6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/1


REGOLAMENTO (CE) N. 791/2007 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2007

che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Comunità incontra difficoltà riconducibili in particolare ai costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca, dovuti agli svantaggi specifici riconosciuti dall’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, e legati principalmente alle spese di trasporto verso l’Europa continentale.

(2)

Per mantenere la competitività di taluni prodotti del settore della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, a partire dal 1992 quest’ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure relative al periodo 2003-2006 sono fissate nel regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio (3). Una relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo ha stabilito la necessità di prorogare a partire dal 2007 le misure di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca.

(3)

Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche di cui trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

(4)

È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a variare l’elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca interessati nonché l’importo della compensazione nei limiti della dotazione globale loro assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad adeguare i propri piani di compensazione, qualora l’evoluzione della situazione lo giustifichi.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero fissare l’importo della compensazione a un valore atto a compensare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso l’Europa continentale. Al fine di evitare compensazioni eccessive, l’importo dovrebbe essere proporzionale ai costi supplementari che l’aiuto intende compensare e in nessun caso dovrebbe superare il 100 % dei costi di trasporto verso l’Europa continentale e degli altri costi correlati. A tale scopo, occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull’entità dei costi supplementari.

(6)

Al fine di conseguire convenientemente gli obiettivi del presente regolamento e di assicurare il rispetto della politica comune della pesca, si dovrebbe limitare il sostegno ai prodotti della pesca catturati e trasformati conformemente alle disposizioni della stessa.

(7)

Per assicurare un funzionamento efficace e corretto del regime di compensazione, gli Stati membri dovrebbero inoltre accertare la redditività economica dei destinatari dell’aiuto e l’applicazione regolare del regime tramite il sistema di attuazione.

(8)

Per consentire un controllo adeguato del regime di compensazione, gli Stati membri interessati dovrebbero presentare una relazione annuale sul suo funzionamento.

(9)

Affinché una decisione possa essere adottata in merito alla proroga del regime di compensazione dopo il 2013, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, con debito anticipo rispetto alla scadenza del regime, una relazione basata su una valutazione indipendente.

(10)

È opportuno che l’esecuzione delle spese comunitarie previste per il regime di compensazione sia affidata al Fondo europeo agricolo di garanzia con una gestione diretta centralizzata conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4).

(11)

Occorre che le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(12)

Per l’attuazione della gestione finanziaria diretta centralizzata si applica il regolamento (CE) n. 2003/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante fissazione delle modalità di finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) delle spese relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 2007 al 2013, una compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori di cui all’articolo 3 e che gravano sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle seguenti regioni ultraperiferiche a causa degli svantaggi specifici delle stesse (di seguito «compensazione»):

Azzorre,

Madera,

Isole Canarie,

Guiana francese,

Riunione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di «prodotti della pesca» di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (7).

Articolo 3

Operatori

1.   La compensazione è versata ai seguenti operatori su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti della pesca:

a)

i produttori;

b)

i proprietari o gli armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni elencate all’articolo 1 e che vi esercitano la loro attività o le loro associazioni;

c)

gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti in questione.

2.   Gli Stati membri interessati prendono provvedimenti per accertare la redditività economica degli operatori che beneficiano della compensazione.

Articolo 4

Prodotti della pesca ammissibili

1.   Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui all’articolo 1 che fanno parte del proprio territorio, l’elenco dei prodotti della pesca e i quantitativi corrispondenti che possono fruire della compensazione. L’elenco dei prodotti della pesca e i quantitativi corrispondenti possono variare per ciascuna delle regioni appartenenti a uno Stato membro.

2.   Nello stabilire l’elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la compensazione non abbia l’effetto di accrescere la pressione sugli stock biologicamente sensibili, sull’entità dei costi supplementari e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della produzione e della commercializzazione.

3.   I prodotti della pesca che beneficiano della compensazione devono essere stati catturati e trasformati conformemente alle disposizioni della politica comune della pesca per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a)

conservazione e gestione;

b)

tracciabilità;

c)

norme di calibrazione.

