agli articoli 12, 16, 20, 22 e 23.

6.   PROCEDURE DI ISPEZIONE

I programmi nazionali di controllo precisano, tra l’altro, le procedure da seguire:

a)

per le ispezioni in mare e a terra;

b)

per la comunicazione con le autorità responsabili del programma di controllo specifico per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri;

c)

per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell’autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.