4.   Non possono fruire della compensazione i prodotti della pesca:

a)

catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti in acque comunitarie;

b)

catturati da pescherecci comunitari che non sono registrati in uno dei porti delle regioni elencate all’articolo 1;

c)

importati da paesi terzi;

d)

provenienti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

La lettera b) non si applica se la materia prima fornita secondo le norme previste dal presente articolo non è sufficiente per l’utilizzazione della capacità esistente dell’industria di trasformazione in loco nella regione ultraperiferica interessata.

Articolo 5

La compensazione

1.   Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni elencate all’articolo 1 che fanno parte del proprio territorio, il livello di compensazione per ciascun prodotto della pesca compreso nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Tale livello può variare all’interno di una singola regione o da una regione all’altra di uno stesso Stato membro.

2.   La compensazione tiene conto dei seguenti fattori:

a)

per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, segnatamente i costi di trasporto verso l’Europa continentale;

b)

qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi supplementari.

3.   La compensazione è proporzionale ai costi supplementari che intende compensare. Il livello di compensazione per i costi supplementari deve essere debitamente giustificato nel piano di compensazione. Tuttavia, in nessun caso la compensazione può superare il 100 % dei costi di trasporto e altri costi correlati dei prodotti della pesca destinati all’Europa continentale.

4.   L’importo totale annuo della compensazione è limitato ai seguenti valori:

a)

:

per le Azzorre e Madera

:

4 283 992 EUR;

b)

:

per le Isole Canarie

:

5 844 076 EUR;

c)

:

per la Guiana francese e la Riunione

:

4 868 700 EUR.

Articolo 6

Modulazioni

Per tener conto dell’evoluzione della situazione, gli Stati membri interessati possono modulare l’elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca ammissibili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e il livello di compensazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, purché siano rispettati gli importi globali di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 7

Comunicazione dei piani di compensazione

1.   Entro il 6 novembre 2007, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l’elenco e i quantitativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e il livello di compensazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1 (l’insieme di tali dati è di seguito denominato «piano di compensazione»).

2.   Se il piano di compensazione non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente regolamento, entro due mesi la Commissione chiede allo Stato membro di adeguarlo di conseguenza. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione il piano di compensazione adattato.

3.   Se la Commissione non si esprime entro due mesi dal ricevimento del piano di compensazione di cui ai paragrafi 1 e 2, esso si considera approvato.

4.   Qualora uno Stato membro apporti modifiche al piano di compensazione a norma dell’articolo 6, esso ne presenta alla Commissione la versione modificata e la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica mutatis mutandis. Il piano modificato si considera approvato, se la Commissione non si esprime entro quattro settimane dal ricevimento del piano di compensazione modificato.

Articolo 8

Relazioni

1.   Gli Stati membri interessati redigono una relazione annuale sull’attuazione della compensazione e la presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno.

2.   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione, basandosi su una valutazione indipendente, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione della compensazione corredata, se necessario, di proposte legislative.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   Le spese sostenute dagli Stati membri in conformità del presente regolamento sono considerate rientranti nella categoria di spese di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

2.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 si applica il regolamento (CE) n. 2003/2006.

Articolo 10

Controllo

Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e la regolarità delle operazioni.

Articolo 11

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i prodotti della pesca.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 13

Misure transitorie

1.   Qualora gli Stati membri abbiano presentato alla Commissione domande di modulazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2328/2003 riguardo alle quali essa non abbia ancora preso una decisione al 31 dicembre 2006, a tali domande continua ad applicarsi l’articolo 8 di tale regolamento.

2.   Le disposizioni dell’articolo 9 si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 2328/2003 e dichiarate alla Commissione dopo il 15 ottobre 2006.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. GLOS


(1)  Parere del 24 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 93 del 27.4.2007, pag. 31.

(3)  Regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 34).

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 49.

(7)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).